Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06240/2025REG.PROV.COLL.
N. 03448/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3448 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia 81;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- P.M. c/o Procura della Repubblica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti il -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino;
Vista la richiesta di passaggio in decisione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’odierno appellante impugnava:
- il provvedimento del 29.1.2021 di inidoneità nell’ambito della procedura per l'arruolamento in qualità di allievo carabiniere in ferma quadriennale;
- il verbale di visita medica redatto dal Collegio Medico per l'accertamento dei requisiti di idoneità;
- gli eventuali ulteriori atti alla base del giudizio di esclusione.
Con ricorso per motivi aggiunti del 6/5/2021 chiedeva l’annullamento della determinazione n. 164/11-2cc di prot, 2019 del 27.3.2021 e della annessa graduatoria conclusiva del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti presentato il 5/8/2021, infine, chiedeva l’annullamento dell'esito della verificazione eseguita in esecuzione dell'ordinanza TAR Lazio n. 6572/2021.
1.1. L’esclusione si era basata sul verbale di visita medica redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità, la quale aveva dichiarato la inidoneità del ricorrente, avendo accertato una condizione psichica connotata da “note di immaturità” (coefficiente 2 dell’apparato PS).
Ad avviso del ricorrente, viceversa, sulla base dei documenti di natura sanitaria allegati al ricorso (tra i quali documentazione attestante che il medesimo aveva ottenuto, nell’anno 2018, la piena idoneità sanitaria in seno ad altro concorso indetto dall’Amministrazione della difesa), l’inidoneità psichica doveva essere esclusa, non essendo configurabile ai sensi del D.M. 4 giugno 2014 la presenza di vere e proprie patologie.
Da qui la dedotta illegittimità della valutazione dell’Amministrazione, la quale avrebbe ingiustamente estromesso dal concorso il candidato per un evidente errore valutativo.
2. Il T.A.R. adito disponeva verificazione, affidata alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare.
2.1. In data 23.6.2021 l’organo incaricato depositava la relazione di verificazione effettuata sulla persona del ricorrente, e, alla luce della disamina della documentazione sanitaria prodotta dalle parti, della valutazione psicometrica effettuata dall’Ufficiale all’uopo incaricato e, infine, della visita specialistica psichiatrica eseguita da altro Ufficiale medico, confermava la permanenza delle “note di immaturità”, condizione alla quale è attribuibile il coefficiente PS – 2 (cod. 02 – D.M. 4.6.2014), non compatibile con la prosecuzione dell’iter concorsuale, come già ritenuto dalla Commissione medica in sede di selezione.
3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 5.8.2021 parte ricorrente chiedeva il rinnovo della verificazione, che avrebbe dovuto essere affidata, a suo avviso, a struttura pubblica “civile”.
4. Il T.A.R. adito ha respinto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, ritenendo che, pure a tener conto di possibili margini di “opinabilità” nelle conclusioni della Commissione, “ nessuna delle censure proposte mina l’attendibilità e la serietà degli esami compiuti i quali, pertanto, si sottraggono a censure che sono volte, in definitiva, a sostituire le conclusioni di una Commissione di esperti, con le opinioni proprie della parte o dei professionisti interpellati al di fuori del contesto concorsuale. Le valutazioni della preposta Commissione sono l’espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopiche abnormità, nella specie non dimostrate ”.
5. Con il ricorso in appello, tempestivamente notificato il 5 e depositato il 26 aprile 2022, si chiede la riforma della decisione; l’appellante, sostenendo una piena sindacabilità della fattispecie in parola, invocando i principi comunitari della cd “ full jurisdiction ”, lamenta la violazione dell’art. 19, comma 2, del C.P.A., poiché la verificazione è stata affidata al Ministero della difesa – Aeronautica Militare, sebbene la controparte fosse sempre un Ente dello stesso Ministero (Arma dei Carabinieri).
6. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio al fine di resistere all’appello.
7. In data 10 giugno 2025 l’appellante ha depositato una memoria, con la quale ha insistito nelle proprie richieste, richiamando un precedente di questa Sezione (ordinanza n. 4612/2021, che ha disposto una rinnovazione della verificazione).
7.1. Con la richiesta di passaggio in decisione l’appellante ha reiterato le proprie conclusioni e chiesto lo stralcio della documentazione depositata dal Ministero il 13.6.2025, perché tardiva.
8. All’udienza del 15 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
9. Si può prescindere dall’esame della richiesta da ultimo presentata dall’appellante (di stralcio della documentazione prodotta dal Ministero), in quanto la documentazione agli atti del fascicolo di primo grado è sufficiente al fine di risolvere la controversia.
10. Il Collegio, senza sottacere, in limine, la sussistenza di profili di inammissibilità dell’appello (incentrato unicamente sulla contestazione della verificazione, con abbandono delle, peraltro generiche, censure avverso l’atto di esclusione impugnato in primo grado), ritiene comunque lo stesso infondato, alla stregua dei condivisibili principi affermati dalla Sezione con decisione del 7/3/2022, n.1635, in una vicenda sostanzialmente sovrapponibile.
11. Il Collegio osserva in proposito che, con riferimento a controversie relative ad analoghi concorsi, concernenti candidati cui erano stati attribuiti il coefficiente 2 all'apparato PS, questo Consiglio ha evidenziato che " le valutazioni medico-legali emesse da esperti di parte o da strutture pubbliche non sono in grado di inficiare l'accertamento specialistico ufficiale effettuato, a norma del bando di concorso, dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri " e che il bando di concorso, correttamente, prevede che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non è suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita (Cons. Stato, sez. I, parere 20 giugno 2019 n. 1810).
Tale pronuncia esprime un indirizzo condiviso da questa Sezione, che ha già avuto modo di escludere " che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito; e ciò, in quanto nell'ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse " (Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6175; in termini, cfr. sez. II, 14 settembre 2021, n. 6285).
Questa sez. II (sentenza del 15/05/2023, n.4834) ha ribadito <” l'esclusione di qualsivoglia possibile rilevanza di altre valutazioni medico-legali, nonché a fortiori psico-attitudinali, che siano state rese al di fuori del medesimo ambito concorsuale, pure se espresse da organismi sanitari pubblici e quand'anche militari (o da pareri pro veritate di medici di fiducia), diversi da quelli istituzionalmente competenti" (v. ancora Cons. Stato, sez. II, n. 3764/2021), salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità. Vale al riguardo l'ormai consolidato orientamento secondo cui "Deve escludersi che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali del personale militare siano suscettibili, laddove non si sostanzino in indagini, di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale e ciò in quanto nell'ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente essere differente, con inevitabile conseguente vanificazione di esse" (cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 settembre 2022, n. 8339) >. Orientamento più di recente ribadito con decisione del 7/1/2025 n.79.
Quanto fin qui detto priva di rilevanza le varie censure articolate avverso lo svolgimento e le conclusioni della verificazione.
12. Il Collegio ritiene di dover dare continuità a tale indirizzo e che esso non sostanzi il contrasto paventato dalla parte appellata con la giurisprudenza della Corte Edu, sotto il profilo del diritto ad un equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU.
Infatti, il richiamato orientamento di questo Consiglio in tema di irripetibilità degli accertamenti medici fuori della sede concorsuale non esclude il controllo in sede giurisdizionale in ordine a profili di irragionevolezza, abnormità, travisamento dei fatti o errore di fatto del giudizio di inidoneità, anche dando eventualmente ingresso in giudizio al mezzo istruttorio della verificazione. Tuttavia, una tale scelta postula un'analisi critica dell'attendibilità dell'impugnato giudizio di non idoneità sulla base delle "censure articolate in ricorso e delle prove assolte dall'istante" (Cons. Stato, sez. II, n.1635/2022 cit.; sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4793).
13. Inoltre, come chiarito da questa sez. II (sentenza del 2/12/2024 n.9625), la disciplina dello stato giuridico e avanzamento dei militari non rientra fra le competenze della Ue, perimetrandosi così anche l'ambito applicativo della Carta di Nizza che, in base all'art. 52, non estende le competenze dell'UE medesima (fra le tante: Corte di giustizia UE, 19 dicembre 2019, C-609 e 610/17, Terveys; 14 dicembre 2017, C-243/16, Miratvilles);
14. Alla luce di questa indicazione metodologica, nella fattispecie occorre ulteriormente notare quanto segue.
14.1. In primo grado, la documentazione prodotta dal ricorrente, che escluderebbe la diagnosi contenuta nell'atto impugnato, in base alla quale il Tar ha disposto la verificazione, costituisce una rilettura degli accertamenti effettuati dall'organo concorsuale volta a sostituire quella effettuata dall'organo concorsuale: ciò presta il fianco ad un'obiezione metodologica poiché, se la sussistenza di note di immaturità può non costituire una patologia psichiatrica escludente lo svolgimento di attività lavorative, tuttavia ben può l'Arma dei Carabinieri stabilire criteri di selezione più rigorosi rispetto a quelli di altre Amministrazioni civili o militari in considerazione della delicatezza e della pericolosità dell'attività che si richiede ai suoi appartenenti.
La suddetta documentazione prodotta dal ricorrente non pare consentire quell'analisi critica dell'attendibilità del giudizio di non idoneità formulato in sede concorsuale, che, secondo il richiamato indirizzo di questo Consiglio, costituisce la premessa della disposizione del mezzo istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4793/2021, cit.). Perciò, poiché non è rilevabile, nell'ordinanza che ha disposto la verificazione, una specifica valutazione in ordine all'idoneità di elementi o di principi di prova, eventualmente allegati dal ricorrente, a fungere da presupposto del ricorso al mezzo stesso, nella fattispecie la stessa verificazione non pare essere stata altro che uno strumento per la loro ricerca.
14.2. Quanto all’esito favorevole delle precedenti selezioni, occorre rilevare che la diagnosi a base del giudizio di non idoneità gravato (tratti di immaturità) indica una condizione caratterizzata dal mancato completamento del processo di crescita emotiva (Consiglio di Stato sez. II, 19/9/2024 n.7659) che ben potrebbe essere sfuggito alla precedente commissione valutatrice, in base ai quesiti posti e all’andamento dell’esame. Pertanto, la non necessaria corrispondenza delle condizioni del ricorrente all'epoca del primo e del secondo concorso non è idonea ad escludere la presenza della condizione medica 'note di immaturità' rilevata nell’ambito della procedura gravata.
Peraltro, dalla relazione dell'organo della verificazione non emerge alcun elemento da cui possa desumersi che l'organo concorsuale si fosse discostato dalla disciplina stabilita dalle fonti normative richiamate dall'appellante o che fosse incorso in un errore di fatto, ad esempio per i metodi di esame utilizzati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5536).
15. Infine, quanto alle critiche alla scelta dell’Organo incaricato della verificazione, non appare inutile sottolineare come il ricorrente in primo grado non risulta aver tempestivamente eccepito alcunché in ordine alla nomina del verificatore, non esercitando nemmeno la facoltà di ricusazione, ex art. 20 c.p.a., salvo reagire, con il ricorso per motivi aggiunti, solo una volta conosciuto l’esito della verificazione alla quale, oltretutto, risulta aver partecipato il suo consulente di parte.
16. Né risulterebbe ammissibile una rinnovazione della verificazione (a distanza di anni), con affidamento ad altro organismo, posto che il trascorrere del tempo può comportare una modifica del livello evolutivo oggetto di valutazione; un simile intervallo temporale potrebbe aver consentito all'interessato di migliorare gli indici psico-fisici per l'arruolamento, in contrasto con i principi " tempus regit actum " e di tutela della " par condicio competitorum ".
17. In conclusione, per quanto sopra esposto, l'appello deve essere ritenuto infondato e deve quindi essere respinto.
Il regolamento delle spese di questo grado di giudizio, operato come in dispositivo, consegue alla soccombenza.
18. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’appellante a rifondere alle amministrazioni costituite le spese di giudizio, liquidate in euro tremila/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.