Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02562/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Clinica Stabia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Ricciardelli e Antonella Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Anna Peluso e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0154059 del 14.12.2022, sottoscritta dal Direttore del Distretto 53 dell'ASL NA 3 sud, avente ad oggetto: “Avvio di procedimento amministrativo per recupero relativo alla RTU anno 2013”, b) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0154622 del 15.12.2022, sottoscritta dal Direttore del Distretto 53 dell'ASL NA 3 sud, avente ad oggetto: “Avvio di procedimento amministrativo per recupero relativo alla RTU anno 2014; c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, ove lesivi e per quanto di ragione, dei seguenti provvedimenti: 1) nota prot. 0258317 del 29.12.2021 relativa al saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016; 2 ) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 286 del 25.03.2019, avente ad oggetto "Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 88 del 24 luglio 2013 - definizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 3) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 516 del 28.05.2019, avente ad oggetto "Rettifica delibera 286/2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 4) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 585 del 20.06.2019, avente ad oggetto "rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.05.2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 5) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 914 del 04.11.2019, avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 585 del 20.06.2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 6) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 586 del 20.06.2019, avente ad oggetto "Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 129 del 31.10.2014 - definizione regressione tariffaria unica anno 2014 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 7) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 644 del 09.07.2019, avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione delibera 586/2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2014 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale"8) nota della Direzione strategica aziendale prot. 138510 che prevede anche l'istituto della compensazione disciplinato dagli art. 1241 e ss. c.c., , nota mai conosciuta dalla ricorrente e citata nelle comunicazioni di avvio del procedimento impugnate.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Clinica Stabia S.p.A. il 21/3/2023: a) della nota del direttore del distretto 53 prot. 15221 del 24/1/2023 di chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2013 per € 163.188,33; b) della nota del direttore del distretto 53 prot. 15360 del 24/1/2023di chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014 per € 322.966,94; c) della fattura 13000000091 del 20/2/2023 per €485.757,27 data dalla sommatoria degli importi di cui ai punti a) e b) e relativi alle RTU 2013 e 2014 oltre l'imposta di bollo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Vista la memoria del 9 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso principale e al ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. CH Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 9/2/2026 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione dei ricorsi, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO quindi che il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
CH Di AR, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CH Di AR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO