Art. 22.
In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti e' sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza.
Nei casi piu' gravi il giudice puo' applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi.
La sospensione e' sempre applicata nel caso di recidiva.
In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti e' sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza.
Nei casi piu' gravi il giudice puo' applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi.
La sospensione e' sempre applicata nel caso di recidiva.