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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4019 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Rita Foria ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Osimo, Piazza Leopardi n. 2; ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Raponi e dall'avv. Matteo CP_1
Canonico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Osimo, vicolo Niccoli n. 9; convenuto
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni altra statuizione:
Quantificare la somma dovuta dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio
(nato a [...] il [...]), residente a [...], CP_1
- 1 - Codice fiscale , stabilendo che egli debba versare mensilmente l'importo C.F._1 massimo di 300,00 euro, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo.
Disporre che il IG. debba rimborsare al figlio la metà delle spese straordinarie, Pt_1 CP_1
costituite dalle spese mediche e da quelle universitarie, intendendosi per queste ultime quelle relative alla retta universitaria ed ai libri di testo;
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
PER IL CONVENUTO: “IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso
24.7.2024 promosso dal Dott. per difetto di legittimazione passiva del IG. Parte_1
ovvero ordinare a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti CP_1 della IG.ra ; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del CP_2
ricorso 24.7.2024 promosso dal Dott. per mancato deposito della Parte_1
documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12 co. III c.p.c. come richiamato dall'art. 473 bis.48
c.p.c. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, dichiarare il Dott. (C.F. Parte_1
) tenuto a corrispondere la somma mensile pari ad € 600,00, a titolo di C.F._2
contributo per il mantenimento del figlio (C.F. ), CP_1 C.F._1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, disponendo che il pagamento avvenga alle medesime modalità sino ad oggi utilizzate e cioè con bonifico alla IG.ra madre convivente di ovvero nella misura CP_2 CP_1
che sarà ritenuta di giustizia;
oltre alla rivalutazione Istat e oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Ancona (doc. 22). IN VIA
SUBORDINATA, dichiarare il Dott. (C.F. ) tenuto a Parte_1 C.F._2
corrispondere direttamente al figlio, maggiorenne e non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, IG. (C.F. ), la somma CP_1 C.F._1 mensile pari ad € 600,00, a titolo di contributo per il mantenimento, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia , con bonifico a eseguirsi nel conto corrente del IG. CP_1
che verrà dallo stesso comunicato;
oltre alla rivalutazione Istat e oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Ancona. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In via istruttoria: - si chiede che il Giudice Voglia ordinare al ricorrente, Dott. Parte_1 di produrre in giudizio “b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni
- 2 - immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”, tanto in ossequio e nel rispetto della normativa;
- si chiede ammettersi interrogatorio formale del ricorrente, Dott. sui seguenti Parte_1 capitoli: 1) Vero che lei è unico proprietario dell'immobile, ove risiede ed abita, sito ad Osimo
(AN) Via Croce del Monte 2/B, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al fg.
39, part. 142, subb. 21 (garage) e 29 (abitazione), come da documento che si rammostra (doc.
17 allegato alla comparsa di costituzione) ? 2) Vero che, all'esito dell'esame di maturità e dovendo scegliere la facoltà universitaria, Lei consigliò Suo figlio di iscriversi CP_1 all'Università di Bologna? 3) Vero che, alle spiegazioni del figlio sulla scelta CP_1 dell'Università, Lei espresse il suo consenso?”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.7.2024 ha convenuto in giudizio il figlio Parte_1 CP_1
chiedendo di quantificare in euro 300,00 mensili fino al raggiungimento
[...] dell'autosufficienza economica la somma dovuta per il mantenimento ordinario del medesimo.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- il figlio è nato il [...] da una relazione avuta con la signora la CP_1 CP_2
quale con ricorso nel 2012 lo aveva citato in giudizio (procedimento rubricato al n. 3632/2012) per quantificare il contributo al mantenimento;
- con scrittura privata del 24.5.2013 avevano previsto il versamento della somma mensile di euro
500,00 oltre rivalutazione Istat, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- il giudizio civile è stato estinto e la scrittura privata non è stata recepita dal Tribunale;
- per effetto di tale accordo attualmente è tenuto a corrispondere al figlio la somma CP_1
mensile di euro 598,50 (aggiornata al maggio 2024 con la rivalutazione Istat);
- nel corso del tempo, però, le sue condizioni hanno subito un significativo peggioramento, tale da giustificare la riduzione di tale somma.
2. si è regolarmente costituito in giudizio e, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c..
- 3 - Nel merito ha chiesto, in via principale, di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma di euro 600,00 e, in via subordinata, di prevedere il versamento di tale importo direttamente in suo favore.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c..
3. Alla prima udienza dell'11.12.2024 il ricorrente era assente per motivi di salute. I difensori, allora, hanno chiesto un rinvio per cercare di definire in maniera consensuale la controversia.
Alla successiva udienza del 29.1.2025 il giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che è stata accettata soltanto dal convenuto.
Nel corso del giudizio non sono stati assunti mezzi di prova e all'udienza del 10.4.2025 i difensori delle parti, che avevano già depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.28 c.p.c., hanno chiesto di trattenere la causa in decisione ed il Giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio.
* * *
4. Va in primo luogo evidenziato che il convenuto ha tardivamente depositato la memoria ex art. 473 bis.28 lettera a) c.p.c., atteso che il termine ultimo per provvedere scadeva il 7.2.2025, mentre il deposito è avvenuto il 10.2.2025.
Tale ritardo, tuttavia, non può determinare alcun effetto sulla posizione processuale di CP_1
[...]
Occorre infatti ricordare che secondo la Corte di Cassazione “in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c.. Invero l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza (cfr. Cass. 9 ottobre 1998 n. 10027, Cass.
18/2/1983 n. 1261); l'assenza non implica, difatti, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 c.p.c. (Cass., 4/3/2014 n. 5018)” (cfr. Cass. n. 7358 del
15/03/2019).
Ebbene quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento al rito ordinario di cognizione è comunque espressione di un principio generale e, dunque, perfettamente applicabile anche alla
- 4 - struttura del nuovo rito previsto per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Nel caso di specie va in particolare evidenziato che il convenuto:
- nella memoria in questione non ha compiuto alcuna allegazione né richiesta ulteriore, bensì ha soltanto precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e, sotto l'aspetto istruttorio, alle richieste avanzate nella memoria ex art. 473 bis.17 comma 2 c.p.c. depositata in data 8.11.2024;
- nelle successive memorie ha reiterato le eccezioni processuali e le richieste sia di merito che istruttorie avanzate nei precedenti scritti difensivi, adottando dunque una condotta processuale indicativa della volontà di continuare a coltivare le proprie tesi difensive.
Ciò significa, pertanto, che il deposito oltre il termine previsto dall'art. 473 bis.28 c.p.c. della memoria contenente le conclusioni non ha determinato alcuna conseguenza, sicché vanno esaminate le eccezioni e le richieste contenute nelle conclusioni formulate dal convenuto nei precedenti scritti.
5. Ciò chiarito, seguendo l'ordine di trattazione delle questioni previsto dall'art. 276 comma 2
c.p.c. va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal convenuto, il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il convenuto, in particolare, ha evidenziato che sebbene maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente in quanto non svolge alcuna attività lavorativa, essendo impegnato negli studi in matematica che sta ultimando presso l'Università di Pisa. Pertanto, poiché è convivente con la madre presso l'immobile di quest'ultima sito in Osimo CP_2
Via Abbadia n.11, la quale provvede ad anticipare tutte le spese per il suo mantenimento, la domanda andava proposta nei confronti della stessa in quanto unico soggetto dotato di autonoma legittimazione passiva.
5.1 Il ricorrente, viceversa, ha ritenuto che il ricorso sia stato correttamente proposto nei confronti del figlio maggiorenne, unico titolare del diritto al mantenimento poiché la legittimazione passiva non sarebbe esclusa dalla convivenza con la madre, considerato che il solo fatto che la madre abbia gestito le somme fino a oggi non le conferirebbe un diritto autonomo ad essere destinataria del ricorso, né implicherebbe che la domanda debba essere proposta necessariamente nei suoi confronti.
5.2 Per comprendere le ragioni della decisione è necessaria una premessa di carattere generale.
- 5 - Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
L'obbligo di mantenimento gravante sul genitore, dunque, non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, occorrendo, a tal fine, che il figlio consegua l'indipendenza economica. Anche in favore del figlio maggiorenne, quindi, il giudice può disporre il versamento di un assegno periodico da parte dei genitori, da versarsi direttamente in favore del beneficiario ove non sia diversamente disposto.
L'art. 337 septies c.c., prevede, infatti, come ipotesi alternativa a quella ordinaria del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne quella conseguente a diversa determinazione del giudice.
Tale diversa determinazione che il giudice può assumere, valutate le circostanze del caso concreto, è anzitutto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio, a ciò conseguendo la legittimazione attiva del suddetto genitore a richiederne l'erogazione.
Il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente.
Pertanto, poiché l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, il genitore che continua a provvedere materialmente alle esigenze del figlio è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Ciò significa, dunque, che sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato.
- 6 - Il versamento del contributo direttamente in favore del figlio è comunque subordinato ad una esplicita domanda da parte del medesimo.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda" (Cass., 12 novembre 2021, n. 34100).
In particolare, nella sentenza da ultimo richiamata, questa Corte, nell'escludere che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, per resistere alla domanda di questo, possa corrispondere direttamente l'assegno al figlio, ha precisato che "giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto" (Cass., 11/11/2013, n. 25300).
2.3 Va qui, dunque, riaffermato che, sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 27308 del 16/09/2022).
Poiché, come già detto, la legittimazione del genitore a domandare il contributo trova il suo presupposto nella convivenza con il figlio e, dunque, nella necessità di provvedere alle spese necessarie per garantirne il mantenimento, si è posto il problema della conservazione di tale diritto anche nel caso in cui il figlio si allontani dalla casa per motivi di studio.
La tematica è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o
- 7 - prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. 29977/2020).
Questa decisione spiega - con riferimento a una norma (l'art. 337 - septies cod. civ.) che prevede, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a "diversa determinazione" del giudice, come nel caso in cui venga disposto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio - che il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt.
147 e 148 cod. civ.; cosicché la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” (cfr. Cass. n. 30179 del
22/11/2024).
5.3 Da tale ricostruzione, dunque, si evince che permane la legittimazione attiva del genitore convivente (definita normalmente “concorrente”), ad agire nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento.
Qualora il genitore convivente proponga tale domanda, dunque, spetta il diritto al contributo nei confronti dell'altro genitore che potrà venire meno soltanto qualora il figlio maggiorenne, il quale comunque ha sempre la facoltà di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all'attribuzione dell'assegno stesso, inizi un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente.
5.4 Per quanto riguarda, invece, la tematica della legittimazione passiva occorre premettere che generalmente si tratta di procedimenti azionati dal genitore obbligato al versamento del contributo per ottenere la revoca o la modifica della somma dovuta.
Nell'identificazione del soggetto nei cui confronti deve essere introdotto il giudizio occorre distinguere a seconda dei casi.
- 8 - Qualora, infatti, la modifica riguardi condizioni previste allorquando il figlio era ancora minorenne ovvero che individuavano il genitore convivente come creditore dell'assegno la domanda deve essere proposta nei confronti del genitore beneficiario del contributo, il quale dunque conserva la legittimazione passiva a resistere alla domanda di revoca/modifica del contributo, in quanto domanda diretta a modificare un titolo giudiziale che attribuiva il diritto a ricevere l'assegno al predetto genitore.
Si tratta, peraltro, di una legittimazione esclusiva in quanto il figlio maggiorenne non può ritenersi litisconsorte necessario, considerato che l'inciso “avente diritto” che compare nella lettera dell'art. 337 septies c.c. non è sufficiente a sorreggere la conclusione tesa a qualificarlo litisconsorte necessario. Come sopra chiarito, infatti, è confermato l'autonomo titolo soggettivo di avente diritto anche in capo al genitore convivente.
Per affermare il principio per cui la legittimazione passiva spetterebbe in via esclusiva al figlio si dovrebbe ritenere che lo stesso una volta diventato maggiorenne e quindi astrattamente titolare del diritto al mantenimento diretto nei confronti del genitore con lui non convivente potrebbe in via esecutiva agire direttamente nei confronti del genitore obbligato. Tale situazione, tuttavia, non è prospettabile per l'evidente ragione che il figlio non disporrebbe di alcun titolo esecutivo idoneo a legittimarne un'eventuale azione esecutiva.
A tal proposito, peraltro, è stata oramai da tempo superata la tesi minoritaria che prospettava la ricorrenza di un'ipotesi di solidarietà attiva tra il figlio maggiorenne ed il genitore convivente.
Sul punto merita di essere richiamata una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui “non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 cod. proc. civ., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno" (Cass. n. 1353 del 18/02/1999; cfr. in termini, Cass. n. 11648 dell'11/7/2012, non massimata)” (cfr. Cass. n. 32529 del 14/12/2018).
Qualora, invece, la modifica riguardi un provvedimento che prevedeva il versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne economicamente non indipendente la domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto contro il figlio maggiorenne
- 9 - stesso legittimato in via esclusiva in quanto non convivente con il genitore e già individuato a monte come creditore esclusivo dell'obbligazione di pagamento.
Poiché il versamento diretto in favore del figlio può essere disposto soltanto in presenza di una esplicita domanda del medesimo, è evidente che per adottare un provvedimento contenente l'obbligo di pagamento in favore del figlio quest'ultimo deve aver esercitato in un giudizio la domanda, facendo dunque venir meno la legittimazione concorrente dell'altro genitore, il quale a maggior ragione non potrà essere passivamente legittimato a resistere nel successivo giudizio di revoca/modifica.
In questo caso, infatti, il precedente provvedimento ha determinato il venir meno dell'autonoma legittimazione iure proprio dell'altro genitore, la cui eventuale legittimazione passiva sarebbe incompatibile con il diritto già riconosciuto al figlio per ottenere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento.
6. Ciò chiarito, il caso di specie presenta una peculiarità.
infatti, è nato il [...] da una relazione avuta da con la CP_1 Parte_1
signora la quale nel 2012 aveva introdotto un procedimento giudiziale per CP_2
quantificare il contributo al mantenimento. Tale giudizio, poi, era stato abbandonato dalle parti che avevano definito in maniera stragiudiziale la vicenda con scrittura privata del 24.5.2013 per effetto della quale il signor si era obbligato a versare alla signora la somma Pt_1 CP_1
mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione Istat, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie (doc. 2 fascicolo ricorrente).
6.1 Il mancato recepimento di tale scrittura da parte del Tribunale non ha in alcun modo inciso sulla liceità della stessa, come chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui la scrittura sottoscritta dai genitori non sposati prima dell'entrata in vigore della modifica delle disposizioni in materia di filiazione non viola il previgente articolo 317 bis del codice civile, poi sostituito con il D.L. 154/2013, e non necessita di un vaglio preventivo da parte del giudice, come invece nella separazione o nel divorzio (cfr. Cass. n. 29995 del 31/12/2020, secondo cui “fermo
l'obbligo di mantenimento del figlio naturale, va detto che contrariamente a quanto assume il ricorrente, non si ravvisa da parte della Corte territoriale alcuna violazione dell'art. 317 bis
c.c., atteso che questo, nella formulazione vigente ratione temporis, disciplinava l'esercizio della potestà genitoriale in caso di filiazione naturale, a seconda che i genitori fossero o meno
- 10 - conviventi e prevedeva il possibile intervento del giudice per l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale.
In proposito, se può convenirsi con il ricorrente che questa disposizione non prendeva esplicitamente in esame gli accordi relativi al mantenimento, va tuttavia affermato che il mantenimento dei minori costituiva una delle attività in cui si esplicava la potestà genitoriale, alla stregua del richiamato quadro normativo, e che da detta norma non poteva trarsi alcun elemento in merito alla illegittimità dei relativi accordi, come erroneamente auspicato dal ricorrente stesso.
E' pertanto corretto il richiamo compiuto dalla Corte territoriale ai principi già elaborati da questa Corte a Sezioni Unite, per rimarcare che, mentre nel caso di separazione fra coniugi o di scioglimento del matrimonio vi era un preventivo intervento del giudice in ordine all'affidamento dei figli (art. 155 c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 6) e dall'affidamento discendeva, di regola, l'esercizio esclusivo della potestà (v., rispettivamente, il terzo e il comma 4 delle norme citate), nel caso invece di cessazione della convivenza dei genitori naturali (così come nel caso in cui non avessero mai convissuto) l'art. 317 bis c.c., poneva alcuni criteri attributivi dell'esercizio della potestà e prevedeva come meramente eventuale e successivo l'intervento del giudice, costruendolo come preordinato a correggere il cattivo funzionamento dei criteri predetti ed eventualmente a stabilire regole alternative, secondo un ampio spettro di ipotesi che arriva fino alla possibilità di escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà (Cass.
Sez. U. n. 5847 del 25/05/1993): in tal modo l'intervento del giudice era previsto solo in un secondo momento, in caso di contrasti tra i genitori o di pregiudizio per il minore, nell'esercizio della potestà genitoriale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la mancanza di una previsione espressa, per quanto attiene agli accordi sul mantenimento dei figli naturali, non è indicativa della loro illiceità, ma al contrario della loro liceità, come ritenuto dalla Corte territoriale perchè rispondenti all'interesse della prole e presi in attuazione e regolamentazione di obbligo stabilito ex lege, ferma la possibilità dell'intervento successivo del giudice, ove necessario.
Nessuna pertinenza al tema in esame hanno le disposizioni previste per la separazione personale dei coniugi, invocate dal ricorrente, peraltro successive al momento della conclusione dell'accordo.
- 11 - In sintesi, alcun elemento fa propendere per la nullità dell'accordo, concluso nell'interesse della minore, che non doveva necessariamente essere sottoposto al preventivo vaglio del giudice in quanto non concluso da genitori coniugati e non inserito nell'ambito di un procedimento di separazione”).
Tale scrittura privata, dunque, pienamente lecita nel momento in cui è stata sottoscritta, ad oggi
è valida ed efficace, tanto che la signora a fronte dell'inadempimento del ricorrente ha CP_1
ottenuto un decreto ingiuntivo diventato esecutivo per mancata opposizione (doc. 13 fascicolo convenuto).
6.2 Il ricorrente stesso, peraltro, ha riconosciuto di essere “attualmente tenuto a corrispondere al figlio - divenuto ormai maggiorenne - la somma mensile di euro 598,50 (aggiornata CP_1 al maggio 2024), così maggiorata per effetto della rivalutazione Istat” (cfr. pagina 2 del ricorso), ma poi ha messo in evidenza il peggioramento delle proprie condizioni economiche, evidenziando che all'epoca della sottoscrizione della predetta scrittura privata poteva contare su un reddito mensile di circa 4.600,00 euro, corrispondente al guadagno derivante dall'attività di medico esercitata, mentre al momento percepirebbe unicamente la pensione che ammonta a circa
2.500,00 euro mensili, somma dalla quale andrebbero detratte le spese quotidiane e un importo di 670,00 euro circa, necessario a coprire altre spese, tra cui in particolare il costo mensile per la restituzione del mutuo e le rate concordate con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte arretrate.
Nel ricorso, poi, si legge che “il IG. non è assolutamente più in grado di versare il Pt_1
cospicuo assegno originariamente stabilito in favore del secondo figlio e si trova, pertanto, costretto a chiederne la rideterminazione, in proporzione alle sue attuali condizioni economiche.
A questo proposito si rammenta peraltro che, malgrado tale circostanza sia stata rappresentata alla madre di (anche e soprattutto per giustificare il mancato pagamento dell'intero CP_1 contributo mensile dovuto), nessuna delle proposte avanzate dall'odierno esponente è stata mai presa in considerazione.
Addirittura, la IG.ra pur essendo perfettamente consapevole delle difficoltà CP_1
(finanziarie e non) del padre di suo figlio, ha deciso di ricorrere all'azione giudiziaria al fine di ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme non versate, pari ad euro 14.068,00
(docc. nn.9-10), di cui solamente 4.031,85 euro a titolo di mantenimento, e ben 10.036,15 euro per spese straordinarie (costituite per la maggior parte dal canone di locazione di un alloggio
- 12 - nella sede universitaria prescelta da ); tale provvedimento non è stato opposto CP_1 dall'odierno esponente il quale, consapevole dei suoi doveri di genitore, ma anche del fatto che le sue entrate non siano oramai più compatibili con l'impegno assunto più di dieci anni orsono, ha chiesto alla IG.ra di poter saldare il suo debito mediante versamenti rateali CP_1
(commisurati ovviamente alla situazione attuale), nonché di rideterminare l'importo del mantenimento, ricevendo però un netto rifiuto (..).
Di talché, sorge l'assoluta necessità per l'odierno ricorrente di ottenere la riduzione dell'importo a suo tempo stabilito per il mantenimento del secondo figlio , in quanto le CP_1
condizioni esistenti al momento della stipulazione della scrittura privata datata 24/5/13 sono nel tempo mutate e non gli consentono di continuare a sostenere un esborso che, commisurato alle sue entrate attuali, appare senza dubbio eccessivo” (cfr. pagine 3, 4 e 5).
6.3 Appare dunque evidente come il presente giudizio sia stato introdotto dal ricorrente al fine di ottenere una modifica della somma che lo stesso aveva concordato con la signora per CP_1
il mantenimento del figlio.
Il ricorrente, dunque, ha agito per disciplinare ex novo i rapporti economici inerenti il mantenimento del figlio, ed è questo sicuramente sintomatico della volontà di non avvalersi più per il futuro dell'accordo contenuto nella predetta scrittura privata, che il signor vorrebbe Pt_1
far sostituire dal provvedimento giudiziale.
La domanda, dunque, andava proposta soltanto nei confronti della madre di che CP_1
per effetto della scrittura privata del 2013 è titolare del diritto a ricevere il contributo previsto per il mantenimento del figlio.
La mancata partecipazione in questa della signora, infatti, renderebbe l'eventuale modifica del contenuto di tale scrittura totalmente improduttiva di effetti sulla posizione giuridico - soggettiva della stessa.
Il giudicato del presente giudizio, dunque, non sarebbe opponibile alla signora in quanto CP_1 appunto estranea al procedimento, sicché l'eventuale adesione alla tesi sostenuta dal ricorrente porterebbe il Tribunale a dover quantificare la somma che il padre dovrebbe versare direttamente al figlio, con inevitabile duplicazione di titoli atteso che potrebbe continuare a CP_2 far valere l'efficacia della scrittura privata del 2013.
Pertanto, poiché il presente procedimento per le ragioni sopra indicate è stato introdotto per ottenere una modifica di quanto i genitori di avevano concordato nel 2013, il CP_1
- 13 - convenuto non può ritenersi passivamente legittimato a resistere in giudizio, considerato peraltro che non sussiste alcuna forma di litisconsorzio necessario né un'ipotesi di solidarietà attiva.
7. La legittimazione passiva del convenuto, inoltre, non è giustificabile nemmeno in ragione del fatto che egli sta frequentando l'università a Pisa.
A tal proposito va evidenziato che all'udienza del 11.12.2024 ha dichiarato “sto CP_1
frequentando l'università di Pisa, facoltà di matematica. Mi manca un solo esame e poi la tesi per laurearmi. A Pisa vivo in un immobile in locazione nel quale pago un canone di 220 euro mensili. Torno a casa da mia madre l'estate, durante le vacanze di Natale e Pasqua e poi generalmente una volta ogni mese e mezzo circa”.
Tali affermazioni non sono state contestate dal ricorrente e trovano un riscontro documentale nel fatto che il convenuto è tuttora residente con la madre presso l'immobile di quest'ultima sito in
Osimo Via Abbadia n. 11 (doc. 4 fascicolo convenuto), dove peraltro ha personalmente ricevuto la notifica del ricorso (doc. depositato telematicamente dal ricorrente il 31.10.2024).
L'abitazione materna, dunque, costituisce un punto di riferimento stabile dove CP_1
fa sistematico ritorno, per cui può dirsi che la mamma sia tuttora la figura di riferimento per il figlio e colei che provvede materialmente alle sue esigenze.
Pertanto, poiché il convenuto non ha mai richiesto il contributo al mantenimento, nemmeno informalmente in sede stragiudiziale, va ulteriormente esclusa la legittimazione passiva dovendosi riconoscere legittimata a resistere in giudizio soltanto la madre quale genitore con lui convivente e, dunque, tenuta ad anticipare le spese necessarie per il mantenimento.
8. L'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto è, dunque, fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di il Parte_1
quale dovrà corrispondere al convenuto la somma di euro 5.810,00 (euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva ed euro 2.905,00 per la fase decisionale).
Tale quota è stata determinata, in applicazione dei parametri medi indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e del fatto che non è stato assunto alcun mezzo di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva di CP_1
- 14 - condanna al pagamento in favore di delle spese di questa Parte_1 CP_1
procedura che si liquidano in 5.810 euro a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 15 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4019 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Rita Foria ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Osimo, Piazza Leopardi n. 2; ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Raponi e dall'avv. Matteo CP_1
Canonico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Osimo, vicolo Niccoli n. 9; convenuto
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni altra statuizione:
Quantificare la somma dovuta dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio
(nato a [...] il [...]), residente a [...], CP_1
- 1 - Codice fiscale , stabilendo che egli debba versare mensilmente l'importo C.F._1 massimo di 300,00 euro, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo.
Disporre che il IG. debba rimborsare al figlio la metà delle spese straordinarie, Pt_1 CP_1
costituite dalle spese mediche e da quelle universitarie, intendendosi per queste ultime quelle relative alla retta universitaria ed ai libri di testo;
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
PER IL CONVENUTO: “IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso
24.7.2024 promosso dal Dott. per difetto di legittimazione passiva del IG. Parte_1
ovvero ordinare a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti CP_1 della IG.ra ; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del CP_2
ricorso 24.7.2024 promosso dal Dott. per mancato deposito della Parte_1
documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12 co. III c.p.c. come richiamato dall'art. 473 bis.48
c.p.c. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, dichiarare il Dott. (C.F. Parte_1
) tenuto a corrispondere la somma mensile pari ad € 600,00, a titolo di C.F._2
contributo per il mantenimento del figlio (C.F. ), CP_1 C.F._1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, disponendo che il pagamento avvenga alle medesime modalità sino ad oggi utilizzate e cioè con bonifico alla IG.ra madre convivente di ovvero nella misura CP_2 CP_1
che sarà ritenuta di giustizia;
oltre alla rivalutazione Istat e oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Ancona (doc. 22). IN VIA
SUBORDINATA, dichiarare il Dott. (C.F. ) tenuto a Parte_1 C.F._2
corrispondere direttamente al figlio, maggiorenne e non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, IG. (C.F. ), la somma CP_1 C.F._1 mensile pari ad € 600,00, a titolo di contributo per il mantenimento, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia , con bonifico a eseguirsi nel conto corrente del IG. CP_1
che verrà dallo stesso comunicato;
oltre alla rivalutazione Istat e oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Ancona. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In via istruttoria: - si chiede che il Giudice Voglia ordinare al ricorrente, Dott. Parte_1 di produrre in giudizio “b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni
- 2 - immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”, tanto in ossequio e nel rispetto della normativa;
- si chiede ammettersi interrogatorio formale del ricorrente, Dott. sui seguenti Parte_1 capitoli: 1) Vero che lei è unico proprietario dell'immobile, ove risiede ed abita, sito ad Osimo
(AN) Via Croce del Monte 2/B, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al fg.
39, part. 142, subb. 21 (garage) e 29 (abitazione), come da documento che si rammostra (doc.
17 allegato alla comparsa di costituzione) ? 2) Vero che, all'esito dell'esame di maturità e dovendo scegliere la facoltà universitaria, Lei consigliò Suo figlio di iscriversi CP_1 all'Università di Bologna? 3) Vero che, alle spiegazioni del figlio sulla scelta CP_1 dell'Università, Lei espresse il suo consenso?”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.7.2024 ha convenuto in giudizio il figlio Parte_1 CP_1
chiedendo di quantificare in euro 300,00 mensili fino al raggiungimento
[...] dell'autosufficienza economica la somma dovuta per il mantenimento ordinario del medesimo.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- il figlio è nato il [...] da una relazione avuta con la signora la CP_1 CP_2
quale con ricorso nel 2012 lo aveva citato in giudizio (procedimento rubricato al n. 3632/2012) per quantificare il contributo al mantenimento;
- con scrittura privata del 24.5.2013 avevano previsto il versamento della somma mensile di euro
500,00 oltre rivalutazione Istat, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- il giudizio civile è stato estinto e la scrittura privata non è stata recepita dal Tribunale;
- per effetto di tale accordo attualmente è tenuto a corrispondere al figlio la somma CP_1
mensile di euro 598,50 (aggiornata al maggio 2024 con la rivalutazione Istat);
- nel corso del tempo, però, le sue condizioni hanno subito un significativo peggioramento, tale da giustificare la riduzione di tale somma.
2. si è regolarmente costituito in giudizio e, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c..
- 3 - Nel merito ha chiesto, in via principale, di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma di euro 600,00 e, in via subordinata, di prevedere il versamento di tale importo direttamente in suo favore.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c..
3. Alla prima udienza dell'11.12.2024 il ricorrente era assente per motivi di salute. I difensori, allora, hanno chiesto un rinvio per cercare di definire in maniera consensuale la controversia.
Alla successiva udienza del 29.1.2025 il giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che è stata accettata soltanto dal convenuto.
Nel corso del giudizio non sono stati assunti mezzi di prova e all'udienza del 10.4.2025 i difensori delle parti, che avevano già depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.28 c.p.c., hanno chiesto di trattenere la causa in decisione ed il Giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio.
* * *
4. Va in primo luogo evidenziato che il convenuto ha tardivamente depositato la memoria ex art. 473 bis.28 lettera a) c.p.c., atteso che il termine ultimo per provvedere scadeva il 7.2.2025, mentre il deposito è avvenuto il 10.2.2025.
Tale ritardo, tuttavia, non può determinare alcun effetto sulla posizione processuale di CP_1
[...]
Occorre infatti ricordare che secondo la Corte di Cassazione “in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c.. Invero l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza (cfr. Cass. 9 ottobre 1998 n. 10027, Cass.
18/2/1983 n. 1261); l'assenza non implica, difatti, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 c.p.c. (Cass., 4/3/2014 n. 5018)” (cfr. Cass. n. 7358 del
15/03/2019).
Ebbene quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento al rito ordinario di cognizione è comunque espressione di un principio generale e, dunque, perfettamente applicabile anche alla
- 4 - struttura del nuovo rito previsto per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Nel caso di specie va in particolare evidenziato che il convenuto:
- nella memoria in questione non ha compiuto alcuna allegazione né richiesta ulteriore, bensì ha soltanto precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e, sotto l'aspetto istruttorio, alle richieste avanzate nella memoria ex art. 473 bis.17 comma 2 c.p.c. depositata in data 8.11.2024;
- nelle successive memorie ha reiterato le eccezioni processuali e le richieste sia di merito che istruttorie avanzate nei precedenti scritti difensivi, adottando dunque una condotta processuale indicativa della volontà di continuare a coltivare le proprie tesi difensive.
Ciò significa, pertanto, che il deposito oltre il termine previsto dall'art. 473 bis.28 c.p.c. della memoria contenente le conclusioni non ha determinato alcuna conseguenza, sicché vanno esaminate le eccezioni e le richieste contenute nelle conclusioni formulate dal convenuto nei precedenti scritti.
5. Ciò chiarito, seguendo l'ordine di trattazione delle questioni previsto dall'art. 276 comma 2
c.p.c. va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal convenuto, il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il convenuto, in particolare, ha evidenziato che sebbene maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente in quanto non svolge alcuna attività lavorativa, essendo impegnato negli studi in matematica che sta ultimando presso l'Università di Pisa. Pertanto, poiché è convivente con la madre presso l'immobile di quest'ultima sito in Osimo CP_2
Via Abbadia n.11, la quale provvede ad anticipare tutte le spese per il suo mantenimento, la domanda andava proposta nei confronti della stessa in quanto unico soggetto dotato di autonoma legittimazione passiva.
5.1 Il ricorrente, viceversa, ha ritenuto che il ricorso sia stato correttamente proposto nei confronti del figlio maggiorenne, unico titolare del diritto al mantenimento poiché la legittimazione passiva non sarebbe esclusa dalla convivenza con la madre, considerato che il solo fatto che la madre abbia gestito le somme fino a oggi non le conferirebbe un diritto autonomo ad essere destinataria del ricorso, né implicherebbe che la domanda debba essere proposta necessariamente nei suoi confronti.
5.2 Per comprendere le ragioni della decisione è necessaria una premessa di carattere generale.
- 5 - Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
L'obbligo di mantenimento gravante sul genitore, dunque, non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, occorrendo, a tal fine, che il figlio consegua l'indipendenza economica. Anche in favore del figlio maggiorenne, quindi, il giudice può disporre il versamento di un assegno periodico da parte dei genitori, da versarsi direttamente in favore del beneficiario ove non sia diversamente disposto.
L'art. 337 septies c.c., prevede, infatti, come ipotesi alternativa a quella ordinaria del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne quella conseguente a diversa determinazione del giudice.
Tale diversa determinazione che il giudice può assumere, valutate le circostanze del caso concreto, è anzitutto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio, a ciò conseguendo la legittimazione attiva del suddetto genitore a richiederne l'erogazione.
Il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente.
Pertanto, poiché l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, il genitore che continua a provvedere materialmente alle esigenze del figlio è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Ciò significa, dunque, che sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato.
- 6 - Il versamento del contributo direttamente in favore del figlio è comunque subordinato ad una esplicita domanda da parte del medesimo.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda" (Cass., 12 novembre 2021, n. 34100).
In particolare, nella sentenza da ultimo richiamata, questa Corte, nell'escludere che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, per resistere alla domanda di questo, possa corrispondere direttamente l'assegno al figlio, ha precisato che "giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto" (Cass., 11/11/2013, n. 25300).
2.3 Va qui, dunque, riaffermato che, sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 27308 del 16/09/2022).
Poiché, come già detto, la legittimazione del genitore a domandare il contributo trova il suo presupposto nella convivenza con il figlio e, dunque, nella necessità di provvedere alle spese necessarie per garantirne il mantenimento, si è posto il problema della conservazione di tale diritto anche nel caso in cui il figlio si allontani dalla casa per motivi di studio.
La tematica è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o
- 7 - prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. 29977/2020).
Questa decisione spiega - con riferimento a una norma (l'art. 337 - septies cod. civ.) che prevede, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a "diversa determinazione" del giudice, come nel caso in cui venga disposto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio - che il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt.
147 e 148 cod. civ.; cosicché la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” (cfr. Cass. n. 30179 del
22/11/2024).
5.3 Da tale ricostruzione, dunque, si evince che permane la legittimazione attiva del genitore convivente (definita normalmente “concorrente”), ad agire nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento.
Qualora il genitore convivente proponga tale domanda, dunque, spetta il diritto al contributo nei confronti dell'altro genitore che potrà venire meno soltanto qualora il figlio maggiorenne, il quale comunque ha sempre la facoltà di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all'attribuzione dell'assegno stesso, inizi un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente.
5.4 Per quanto riguarda, invece, la tematica della legittimazione passiva occorre premettere che generalmente si tratta di procedimenti azionati dal genitore obbligato al versamento del contributo per ottenere la revoca o la modifica della somma dovuta.
Nell'identificazione del soggetto nei cui confronti deve essere introdotto il giudizio occorre distinguere a seconda dei casi.
- 8 - Qualora, infatti, la modifica riguardi condizioni previste allorquando il figlio era ancora minorenne ovvero che individuavano il genitore convivente come creditore dell'assegno la domanda deve essere proposta nei confronti del genitore beneficiario del contributo, il quale dunque conserva la legittimazione passiva a resistere alla domanda di revoca/modifica del contributo, in quanto domanda diretta a modificare un titolo giudiziale che attribuiva il diritto a ricevere l'assegno al predetto genitore.
Si tratta, peraltro, di una legittimazione esclusiva in quanto il figlio maggiorenne non può ritenersi litisconsorte necessario, considerato che l'inciso “avente diritto” che compare nella lettera dell'art. 337 septies c.c. non è sufficiente a sorreggere la conclusione tesa a qualificarlo litisconsorte necessario. Come sopra chiarito, infatti, è confermato l'autonomo titolo soggettivo di avente diritto anche in capo al genitore convivente.
Per affermare il principio per cui la legittimazione passiva spetterebbe in via esclusiva al figlio si dovrebbe ritenere che lo stesso una volta diventato maggiorenne e quindi astrattamente titolare del diritto al mantenimento diretto nei confronti del genitore con lui non convivente potrebbe in via esecutiva agire direttamente nei confronti del genitore obbligato. Tale situazione, tuttavia, non è prospettabile per l'evidente ragione che il figlio non disporrebbe di alcun titolo esecutivo idoneo a legittimarne un'eventuale azione esecutiva.
A tal proposito, peraltro, è stata oramai da tempo superata la tesi minoritaria che prospettava la ricorrenza di un'ipotesi di solidarietà attiva tra il figlio maggiorenne ed il genitore convivente.
Sul punto merita di essere richiamata una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui “non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 cod. proc. civ., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno" (Cass. n. 1353 del 18/02/1999; cfr. in termini, Cass. n. 11648 dell'11/7/2012, non massimata)” (cfr. Cass. n. 32529 del 14/12/2018).
Qualora, invece, la modifica riguardi un provvedimento che prevedeva il versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne economicamente non indipendente la domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto contro il figlio maggiorenne
- 9 - stesso legittimato in via esclusiva in quanto non convivente con il genitore e già individuato a monte come creditore esclusivo dell'obbligazione di pagamento.
Poiché il versamento diretto in favore del figlio può essere disposto soltanto in presenza di una esplicita domanda del medesimo, è evidente che per adottare un provvedimento contenente l'obbligo di pagamento in favore del figlio quest'ultimo deve aver esercitato in un giudizio la domanda, facendo dunque venir meno la legittimazione concorrente dell'altro genitore, il quale a maggior ragione non potrà essere passivamente legittimato a resistere nel successivo giudizio di revoca/modifica.
In questo caso, infatti, il precedente provvedimento ha determinato il venir meno dell'autonoma legittimazione iure proprio dell'altro genitore, la cui eventuale legittimazione passiva sarebbe incompatibile con il diritto già riconosciuto al figlio per ottenere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento.
6. Ciò chiarito, il caso di specie presenta una peculiarità.
infatti, è nato il [...] da una relazione avuta da con la CP_1 Parte_1
signora la quale nel 2012 aveva introdotto un procedimento giudiziale per CP_2
quantificare il contributo al mantenimento. Tale giudizio, poi, era stato abbandonato dalle parti che avevano definito in maniera stragiudiziale la vicenda con scrittura privata del 24.5.2013 per effetto della quale il signor si era obbligato a versare alla signora la somma Pt_1 CP_1
mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione Istat, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie (doc. 2 fascicolo ricorrente).
6.1 Il mancato recepimento di tale scrittura da parte del Tribunale non ha in alcun modo inciso sulla liceità della stessa, come chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui la scrittura sottoscritta dai genitori non sposati prima dell'entrata in vigore della modifica delle disposizioni in materia di filiazione non viola il previgente articolo 317 bis del codice civile, poi sostituito con il D.L. 154/2013, e non necessita di un vaglio preventivo da parte del giudice, come invece nella separazione o nel divorzio (cfr. Cass. n. 29995 del 31/12/2020, secondo cui “fermo
l'obbligo di mantenimento del figlio naturale, va detto che contrariamente a quanto assume il ricorrente, non si ravvisa da parte della Corte territoriale alcuna violazione dell'art. 317 bis
c.c., atteso che questo, nella formulazione vigente ratione temporis, disciplinava l'esercizio della potestà genitoriale in caso di filiazione naturale, a seconda che i genitori fossero o meno
- 10 - conviventi e prevedeva il possibile intervento del giudice per l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale.
In proposito, se può convenirsi con il ricorrente che questa disposizione non prendeva esplicitamente in esame gli accordi relativi al mantenimento, va tuttavia affermato che il mantenimento dei minori costituiva una delle attività in cui si esplicava la potestà genitoriale, alla stregua del richiamato quadro normativo, e che da detta norma non poteva trarsi alcun elemento in merito alla illegittimità dei relativi accordi, come erroneamente auspicato dal ricorrente stesso.
E' pertanto corretto il richiamo compiuto dalla Corte territoriale ai principi già elaborati da questa Corte a Sezioni Unite, per rimarcare che, mentre nel caso di separazione fra coniugi o di scioglimento del matrimonio vi era un preventivo intervento del giudice in ordine all'affidamento dei figli (art. 155 c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 6) e dall'affidamento discendeva, di regola, l'esercizio esclusivo della potestà (v., rispettivamente, il terzo e il comma 4 delle norme citate), nel caso invece di cessazione della convivenza dei genitori naturali (così come nel caso in cui non avessero mai convissuto) l'art. 317 bis c.c., poneva alcuni criteri attributivi dell'esercizio della potestà e prevedeva come meramente eventuale e successivo l'intervento del giudice, costruendolo come preordinato a correggere il cattivo funzionamento dei criteri predetti ed eventualmente a stabilire regole alternative, secondo un ampio spettro di ipotesi che arriva fino alla possibilità di escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà (Cass.
Sez. U. n. 5847 del 25/05/1993): in tal modo l'intervento del giudice era previsto solo in un secondo momento, in caso di contrasti tra i genitori o di pregiudizio per il minore, nell'esercizio della potestà genitoriale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la mancanza di una previsione espressa, per quanto attiene agli accordi sul mantenimento dei figli naturali, non è indicativa della loro illiceità, ma al contrario della loro liceità, come ritenuto dalla Corte territoriale perchè rispondenti all'interesse della prole e presi in attuazione e regolamentazione di obbligo stabilito ex lege, ferma la possibilità dell'intervento successivo del giudice, ove necessario.
Nessuna pertinenza al tema in esame hanno le disposizioni previste per la separazione personale dei coniugi, invocate dal ricorrente, peraltro successive al momento della conclusione dell'accordo.
- 11 - In sintesi, alcun elemento fa propendere per la nullità dell'accordo, concluso nell'interesse della minore, che non doveva necessariamente essere sottoposto al preventivo vaglio del giudice in quanto non concluso da genitori coniugati e non inserito nell'ambito di un procedimento di separazione”).
Tale scrittura privata, dunque, pienamente lecita nel momento in cui è stata sottoscritta, ad oggi
è valida ed efficace, tanto che la signora a fronte dell'inadempimento del ricorrente ha CP_1
ottenuto un decreto ingiuntivo diventato esecutivo per mancata opposizione (doc. 13 fascicolo convenuto).
6.2 Il ricorrente stesso, peraltro, ha riconosciuto di essere “attualmente tenuto a corrispondere al figlio - divenuto ormai maggiorenne - la somma mensile di euro 598,50 (aggiornata CP_1 al maggio 2024), così maggiorata per effetto della rivalutazione Istat” (cfr. pagina 2 del ricorso), ma poi ha messo in evidenza il peggioramento delle proprie condizioni economiche, evidenziando che all'epoca della sottoscrizione della predetta scrittura privata poteva contare su un reddito mensile di circa 4.600,00 euro, corrispondente al guadagno derivante dall'attività di medico esercitata, mentre al momento percepirebbe unicamente la pensione che ammonta a circa
2.500,00 euro mensili, somma dalla quale andrebbero detratte le spese quotidiane e un importo di 670,00 euro circa, necessario a coprire altre spese, tra cui in particolare il costo mensile per la restituzione del mutuo e le rate concordate con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte arretrate.
Nel ricorso, poi, si legge che “il IG. non è assolutamente più in grado di versare il Pt_1
cospicuo assegno originariamente stabilito in favore del secondo figlio e si trova, pertanto, costretto a chiederne la rideterminazione, in proporzione alle sue attuali condizioni economiche.
A questo proposito si rammenta peraltro che, malgrado tale circostanza sia stata rappresentata alla madre di (anche e soprattutto per giustificare il mancato pagamento dell'intero CP_1 contributo mensile dovuto), nessuna delle proposte avanzate dall'odierno esponente è stata mai presa in considerazione.
Addirittura, la IG.ra pur essendo perfettamente consapevole delle difficoltà CP_1
(finanziarie e non) del padre di suo figlio, ha deciso di ricorrere all'azione giudiziaria al fine di ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme non versate, pari ad euro 14.068,00
(docc. nn.9-10), di cui solamente 4.031,85 euro a titolo di mantenimento, e ben 10.036,15 euro per spese straordinarie (costituite per la maggior parte dal canone di locazione di un alloggio
- 12 - nella sede universitaria prescelta da ); tale provvedimento non è stato opposto CP_1 dall'odierno esponente il quale, consapevole dei suoi doveri di genitore, ma anche del fatto che le sue entrate non siano oramai più compatibili con l'impegno assunto più di dieci anni orsono, ha chiesto alla IG.ra di poter saldare il suo debito mediante versamenti rateali CP_1
(commisurati ovviamente alla situazione attuale), nonché di rideterminare l'importo del mantenimento, ricevendo però un netto rifiuto (..).
Di talché, sorge l'assoluta necessità per l'odierno ricorrente di ottenere la riduzione dell'importo a suo tempo stabilito per il mantenimento del secondo figlio , in quanto le CP_1
condizioni esistenti al momento della stipulazione della scrittura privata datata 24/5/13 sono nel tempo mutate e non gli consentono di continuare a sostenere un esborso che, commisurato alle sue entrate attuali, appare senza dubbio eccessivo” (cfr. pagine 3, 4 e 5).
6.3 Appare dunque evidente come il presente giudizio sia stato introdotto dal ricorrente al fine di ottenere una modifica della somma che lo stesso aveva concordato con la signora per CP_1
il mantenimento del figlio.
Il ricorrente, dunque, ha agito per disciplinare ex novo i rapporti economici inerenti il mantenimento del figlio, ed è questo sicuramente sintomatico della volontà di non avvalersi più per il futuro dell'accordo contenuto nella predetta scrittura privata, che il signor vorrebbe Pt_1
far sostituire dal provvedimento giudiziale.
La domanda, dunque, andava proposta soltanto nei confronti della madre di che CP_1
per effetto della scrittura privata del 2013 è titolare del diritto a ricevere il contributo previsto per il mantenimento del figlio.
La mancata partecipazione in questa della signora, infatti, renderebbe l'eventuale modifica del contenuto di tale scrittura totalmente improduttiva di effetti sulla posizione giuridico - soggettiva della stessa.
Il giudicato del presente giudizio, dunque, non sarebbe opponibile alla signora in quanto CP_1 appunto estranea al procedimento, sicché l'eventuale adesione alla tesi sostenuta dal ricorrente porterebbe il Tribunale a dover quantificare la somma che il padre dovrebbe versare direttamente al figlio, con inevitabile duplicazione di titoli atteso che potrebbe continuare a CP_2 far valere l'efficacia della scrittura privata del 2013.
Pertanto, poiché il presente procedimento per le ragioni sopra indicate è stato introdotto per ottenere una modifica di quanto i genitori di avevano concordato nel 2013, il CP_1
- 13 - convenuto non può ritenersi passivamente legittimato a resistere in giudizio, considerato peraltro che non sussiste alcuna forma di litisconsorzio necessario né un'ipotesi di solidarietà attiva.
7. La legittimazione passiva del convenuto, inoltre, non è giustificabile nemmeno in ragione del fatto che egli sta frequentando l'università a Pisa.
A tal proposito va evidenziato che all'udienza del 11.12.2024 ha dichiarato “sto CP_1
frequentando l'università di Pisa, facoltà di matematica. Mi manca un solo esame e poi la tesi per laurearmi. A Pisa vivo in un immobile in locazione nel quale pago un canone di 220 euro mensili. Torno a casa da mia madre l'estate, durante le vacanze di Natale e Pasqua e poi generalmente una volta ogni mese e mezzo circa”.
Tali affermazioni non sono state contestate dal ricorrente e trovano un riscontro documentale nel fatto che il convenuto è tuttora residente con la madre presso l'immobile di quest'ultima sito in
Osimo Via Abbadia n. 11 (doc. 4 fascicolo convenuto), dove peraltro ha personalmente ricevuto la notifica del ricorso (doc. depositato telematicamente dal ricorrente il 31.10.2024).
L'abitazione materna, dunque, costituisce un punto di riferimento stabile dove CP_1
fa sistematico ritorno, per cui può dirsi che la mamma sia tuttora la figura di riferimento per il figlio e colei che provvede materialmente alle sue esigenze.
Pertanto, poiché il convenuto non ha mai richiesto il contributo al mantenimento, nemmeno informalmente in sede stragiudiziale, va ulteriormente esclusa la legittimazione passiva dovendosi riconoscere legittimata a resistere in giudizio soltanto la madre quale genitore con lui convivente e, dunque, tenuta ad anticipare le spese necessarie per il mantenimento.
8. L'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto è, dunque, fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di il Parte_1
quale dovrà corrispondere al convenuto la somma di euro 5.810,00 (euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva ed euro 2.905,00 per la fase decisionale).
Tale quota è stata determinata, in applicazione dei parametri medi indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e del fatto che non è stato assunto alcun mezzo di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva di CP_1
- 14 - condanna al pagamento in favore di delle spese di questa Parte_1 CP_1
procedura che si liquidano in 5.810 euro a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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