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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19977/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19977/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ZOPPOLATO ADRIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BURIASCO (TO) il giorno 08/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BURIASCO (TO) (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2/02/2000 e , il 28/01/2003 entrambe a Pinerolo Per_1 Per_2
(TO), maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/05/2019. Con ricorso depositato il 15/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BURIASCO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. ogni cambiamento di residenza;
DÀ ATTO che le figlie ormai maggiorenni manterranno la residenza presso la madre;
DÀ ATTO che nulla viene disposto in relazione alle visite alle figlie da parte del padre in quanto ormai maggiorenni se pur non indipendenti economicamente;
DISPONE un contributo al mantenimento dei figli da parte del Sig. , mediante Parte_2 corresponsione alla Sig.ra della somma complessiva per entrambi i figli di euro Parte_1
1.500,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN (comprese quelle dentistiche ed oculistiche), delle spese scolastiche (gite scolastiche, spese di refezione, materiale di cancelleria, libri, spese di trasporto, etc..) ed extrascolastiche (attività sportive, corsi culturali e artistici et simili), rispondenti alle esigenze delle figlie che siano state concordate dai genitori e, purché, tutte documentate;
ASSEGNA la casa coniugale, con tutti gli arredi e le suppellettili, alla signora Parte_1
DÀ ATTO che i ricorrenti allo stato dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19977/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ZOPPOLATO ADRIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BURIASCO (TO) il giorno 08/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BURIASCO (TO) (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2/02/2000 e , il 28/01/2003 entrambe a Pinerolo Per_1 Per_2
(TO), maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/05/2019. Con ricorso depositato il 15/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BURIASCO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. ogni cambiamento di residenza;
DÀ ATTO che le figlie ormai maggiorenni manterranno la residenza presso la madre;
DÀ ATTO che nulla viene disposto in relazione alle visite alle figlie da parte del padre in quanto ormai maggiorenni se pur non indipendenti economicamente;
DISPONE un contributo al mantenimento dei figli da parte del Sig. , mediante Parte_2 corresponsione alla Sig.ra della somma complessiva per entrambi i figli di euro Parte_1
1.500,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN (comprese quelle dentistiche ed oculistiche), delle spese scolastiche (gite scolastiche, spese di refezione, materiale di cancelleria, libri, spese di trasporto, etc..) ed extrascolastiche (attività sportive, corsi culturali e artistici et simili), rispondenti alle esigenze delle figlie che siano state concordate dai genitori e, purché, tutte documentate;
ASSEGNA la casa coniugale, con tutti gli arredi e le suppellettili, alla signora Parte_1
DÀ ATTO che i ricorrenti allo stato dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a pretendere assegni di mantenimento e/o alimenti per sé fruendo ciascuno di proprio reddito e/o capacità lavorativa;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.