Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3592 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...], C.F._1
ed elettivamente domiciliato in OM (ME), via Nazionale, n. 204, presso lo studio dell'avv. CANNISTRA' FRANCESCA (C.F.:
, pec: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...]
517/D, ed elettivamente domiciliata in OM (ME), Via Valerio Ioli, n.
5, presso lo studio presso lo studio dell'avv. BARBERA ANTONIO (C.F.:
), pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30/10/2024, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] CP_1
(ME) il 28/05/1987, premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Messina il 30.09.2005, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 651, parte 2, serie A, anno 2005; che dall'unione era nato in [...] il [...] il figlio;
che tra le Per_1
parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con decreto n. cronol. 173/2021 del 05.01.2021; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Messina, in data 30.09.2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento sui pubblici registri anagrafici. 2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare dove riterranno opportuno la propria residenza, prestandosi sin da ora il reciproco consenso al rilascio del relativo passaporto. 3) Il figlio di anni 12, resta affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, Per_1
2 con residenza privilegiata presso l'abitazione del padre sita in OM
(ME), Via Nazionale n. 330 con l'obbligo dei genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire al figlio in armonia con le inclinazioni di quest'ultimo in quanto rispondenti alla crescita morale, sociale e psicologica del minore. Le decisioni più importanti relative alla salute, educazione ed istruzione del minore saranno prese di comune accordo tra i coniugi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente, secondo i tempi di permanenza presso ciascuno di essi. 4) La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ogni qualvolta ne manifesti il desiderio, previo congruo preavviso al padre, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, le abitudini di vita e le esigenze del minore. 5) Il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio minore e la Per_1
madre contribuirà al mantenimento del figlio versando al padre la somma mensile di € 50,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge. Quanto invece alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio minore, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%. 6) Concordano i coniugi che, l'assegno unico previsto in favore del minore , anche tenuto conto del maggior Per_1
tempo di permanenza dello stesso con il padre, sarà percepito nella misura del 100% dal sig. , rilasciando, la sig,ra Parte_1 CP_1
con la sottoscrizione della presente il relativo consenso. 7) A completamento delle informazioni sul figlio minore , i coniugi Per_1
dichiarano quanto segue: - il minore frequenta la classe II° della scuola secondaria di primo grado “Falcone Borsellino” sita in OM Marea;
- il minore è assistito dal pediatra dott. , con studio in Persona_2
Saponara (ME), Via del Mare n. 2 scelto di comune accordo dai genitori;
- il minore frequenta la scuola calcio dilettantitistica presso l'ASD CALCIO
3 ROMETTA MAREA scelta di comune accordo dai genitori. 8) Le parti, sigg.ri e , dichiarano di avere regolato Parte_1 CP_1
tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione, rinunciando la sig.ra CP_1
all'assegno di mantenimento”.
[...]
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07.01.2025. All' udienza del 21.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i
4 coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 173/2021del 05.01.2021 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 30.09.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 651, parte 2, serie A, anno
2005, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni CP_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 30/10/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 22.01.2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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