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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2126/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA CASTELLO,8 COLOGNO MONZESE presso lo studio dell'avv. CUPELLO
MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 8 COLOGNO MONZESE presso lo studio dell'avv. CUPELLO MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
CONDOMINIO BOCCACCIO 14-16 DI VIA BOCCACCIO N. 14/16 COLOGNO
pagina 1 di 23 MONZESE - (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MILANO 14 P.IVA_2
20093 COLOGNO MONZESE presso lo studio dell'avv. BERETTA PIETRO
ALBERTO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERETTA ALBERTO MAURIZIO ( ) VIA MILANO C.F._2
N. 14 20093 COLOGNO MONZESE;
Controparte_2
( VIA MILANO 14 20093 COLOGNO MONZESE;
C.F._3
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA
avente ad oggetto: Mandato sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in
[...]
riforma della sentenza gravata (n. 1638/2024, pubblicata il 4.06.2024 dal Tribunale
Civile di Monza, Dott.ssa Chiara Binetti, all'esito del giudizio iscritto al n. 9011/2021
R.G., notificata all'odierno appellante in data 19.06.2024 dal Parte_2
[...
) e di ogni atto ad essa preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ed in accoglimento dei motivi tutti indicati in atto d'appello, previa emissione di ogni necessaria pronuncia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
In via preliminare
Sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
Nel merito, in via principale
In riforma della sentenza impugnata revocare la dichiarazione di inadempimento degli appellanti al mandato loro conferito dal Condominio;
revocare la condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 12.688,00 oltre interessi di mora, in subordine riducendo opportunamente tale importo;
pagina 2 di 23 revocare la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento degli appellanti, rigettando le relative domande avanzate dal Condominio e dichiarando che nulla è allo stesso dovuto o, in subordine, ridurre l'importo di quanto eventualmente dovuto;
revocare la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di Atp o, in subordine, ridurle, in particolar modo con riguardo ai compensi del Ctp;
dichiarare comunque infondata e rigettare ogni domanda proposta nel presente giudizio dal Condominio oggi appellato, per le ragioni in fatto e diritto sopra esposte, con ogni conseguenza di Legge;
In ogni modo
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_5
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO: dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'appello ex adverso proposto dal Dott. e dalla società e così le domande Parte_1 CP_1
avversarie tutte, in quanto infondate per tutti i motivi precisati in narrativa.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 1638/24 del Tribunale di Monza, emessa in data 31 Maggio 2024 e pubblicata in data 4 Giugno
2014, accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. e della società Parte_1
anche in ordine all'ammanco contabile di € CP_1 Controparte_1
50.290,42 accertato in giudizio e, per l'effetto, condannare i predetti al risarcimento anche della somma di € 50.290,42 pari all'ammanco contabile accertato.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Condominio Boccaccio 14-16 di via Boccaccio n.
14/16 sito in NO SE, ha convenuto in giudizio l'ex amministratore, Pt_1 pagina 3 di 23 e la al fine di sentirli condannare, previo Pt_1 Controparte_1
accertamento dell'inadempimento al mandato loro conferito, al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'imprecisa gestione contabile-amministrativa, “quantificato in
€ 50.290,42 per ammanco contabile;
€ 12.668,00 per la ricostruzione contabile eseguita da parte del Dott. ed € 15.147,34 per gli esborsi sostenuti nel procedimento ex Per_1
art. 696 bis c.p.c. (di cui € 2.839,57 versati per i compensi del Consulente d'Ufficio, €
2.839,57 per gli esborsi sostenuti per il proprio consulente di parte;
€ 9.468,20 per gli esborsi sostenuti per le spese legali). Il tutto, oltre interessi ex DLGS 192/12 e successive modifiche”.
Il Condominio Boccaccio ha chiesto, altresì, pronunciarsi la risoluzione del rapporto professionale di mandato per inadempimento e, per l'effetto, la condanna dei resistenti alla restituzione dei compensi versati dal Condominio per l'attività di Amministrazione dal 28.03.2014 al 11.11.2016, pari a complessivi € 68.880,00.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto che:
- è stato amministratore del Condominio Boccaccio dal 28.03.2014 Parte_1 all'11.11.2016;
- a seguito di contrasti, durante l'assemblea del 17.06.2016, l'ex amministratore rassegnava le proprie dimissioni, dichiarando di continuare l'attività in prorogatio fino alla nomina di un nuovo amministratore;
- in data 11.11.2016 si svolgeva un'assemblea straordinaria, nella quale veniva deliberata la nomina del nuovo amministratore, che, assunto l'incarico, sollecitava alla consegna di tutta la documentazione relativa alla gestione Parte_1
amministrativa, economica e contabile dello stabile, necessaria per procedere alla ricostruzione contabile, in quanto diversi condomini avevano lamentato difformità tra i pagamenti effettuati, anche in contanti, e le contabilizzazioni formalizzate dall'ex
Amministratore;
pagina 4 di 23 - in particolare, in data 28.02.2017, in occasione di un'assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno l'approvazione del consuntivo di gestione 2015/2016 nonché
l'approvazione della situazione patrimoniale al 30.09.2016, documenti predisposti dall'ex amministratore, gli elaborati non venivano approvati dall'assemblea a causa di incongruenze contabili;
- pertanto, a fronte della mancata riconsegna di ulteriore documentazione, sollecitata anche a mezzo di formali diffide in data 13.04.2017 e in data 07.02.2018, il Condominio ricorreva ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Monza;
- all'esito del procedimento, il Giudice ordinava a la consegna della Parte_1
documentazione in proprio possesso, tra cui “i rendiconti annuali approvati dall'assemblea e i giustificativi di spesa degli ultimi cinque anni in cui il resistente ha rivestito la carica di amministratore del Condominio Boccaccio”;
- in data 18.07.2018, procedeva alla riconsegna della documentazione, Parte_1
la quale sarebbe risultata incompleta rispetto al contenuto dell'ordine giudiziale;
- a fronte di ciò e non essendoci stata alcuna formulazione di un'offerta risarcitoria a seguito degli ammanchi lamentati, il Condominio Boccaccio ricorreva ex art. 696 bis
c.p.c. ( RG. n. 5209/2019), chiedendo un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi sull'operato di e della società Parte_1 CP_1
Il Condominio ha dunque convenuto nel presente giudizio l'ex amministratore, sostenendo che, all'esito della C.T.U. esperita, l'ammanco lamentato sarebbe rimasto privo di valida giustificazione contabile e di adeguata rendicontazione.
e la costituitisi in giudizio, hanno chiesto, in via preliminare, Parte_1 CP_6
l'autorizzazione a chiamare in causa compagnia di assicurazione Controparte_3
per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevati dalle pretese attoree. Nel merito, i resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande del Condominio Boccaccio,
pagina 5 di 23 ribadendo la correttezza del proprio operato e sostenendo che le irregolarità emerse anche in sede di A.T.P. sarebbero, in ogni caso, imputabili alla precedente gestione.
Autorizzata la chiamata in causa, si è altresì costituita in giudizio la Compagnia assicuratrice chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate nei confronti di e della stante l'assenza di responsabilità in Parte_1 CP_1
capo a questi ultimi. In via subordinata, in caso di condanna dei resistenti, ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia, eccependo l'inapplicabilità della copertura assicurativa e, in ogni caso, la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto ex art
1898 c.c.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., con ordinanza del 03.10.2023, è stato chiamato a chiarimenti il C.T.U. nominato nel giudizio ex art. 696 bis, R.G. n. 5209/2019, dott. Persona_2
Tentata la conciliazione della lite anche attraverso una proposta ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalle parti, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Con sentenza n. 1638/2024, pubblicata in data 4.06.2024 il Tribunale di Monza ha così statuito:
“
1. accerta e dichiara l'inadempimento dei convenuti al mandato conferito dal
Condominio attore, consistente nell'esecuzione negligente ed imperita delle prestazioni professionali loro richieste e, in particolare, nell'imprecisa gestione contabile/amministrativa del condominio;
2. per l'effetto, condanna i Convenuti in solido al risarcimento del danno patito dal
Condominio in conseguenza del loro inadempimento, quantificato in € 12.688,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
pagina 6 di 23
3. dichiara la risoluzione del mandato conferito ai convenuti per inadempimento di questi ultimi e per l'effetto condanna i convenuti in solido alla restituzione dei compensi versati dal Condominio attore per l'attività di amministrazione dal 28.3.2014 al
11/11/2016 pari a complessivi € 68.880,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. rigetta ogni altra domanda, ivi compresa la domanda svolta dai convenuti nei confronti della terza chiamata ; Controparte_3
5. condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'attore in persona dell'amministratore p.t. liquidate per il presente giudizio in €
7.052,00 per compenso professionale e in € 804,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
oltre € 3.827,00 a titolo di rimborso spese legali per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc ed € 2.839,57 versati per i compensi del Consulente
d'Ufficio, € 2.839,57 per gli esborsi sostenuti per il consulente di parte;
6. condanna i convenuti in solido a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge”.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto provato, sulla base della documentazione in atti e della esperita CTU, l'inadempimento dei convenuti al mandato loro conferito dal Condominio attore, avendo omesso di gestire con la dovuta diligenza la contabilità del Condominio e non avendo ottemperato in maniera adeguata e trasparente all'obbligo di rendiconto, così violando quanto disposto dagli artt. 1129 e ss. c.c. e 1710 e ss. c.c.
Ha poi accertato che l'ex amministratore fosse altresì venuto meno all'obbligo di consegnare tutto quanto ricevuto in corso di mandato, rendendo necessario il ricorso ex art. 700 c.p.c. e più difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile del condominio attore.
pagina 7 di 23 Quanto al danno lamentato dal Condominio, il Tribunale ha ritenuto non provato
“l'ammanco” in senso tecnico, ma solo le spese che il Condominio ha dovuto sostenere per la ricostruzione contabile affidata al dott. pari ad euro 12.668,00. Per_1
Nello specifico, infatti, ha affermato: “ gli addebiti di mala gestio non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie a favore dei condomini, dovendo questi ultimi dimostrare di aver subito un danno inteso come deminutio patrimoniale.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il Condominio non abbia assolto all'onere gravante su di sé per ciò che attiene alla prova del danno lamentato.
Ciò in quanto, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze dell'istruttoria, anche a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata nei riguardi del C.T.U. nominato, non vi sono elementi di prova circa il fatto che il disordine amministrativo e contabile attribuito all'ex amministratore abbiano determinato l'asserito danno.
A tale riguardo, va considerato che, dalle risultanze della consulenza tecnica espletata, sebbene sia emersa una squadratura contabile intesa, come chiarito dal C.T.U., “quale differenza tra voci di attivo (502.536,64) e passivo (552.827,06) patrimoniale”, non è stata fornita prova che la stessa abbia concretamente generato una effettiva mancanza di denaro nelle casse del Condominio.
In particolare, nel proprio elaborato, il nominato C.T.U. ha evidenziato che: 'Le voci di discrepanza individuate dallo scrivente sono principalmente quelle relative a spese per ascensori, fatture di fornitori per manutenzioni ordinarie, conguaglio per consumo di acqua potabile e crediti inesigibili verso ex-condomini. Vi è da precisare che talune fatture sono pervenute al condominio in data successiva al 30.9.2016 e pertanto
l'amministratore convenuto potrebbe non averle recepite per questa ragione' (cfr. pag.
11 – C.T.U.). Infine, il CTU ha concluso, affermando 'non è possibile stabilire che detto ammanco sia frutto di operazioni “distrattive” da parte dell'amministratore uscente che possano giustificare una ripetizione di queste somme. Appare più verosimile che la pagina 8 di 23 squadratura non conciliabile sia la conseguenza di una tenuta contabile non accurata…'.
Sotto tale aspetto, escluso pertanto un “ammanco” in senso tecnico, il Condominio non ha provato e neppure allegato di avere ricevuto richieste di pagamento da parte di terzi fornitori, così come non ha né allegato, né provato di aver dovuto far fronte a eventuali esborsi o richiesta di contributi straordinari ai condomini per fronteggiare i lamentati danni di cui ha chiesto il ristoro in questa sede.
Il Condominio non ha pertanto provato di avere subito un danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente dell'ex amministratore, se non limitatamente alle somme versate per la ricostruzione contabile affidata al dott. Per_1
(cfr. relazione di CTU: 'Se pur non oggetto di quesito lo scrivente ritiene di rilevare che la gestione contabile/amministrativa poco accurata da parte del Dott. ha Pt_1
certamente costretto il condominio a sostenere le spese per la ricostruzione contabile eseguita da parte del Dott. , quantificabili in Euro 12.668,00, le spese legali per Per_1
l'attivazione del procedimento ex art. 696 bis cpc e le spese della relativa CTU, che in assenza di contabilità imprecisa il condominio non si sarebbe trovato a sostenere'.)”
Il Tribunale ha, invece, accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'ex amministratore, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione dei compensi versati dal Condominio per l'attività di Amministrazione dal 28/3/2014 al 11/11/2016, pari a complessivi € 68.880,00, oltre interessi ex art. 1284 cc dalla domanda al saldo.
Da ultimo, ha rigettato la domanda di manleva svolta dall'ex amministratore nei confronti della Compagnia di Assicurazioni.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello il e la Pt_1 Controparte_1
chiedendo, in principalità, il rigetto delle domande avanzate dal
[...]
pagina 9 di 23 Condominio in primo grado;
si è costituito quest'ultimo che ha chiesto il rigetto dell'appello e formulato appello incidentale.
Nessuno si è costituito per la Compagnia di Assicurazione che è stata dichiarata contumace all'udienza del 10 dicembre 2024.
Nella medesima udienza, il Consigliere istruttore ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva avanzata dalla parte appellante (stante la rinuncia alla stessa a fronte della dichiarazione dell'appellato di non eseguire la sentenza) e, visto l'art. 352
c.p.c., ha fissato l'udienza del 4.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, il termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica. Ha assegnato, altresì, termine perentorio sino alla data del 4 marzo 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025 la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice ed è stata poi decisa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il e la hanno interposto appello, affidando Pt_1 Controparte_1
il gravame a cinque motivi di censura;
si è costituito il Controparte_7
NO SE che ha chiesto il rigetto dell'appello e
[...]
proposto appello incidentale, affidando il gravame ad un unico motivo di censura.
Appello del e di Pt_1 CP_1 Controparte_1
Prima di entrare nel merito dei singoli motivi di censura gli appellanti, per meglio far comprendere le proprie doglianze, hanno evidenziato che, a seguito della consulenza tecnica esperita in sede di ATP, era risultato che la squadratura contabile di euro pagina 10 di 23 50.290,42, riscontrata dal consulente tra le voci di attivo e di passivo patrimoniale, non era stata creata dal ma era un debito dei condomini che avrebbe, quindi, potuto Pt_1
essere colmato semplicemente versando il dovuto.
Ciò detto gli appellanti con il primo motivo di appello rubricato “erronea decisione in ordine alla condanna alla rifusione dei costi della ricostruzione contabile effettuata dal nuovo amministratore (dott. )”, censurano la sentenza impugnata nella parte in Per_1
cui il Tribunale li ha condannati al pagamento della somma di euro 12.688,00 sostenuta per la ricostruzione contabile effettuata dal dott. Per_1
Sostengono che fosse compito del Tribunale e non del CTU accertare la necessità o meno di tale spesa;
che, in ogni caso, si trattava di una spesa che ben avrebbe potuto essere evitata in quanto sarebbe stato sufficiente analizzare le carte e, comunque, si era trattata di una spesa superflua atteso che tale ricostruzione contabile non aveva apportato alcun risultato utile alla situazione condominiale, in quanto non era stato dimostrato dove questa squadratura si fosse formata.
Lamentano che il Tribunale abbia disposto l'applicazione degli interessi ex art. 1284 c.c.
Con il secondo motivo rubricato “illogica motivazione ed errata decisione circa la risoluzione contrattuale. Violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.”, gli appellanti criticano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda del
Condominio di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Amministratore
Pt_1
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha così osservato: “ la condotta inadempiente contestata all'ex amministratore è tale da ritenersi abbondantemente oltre la soglia di importanza prevista dalla norma richiamata, involgendo di fatto l'intero contenuto (o comunque l'aspetto più importante) delle obbligazioni derivanti dal mandato assunto dall'amministratore di condominio” e che
“il convenuto non ha dedotto, né individuato il dettaglio di attività residuali in ipotesi pagina 11 di 23 svolte con diligenza che giustificherebbero il permanere del diritto, anche parziale, all'attribuzione del compenso” (cfr. doc. 1 pag. 11, rigo 5 e seg.).
Affermano, invece, che l'inadempimento ascritto al non sia stato grave;
che, Pt_1
infatti, quest'ultimo ha svolto altre attività così come previste dall'art. 1130 c.c. e documentate nei verbali assembleari.
Contestano, in ogni caso, che la squadratura contabile riscontrata rappresenti un grave inadempimento, atteso che, come risultante dalla CTU esperita, non costituisce un ammanco di cassa ed è possibile che si riferisca a gestione precedente a quella del dott.
o essere frutto della mancata registrazione di fatture pervenute al Condominio Pt_1
successivamente alla cessazione del suo incarico.
Con il terzo motivo, rubricato “violazione art. 1458 cod. civ..”, gli appellanti affermano che, dal momento che il rapporto di mandato intercorrente tra il Condominio e l'Amministratore ha ad oggetto prestazioni continuate e periodiche, la risoluzione per inadempimento non può intaccare le prestazioni già portate a compimento;
da tale considerazione discende l'irripetibilità dei corrispettivi versati dal Condominio all'ex
Amministratore.
In ogni caso evidenziano che, non sussistendo inadempimento per la gestione contabile
2014/2015, pacificamente approvata, e per le attività diverse dalla tenuta dei conti regolarmente eseguite per l'anno di gestione 2015/206 e per la frazione del 2016/2017 fino alle dimissioni, tale attività andava remunerata.
Con il quarto e quinto motivo, rispettivamente rubricati “quanto alla condanna alla rifusione delle spese di ATP” e “Erronea decisione circa il rimborso dei costi del CTP”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento delle relative spese.
Appello incidentale del Condominio Boccaccio 14-16
pagina 12 di 23 Con un unico motivo di appello incidentale, rubricato “erroneità della sentenza in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria avente ad oggetto
l'importo accertato quale ammanco contabile”, il Condominio censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto il ristoro dell'importo pari all'ammanco contabile confermato dal CTU (€ 50.290,42), quando, invece, tale importo era effettivamente mancante dalle casse del condominio alla data del 12.11.2016, come chiarito dal CTU, chiamato a chiarimenti, nella memoria depositata in data 7 dicembre 2023.
Diversamente, quindi, da quanto affermato dal Tribunale, la prova del danno era stata fornita, a nulla rilevando che l'effettivo ammanco contabile, così come quantificato dalla
CTU, sia stato frutto di appropriazione di cespiti da parte dell'ex Amministratore o, piuttosto, di condotte illecite degli amministratori che lo avevano proceduto.
Secondo il Condominio, invece, era rilevante e certo che il Dott. si fosse reso Pt_1
responsabile di una carente ed inadeguata rendicontazione e gestione delle risorse condominiali, con la conseguenza che, per ripianare il danno, i condomini saranno tenuti a sostenere un esborso aggiuntivo rispetto alla mera ripartizione di costi di gestione relativi a futuri esercizi.
La Corte osserva quanto segue.
Occorre, preliminarmente, rilevare che gli appellanti non hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la loro domanda di manleva nei confronti della
, sicchè - sul punto - è sceso il giudicato, con la conseguenza Parte_3
che non era necessaria la notifica dell'appello incidentale promosso dal Condominio nei confronti della Compagnia di Assicurazione rimasta in questo grado contumace.
Ciò detto, l'appello principale è parzialmente fondato e va accolto nei limiti qui di seguito esposti.
pagina 13 di 23 Con riferimento al primo motivo d'appello le doglianze sono prive di fondamento.
Si osserva, preliminarmente, che la condanna dei convenuti al pagamento in favore del
Condominio della somma di euro 12.688,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, non è stata decisa dal Ctu, ma dal Tribunale sulla scorta di quanto accertato.
Ed, infatti, è emerso che il ha omesso di gestire con la dovuta diligenza la Pt_1
contabilità del Condominio e non ha altresì ottemperato in maniera adeguata e trasparente all'obbligo di rendiconto, in violazione dei doveri e degli obblighi posti a suo carico in virtù di quanto previsto dagli artt. 1129 e ss. c.c. e 1710 e ss. c.c.
E' poi pacifico che. a seguito delle sue dimissioni e a seguito delle richieste da parte del
Condominio - rimaste inevase - di consegna della documentazione, è stato necessario il ricorso ex art. 700 c.p.c., rendendo così difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile del Condominio.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha riconosciuto tale voce di danno, osservando che
“il condominio si è trovato a sostenere spese per la ricostruzione contabile e per intraprendere il presente giudizio. Un amministratore diligente, constatato l'ammanco contabile, magari causato da errori di amministratori precedenti avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente onde evitare l'aggravio di spese a carico dei condomini”.
D'altronde l'utilità della ricostruzione contabile risulta evidente, avendo posto in luce una “squadratura” di euro 50.290,42 tra le voci di attivo e di passivo non riconciliabile.
Per quanto riguarda il quantum, gli appellanti riferiscono di “non comprendere sulla base di che cosa sia stata determinata tale somma”.
Anche tale osservazione non coglie nel segno, avendo il Condominio prodotto una fattura (cfr. doc. 19) il cui ammontare è stato ritenuto congruo dal Tribunale e prima ancora dal CTU.
pagina 14 di 23 Da ultimo, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia disposto gli interessi ex art. 1284 cc.
Premesso che i medesimi non indicano quali altri interessi il Tribunale avrebbe dovuto applicare, dalla formulazione utilizzata “oltre interessi ex art. 1284 cc dalla domanda al saldo” si deve ritenere che il Tribunale abbia sinteticamente richiamato la disciplina applicabile agli interessi dovuti a partire dalla proposizione di una domanda giudiziale, vale a dire il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c.
Sul punto, peraltro, è sufficiente richiamare la massima espressa da Cass. 3 Gennaio
2023 n. 61 secondo cui: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”.
Anche il secondo motivo di doglianza non può essere accolto.
Ed, infatti, il Tribunale, dopo aver riepilogato i principali obblighi del mandato ricevuto dal Condominio, ha evidenziato gli inadempimenti ascritti al così osservando: Pt_1
“In primo luogo, egli ha sicuramente omesso di gestire con la dovuta diligenza la contabilità del Condominio e non ha altresì ottemperato in maniera adeguata e trasparente all'obbligo di rendiconto, in violazione dei doveri e degli obblighi posti a suo carico dal combinato disposto degli artt. 1129 e ss. c.c. e 1710 e ss. c.c.
pagina 15 di 23 In ordine a tale profilo, assume importanza dirimente la consulenza tecnica espletata, in quanto il C.T.U., evidenziando 'una squadratura contabile di Euro 50.290,42 tra le voci di attivo e di passivo patrimoniale non riconciliabile', ha altresì accertato una gestione contabile/amministrativa 'poco precisa' e 'poco accurata' da parte di Parte_1
(cfr. “conclusioni” C.T.U. - pag. 17).
Tale ricostruzione di una 'tenuta della contabilità condominiale poco precisa ed accurata' è stata altresì confermata in sede di chiarimenti richiesti al C.T.U. con ordinanza del 03.10.2023 (cfr. pag. 3 “chiarimenti del C.T.U.”).
In secondo luogo, l'ex amministratore è altresì venuto meno all'obbligo di consegnare tutto quanto ricevuto in corso di mandato.
Infatti, a seguito delle sue dimissioni ed a seguito delle richieste di consegna della documentazione avanzate dal nuovo amministratore, a fronte di Parte_1
ripetute richieste e formali diffide, ha omesso la trasmissione di quanto in suo possesso, rendendo necessario il ricorso ex art. 700 c.p.c. e certamente più difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile del condominio attore.
Pertanto, come condivisibilmente rilevato dallo stesso C.T.U. nominato, dott. Per_2
nel proprio elaborato, a fronte della mancata consegna della necessaria
[...]
documentazione da parte di 'il condominio si è trovato costretto a Parte_1
sostenere spese per la ricostruzione contabile e per intraprendere il presente giudizio.
Un amministratore diligente, constatato l'ammanco contabile, magari causato da errori di amministratori precedenti, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente onde evitare
l'aggravio di spese a carico dei condomini' ”.
Tali inadempimenti non sono stati contestati e risultano gravi ex art. 1455 c.c. e idonei a ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto.
pagina 16 di 23 Diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, il Tribunale ha ben motivato l'importanza e la gravità dell'inadempimento, affermando: “Come è noto, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, l'inadempimento di una parte per giustificare il ricorso al rimedio risolutivo deve superare il vaglio di gravità previsto dall'art. 1455
c.c.
Per quanto attiene ai criteri sulla base dei quali si determina la non scarsa importanza dell'inadempimento, come regola generale concernente la risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, il disposto dell'art. 1455 cod. civ. pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo negoziale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra le prestazioni di eguale peso. Pertanto,
l'importanza dello inadempimento non deve essere intesa in senso meramente subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma deve interpretarsi soprattutto in senso oggettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
Ora, sulla base di tali principi, è evidente che la condotta inadempiente contestata all'ex amministratore è tale da ritenersi abbondantemente oltre la soglia di importanza prevista dalla norma richiamata, involgendo di fatto l'intero contenuto (o comunque
l'aspetto più importante) delle obbligazioni derivanti dal mandato assunto dall'amministratore di condominio.”.
Tale valutazione è pienamente condivisa da questa Corte con la conseguenza che gli inadempimenti riscontrati giustificano la risoluzione del contratto.
Parzialmente fondato risulta, invece, il terzo motivo di appello con il quale gli appellanti si dolgono per essere stati condannati alla restituzione, in favore del Condominio, anche pagina 17 di 23 dei compensi ricevuti per tutto il periodo in cui il ha ricoperto la carica di Pt_1
Amministratore.
Sul punto, infatti, occorre considerare che la gestione contabile 2014/2015 è stata portata a compimento dal dott. senza che l'assemblea abbia contestato alcunchè in Pt_1
merito alle prestazioni ricevute, con la conseguenza che per tale periodo (in assenza, peraltro, di documentazione bancaria non acquisita in atti) l'attività deve essere remunerata.
Ciò detto, con riguardo al quantum, non è stato contestato che il abbia ricevuto Pt_1
a titolo di compenso l'importo di euro 12.810,00 per la gestione 1/5/2014-30/9/2014,
l'importo di euro 27.450,00 per la gestione 1/10/2014- 30/09/2015, nonché l'importo di euro 25.620,00 per la gestione 1/10/2015-30/9/2016.
Sulla scorta di quanto precede risulta, quindi, che il e la in via tra Pt_1 CP_1
loro solidale, sono tenuti a restituire al Condominio solo l'importo di euro 25.620,00 relativo alla gestione 1/10/2015- 30/9/2016, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata sollevata alcuna specifica censura con riguardo agli interessi riconosciuti dal Tribunale.
La sentenza impugnata va, quindi, sul punto riformata.
Da ultimo, gli appellanti criticano la sentenza impugnata per aver il Tribunale posto a loro carico le spese relative all'ATP e agli oneri del Consulente di parte.
La doglianza non può essere condivisa atteso che, all'esito del giudizio, i convenuti sono risultati sostanzialmente soccombenti con la conseguenza che anche tali spese devono essere poste a loro carico, a nulla rilevando che l'Amministratore del Condominio, nel caso di specie, il dott. abbia svolto l'incarico di CTP. Per_1
Venendo ora all'esame dell'appello incidentale, con cui il Condominio lamenta che il
Tribunale non abbia accolto la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto il pagamento pagina 18 di 23 della somma di euro 50.290,42 per ammanco contabile, ritiene la Corte che non sia meritevole di accoglimento e che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Ed, infatti, seppur l'analisi condotta dal tecnico incaricato dal Tribunale ha confermato che l'odierno appellante ha tenuto in modo negligente ed irregolare la contabilità, tanto è vero che è stata riscontrata una squadratura contabile di euro 50.290,42; seppure ciò attesti, senza che residuino margini di dubbio, il fondamento dell'addebito di negligente assolvimento a uno dei compiti tipicamente associati, secondo le regole generali e nella specifica declinazione che esse ricevono al comma I nn. 8 e 10) dell'art. 1130 c.c., al mandato ad amministrare, non avendo l'amministratore reso in termini chiari e verificabili il conto della propria gestione, non può tuttavia inferirsene, in ogni caso, la ricorrenza di un pregiudizio in capo al Condominio.
Occorre invero rammentare che nell'ambito, affine a quello qui in esame, dell'azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori di società, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che "l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata
l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pure se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso
pagina 19 di 23 concreto" (Cass. civ. sez. un., 06/05/2015, n. 9100, di recente ripresa da Cass. civ. sez. I,
17/05/2021, n.13220), così rimarcando la differenza di piano d'analisi corrente tra accertamento di una condotta inadempiente e verifica della produzione di un danno conseguenziale ed escludendo la legittimità del ricorso ad automatismi nella liquidazione del pregiudizio patrimoniale (Cass. civ. sez. 1, 03/10/2018, n.24103).
In altre parole, la non corrispondenza dei dati numerici, rappresentazione plastica del disordine contabile che ha connotato la gestione in esame, non consente, se non a prezzo di un'inammissibile forzatura, di trarre la conclusione, né unica, né logicamente plausibile che la differenza numerica di valori sia stata appresa dall'amministratore o da altri in assenza di vigilanza da parte di costui.
Ancor più in radice non è neppure possibile ritenere che sussista, sul piano dell'effettività, una simile differenza di valori da qualificarsi come ammanco.
Ed, infatti, non è stata fornita la prova, gravante sul Condominio, che la squadratura contabile riscontrata pari ad euro 50.290,42 sia effettivamente mancante nelle casse del
Condominio e, soprattutto, non è stata fornita la prova che l'impossibilità per il condominio di recuperarla sia imputabile al Pt_1
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale laddove ha affermato “il nominato
CTU ha evidenziato che 'le voci di discrepanza individuate dallo scrivente sono principalmente quelle relative a spese per ascensori, fatture di fornitori per manutenzioni ordinarie, conguaglio per consumo di acqua potabile e crediti inesigibili verso ex condomini. Vi è da precisare che talune fatture sono pervenute al Condominio in data successiva al 30.9.2016 e pertanto l'amministratore convenuto potrebbe non averle recepite per questa ragione (cfr. pag. 11- CTU). Infine, il CTU ha concluso, affermando “non è possibile stabilire che detto ammanco sia frutto di operazioni
“distrattive” da parte dell'amministratore uscente che possano giustificare una
pagina 20 di 23 ripetizione di queste somme. Appare più verosimile che la squadratura non conciliabile sia la conseguenza di una tenuta non accurata…..”.
Sotto tale aspetto, escluso pertanto un 'ammanco' in senso tecnico, il Condominio non ha provato e neppure allegato di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di terzi fornitori, così come non ha né allegato, né provato di aver dovuto far fronte a eventuali esborsi o richiesta di contributi straordinari ai condomini per fronteggiare i lamentati danni di cui ha chiesto il ristoro in questa sede.
Il Condominio non ha pertanto provato di aver subito un danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente dell'ex amministratore, se non limitatamente alle somme versate per la ricostruzione contabile affidata al dott.
”. Per_1
L'appello incidentale va, quindi, rigettato per non aver il Condominio assolto all'onere probatorio su di lui gravante per ciò che attiene la prova del danno.
Spese di lite
In tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto dell'accolto, esse vanno pertanto poste a carico solidale dei convenuti ed in favore del Condominio, come da liquidazione operata dal Tribunale, non avendo l'accoglimento parziale dell'appello comportato una modifica pagina 21 di 23 dello scaglione di riferimento implicitamente utilizzato (da euro 26.001 a euro 52.000); quanto al secondo grado di giudizio, la reciproca soccombenza tra le parti consiglia, invece, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte del Condominio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del
24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e e sull'appello incidentale Parte_1 Controparte_1
proposto da avverso la sentenza del Controparte_8
Tribunale di Monza n. 1638/2024 pubblicata in data 4 giugno 2024, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 CP_1 [...]
e in parziale modifica del capo 3 della sentenza Controparte_1
impugnata, condanna e in Parte_1 Controparte_1
via tra loro solidale, alla restituzione dei soli compensi versati dal Condominio per l'attività di amministratore dal 1/10/2015 al 30/9/2016, pari a complessivi euro
25.620,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) fermo il resto;
3) rigetta l'appello incidentale del Condominio Boccaccio 14-16;
4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
5) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo del
Condominio Boccaccio 14-16 di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso in Milano, l'11 marzo 2025.
pagina 22 di 23 Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Laura Sara Tragni
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2126/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA CASTELLO,8 COLOGNO MONZESE presso lo studio dell'avv. CUPELLO
MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 8 COLOGNO MONZESE presso lo studio dell'avv. CUPELLO MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
CONDOMINIO BOCCACCIO 14-16 DI VIA BOCCACCIO N. 14/16 COLOGNO
pagina 1 di 23 MONZESE - (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MILANO 14 P.IVA_2
20093 COLOGNO MONZESE presso lo studio dell'avv. BERETTA PIETRO
ALBERTO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERETTA ALBERTO MAURIZIO ( ) VIA MILANO C.F._2
N. 14 20093 COLOGNO MONZESE;
Controparte_2
( VIA MILANO 14 20093 COLOGNO MONZESE;
C.F._3
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA
avente ad oggetto: Mandato sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in
[...]
riforma della sentenza gravata (n. 1638/2024, pubblicata il 4.06.2024 dal Tribunale
Civile di Monza, Dott.ssa Chiara Binetti, all'esito del giudizio iscritto al n. 9011/2021
R.G., notificata all'odierno appellante in data 19.06.2024 dal Parte_2
[...
) e di ogni atto ad essa preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ed in accoglimento dei motivi tutti indicati in atto d'appello, previa emissione di ogni necessaria pronuncia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
In via preliminare
Sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
Nel merito, in via principale
In riforma della sentenza impugnata revocare la dichiarazione di inadempimento degli appellanti al mandato loro conferito dal Condominio;
revocare la condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 12.688,00 oltre interessi di mora, in subordine riducendo opportunamente tale importo;
pagina 2 di 23 revocare la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento degli appellanti, rigettando le relative domande avanzate dal Condominio e dichiarando che nulla è allo stesso dovuto o, in subordine, ridurre l'importo di quanto eventualmente dovuto;
revocare la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di Atp o, in subordine, ridurle, in particolar modo con riguardo ai compensi del Ctp;
dichiarare comunque infondata e rigettare ogni domanda proposta nel presente giudizio dal Condominio oggi appellato, per le ragioni in fatto e diritto sopra esposte, con ogni conseguenza di Legge;
In ogni modo
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_5
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO: dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'appello ex adverso proposto dal Dott. e dalla società e così le domande Parte_1 CP_1
avversarie tutte, in quanto infondate per tutti i motivi precisati in narrativa.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 1638/24 del Tribunale di Monza, emessa in data 31 Maggio 2024 e pubblicata in data 4 Giugno
2014, accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. e della società Parte_1
anche in ordine all'ammanco contabile di € CP_1 Controparte_1
50.290,42 accertato in giudizio e, per l'effetto, condannare i predetti al risarcimento anche della somma di € 50.290,42 pari all'ammanco contabile accertato.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Condominio Boccaccio 14-16 di via Boccaccio n.
14/16 sito in NO SE, ha convenuto in giudizio l'ex amministratore, Pt_1 pagina 3 di 23 e la al fine di sentirli condannare, previo Pt_1 Controparte_1
accertamento dell'inadempimento al mandato loro conferito, al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'imprecisa gestione contabile-amministrativa, “quantificato in
€ 50.290,42 per ammanco contabile;
€ 12.668,00 per la ricostruzione contabile eseguita da parte del Dott. ed € 15.147,34 per gli esborsi sostenuti nel procedimento ex Per_1
art. 696 bis c.p.c. (di cui € 2.839,57 versati per i compensi del Consulente d'Ufficio, €
2.839,57 per gli esborsi sostenuti per il proprio consulente di parte;
€ 9.468,20 per gli esborsi sostenuti per le spese legali). Il tutto, oltre interessi ex DLGS 192/12 e successive modifiche”.
Il Condominio Boccaccio ha chiesto, altresì, pronunciarsi la risoluzione del rapporto professionale di mandato per inadempimento e, per l'effetto, la condanna dei resistenti alla restituzione dei compensi versati dal Condominio per l'attività di Amministrazione dal 28.03.2014 al 11.11.2016, pari a complessivi € 68.880,00.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto che:
- è stato amministratore del Condominio Boccaccio dal 28.03.2014 Parte_1 all'11.11.2016;
- a seguito di contrasti, durante l'assemblea del 17.06.2016, l'ex amministratore rassegnava le proprie dimissioni, dichiarando di continuare l'attività in prorogatio fino alla nomina di un nuovo amministratore;
- in data 11.11.2016 si svolgeva un'assemblea straordinaria, nella quale veniva deliberata la nomina del nuovo amministratore, che, assunto l'incarico, sollecitava alla consegna di tutta la documentazione relativa alla gestione Parte_1
amministrativa, economica e contabile dello stabile, necessaria per procedere alla ricostruzione contabile, in quanto diversi condomini avevano lamentato difformità tra i pagamenti effettuati, anche in contanti, e le contabilizzazioni formalizzate dall'ex
Amministratore;
pagina 4 di 23 - in particolare, in data 28.02.2017, in occasione di un'assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno l'approvazione del consuntivo di gestione 2015/2016 nonché
l'approvazione della situazione patrimoniale al 30.09.2016, documenti predisposti dall'ex amministratore, gli elaborati non venivano approvati dall'assemblea a causa di incongruenze contabili;
- pertanto, a fronte della mancata riconsegna di ulteriore documentazione, sollecitata anche a mezzo di formali diffide in data 13.04.2017 e in data 07.02.2018, il Condominio ricorreva ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Monza;
- all'esito del procedimento, il Giudice ordinava a la consegna della Parte_1
documentazione in proprio possesso, tra cui “i rendiconti annuali approvati dall'assemblea e i giustificativi di spesa degli ultimi cinque anni in cui il resistente ha rivestito la carica di amministratore del Condominio Boccaccio”;
- in data 18.07.2018, procedeva alla riconsegna della documentazione, Parte_1
la quale sarebbe risultata incompleta rispetto al contenuto dell'ordine giudiziale;
- a fronte di ciò e non essendoci stata alcuna formulazione di un'offerta risarcitoria a seguito degli ammanchi lamentati, il Condominio Boccaccio ricorreva ex art. 696 bis
c.p.c. ( RG. n. 5209/2019), chiedendo un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi sull'operato di e della società Parte_1 CP_1
Il Condominio ha dunque convenuto nel presente giudizio l'ex amministratore, sostenendo che, all'esito della C.T.U. esperita, l'ammanco lamentato sarebbe rimasto privo di valida giustificazione contabile e di adeguata rendicontazione.
e la costituitisi in giudizio, hanno chiesto, in via preliminare, Parte_1 CP_6
l'autorizzazione a chiamare in causa compagnia di assicurazione Controparte_3
per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevati dalle pretese attoree. Nel merito, i resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande del Condominio Boccaccio,
pagina 5 di 23 ribadendo la correttezza del proprio operato e sostenendo che le irregolarità emerse anche in sede di A.T.P. sarebbero, in ogni caso, imputabili alla precedente gestione.
Autorizzata la chiamata in causa, si è altresì costituita in giudizio la Compagnia assicuratrice chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate nei confronti di e della stante l'assenza di responsabilità in Parte_1 CP_1
capo a questi ultimi. In via subordinata, in caso di condanna dei resistenti, ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia, eccependo l'inapplicabilità della copertura assicurativa e, in ogni caso, la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto ex art
1898 c.c.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., con ordinanza del 03.10.2023, è stato chiamato a chiarimenti il C.T.U. nominato nel giudizio ex art. 696 bis, R.G. n. 5209/2019, dott. Persona_2
Tentata la conciliazione della lite anche attraverso una proposta ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalle parti, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Con sentenza n. 1638/2024, pubblicata in data 4.06.2024 il Tribunale di Monza ha così statuito:
“
1. accerta e dichiara l'inadempimento dei convenuti al mandato conferito dal
Condominio attore, consistente nell'esecuzione negligente ed imperita delle prestazioni professionali loro richieste e, in particolare, nell'imprecisa gestione contabile/amministrativa del condominio;
2. per l'effetto, condanna i Convenuti in solido al risarcimento del danno patito dal
Condominio in conseguenza del loro inadempimento, quantificato in € 12.688,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
pagina 6 di 23
3. dichiara la risoluzione del mandato conferito ai convenuti per inadempimento di questi ultimi e per l'effetto condanna i convenuti in solido alla restituzione dei compensi versati dal Condominio attore per l'attività di amministrazione dal 28.3.2014 al
11/11/2016 pari a complessivi € 68.880,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. rigetta ogni altra domanda, ivi compresa la domanda svolta dai convenuti nei confronti della terza chiamata ; Controparte_3
5. condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'attore in persona dell'amministratore p.t. liquidate per il presente giudizio in €
7.052,00 per compenso professionale e in € 804,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
oltre € 3.827,00 a titolo di rimborso spese legali per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc ed € 2.839,57 versati per i compensi del Consulente
d'Ufficio, € 2.839,57 per gli esborsi sostenuti per il consulente di parte;
6. condanna i convenuti in solido a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge”.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto provato, sulla base della documentazione in atti e della esperita CTU, l'inadempimento dei convenuti al mandato loro conferito dal Condominio attore, avendo omesso di gestire con la dovuta diligenza la contabilità del Condominio e non avendo ottemperato in maniera adeguata e trasparente all'obbligo di rendiconto, così violando quanto disposto dagli artt. 1129 e ss. c.c. e 1710 e ss. c.c.
Ha poi accertato che l'ex amministratore fosse altresì venuto meno all'obbligo di consegnare tutto quanto ricevuto in corso di mandato, rendendo necessario il ricorso ex art. 700 c.p.c. e più difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile del condominio attore.
pagina 7 di 23 Quanto al danno lamentato dal Condominio, il Tribunale ha ritenuto non provato
“l'ammanco” in senso tecnico, ma solo le spese che il Condominio ha dovuto sostenere per la ricostruzione contabile affidata al dott. pari ad euro 12.668,00. Per_1
Nello specifico, infatti, ha affermato: “ gli addebiti di mala gestio non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie a favore dei condomini, dovendo questi ultimi dimostrare di aver subito un danno inteso come deminutio patrimoniale.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il Condominio non abbia assolto all'onere gravante su di sé per ciò che attiene alla prova del danno lamentato.
Ciò in quanto, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze dell'istruttoria, anche a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata nei riguardi del C.T.U. nominato, non vi sono elementi di prova circa il fatto che il disordine amministrativo e contabile attribuito all'ex amministratore abbiano determinato l'asserito danno.
A tale riguardo, va considerato che, dalle risultanze della consulenza tecnica espletata, sebbene sia emersa una squadratura contabile intesa, come chiarito dal C.T.U., “quale differenza tra voci di attivo (502.536,64) e passivo (552.827,06) patrimoniale”, non è stata fornita prova che la stessa abbia concretamente generato una effettiva mancanza di denaro nelle casse del Condominio.
In particolare, nel proprio elaborato, il nominato C.T.U. ha evidenziato che: 'Le voci di discrepanza individuate dallo scrivente sono principalmente quelle relative a spese per ascensori, fatture di fornitori per manutenzioni ordinarie, conguaglio per consumo di acqua potabile e crediti inesigibili verso ex-condomini. Vi è da precisare che talune fatture sono pervenute al condominio in data successiva al 30.9.2016 e pertanto
l'amministratore convenuto potrebbe non averle recepite per questa ragione' (cfr. pag.
11 – C.T.U.). Infine, il CTU ha concluso, affermando 'non è possibile stabilire che detto ammanco sia frutto di operazioni “distrattive” da parte dell'amministratore uscente che possano giustificare una ripetizione di queste somme. Appare più verosimile che la pagina 8 di 23 squadratura non conciliabile sia la conseguenza di una tenuta contabile non accurata…'.
Sotto tale aspetto, escluso pertanto un “ammanco” in senso tecnico, il Condominio non ha provato e neppure allegato di avere ricevuto richieste di pagamento da parte di terzi fornitori, così come non ha né allegato, né provato di aver dovuto far fronte a eventuali esborsi o richiesta di contributi straordinari ai condomini per fronteggiare i lamentati danni di cui ha chiesto il ristoro in questa sede.
Il Condominio non ha pertanto provato di avere subito un danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente dell'ex amministratore, se non limitatamente alle somme versate per la ricostruzione contabile affidata al dott. Per_1
(cfr. relazione di CTU: 'Se pur non oggetto di quesito lo scrivente ritiene di rilevare che la gestione contabile/amministrativa poco accurata da parte del Dott. ha Pt_1
certamente costretto il condominio a sostenere le spese per la ricostruzione contabile eseguita da parte del Dott. , quantificabili in Euro 12.668,00, le spese legali per Per_1
l'attivazione del procedimento ex art. 696 bis cpc e le spese della relativa CTU, che in assenza di contabilità imprecisa il condominio non si sarebbe trovato a sostenere'.)”
Il Tribunale ha, invece, accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'ex amministratore, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione dei compensi versati dal Condominio per l'attività di Amministrazione dal 28/3/2014 al 11/11/2016, pari a complessivi € 68.880,00, oltre interessi ex art. 1284 cc dalla domanda al saldo.
Da ultimo, ha rigettato la domanda di manleva svolta dall'ex amministratore nei confronti della Compagnia di Assicurazioni.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello il e la Pt_1 Controparte_1
chiedendo, in principalità, il rigetto delle domande avanzate dal
[...]
pagina 9 di 23 Condominio in primo grado;
si è costituito quest'ultimo che ha chiesto il rigetto dell'appello e formulato appello incidentale.
Nessuno si è costituito per la Compagnia di Assicurazione che è stata dichiarata contumace all'udienza del 10 dicembre 2024.
Nella medesima udienza, il Consigliere istruttore ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva avanzata dalla parte appellante (stante la rinuncia alla stessa a fronte della dichiarazione dell'appellato di non eseguire la sentenza) e, visto l'art. 352
c.p.c., ha fissato l'udienza del 4.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, il termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica. Ha assegnato, altresì, termine perentorio sino alla data del 4 marzo 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025 la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice ed è stata poi decisa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il e la hanno interposto appello, affidando Pt_1 Controparte_1
il gravame a cinque motivi di censura;
si è costituito il Controparte_7
NO SE che ha chiesto il rigetto dell'appello e
[...]
proposto appello incidentale, affidando il gravame ad un unico motivo di censura.
Appello del e di Pt_1 CP_1 Controparte_1
Prima di entrare nel merito dei singoli motivi di censura gli appellanti, per meglio far comprendere le proprie doglianze, hanno evidenziato che, a seguito della consulenza tecnica esperita in sede di ATP, era risultato che la squadratura contabile di euro pagina 10 di 23 50.290,42, riscontrata dal consulente tra le voci di attivo e di passivo patrimoniale, non era stata creata dal ma era un debito dei condomini che avrebbe, quindi, potuto Pt_1
essere colmato semplicemente versando il dovuto.
Ciò detto gli appellanti con il primo motivo di appello rubricato “erronea decisione in ordine alla condanna alla rifusione dei costi della ricostruzione contabile effettuata dal nuovo amministratore (dott. )”, censurano la sentenza impugnata nella parte in Per_1
cui il Tribunale li ha condannati al pagamento della somma di euro 12.688,00 sostenuta per la ricostruzione contabile effettuata dal dott. Per_1
Sostengono che fosse compito del Tribunale e non del CTU accertare la necessità o meno di tale spesa;
che, in ogni caso, si trattava di una spesa che ben avrebbe potuto essere evitata in quanto sarebbe stato sufficiente analizzare le carte e, comunque, si era trattata di una spesa superflua atteso che tale ricostruzione contabile non aveva apportato alcun risultato utile alla situazione condominiale, in quanto non era stato dimostrato dove questa squadratura si fosse formata.
Lamentano che il Tribunale abbia disposto l'applicazione degli interessi ex art. 1284 c.c.
Con il secondo motivo rubricato “illogica motivazione ed errata decisione circa la risoluzione contrattuale. Violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.”, gli appellanti criticano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda del
Condominio di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Amministratore
Pt_1
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha così osservato: “ la condotta inadempiente contestata all'ex amministratore è tale da ritenersi abbondantemente oltre la soglia di importanza prevista dalla norma richiamata, involgendo di fatto l'intero contenuto (o comunque l'aspetto più importante) delle obbligazioni derivanti dal mandato assunto dall'amministratore di condominio” e che
“il convenuto non ha dedotto, né individuato il dettaglio di attività residuali in ipotesi pagina 11 di 23 svolte con diligenza che giustificherebbero il permanere del diritto, anche parziale, all'attribuzione del compenso” (cfr. doc. 1 pag. 11, rigo 5 e seg.).
Affermano, invece, che l'inadempimento ascritto al non sia stato grave;
che, Pt_1
infatti, quest'ultimo ha svolto altre attività così come previste dall'art. 1130 c.c. e documentate nei verbali assembleari.
Contestano, in ogni caso, che la squadratura contabile riscontrata rappresenti un grave inadempimento, atteso che, come risultante dalla CTU esperita, non costituisce un ammanco di cassa ed è possibile che si riferisca a gestione precedente a quella del dott.
o essere frutto della mancata registrazione di fatture pervenute al Condominio Pt_1
successivamente alla cessazione del suo incarico.
Con il terzo motivo, rubricato “violazione art. 1458 cod. civ..”, gli appellanti affermano che, dal momento che il rapporto di mandato intercorrente tra il Condominio e l'Amministratore ha ad oggetto prestazioni continuate e periodiche, la risoluzione per inadempimento non può intaccare le prestazioni già portate a compimento;
da tale considerazione discende l'irripetibilità dei corrispettivi versati dal Condominio all'ex
Amministratore.
In ogni caso evidenziano che, non sussistendo inadempimento per la gestione contabile
2014/2015, pacificamente approvata, e per le attività diverse dalla tenuta dei conti regolarmente eseguite per l'anno di gestione 2015/206 e per la frazione del 2016/2017 fino alle dimissioni, tale attività andava remunerata.
Con il quarto e quinto motivo, rispettivamente rubricati “quanto alla condanna alla rifusione delle spese di ATP” e “Erronea decisione circa il rimborso dei costi del CTP”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento delle relative spese.
Appello incidentale del Condominio Boccaccio 14-16
pagina 12 di 23 Con un unico motivo di appello incidentale, rubricato “erroneità della sentenza in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria avente ad oggetto
l'importo accertato quale ammanco contabile”, il Condominio censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto il ristoro dell'importo pari all'ammanco contabile confermato dal CTU (€ 50.290,42), quando, invece, tale importo era effettivamente mancante dalle casse del condominio alla data del 12.11.2016, come chiarito dal CTU, chiamato a chiarimenti, nella memoria depositata in data 7 dicembre 2023.
Diversamente, quindi, da quanto affermato dal Tribunale, la prova del danno era stata fornita, a nulla rilevando che l'effettivo ammanco contabile, così come quantificato dalla
CTU, sia stato frutto di appropriazione di cespiti da parte dell'ex Amministratore o, piuttosto, di condotte illecite degli amministratori che lo avevano proceduto.
Secondo il Condominio, invece, era rilevante e certo che il Dott. si fosse reso Pt_1
responsabile di una carente ed inadeguata rendicontazione e gestione delle risorse condominiali, con la conseguenza che, per ripianare il danno, i condomini saranno tenuti a sostenere un esborso aggiuntivo rispetto alla mera ripartizione di costi di gestione relativi a futuri esercizi.
La Corte osserva quanto segue.
Occorre, preliminarmente, rilevare che gli appellanti non hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la loro domanda di manleva nei confronti della
, sicchè - sul punto - è sceso il giudicato, con la conseguenza Parte_3
che non era necessaria la notifica dell'appello incidentale promosso dal Condominio nei confronti della Compagnia di Assicurazione rimasta in questo grado contumace.
Ciò detto, l'appello principale è parzialmente fondato e va accolto nei limiti qui di seguito esposti.
pagina 13 di 23 Con riferimento al primo motivo d'appello le doglianze sono prive di fondamento.
Si osserva, preliminarmente, che la condanna dei convenuti al pagamento in favore del
Condominio della somma di euro 12.688,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, non è stata decisa dal Ctu, ma dal Tribunale sulla scorta di quanto accertato.
Ed, infatti, è emerso che il ha omesso di gestire con la dovuta diligenza la Pt_1
contabilità del Condominio e non ha altresì ottemperato in maniera adeguata e trasparente all'obbligo di rendiconto, in violazione dei doveri e degli obblighi posti a suo carico in virtù di quanto previsto dagli artt. 1129 e ss. c.c. e 1710 e ss. c.c.
E' poi pacifico che. a seguito delle sue dimissioni e a seguito delle richieste da parte del
Condominio - rimaste inevase - di consegna della documentazione, è stato necessario il ricorso ex art. 700 c.p.c., rendendo così difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile del Condominio.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha riconosciuto tale voce di danno, osservando che
“il condominio si è trovato a sostenere spese per la ricostruzione contabile e per intraprendere il presente giudizio. Un amministratore diligente, constatato l'ammanco contabile, magari causato da errori di amministratori precedenti avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente onde evitare l'aggravio di spese a carico dei condomini”.
D'altronde l'utilità della ricostruzione contabile risulta evidente, avendo posto in luce una “squadratura” di euro 50.290,42 tra le voci di attivo e di passivo non riconciliabile.
Per quanto riguarda il quantum, gli appellanti riferiscono di “non comprendere sulla base di che cosa sia stata determinata tale somma”.
Anche tale osservazione non coglie nel segno, avendo il Condominio prodotto una fattura (cfr. doc. 19) il cui ammontare è stato ritenuto congruo dal Tribunale e prima ancora dal CTU.
pagina 14 di 23 Da ultimo, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia disposto gli interessi ex art. 1284 cc.
Premesso che i medesimi non indicano quali altri interessi il Tribunale avrebbe dovuto applicare, dalla formulazione utilizzata “oltre interessi ex art. 1284 cc dalla domanda al saldo” si deve ritenere che il Tribunale abbia sinteticamente richiamato la disciplina applicabile agli interessi dovuti a partire dalla proposizione di una domanda giudiziale, vale a dire il tasso di interesse previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c.
Sul punto, peraltro, è sufficiente richiamare la massima espressa da Cass. 3 Gennaio
2023 n. 61 secondo cui: “La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”.
Anche il secondo motivo di doglianza non può essere accolto.
Ed, infatti, il Tribunale, dopo aver riepilogato i principali obblighi del mandato ricevuto dal Condominio, ha evidenziato gli inadempimenti ascritti al così osservando: Pt_1
“In primo luogo, egli ha sicuramente omesso di gestire con la dovuta diligenza la contabilità del Condominio e non ha altresì ottemperato in maniera adeguata e trasparente all'obbligo di rendiconto, in violazione dei doveri e degli obblighi posti a suo carico dal combinato disposto degli artt. 1129 e ss. c.c. e 1710 e ss. c.c.
pagina 15 di 23 In ordine a tale profilo, assume importanza dirimente la consulenza tecnica espletata, in quanto il C.T.U., evidenziando 'una squadratura contabile di Euro 50.290,42 tra le voci di attivo e di passivo patrimoniale non riconciliabile', ha altresì accertato una gestione contabile/amministrativa 'poco precisa' e 'poco accurata' da parte di Parte_1
(cfr. “conclusioni” C.T.U. - pag. 17).
Tale ricostruzione di una 'tenuta della contabilità condominiale poco precisa ed accurata' è stata altresì confermata in sede di chiarimenti richiesti al C.T.U. con ordinanza del 03.10.2023 (cfr. pag. 3 “chiarimenti del C.T.U.”).
In secondo luogo, l'ex amministratore è altresì venuto meno all'obbligo di consegnare tutto quanto ricevuto in corso di mandato.
Infatti, a seguito delle sue dimissioni ed a seguito delle richieste di consegna della documentazione avanzate dal nuovo amministratore, a fronte di Parte_1
ripetute richieste e formali diffide, ha omesso la trasmissione di quanto in suo possesso, rendendo necessario il ricorso ex art. 700 c.p.c. e certamente più difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile del condominio attore.
Pertanto, come condivisibilmente rilevato dallo stesso C.T.U. nominato, dott. Per_2
nel proprio elaborato, a fronte della mancata consegna della necessaria
[...]
documentazione da parte di 'il condominio si è trovato costretto a Parte_1
sostenere spese per la ricostruzione contabile e per intraprendere il presente giudizio.
Un amministratore diligente, constatato l'ammanco contabile, magari causato da errori di amministratori precedenti, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente onde evitare
l'aggravio di spese a carico dei condomini' ”.
Tali inadempimenti non sono stati contestati e risultano gravi ex art. 1455 c.c. e idonei a ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto.
pagina 16 di 23 Diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, il Tribunale ha ben motivato l'importanza e la gravità dell'inadempimento, affermando: “Come è noto, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, l'inadempimento di una parte per giustificare il ricorso al rimedio risolutivo deve superare il vaglio di gravità previsto dall'art. 1455
c.c.
Per quanto attiene ai criteri sulla base dei quali si determina la non scarsa importanza dell'inadempimento, come regola generale concernente la risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, il disposto dell'art. 1455 cod. civ. pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo negoziale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra le prestazioni di eguale peso. Pertanto,
l'importanza dello inadempimento non deve essere intesa in senso meramente subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma deve interpretarsi soprattutto in senso oggettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
Ora, sulla base di tali principi, è evidente che la condotta inadempiente contestata all'ex amministratore è tale da ritenersi abbondantemente oltre la soglia di importanza prevista dalla norma richiamata, involgendo di fatto l'intero contenuto (o comunque
l'aspetto più importante) delle obbligazioni derivanti dal mandato assunto dall'amministratore di condominio.”.
Tale valutazione è pienamente condivisa da questa Corte con la conseguenza che gli inadempimenti riscontrati giustificano la risoluzione del contratto.
Parzialmente fondato risulta, invece, il terzo motivo di appello con il quale gli appellanti si dolgono per essere stati condannati alla restituzione, in favore del Condominio, anche pagina 17 di 23 dei compensi ricevuti per tutto il periodo in cui il ha ricoperto la carica di Pt_1
Amministratore.
Sul punto, infatti, occorre considerare che la gestione contabile 2014/2015 è stata portata a compimento dal dott. senza che l'assemblea abbia contestato alcunchè in Pt_1
merito alle prestazioni ricevute, con la conseguenza che per tale periodo (in assenza, peraltro, di documentazione bancaria non acquisita in atti) l'attività deve essere remunerata.
Ciò detto, con riguardo al quantum, non è stato contestato che il abbia ricevuto Pt_1
a titolo di compenso l'importo di euro 12.810,00 per la gestione 1/5/2014-30/9/2014,
l'importo di euro 27.450,00 per la gestione 1/10/2014- 30/09/2015, nonché l'importo di euro 25.620,00 per la gestione 1/10/2015-30/9/2016.
Sulla scorta di quanto precede risulta, quindi, che il e la in via tra Pt_1 CP_1
loro solidale, sono tenuti a restituire al Condominio solo l'importo di euro 25.620,00 relativo alla gestione 1/10/2015- 30/9/2016, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata sollevata alcuna specifica censura con riguardo agli interessi riconosciuti dal Tribunale.
La sentenza impugnata va, quindi, sul punto riformata.
Da ultimo, gli appellanti criticano la sentenza impugnata per aver il Tribunale posto a loro carico le spese relative all'ATP e agli oneri del Consulente di parte.
La doglianza non può essere condivisa atteso che, all'esito del giudizio, i convenuti sono risultati sostanzialmente soccombenti con la conseguenza che anche tali spese devono essere poste a loro carico, a nulla rilevando che l'Amministratore del Condominio, nel caso di specie, il dott. abbia svolto l'incarico di CTP. Per_1
Venendo ora all'esame dell'appello incidentale, con cui il Condominio lamenta che il
Tribunale non abbia accolto la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto il pagamento pagina 18 di 23 della somma di euro 50.290,42 per ammanco contabile, ritiene la Corte che non sia meritevole di accoglimento e che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Ed, infatti, seppur l'analisi condotta dal tecnico incaricato dal Tribunale ha confermato che l'odierno appellante ha tenuto in modo negligente ed irregolare la contabilità, tanto è vero che è stata riscontrata una squadratura contabile di euro 50.290,42; seppure ciò attesti, senza che residuino margini di dubbio, il fondamento dell'addebito di negligente assolvimento a uno dei compiti tipicamente associati, secondo le regole generali e nella specifica declinazione che esse ricevono al comma I nn. 8 e 10) dell'art. 1130 c.c., al mandato ad amministrare, non avendo l'amministratore reso in termini chiari e verificabili il conto della propria gestione, non può tuttavia inferirsene, in ogni caso, la ricorrenza di un pregiudizio in capo al Condominio.
Occorre invero rammentare che nell'ambito, affine a quello qui in esame, dell'azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori di società, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che "l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata
l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pure se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso
pagina 19 di 23 concreto" (Cass. civ. sez. un., 06/05/2015, n. 9100, di recente ripresa da Cass. civ. sez. I,
17/05/2021, n.13220), così rimarcando la differenza di piano d'analisi corrente tra accertamento di una condotta inadempiente e verifica della produzione di un danno conseguenziale ed escludendo la legittimità del ricorso ad automatismi nella liquidazione del pregiudizio patrimoniale (Cass. civ. sez. 1, 03/10/2018, n.24103).
In altre parole, la non corrispondenza dei dati numerici, rappresentazione plastica del disordine contabile che ha connotato la gestione in esame, non consente, se non a prezzo di un'inammissibile forzatura, di trarre la conclusione, né unica, né logicamente plausibile che la differenza numerica di valori sia stata appresa dall'amministratore o da altri in assenza di vigilanza da parte di costui.
Ancor più in radice non è neppure possibile ritenere che sussista, sul piano dell'effettività, una simile differenza di valori da qualificarsi come ammanco.
Ed, infatti, non è stata fornita la prova, gravante sul Condominio, che la squadratura contabile riscontrata pari ad euro 50.290,42 sia effettivamente mancante nelle casse del
Condominio e, soprattutto, non è stata fornita la prova che l'impossibilità per il condominio di recuperarla sia imputabile al Pt_1
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale laddove ha affermato “il nominato
CTU ha evidenziato che 'le voci di discrepanza individuate dallo scrivente sono principalmente quelle relative a spese per ascensori, fatture di fornitori per manutenzioni ordinarie, conguaglio per consumo di acqua potabile e crediti inesigibili verso ex condomini. Vi è da precisare che talune fatture sono pervenute al Condominio in data successiva al 30.9.2016 e pertanto l'amministratore convenuto potrebbe non averle recepite per questa ragione (cfr. pag. 11- CTU). Infine, il CTU ha concluso, affermando “non è possibile stabilire che detto ammanco sia frutto di operazioni
“distrattive” da parte dell'amministratore uscente che possano giustificare una
pagina 20 di 23 ripetizione di queste somme. Appare più verosimile che la squadratura non conciliabile sia la conseguenza di una tenuta non accurata…..”.
Sotto tale aspetto, escluso pertanto un 'ammanco' in senso tecnico, il Condominio non ha provato e neppure allegato di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di terzi fornitori, così come non ha né allegato, né provato di aver dovuto far fronte a eventuali esborsi o richiesta di contributi straordinari ai condomini per fronteggiare i lamentati danni di cui ha chiesto il ristoro in questa sede.
Il Condominio non ha pertanto provato di aver subito un danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente dell'ex amministratore, se non limitatamente alle somme versate per la ricostruzione contabile affidata al dott.
”. Per_1
L'appello incidentale va, quindi, rigettato per non aver il Condominio assolto all'onere probatorio su di lui gravante per ciò che attiene la prova del danno.
Spese di lite
In tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto dell'accolto, esse vanno pertanto poste a carico solidale dei convenuti ed in favore del Condominio, come da liquidazione operata dal Tribunale, non avendo l'accoglimento parziale dell'appello comportato una modifica pagina 21 di 23 dello scaglione di riferimento implicitamente utilizzato (da euro 26.001 a euro 52.000); quanto al secondo grado di giudizio, la reciproca soccombenza tra le parti consiglia, invece, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte del Condominio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del
24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e e sull'appello incidentale Parte_1 Controparte_1
proposto da avverso la sentenza del Controparte_8
Tribunale di Monza n. 1638/2024 pubblicata in data 4 giugno 2024, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 CP_1 [...]
e in parziale modifica del capo 3 della sentenza Controparte_1
impugnata, condanna e in Parte_1 Controparte_1
via tra loro solidale, alla restituzione dei soli compensi versati dal Condominio per l'attività di amministratore dal 1/10/2015 al 30/9/2016, pari a complessivi euro
25.620,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) fermo il resto;
3) rigetta l'appello incidentale del Condominio Boccaccio 14-16;
4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
5) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo del
Condominio Boccaccio 14-16 di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso in Milano, l'11 marzo 2025.
pagina 22 di 23 Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Laura Sara Tragni
pagina 23 di 23