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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13695/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg 60 + 20 per scritti difensivi fi- nali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 l.
639/1910 e vertente
TRA
(P. IV ), con sede in Gragnano (NA), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Dante Alighieri n. 63, in persona dell'Amministratore p.t. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Tallarico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, al Viale Gramsci 16
-ATTRICE-
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Rettore pro tempore, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, rappresen- tata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz, n. 11;
-CONVENUTA- CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 26-5-21 a mezzo PEC, si opponeva alla Parte_1
ingiunzione di pagamento di euro 34.597,13 oltre accessori emessa ex art. 2
RD 639/1910 dalla Università di Napoli e notificatale via PEC il CP_1
26/4/21, deducendo in fatto : “…AVVERSO Ordinanza-ingiunzione n. 37771 emessa dal Rettore dell' il Controparte_1
15.4.2021, notificata alla a mezzo Pec in data 26.4.2021 - Pre- Parte_1
messo - in data 26.4.2021 alla è stata notificata a mezzo Pec Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Rettore dell' Università degli Studi di Na- poli Federico II il 15.04.2021 con nr. Prot. 00377771 (dati, questi ultimi, non indicati nella ordinanza, ma presenti soltanto nella relata di notifica), con la quale è stato alla medesima ingiunto, in solido con la Controparte_2 con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Fondo D'Orto n. 19, P.
IV , il pagamento della somma di Euro 42.693,80, a titolo di P.IVA_3 mancato pagamento dei canoni per l'uso dei locali per l'espletamento del ser- vizio di bar-punto ristoro presso le Facoltà di Agraria, Farmacia e Scienze
Biotecnologiche (doc. 1); - nella premessa dell'ordinanza impugnata si legge che: a) detti locali erano stati concessi in uso alla Controparte_3
(poi trasformatasi in in data 24.4.2015, ndr) giu-
[...] Parte_1 sta contratti del 26.3.2012, del 25.11.11 e dell'1.8.2012; b) in conseguenza del mancato pagamento dei canoni, a partire dai primi mesi del 2012 erano state concesse varie dilazioni di pagamento, da ultimo con nota dell'8.3.2013, ove
“si comunicava alla una ulteriore dilazione del debito di euro Pt_1
48.601,63 in 36 mesi a partire da aprile 2013 e fino a marzo 2016”, ma veni- vano corrisposte soltanto 5 rate, per cui il debito residuo ammonterebbe ad
Euro 34.597,13 oltre IV per Euro 7.611,37; c) che con nota del 4.10.13 veni- va comunicata all'Università ingiungente l'avvenuta scissione parziale della con attribuzione del “ramo punto bar-ristoro” alla società Fra- CP_3
telli Landolfi s.r.l., con sede in Castellammare di Stabia, P. IV P.IVA_3
d) che con diverse raccomandate inviate nel periodo 2015 – 2020 quest'ultima società era stata più volte costituita in mora, mentre “con nota prot. N. 31038 del 26/3/2021 l' costituiva in mora la (già CP_1 Parte_1 CP_3 [...]
”. Su tali premesse, l'opponente, in estrema sintesi, lamentava la propria
[...]
“Carenza di legittimazione passiva”(1), l' “Assenza di solidarietà passi- va”(2), la “Prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2948 c.c.”(3) nonché la
“Responsabilità limitata …[in quanto] visto che le precedenti eccezioni sono assorbenti, si evidenzia che la responsabilità della odierna opponente, società scissa, è sussidiaria rispetto a quella della società beneficiaria ed, in ogni ca- so, sarebbe pacificamente limitata alla quota di patrimonio netto “rimasta” alla prima, che, come si evince dall'atto di scissione, era praticamente nul- lo”(4) (v., amplius, citazione introduttiva), chiedendo pertanto la caducazione in parte qua dell'avversa ingiunzione pecuniaria. Giova invero riprodurre, in primo luogo, l'intera ingiunzione qui impugnata :
La convenuta , all'uopo costituitasi, deduceva a sua vol- Controparte_4
ta la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertan- to, chiedeva il rigetto, con conferma della impugnata ingiunzione pecuniaria e con condanna di controparte a pagare, in riconvenzione, le somme dovute (v. comparsa di risposta in atti). In primo luogo, da detto provvedimento, come dalle allegazioni in atti, risulta- no i contratti inter partes del 26-3-12 e le lettere contrattuali del 25-11-11 e dell'8-1-12 nonchè la prodotta avvenuta scissione parziale del 24-7-13 della rogito con cui si procedeva appunto alla attribuzione del Controparte_5
ramo bar-punto alla tenendo inoltre presente che - Pt_3 Controparte_2
in relazione a richiesta di dilazione dell'8-4-12 avanzata da (poi CP_3
Pa
- era già all'evidenza maturata la prima rilevante pendenza debitoria nei confronti dell'istituto universitario.
Prendendo le mosse dal terzo profilo delle censure attoree, quello cioè attinen- te alla eccepita prescrizione quinquennale dei crediti azionati, occorre in ogni caso osservare che, oltre alla notifica interruttiva della prescrizione effet- tuata nei confronti dell'opponente in data 26/3/21, come riferisce la medesima
Part
risultano inoltre avanzate -dalla scissionaria pluri- Controparte_2
me richieste di dilazione dei pagamenti dovuti, con relativi provvedimenti di concessione delle proroghe medesime, atti che, in generale e nell'insieme, ri- sultano senz'altro funzionali, come si vedrà più avanti, ad interrompere la pre- scrizione in rassegna. Deve allora a questo punto verificarsi se, nella specie, la solidarietà che comunque affascia le situazioni di società scissa e scissionaria comportino la possibilità che le interruzioni prescrizionali intervenute verso l'una producano lo stesso effetto interruttivo anche verso l'altra. In primo luogo, come evidenzia ad es. Cass. 11603/23 oltre ripresa, nella specie appun- to ricorre siffatta solidarietà societaria. Invero, l'art. 1310 co. 1 c.c., come è noto, stabilisce che l'atto interruttivo eseguito verso un condebitore/sodale va- le anche nei confronti dell'altro e ciò -secondo SSUU 13143/22- senza che sia nemmeno richiesto che quest'ultimo abbia conoscenza dell'atto interruttivo.
Sicchè, tutte le premesse interruzioni prescrizionali fatte direttamente verso
-o da questa stessa generate con la sostanziale ripetuta ri- Controparte_2
cognizione del debito- valgono dunque anche rispetto alla società odierna op- ponente, (precisamente, A. istanze/dilazione datate/pervenute il Parte_1
18/4-20/4 [con richiesta di “dilazione del debito complessivo” di quasi 50.000 euro]-8/12/12 [con istanza di dilazione di 24 mesi]-28/12/12 [con istanza di di- lazione di 36 o 48 mesi)]; B. note o delibere creditorie di concessione del
20/4/12 [per euro 47.682,20], del 6/7/12 con controfirma del debitore del
9/7/12 [per euro 50.819.97 entro il 21/12/12], del 20/12/12 [per euro 48.601,63 per mesi 12 dal gennaio 2013], del 14/2/13 [per euro 48.601,63 da pagarsi en- tro mesi 36], dell'8/3/13 [per l'intero debito di euro 48.601,63 fino al marzo
2016 durante cui venivano pagate solo 5 rate]; C. messe in mora alla benefi- ciaria del 15-16/6/15[ricevuta dal destinatario Fratelli- Controparte_6
Pandolfi srl per euro 100.218,97], del 16/6/19 [ricevuta dal destinatario Fratel- liPandolfi srl per euro], 31/1/19-6/3/19-27/11/20, poi messa in mora del
26/3/21 verso . Parte_1
Occorre quindi a riguardo osservare :
A.B.- istanze e concessione di dilazione presuppongono nella specie il mante- nimento del rapporto in atto escludendone, quindi, qualsiasi ipotetica ed even- tuale prescrizione se, come qui avviene, il debito sia ripetutamente richiama- to nelle note di parte obbligata la quale, non disconoscendo alcunchè, chiede appunto -in ogni istanza- di conseguire il necessario differimento dei termini di pagamento, di tale “debito complessivo” o dell'intero debito, come con va- rie ma univoche formule essa domanda -reiteratamente- in siffatte dilazioni ra- teizzate. Queste richieste appaiono dunque incompatibili con la denegazione della obbligazione medesima, risultando per l'effetto idonee a rappresentare - implicitamente ma univocamente- un atto intrinsecamente interruttivo del termine prescrizionale, indipendentemente da apposita intenzione ricognitiva e, inoltre, nella contestuale manifesta consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto, riconoscibile anche solo tacitamente (infatti, sia pure in re- lazione a vicenda tributaria ma che -comunque- attinge a profili generali degli istituti in commento, tali descritti caratteri funzionali si riscontrano tutti, ad es., in Cass. 32030/24 con richiami, secondo cui “Questa Corte ha già affer- mato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzio- ne ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la mani- festazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 7 settembre 2007, n. 18904) e che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obietti- vamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore
(Cass., 16 febbraio 2022, n. 5160).
1.3 Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la Corte di Cassazione, con orientamento ultimo che questo Collegio condivide, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formu- la di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo moda- lità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., 6 feb- braio 2024, n. 3414; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 15 luglio 2021, n.
20260; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 26 aprile 2017, n. 10327;
Cass., 29 dicembre 2015, n. 26013).
1.4 Come anche evidenziato da questa
Corte, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributa- rio portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompa- tibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente,
Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
1.5 In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ra- gioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre
2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno
2018, n. 16098). Si è infatti affermato, condivisibilmente, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimen- to del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre
2020, n. 27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 6 febbraio 2024, n.
3414).
1.6 E in effetti, poiché non si vede come il contribuente possa richiede- re la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute"; art. 10, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 602 del 1973) -
e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notifi- cato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del
1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibi- le presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione (Cass., 3 dicem- bre 2020, n. 27672, in motivazione).
1.7 Questa Corte ha pure precisato che
"Del resto, sempre secondo quanto rilevato dalla citata sentenza n.
11338/2023, e come pure evidenziato da Cass. n. 19401/2022, una simile tesi ermeneutica non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn.
12735/2020 e 5549/2021, in quanto, a ben vedere, la prima, - secondo quanto
è dato desumere dal tenore complessivo della motivazione - conferma sempli- cemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce ac- quiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione), mentre la seconda, in par- te motiva, si limita ad osservare che il riconoscimento di debito, quale atto in- terruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve prove- nire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altre- sì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche es- sere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore", ulteriormente preci- sando che "l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca rico- noscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione" (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414, in motivazione). 1.8
Deve, dunque, ribadirsi, in linea con l'orientamento più recente, che il ricono- scimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto in- terruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di rateiz- zazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione.
1.9 La sentenza impu- gnata non è conforme ai principi suesposti nella parte in cui ha affermato che l'istanza di rottamazione presentata dalla società contribuente in data 21 apri- le 2017 non era idonea a manifestare la ricognizione del debito tributario e a costituire la rinuncia alla prescrizione, con la conseguente irrilevanza delle argomentazioni spese con riferimento alla nullità delle cartelle esattoriali no- tificate negli anni 2001 e 2003 e alla prescrizione del credito tributario ogget- to dell'istanza di definizione agevolata.
2. Dal che deriva anche il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, spiegata alle pagine 2 e 3 del controricorso, ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non avendo offerto l'esame dei motivi elementi per mutare l'o- rientamento della stessa ”. Insomma, nei modi accennati, la ripetuta volontà di dilazionamento rateizzato dei pagamenti, come le successive messe in mora di parte obbligata, appaiono idonee a contribuire al riscontro dell'effetto ricogni- tivo/interruttivo in rassegna. Quanto indicato vale poi anche per l'atto che, pur compiuto da un solo condebitore o ad esso solo indirizzato, tuttavia operi al- tresì nei confronti dell'altro coobbligato, interrompendo parimenti l'afferente termine prescrizionale, e ciò -secondo SSUU 13143/22- senza che sia nemme- no richiesto che quest'ultimo consorte abbia conoscenza dell'atto interruttivo medesimo (v. prima);
C.- le indicate messe in mora, per definizione, sortiscono tale ripetuto effetto interruttivo, sempre e comunque contro tutti i condebitori solidali.
Sicchè, ciò posto, ne discende, come sopra, che le plurime istanze debitorie di dilazione ed i connessi provvedimenti creditorii di concessione tutti intervenuti
-per rapporti contrattuali sorti nell'anno 2012- in tale stesso anno ed almeno fino alla istanza debitoria di dilazione del 28/12/12, conducano dunque ad una interruzione della prescrizione almeno fino al 28/12/17. Considerato inol- tre che vi sono due messe in mora comunicate a controparte il 15-16/6/15 (ri- cevuta dal destinatario ed il 26/3/21 (ricevuta dal destina- Controparte_6
tario , ne deriva infine che vi sia intera copertura dalla prescrizio- Parte_1
ne quinquennale, nel senso che tra il 2012 ed il 2021 (allorquando poi è stato altresì introdotto il presente giudizio oppositorio) sono venuti in essere atti di varia tipologia, tutti rispettivamente infraquinquennali e tutti pertanto idonei ad interrompere, anche cronologicamente, l'invocata estinzione quinquennale. Con l'effetto, insomma, che l'eccepita prescrizione breve non sia dunque nella specie ravvisabile.
Passando ora unitariamente, in ragione dei rinvenuti profili di comune rilevan- za, ai restanti motivi oppositori primo-secondo-quarto, deve osservarsi che la acclarata responsabilità solidale -così in sé asserita in sede di nomofilachia
(Cass. 11603/23 e SSUU 13143/22 cit.)- produce i seguenti rispettivi effetti :
1.la neutralizzazione e vanificazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, dunque infondato;
2.quanto a tale punto 2, Cass. 11603/23, come si è visto, configura espressa- mente, e condivisibilmente, una siffatta condizione di solidarietà, rimanendo perciò destituito di fondamento anche il corrispondente motivo di doglianza;
3.per la prescrizione, la censura attorea è già stata come sopra confutata;
4.in effetti, in ordine a tale ultimo motivo di contestazione (4), deve osservarsi che ancora Cass. 11603/23 cit. rileva che, “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di scissione di società, l'art. 2506- quater, comma 3,
c.c. deve essere interpretato nel senso che la società scissa risponde in via so- lidale, unitamente alla società di nuova costituzione beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito. E la responsa- bilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rima- sto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società be- neficiaria (cd. beneficium ordinis), non anche la sua preventiva escussione (v.
Cass. 4455/2016; nello stesso senso Cass. 36690/2021). Induce a una simile interpretazione del disposto della norma in questione (secondo cui "ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimo- nio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non sod- disfatti della società cui fanno carico") il fatto che quando l'ordinamento pre- vede un beneficio di previa escussione, esso è sempre riferito al patrimonio
(cfr. artt. 563, 1944, 2268,2304 c.c.) o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata (art. 2393-bis e art. 2868 c.c.), mentre l'articolo in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti. Il giudice di merito, perciò, si è erroneamente preoccupato di verificare se (IS) avesse pro- mosso un'azione giudiziale finalizzata all'aggressione dei beni sociali della eneficiaria della scissione, mentre non ha accertato in fatto, come do- Pt_4 veva, se quest'ultima fosse stata costituita in mora dalla Banca. ”. Ebbene, la beneficiaria/scissionaria ha qui richiesto le indi- Controparte_6
cate plurime dilazioni di pagamento riconoscendo così la pendenza del debito complessivo ed i relativi ritardi nei pagamenti stessi, interrompendone altresì ripetutamente, come sopra, la prescrizione. Con il ripetuto effetto, ex art. 2506quater u.c. cc, che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debi- ti della società scissa non soddisfatti della società cui fanno carico.
In sostanza, il credito di euro 34.597,13 oltre accessori (totali 42.693,80) - sostanzialmente incontestato in sé- genera la responsabilità solidale anche dell'odierna opponente/scissa ma, solo, nei riferiti limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto.
Sicchè, in definitiva, respinti nella specie tutti gli altri motivi di doglianza, de- ve ritenersi però che la relativa responsabilità solidale operi e Controparte_7
sia efficace unicamente nei già ripetuti limiti patrimoniali di talchè, in sostan- za, l'opposta ingiunzione pecuniaria risulti così a sua volta efficiente, verso l'opponente, entro i soli limiti appena detti. Tale efficacia ridotta dell'ingiunzione in rassegna assorbe poi la contraria e più ampia istanza “ri- convenzionale” di condanna avanzata dall'opposta, considerando tra l'altro che, in virtù di scritture contrattuali pubbliche, l'emesso provvedimento in- giuntivo già costituisce titolo esecutivo, sempre al solito nei riferiti limiti di debenza (in generale, quanto al fatto che l'ingiunzione in questione assolva anche alla funzione di costituire titolo esecutivo ex RD 639/1910 per l'eventuale successivo avvio di procedura esecutiva, cfr. ad es. Cass.
7133/25).
Infine, la novità della causa rispetto alla azionata ingiunzione ex RD 639/1910,
e la particolarità delle soluzioni tecnico/operative che ne derivano, oltre co- munque alla persistenza di quota debitoria e ad una complessiva situazione di soccombenza parzialmente reciproca, inducono nell'insieme a compensare, tra le parti, le intere sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 26-5-21, così Parte_1
provvede : a)dichiara che la opposta ingiunzione pecuniaria n. 37771 emessa dal Rettore dell' il 15.4.2021, di complessivi Controparte_1
euro 42.693,80, è efficace nei confronti di nei limiti del valore ef- Parte_1
fettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto;
b)respinge nel resto;
c)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 3/6/25 Il giudice unico Antonio Attanasio