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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 311/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13.2.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Domingo il 6.8.1990, con il patrocinio dell'avv. DONADI SVEVA BENEDETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via C. Avegno n. 1, come da procura in atti;
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 28.11.2023;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MINORINI SONIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Cuveglio (VA), via Battaglia San Martino n. 6, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 5 E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
20.4.2024);
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 4.6.2025)
Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo a modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 4.3.2022 e depositato in data 31.5.2022, nell'ambito del procedimento nr. 1593/2020 V.G.:
“1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1 paritetico presso entrambi i genitori e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre a
Gavirate;
2) starà con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì al lunedì' successivo;
Per_1 nelle vacanze di Natale starà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il giorno di Natale ad anni alterni, nonché ad anni alterni con ciascun genitore dal 26.12 all'1 gennaio o dall'1 gennaio al 6 gennaio;
durante le festività pasquali per la giornata di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
durante le ferie estive per quindici giorni anche non consecutivi da decidere entro il
31 maggio di ciascun anno;
3) Ciascun genitore provvede al mantenimento diretto del minore per il tempo che lo ha con sé, spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti al Tribunale di Varese ripartite al 50% tra i genitori e AUU ripartito al 50% tra i genitori;
4) Prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio dei Servizi sociali per il tempo ritenuto necessario alla conclusione degli interventi in essere e comunque entro il prossimo semestre;
5) Per effetto del disposto affidamento condiviso, il minore non potrà uscire dal territorio italiano, né con la madre né con il padre, senza il consenso dell'altro genitore;
in difetto di accordo, persistendo la volontà di espatrio anche solo per motivi di vacanza, sarà necessario il preventivo ricorso al Giudice tutelare;
5) Spese legali compensate”.
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 ha adito il Tribunale Parte_1
chiedendo che, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 4.3.2022 e depositato in data 31.5.2022, nell'ambito del procedimento nr. 1593/2020 V.G., venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore (27.11.2014) con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 300,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al
70% delle spese straordinarie.
Ha dedotto che in epoca successiva alla pronuncia del citato decreto (che aveva stabilito l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso il padre, regolamentato le freqeuntazioni materne con il figlio minore con previsione del monitoraggio dei Servizi sociali e posto a carico della madre un contributo al mantenimento di di euro 300,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese Per_1
straordinarie) il padre si era stabilmente trasferito in Svizzera interna per motivi di lavoro, lasciando il figlio con la madre, con la quale da oltre un anno aveva ripreso una convivenza stabile e serena.
Integrato il contraddittorio, si è costituito chiedendo in via principale di affidare il Parte_2
figlio minore in via esclusiva a sé, per il timore di espatrio della madre con il minore o, in Per_1
subordine, di confermare quanto previsto dal decreto del Tribunale di Varese del 4.3.2022 (n.
1593/2020 V.G.).
Ha dedotto che egli, pur lavorando in Svizzera, aveva un permesso di soggiorno come frontaliere e un'attività lavorativa che gli consentiva di trascorrere tanto tempo in Italia, periodi durante i quali il bambino soggiornava da lui;
in questi anni la madre non aveva mai versato nulla come assegno di mantenimento per il minore e si era dimostrata discontinua e disorganizzata nella gestione e nella cura dello stesso, non si era inoltre attenuta alla disposizione di non far espatriare il minore senza autorizzazione dell'altro genitore o del Giudice tutelare portando il bambino in
Croazia e più volte in Svizzera, trattenendo presso di se il passaporto;
doveva ritenersi attuale il pagina 3 di 5 pericolo di fuga della signora nel proprio paese d'origine (Repubblica dominicana) dal momento che l'attuale marito non vuole stare in Italia a vivere e lei è in attesa di un altro figlio.
Con il decreto di fissazione udienza del 16.2.2024, il Giudice relatore riteneva necessario acquisire le relazioni dei Servizi sociali incaricati per la presa in carico del nucleo familiare con decreto del Tribunale di Varese del 4.3.2022 nel procedimento n. 1539/2020 R.G. V.G. e disponeva agli stessi di trasmettere relazione di aggiornamento.
Acquisite le relazioni del Servizio sociale del Comune di Cittiglio depositate in atti in data
22.2.2024 e 16.5.2024, le relazioni del Servizio sociale del depositate in data Controparte_1
16.5.2024, 15.11.2024 e 3.4.2025, nonché le relazioni del Servizio sociale del Comune di
Gavirate depositate in data 11.11.2024 e 1.4.2025, all'udienza dell'8.4.2025, e quindi successivamente all'udienza del 5.6.2025 a fronte di un contrasto successivamente insorto in relazione alla ripartizione dell'assegno unico universale tra i genitori, le parti dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe a modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 4.3.2022 e depositato in data 31.5.2022, nell'ambito del procedimento nr. 1593/2020 V.G.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore appaiono infatti tali da garantire allo stesso l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative al figlio, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse dello stesso.
pagina 4 di 5 Conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, deve essere disposta la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio dei Servizi sociali (Gavirate e ) per il tempo ritenuto CP_1
necessario alla conclusione degli interventi in essere e comunque entro il semestre successivo alla pronuncia della presente sentenza, con onere di segnalare alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per il minore che dovesse essere riscontrata.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo assunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite;
3) MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali territorialmente competenti per i Comuni di Gavirate e . CP_1
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13.2.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Domingo il 6.8.1990, con il patrocinio dell'avv. DONADI SVEVA BENEDETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via C. Avegno n. 1, come da procura in atti;
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 28.11.2023;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MINORINI SONIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Cuveglio (VA), via Battaglia San Martino n. 6, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 5 E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
20.4.2024);
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 4.6.2025)
Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo a modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 4.3.2022 e depositato in data 31.5.2022, nell'ambito del procedimento nr. 1593/2020 V.G.:
“1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1 paritetico presso entrambi i genitori e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre a
Gavirate;
2) starà con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì al lunedì' successivo;
Per_1 nelle vacanze di Natale starà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il giorno di Natale ad anni alterni, nonché ad anni alterni con ciascun genitore dal 26.12 all'1 gennaio o dall'1 gennaio al 6 gennaio;
durante le festività pasquali per la giornata di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
durante le ferie estive per quindici giorni anche non consecutivi da decidere entro il
31 maggio di ciascun anno;
3) Ciascun genitore provvede al mantenimento diretto del minore per il tempo che lo ha con sé, spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti al Tribunale di Varese ripartite al 50% tra i genitori e AUU ripartito al 50% tra i genitori;
4) Prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio dei Servizi sociali per il tempo ritenuto necessario alla conclusione degli interventi in essere e comunque entro il prossimo semestre;
5) Per effetto del disposto affidamento condiviso, il minore non potrà uscire dal territorio italiano, né con la madre né con il padre, senza il consenso dell'altro genitore;
in difetto di accordo, persistendo la volontà di espatrio anche solo per motivi di vacanza, sarà necessario il preventivo ricorso al Giudice tutelare;
5) Spese legali compensate”.
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 ha adito il Tribunale Parte_1
chiedendo che, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 4.3.2022 e depositato in data 31.5.2022, nell'ambito del procedimento nr. 1593/2020 V.G., venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore (27.11.2014) con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 300,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al
70% delle spese straordinarie.
Ha dedotto che in epoca successiva alla pronuncia del citato decreto (che aveva stabilito l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso il padre, regolamentato le freqeuntazioni materne con il figlio minore con previsione del monitoraggio dei Servizi sociali e posto a carico della madre un contributo al mantenimento di di euro 300,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese Per_1
straordinarie) il padre si era stabilmente trasferito in Svizzera interna per motivi di lavoro, lasciando il figlio con la madre, con la quale da oltre un anno aveva ripreso una convivenza stabile e serena.
Integrato il contraddittorio, si è costituito chiedendo in via principale di affidare il Parte_2
figlio minore in via esclusiva a sé, per il timore di espatrio della madre con il minore o, in Per_1
subordine, di confermare quanto previsto dal decreto del Tribunale di Varese del 4.3.2022 (n.
1593/2020 V.G.).
Ha dedotto che egli, pur lavorando in Svizzera, aveva un permesso di soggiorno come frontaliere e un'attività lavorativa che gli consentiva di trascorrere tanto tempo in Italia, periodi durante i quali il bambino soggiornava da lui;
in questi anni la madre non aveva mai versato nulla come assegno di mantenimento per il minore e si era dimostrata discontinua e disorganizzata nella gestione e nella cura dello stesso, non si era inoltre attenuta alla disposizione di non far espatriare il minore senza autorizzazione dell'altro genitore o del Giudice tutelare portando il bambino in
Croazia e più volte in Svizzera, trattenendo presso di se il passaporto;
doveva ritenersi attuale il pagina 3 di 5 pericolo di fuga della signora nel proprio paese d'origine (Repubblica dominicana) dal momento che l'attuale marito non vuole stare in Italia a vivere e lei è in attesa di un altro figlio.
Con il decreto di fissazione udienza del 16.2.2024, il Giudice relatore riteneva necessario acquisire le relazioni dei Servizi sociali incaricati per la presa in carico del nucleo familiare con decreto del Tribunale di Varese del 4.3.2022 nel procedimento n. 1539/2020 R.G. V.G. e disponeva agli stessi di trasmettere relazione di aggiornamento.
Acquisite le relazioni del Servizio sociale del Comune di Cittiglio depositate in atti in data
22.2.2024 e 16.5.2024, le relazioni del Servizio sociale del depositate in data Controparte_1
16.5.2024, 15.11.2024 e 3.4.2025, nonché le relazioni del Servizio sociale del Comune di
Gavirate depositate in data 11.11.2024 e 1.4.2025, all'udienza dell'8.4.2025, e quindi successivamente all'udienza del 5.6.2025 a fronte di un contrasto successivamente insorto in relazione alla ripartizione dell'assegno unico universale tra i genitori, le parti dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe a modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 4.3.2022 e depositato in data 31.5.2022, nell'ambito del procedimento nr. 1593/2020 V.G.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore appaiono infatti tali da garantire allo stesso l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative al figlio, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse dello stesso.
pagina 4 di 5 Conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, deve essere disposta la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio dei Servizi sociali (Gavirate e ) per il tempo ritenuto CP_1
necessario alla conclusione degli interventi in essere e comunque entro il semestre successivo alla pronuncia della presente sentenza, con onere di segnalare alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per il minore che dovesse essere riscontrata.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo assunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite;
3) MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali territorialmente competenti per i Comuni di Gavirate e . CP_1
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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