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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 76/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 1517/2022 pubblicata in data 19.08.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria vertente
TRA
(già ) (C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. ) e C.F._3 Parte_5 C.F._4 Pt_6
(C.F. ), tutti rappresentanti e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._5
Filomena Pellicanò (pec: e Anna Maria Email_1
Pellicanò (pec: Email_2
appellanti
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
– tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Simoneschi (pec:
, Alessandro Crosta (pec: Email_3
e Francesco Airaldi (pec: Email_4
Email_5
appellata CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, la società adiva il CP_1
Tribunale del lavoro di Reggio Calabria, impugnando il provvedimento monitorio emesso in favore dei signori , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , con cui era stato ingiunto il pagamento della c.d. Parte_5 Parte_6 indennità di reperibilità per il periodo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012.
La pretesa monitoria degli odierni appellanti si fondava su quanto accertato nel corso delle indagini ispettive effettuate dall'Ispettorato del Lavoro congiuntamente agli ispettori , nel corso delle quali sarebbe emerso che “la società, al fine di CP_2 assicurare la copertura ordinaria dei turni di lavoro e per garantire l'indispensabile manutenzione ordinaria all'interno dell'aeroporto “Tito Minniti” di Reggio
Calabria richiede che il personale dipendente effettui, in modo sistematico, la prestazione di ore di lavoro supplementare e/o straordinario. Al riguardo è stato appurato che le ore di lavoro supplementare rese dai suddetti lavoratori e retribuite con le dovute maggiorazioni non superano, in corso di anno il 50% della normale prestazione annua a tempo parziale (rif. CCNL Metalmeccanica Industria del
15.10.2009, Sez. 4, Titolo 1 art. 4, lettera C). Occorre, tuttavia, evidenziare che tale maggiore orario, rientrante negli obblighi contrattuali del rapporto di lavoro sottoscritto tra le parti (con decorrenza 1/09/2010), viene effettuato in regime di reperibilità cosicché i servizi resi - articolati in base alla turnazione predisposta dal responsabile dei servizi di presidio in maniera tale da garantire la presenza dei dipendenti - sono caratterizzati dall'immediata reperibilità di ciascun lavoratore che, a seguito di chiamata “fuori orario” da parte dell'ente/datore, effettua la prestazione richiesta (obbligatoriamente e integralmente, salvo giustificato motivo) senza percepire, al termine di ogni intervento, alcuna indennità così come previsto dal contratto di categoria (CCNL Metalmenccanica Industria del 15.10.2009 Sez. 4,
Titolo 3, art. 6 Reperibilità)” ed è pertanto stato emesso il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. RC89002/2013-772-01, con il quale la società è stata diffidata al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive riferite al mancato riconoscimento delle ore di reperibilità, ritenute come effettivamente prestate nel periodo indicato. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta dalla società, revocando il decreto ingiuntivo.
Il giudice di prime cure ha preliminarmente affermato l'autonomia del giudizio di opposizione rispetto agli accertamenti ispettivi, escludendo che le risultanze del verbale potessero costituire prova vincolante nel giudizio. Nel merito, ha ritenuto non raggiunta la prova dell'effettiva instaurazione, da parte della società datrice di lavoro, di una organizzazione stabile e predeterminata di turni di reperibilità, come previsto dall'art. 6 del CCNL Metalmeccanica Industria, norma che disciplina la corresponsione della relativa indennità.
In particolare, è stato accertato che la società appellata aveva regolamentato gli interventi fuori orario di lavoro mediante l'istituzione della figura del Referente dei
Servizi di Presidio, individuato nel dipendente unico soggetto Persona_1 formalmente incaricato di operare in regime di reperibilità.
Il Tribunale ha ritenuto che, in presenza di tale assetto organizzativo, gravasse sugli attori l'onere di dimostrare che, di fatto, anche essi fossero strutturalmente inseriti in un meccanismo di reperibilità aziendale, caratterizzato da una turnazione predeterminata e stabilita dal datore di lavoro, difforme da quella riferita dalla società.
Tuttavia, dalle risultanze della prova testimoniale, è emerso che era lo stesso
[...] ad assegnare informalmente, su propria iniziativa, eventuali incarichi per Per_1 interventi straordinari, contattando il personale secondo una logica rotazionale e sulla base di richieste di disponibilità volontaria, con possibilità di rifiuto.
Tale modalità operativa è stata ritenuta inidonea ad integrare un vero e proprio servizio di reperibilità ai sensi del citato art. 6 del CCNL, difettando: l'elemento soggettivo, ovvero la predisposizione aziendale di turni predeterminati con congruo anticipo temporale;
l'elemento oggettivo, ovvero l'effettiva strutturazione per turni, riconducibile direttamente al datore di lavoro.
Il Tribunale ha concluso che la mancanza di una pianificazione plurimensile a cura dell'azienda, la non diretta riferibilità del sistema di reperibilità al datore di lavoro, nonché il carattere facoltativo e non obbligatorio degli interventi, costituiscono elementi ostativi al riconoscimento del diritto all'indennità rivendicata.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha accolto l'opposizione proposta da revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese di lite tra le CP_1 parti. Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti, deducendo che:
le somme dovute ai lavoratori a titolo di contributi e somme aggiuntive erano state accertate dall'Ispettorato del lavoro ed indicate nel Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione che è stato posto a base del ricorso per D.I. e avente efficacia vincolante;
. che i lavoratori hanno svolto in modo sistematico i turni di reperibilità risultava chiaramente:
a) dal verbale di accertamento in cui si faceva riferimento ai singoli contratti individuali che i lavoratori avevano stipulato con la e che prevedevano CP_1
l'indennità di reperibilità.
b) dai rapporti di reperibilità prodotti in giudizio;
c) dalle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del giudizio;
d) dalla mail in data 19.11.2012 inviata dalla sig.ra al sig. Per_2 Pt_7
(entrambi dirigenti della in cui la prima , a seguito di una mail di CP_1 [...]
così si esprimeva: “ho letto quanto detto da . Per esigenze tecnico Per_1 Per_1 organizzative, soprattutto laddove i servizi sono essenziali, nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di compiere lavoro straordinario (art. 7 del
CCNL). Chi si rifiuta di sostituire il personale in ferie o malattia con lo straordinario
e/o con l'orario supplementare per i part-time è passibile di contestazione disciplinare con relativo provvedimento. Se tale infrazione disciplinare porta un pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti il provvedimento sarà adeguato”.
e) Dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la legittimità dell'avviso di addebito emesso dall' nei confronti della;
CP_2 CP_1
f) Dalle dichiarazioni rese dal teste il quale ha testualmente affermato: “Nella Tes_1 mia qualità di responsabile sindacale ho visto personalmente avvisi affissi in bacheca nella sede di lavoro in cui si faceva obbligo ai dipendenti di rispondere alle chiamate in reperibilità …”.
Si è regolarmente costituita la che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Sono state depositate note nel termine del 10.7.2025, fissato nel decreto ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Motivi della decisione
L'appello è infondato e merita di essere rigettato per le ragioni che seguono. In via preliminare, si impone una doverosa ricognizione dell'istituto della reperibilità, alla luce della disciplina collettiva di settore, al fine di distinguerlo dal lavoro supplementare e dal lavoro straordinario, rispetto ai quali si colloca su un piano giuridico e funzionale del tutto autonomo.
La reperibilità del lavoratore si configura quale obbligazione strumentale e accessoria alla prestazione principale, consistente nella messa a disposizione del lavoratore stesso per l'eventualità di una chiamata da parte del datore di lavoro al fine di eseguire una prestazione lavorativa non preventivabile, connessa ad esigenze straordinarie o impreviste.
La reperibilità costituisce un'obbligazione di attesa della eventuale chiamata del datore di lavoro e può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un'effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro
(cosiddetta reperibilità attiva).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il turno di reperibilità va ricompreso all'interno dell'orario lavorativo solo allorquando il lavoratore sia effettivamente chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa (ex multis Cass. Cav.
Sent. n. 27477/2008).
Invece, ove il lavoratore non venga attivato durante il turno di reperibilità, il relativo periodo è qualificato come tempo di riposo, ancorché limitato dalla necessità di garantire la pronta disponibilità all'intervento; la Suprema Corte ne ha fatto conseguire ad es. che ai dipendenti della sanità pubblica in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbiano reso alcuna prestazione lavorativa, spetta un giorno di riposo compensativo ma non la riduzione dell'orario di lavoro settimanale (con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana – tra le molte Cass. n.
11727/2013).
Ora, l'art. 6 del CCNL per l'industria metalmeccanica, nel recepire l'istituto in questione, ha stabilito che :
attraverso la reperibilità “il lavoratore è a disposizione della direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti”; le ore di reperibilità non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale;
la reperibilità deve essere programmata secondo una pianificazione plurimensile, con preavviso scritto di almeno 7 giorni ed impone, salvo giustificato motivo, un dovere di adesione del lavoratore ai turni assegnati;
in caso di chiamata il lavoratore debba attivarsi immediatamente e raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti.
Emerge dunque con chiarezza che il regime di reperibilità si fonda su una struttura formalizzata, preordinata dall'azienda, che si traduce in una limitazione concreta della libertà personale del lavoratore nel tempo extralavorativo, indipendentemente dall'effettiva esecuzione di prestazioni.
Viceversa, il lavoro supplementare, disciplinato dal medesimo contratto per i rapporti a tempo parziale, consiste nell'attività prestata oltre l'orario concordato ma entro il limite dell'orario normale di 40 ore settimanali, ed è ammesso in presenza di esigenze tecniche, organizzative, produttive o amministrative.
Dunque, mentre il lavoro supplementare è fondato sulla prestazione effettiva resa su richiesta, la reperibilità presuppone una predisposizione organizzativa stabile, programmata e vincolante da parte del datore di lavoro, che impegna il lavoratore anche in assenza di intervento attivo.
Come già evidenziato in premessa, gli ispettori, nell'ambito dell'accertamento, hanno proceduto a riqualificare il maggior orario di lavoro reso dagli appellanti, oltre l'orario contrattuale, da attività supplementare a reperibilità sulla base della seguente motivazione: “Occorre, tuttavia, evidenziare che tale maggiore orario, rientrante negli obblighi contrattuali del rapporto di lavoro sottoscritto tra le parti (con decorrenza 1/09/2010), viene effettuato in regime di reperibilità cosicché i servizi resi - articolati in base alla turnazione predisposta dal responsabile dei servizi di presidio in maniera tale da garantire la presenza dei dipendenti - sono caratterizzati dall'immediata reperibilità di ciascun lavoratore che, a seguito di chiamata “fuori orario” da parte dell'ente/datore, effettua la prestazione richiesta
(obbligatoriamente e integralmente, salvo giustificato motivo) senza percepire, al termine di ogni intervento, alcuna indennità così come previsto dal contratto di categoria (CCNL Metalmeccanica Industria del 15.10.2009 Sez. 4, Titolo 3, art. 6
Reperibilità)”. Tuttavia, tale conclusione non tiene adeguatamente conto dei presupposti necessari affinché al lavoro reso fuori dall'orario ordinario possa applicarsi il regime di reperibilità.
In particolare, come ritenuto dal giudice di primo grado, non è stata provata la sussistenza di una programmazione plurimensile dei turni di reperibilità predisposta dal datore di lavoro, con le modalità previste dal contratto collettivo (ivi compreso il preavviso scritto di almeno 7 giorni).
Per come si ribadirà oltre, riportando le dichiarazioni testimoniali, la selezione dei lavoratori da attivare avveniva ad opera del solo mediante una Parte_8 rotazione informale e sulla base della disponibilità volontaria degli stessi, i quali potevano legittimamente rifiutare la richiesta di intervento, con conseguente attivazione dello stesso RSP in sostituzione.
Mancano dunque sia l'elemento oggettivo della programmazione strutturata, sia l'elemento soggettivo della diretta predisposizione da parte del datore di lavoro e del vincolo di disponibilità continuativa ed eterodiretta.
Tale carenza non è stata colmata nel presente grado di giudizio.
La necessità di pianificazione, con turni prefissati con congruo anticipo dal datore di lavoro, ai fini del riconoscimento dell' indennità di reperibilità (intesa quale mera messa a disposizione del lavoratore) , si evince dalla articolata regolamentazione del citato art. 6 CCNL , secondo la quale, tra l'altro, si impone all' azienda che intenda utilizzare la reperibilità di dare “informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità”, con obbligo successivamente al disposto utilizzo dell' istituto della reperibilità di verificare con periodicità annuale con la Rappresentanza sindacale unitaria “l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa”;
è previsto un avvicendamento nel servizio di reperibilità per il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta, senza possibilità di rifiutarsi, salvo giustificato motivo, con facoltà per il lavoratore di illustrare alla Direzione aziendale per illustrare le proprie ragioni anche con l'eventuale assistenza di un componente sindacale;
la reperibilità può avere svariate articolazioni: a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale e sono fissati limiti (quella settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi); il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda, mentre le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e sono compensate con le maggiorazioni previste dal presente
Contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni;
le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale .
L'appellante insiste poi sulla valenza probatoria del Verbale Unico di Accertamento
e Notificazione notificato nel settembre del 2013, deducendo che “ contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il Verbale sul quale, ripetiamo, è stato fondato il ricorso per decreto ingiuntivo, non è mai stato oggetto di impugnazione da parte della .”, non avendo presentato alla Controparte_1 [...]
Reggio Calabria di scritti difensivi né proposto ricorso al Parte_9
Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, sicchè,a suo dire, il verbale era divenuto definitivo e quelle somme vantate dai lavoratori, anderebbero corrisposte per mancata contestazione.
Contro tale motivo va rilevato che il primo giudice non si è pronunciato affatto sull'impugnazione del Verbale unico di accertamento, ma ha solo affermato che non era vincolante nel presente giudizio, pronuncia in sé non contrastata nel gravame;
del resto alcun giudicato può rinvenirsi per effetto della sentenza della Corte d'appello di Venezia allegata al gravame , difettando quantomeno l'identità delle parti .
Peraltro, la mera previsione dell'istituto della reperibilità all'interno del contratto individuale di lavoro non è di per sé sufficiente a provare lo svolgimento concreto di turni di reperibilità, in assenza di riscontri fattuali circa la programmazione e l'attivazione dell'istituto stesso.
È significativo in tal senso che, come documentato in atti, solo a partire dal 2018, successivamente al pensionamento del referente dei servizi di presidio, Per_1
, sia stata introdotta una regolamentazione espressa dell'istituto della
[...] reperibilità presso l'Aeroporto, fondata su una nuova prassi organizzativa, che prevede una turnistica allargata , che coinvolge anche altri lavoratori.
Secondo la tesi degli appellanti, l'assenza di una esplicita programmazione dei turni di reperibilità costituirebbe un elemento “del tutto trascurabile”, in quanto – a loro dire – sarebbe comunque emersa, nella sostanza, una sistematica richiesta di interventi lavorativi oltre il normale orario di servizio, tale da configurare un obbligo di reperibilità.
Tale argomentazione non può essere condivisa, in quanto la stessa distinzione normativa e contrattuale tra lavoro supplementare (o straordinario) e reperibilità si fonda proprio sull'esistenza di una programmazione preventiva e formalizzata dei turni di reperibilità.
In assenza di una tale programmazione, che imponga al lavoratore di porsi a disposizione del datore di lavoro in determinati giorni e fasce orarie per esigenze non prevedibili, non può ritenersi integrato l'istituto della reperibilità, né sotto il profilo giuridico né da un punto di vista fattuale.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo dimostrato che gli appellanti fossero inseriti in turni di reperibilità, né che fossero tenuti a garantire una disponibilità preventiva in giornate o orari prestabiliti, con l'obbligo di attivarsi in caso di chiamata.
Al contrario, quanto emerso dall'istruttoria e dalla documentazione versata in atti conferma che l'eventuale svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario ordinario, da parte degli appellanti, si è configurato – se del caso – come lavoro supplementare o straordinario, e non già come prestazione resa in regime di reperibilità.
Quanto alla mail del 19.11.2012, prodotta solo in grado di appello dagli appellanti, è assorbente rilevarne l'inutilizzabilità per la chiara tardività del deposito;
in ogni caso, in essa si fa espresso riferimento allo svolgimento di attività in regime di straordinario o lavoro supplementare, senza richiamo a una strutturata turnazione ai fini della reperibilità; analogamente deve dirsi per i tre rapporti di intervento allegati dagli appellanti.
Come sopra anticipato, neppure gli esiti della prova testimoniale consentono di ritenere provato che gli appellanti fossero impiegati in modo stabile in una turnistica allargata ovvero in una organizzazione fondata su reperibilità predeterminata.
In particolare, il teste dipendente della on funzioni di Testimone_2 CP_1 responsabile delle commesse aeroportuali e referente tecnico-amministrativo della società nei rapporti con il committente, ha dichiarato che: “L'unico referente esterno per i casi di emergenza era titolare unico di telefono aziendale”, e Persona_1 che “non mi è mai capitato di contattare direttamente i lavoratori per fronteggiare esigenze particolari, né era previsto alcun turno di reperibilità tra i lavoratori.
Quando si verificava un'esigenza particolare, era il che provvedeva Persona_1 ad individuare il lavoratore che avrebbe proseguito l'orario ordinario, venendo pagato per il lavoro straordinario. Per quanto mi consta, il lavoratore cui si rivolgeva non era obbligato a proseguire l'orario di lavoro né a Persona_1 rendersi reperibile;
in caso di rifiuto, il contattava un altro lavoratore oppure Per_1 interveniva personalmente.”
Tale ricostruzione è stata confermata dallo stesso , già referente del Persona_1 presidio, il quale ha riferito di: “Aver concordato con l'assenso del un Pt_7 sistema volto ad evitare che le ore di lavoro straordinario – incluse quelle per eventuali emergenze fuori dall'orario 6:00 – 24:00 – ricadessero sempre sulle stesse persone. In pratica, individuavo un criterio di rotazione e, in caso di emergenza notturna, sapevo chi contattare. Se il lavoratore designato rifiutava, intervenivo io.
Non ho mai paventato conseguenze disciplinari per il rifiuto. Non esisteva alcun prospetto orario, né un turno formalizzato di reperibilità. Il sistema era fondato su prassi concordate verbalmente. Inoltre, ero l'unico ad avere un telefono aziendale personale, mentre gli altri avevano solo telefoni di servizio. In quanto responsabile del presidio, ero in costante reperibilità poiché contattava me”. CP_3
In tale contesto, non può attribuirsi valenza decisiva alle dichiarazioni dei testi Tes_1
e laddove riferiscono che il rifiuto di effettuare turni oltre l'orario ordinario CP_4 avrebbe comportato l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
Tali affermazioni non trovano riscontro alcuno nei documenti prodotti, né sono suffragate da ulteriori elementi probatori.
Peraltro, il teste non era nemmeno dipendente della società, ma frequentava il Tes_1 luogo di lavoro in qualità di rappresentante sindacale;
quanto al teste egli CP_4 stesso ha dichiarato di non avere mai visto alcuna comunicazione aziendale relativa all'obbligo di reperibilità affissa in bacheca o trasmessa ai dipendenti.
Alla luce di quanto sopra, non risulta provata l'esistenza di una turnistica o di un'organizzazione stabile di reperibilità a carico degli appellanti, né risulta dimostrato che questi fossero obbligati a prestazioni rese in tale regime;
l'appello risulta, pertanto, infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
( III scaglione DM n. 147/2022).
Viene dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da (già ), Parte_1 Parte_2 [...]
, , e avverso la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
n. 1517/2022 pubblicata in data 19.08.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio
Calabria:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti a rifondere alla e spese di questo grado, che CP_1 liquida in € 2.904,5 oltre accessori di legge;
- dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 1517/2022 pubblicata in data 19.08.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria vertente
TRA
(già ) (C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. ) e C.F._3 Parte_5 C.F._4 Pt_6
(C.F. ), tutti rappresentanti e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._5
Filomena Pellicanò (pec: e Anna Maria Email_1
Pellicanò (pec: Email_2
appellanti
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
– tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Simoneschi (pec:
, Alessandro Crosta (pec: Email_3
e Francesco Airaldi (pec: Email_4
Email_5
appellata CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, la società adiva il CP_1
Tribunale del lavoro di Reggio Calabria, impugnando il provvedimento monitorio emesso in favore dei signori , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , con cui era stato ingiunto il pagamento della c.d. Parte_5 Parte_6 indennità di reperibilità per il periodo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012.
La pretesa monitoria degli odierni appellanti si fondava su quanto accertato nel corso delle indagini ispettive effettuate dall'Ispettorato del Lavoro congiuntamente agli ispettori , nel corso delle quali sarebbe emerso che “la società, al fine di CP_2 assicurare la copertura ordinaria dei turni di lavoro e per garantire l'indispensabile manutenzione ordinaria all'interno dell'aeroporto “Tito Minniti” di Reggio
Calabria richiede che il personale dipendente effettui, in modo sistematico, la prestazione di ore di lavoro supplementare e/o straordinario. Al riguardo è stato appurato che le ore di lavoro supplementare rese dai suddetti lavoratori e retribuite con le dovute maggiorazioni non superano, in corso di anno il 50% della normale prestazione annua a tempo parziale (rif. CCNL Metalmeccanica Industria del
15.10.2009, Sez. 4, Titolo 1 art. 4, lettera C). Occorre, tuttavia, evidenziare che tale maggiore orario, rientrante negli obblighi contrattuali del rapporto di lavoro sottoscritto tra le parti (con decorrenza 1/09/2010), viene effettuato in regime di reperibilità cosicché i servizi resi - articolati in base alla turnazione predisposta dal responsabile dei servizi di presidio in maniera tale da garantire la presenza dei dipendenti - sono caratterizzati dall'immediata reperibilità di ciascun lavoratore che, a seguito di chiamata “fuori orario” da parte dell'ente/datore, effettua la prestazione richiesta (obbligatoriamente e integralmente, salvo giustificato motivo) senza percepire, al termine di ogni intervento, alcuna indennità così come previsto dal contratto di categoria (CCNL Metalmenccanica Industria del 15.10.2009 Sez. 4,
Titolo 3, art. 6 Reperibilità)” ed è pertanto stato emesso il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. RC89002/2013-772-01, con il quale la società è stata diffidata al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive riferite al mancato riconoscimento delle ore di reperibilità, ritenute come effettivamente prestate nel periodo indicato. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta dalla società, revocando il decreto ingiuntivo.
Il giudice di prime cure ha preliminarmente affermato l'autonomia del giudizio di opposizione rispetto agli accertamenti ispettivi, escludendo che le risultanze del verbale potessero costituire prova vincolante nel giudizio. Nel merito, ha ritenuto non raggiunta la prova dell'effettiva instaurazione, da parte della società datrice di lavoro, di una organizzazione stabile e predeterminata di turni di reperibilità, come previsto dall'art. 6 del CCNL Metalmeccanica Industria, norma che disciplina la corresponsione della relativa indennità.
In particolare, è stato accertato che la società appellata aveva regolamentato gli interventi fuori orario di lavoro mediante l'istituzione della figura del Referente dei
Servizi di Presidio, individuato nel dipendente unico soggetto Persona_1 formalmente incaricato di operare in regime di reperibilità.
Il Tribunale ha ritenuto che, in presenza di tale assetto organizzativo, gravasse sugli attori l'onere di dimostrare che, di fatto, anche essi fossero strutturalmente inseriti in un meccanismo di reperibilità aziendale, caratterizzato da una turnazione predeterminata e stabilita dal datore di lavoro, difforme da quella riferita dalla società.
Tuttavia, dalle risultanze della prova testimoniale, è emerso che era lo stesso
[...] ad assegnare informalmente, su propria iniziativa, eventuali incarichi per Per_1 interventi straordinari, contattando il personale secondo una logica rotazionale e sulla base di richieste di disponibilità volontaria, con possibilità di rifiuto.
Tale modalità operativa è stata ritenuta inidonea ad integrare un vero e proprio servizio di reperibilità ai sensi del citato art. 6 del CCNL, difettando: l'elemento soggettivo, ovvero la predisposizione aziendale di turni predeterminati con congruo anticipo temporale;
l'elemento oggettivo, ovvero l'effettiva strutturazione per turni, riconducibile direttamente al datore di lavoro.
Il Tribunale ha concluso che la mancanza di una pianificazione plurimensile a cura dell'azienda, la non diretta riferibilità del sistema di reperibilità al datore di lavoro, nonché il carattere facoltativo e non obbligatorio degli interventi, costituiscono elementi ostativi al riconoscimento del diritto all'indennità rivendicata.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha accolto l'opposizione proposta da revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese di lite tra le CP_1 parti. Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti, deducendo che:
le somme dovute ai lavoratori a titolo di contributi e somme aggiuntive erano state accertate dall'Ispettorato del lavoro ed indicate nel Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione che è stato posto a base del ricorso per D.I. e avente efficacia vincolante;
. che i lavoratori hanno svolto in modo sistematico i turni di reperibilità risultava chiaramente:
a) dal verbale di accertamento in cui si faceva riferimento ai singoli contratti individuali che i lavoratori avevano stipulato con la e che prevedevano CP_1
l'indennità di reperibilità.
b) dai rapporti di reperibilità prodotti in giudizio;
c) dalle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del giudizio;
d) dalla mail in data 19.11.2012 inviata dalla sig.ra al sig. Per_2 Pt_7
(entrambi dirigenti della in cui la prima , a seguito di una mail di CP_1 [...]
così si esprimeva: “ho letto quanto detto da . Per esigenze tecnico Per_1 Per_1 organizzative, soprattutto laddove i servizi sono essenziali, nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di compiere lavoro straordinario (art. 7 del
CCNL). Chi si rifiuta di sostituire il personale in ferie o malattia con lo straordinario
e/o con l'orario supplementare per i part-time è passibile di contestazione disciplinare con relativo provvedimento. Se tale infrazione disciplinare porta un pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti il provvedimento sarà adeguato”.
e) Dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la legittimità dell'avviso di addebito emesso dall' nei confronti della;
CP_2 CP_1
f) Dalle dichiarazioni rese dal teste il quale ha testualmente affermato: “Nella Tes_1 mia qualità di responsabile sindacale ho visto personalmente avvisi affissi in bacheca nella sede di lavoro in cui si faceva obbligo ai dipendenti di rispondere alle chiamate in reperibilità …”.
Si è regolarmente costituita la che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Sono state depositate note nel termine del 10.7.2025, fissato nel decreto ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Motivi della decisione
L'appello è infondato e merita di essere rigettato per le ragioni che seguono. In via preliminare, si impone una doverosa ricognizione dell'istituto della reperibilità, alla luce della disciplina collettiva di settore, al fine di distinguerlo dal lavoro supplementare e dal lavoro straordinario, rispetto ai quali si colloca su un piano giuridico e funzionale del tutto autonomo.
La reperibilità del lavoratore si configura quale obbligazione strumentale e accessoria alla prestazione principale, consistente nella messa a disposizione del lavoratore stesso per l'eventualità di una chiamata da parte del datore di lavoro al fine di eseguire una prestazione lavorativa non preventivabile, connessa ad esigenze straordinarie o impreviste.
La reperibilità costituisce un'obbligazione di attesa della eventuale chiamata del datore di lavoro e può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un'effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro
(cosiddetta reperibilità attiva).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il turno di reperibilità va ricompreso all'interno dell'orario lavorativo solo allorquando il lavoratore sia effettivamente chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa (ex multis Cass. Cav.
Sent. n. 27477/2008).
Invece, ove il lavoratore non venga attivato durante il turno di reperibilità, il relativo periodo è qualificato come tempo di riposo, ancorché limitato dalla necessità di garantire la pronta disponibilità all'intervento; la Suprema Corte ne ha fatto conseguire ad es. che ai dipendenti della sanità pubblica in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbiano reso alcuna prestazione lavorativa, spetta un giorno di riposo compensativo ma non la riduzione dell'orario di lavoro settimanale (con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana – tra le molte Cass. n.
11727/2013).
Ora, l'art. 6 del CCNL per l'industria metalmeccanica, nel recepire l'istituto in questione, ha stabilito che :
attraverso la reperibilità “il lavoratore è a disposizione della direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti”; le ore di reperibilità non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale;
la reperibilità deve essere programmata secondo una pianificazione plurimensile, con preavviso scritto di almeno 7 giorni ed impone, salvo giustificato motivo, un dovere di adesione del lavoratore ai turni assegnati;
in caso di chiamata il lavoratore debba attivarsi immediatamente e raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti.
Emerge dunque con chiarezza che il regime di reperibilità si fonda su una struttura formalizzata, preordinata dall'azienda, che si traduce in una limitazione concreta della libertà personale del lavoratore nel tempo extralavorativo, indipendentemente dall'effettiva esecuzione di prestazioni.
Viceversa, il lavoro supplementare, disciplinato dal medesimo contratto per i rapporti a tempo parziale, consiste nell'attività prestata oltre l'orario concordato ma entro il limite dell'orario normale di 40 ore settimanali, ed è ammesso in presenza di esigenze tecniche, organizzative, produttive o amministrative.
Dunque, mentre il lavoro supplementare è fondato sulla prestazione effettiva resa su richiesta, la reperibilità presuppone una predisposizione organizzativa stabile, programmata e vincolante da parte del datore di lavoro, che impegna il lavoratore anche in assenza di intervento attivo.
Come già evidenziato in premessa, gli ispettori, nell'ambito dell'accertamento, hanno proceduto a riqualificare il maggior orario di lavoro reso dagli appellanti, oltre l'orario contrattuale, da attività supplementare a reperibilità sulla base della seguente motivazione: “Occorre, tuttavia, evidenziare che tale maggiore orario, rientrante negli obblighi contrattuali del rapporto di lavoro sottoscritto tra le parti (con decorrenza 1/09/2010), viene effettuato in regime di reperibilità cosicché i servizi resi - articolati in base alla turnazione predisposta dal responsabile dei servizi di presidio in maniera tale da garantire la presenza dei dipendenti - sono caratterizzati dall'immediata reperibilità di ciascun lavoratore che, a seguito di chiamata “fuori orario” da parte dell'ente/datore, effettua la prestazione richiesta
(obbligatoriamente e integralmente, salvo giustificato motivo) senza percepire, al termine di ogni intervento, alcuna indennità così come previsto dal contratto di categoria (CCNL Metalmeccanica Industria del 15.10.2009 Sez. 4, Titolo 3, art. 6
Reperibilità)”. Tuttavia, tale conclusione non tiene adeguatamente conto dei presupposti necessari affinché al lavoro reso fuori dall'orario ordinario possa applicarsi il regime di reperibilità.
In particolare, come ritenuto dal giudice di primo grado, non è stata provata la sussistenza di una programmazione plurimensile dei turni di reperibilità predisposta dal datore di lavoro, con le modalità previste dal contratto collettivo (ivi compreso il preavviso scritto di almeno 7 giorni).
Per come si ribadirà oltre, riportando le dichiarazioni testimoniali, la selezione dei lavoratori da attivare avveniva ad opera del solo mediante una Parte_8 rotazione informale e sulla base della disponibilità volontaria degli stessi, i quali potevano legittimamente rifiutare la richiesta di intervento, con conseguente attivazione dello stesso RSP in sostituzione.
Mancano dunque sia l'elemento oggettivo della programmazione strutturata, sia l'elemento soggettivo della diretta predisposizione da parte del datore di lavoro e del vincolo di disponibilità continuativa ed eterodiretta.
Tale carenza non è stata colmata nel presente grado di giudizio.
La necessità di pianificazione, con turni prefissati con congruo anticipo dal datore di lavoro, ai fini del riconoscimento dell' indennità di reperibilità (intesa quale mera messa a disposizione del lavoratore) , si evince dalla articolata regolamentazione del citato art. 6 CCNL , secondo la quale, tra l'altro, si impone all' azienda che intenda utilizzare la reperibilità di dare “informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità”, con obbligo successivamente al disposto utilizzo dell' istituto della reperibilità di verificare con periodicità annuale con la Rappresentanza sindacale unitaria “l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa”;
è previsto un avvicendamento nel servizio di reperibilità per il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta, senza possibilità di rifiutarsi, salvo giustificato motivo, con facoltà per il lavoratore di illustrare alla Direzione aziendale per illustrare le proprie ragioni anche con l'eventuale assistenza di un componente sindacale;
la reperibilità può avere svariate articolazioni: a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale e sono fissati limiti (quella settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi); il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda, mentre le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e sono compensate con le maggiorazioni previste dal presente
Contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni;
le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale .
L'appellante insiste poi sulla valenza probatoria del Verbale Unico di Accertamento
e Notificazione notificato nel settembre del 2013, deducendo che “ contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il Verbale sul quale, ripetiamo, è stato fondato il ricorso per decreto ingiuntivo, non è mai stato oggetto di impugnazione da parte della .”, non avendo presentato alla Controparte_1 [...]
Reggio Calabria di scritti difensivi né proposto ricorso al Parte_9
Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, sicchè,a suo dire, il verbale era divenuto definitivo e quelle somme vantate dai lavoratori, anderebbero corrisposte per mancata contestazione.
Contro tale motivo va rilevato che il primo giudice non si è pronunciato affatto sull'impugnazione del Verbale unico di accertamento, ma ha solo affermato che non era vincolante nel presente giudizio, pronuncia in sé non contrastata nel gravame;
del resto alcun giudicato può rinvenirsi per effetto della sentenza della Corte d'appello di Venezia allegata al gravame , difettando quantomeno l'identità delle parti .
Peraltro, la mera previsione dell'istituto della reperibilità all'interno del contratto individuale di lavoro non è di per sé sufficiente a provare lo svolgimento concreto di turni di reperibilità, in assenza di riscontri fattuali circa la programmazione e l'attivazione dell'istituto stesso.
È significativo in tal senso che, come documentato in atti, solo a partire dal 2018, successivamente al pensionamento del referente dei servizi di presidio, Per_1
, sia stata introdotta una regolamentazione espressa dell'istituto della
[...] reperibilità presso l'Aeroporto, fondata su una nuova prassi organizzativa, che prevede una turnistica allargata , che coinvolge anche altri lavoratori.
Secondo la tesi degli appellanti, l'assenza di una esplicita programmazione dei turni di reperibilità costituirebbe un elemento “del tutto trascurabile”, in quanto – a loro dire – sarebbe comunque emersa, nella sostanza, una sistematica richiesta di interventi lavorativi oltre il normale orario di servizio, tale da configurare un obbligo di reperibilità.
Tale argomentazione non può essere condivisa, in quanto la stessa distinzione normativa e contrattuale tra lavoro supplementare (o straordinario) e reperibilità si fonda proprio sull'esistenza di una programmazione preventiva e formalizzata dei turni di reperibilità.
In assenza di una tale programmazione, che imponga al lavoratore di porsi a disposizione del datore di lavoro in determinati giorni e fasce orarie per esigenze non prevedibili, non può ritenersi integrato l'istituto della reperibilità, né sotto il profilo giuridico né da un punto di vista fattuale.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo dimostrato che gli appellanti fossero inseriti in turni di reperibilità, né che fossero tenuti a garantire una disponibilità preventiva in giornate o orari prestabiliti, con l'obbligo di attivarsi in caso di chiamata.
Al contrario, quanto emerso dall'istruttoria e dalla documentazione versata in atti conferma che l'eventuale svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario ordinario, da parte degli appellanti, si è configurato – se del caso – come lavoro supplementare o straordinario, e non già come prestazione resa in regime di reperibilità.
Quanto alla mail del 19.11.2012, prodotta solo in grado di appello dagli appellanti, è assorbente rilevarne l'inutilizzabilità per la chiara tardività del deposito;
in ogni caso, in essa si fa espresso riferimento allo svolgimento di attività in regime di straordinario o lavoro supplementare, senza richiamo a una strutturata turnazione ai fini della reperibilità; analogamente deve dirsi per i tre rapporti di intervento allegati dagli appellanti.
Come sopra anticipato, neppure gli esiti della prova testimoniale consentono di ritenere provato che gli appellanti fossero impiegati in modo stabile in una turnistica allargata ovvero in una organizzazione fondata su reperibilità predeterminata.
In particolare, il teste dipendente della on funzioni di Testimone_2 CP_1 responsabile delle commesse aeroportuali e referente tecnico-amministrativo della società nei rapporti con il committente, ha dichiarato che: “L'unico referente esterno per i casi di emergenza era titolare unico di telefono aziendale”, e Persona_1 che “non mi è mai capitato di contattare direttamente i lavoratori per fronteggiare esigenze particolari, né era previsto alcun turno di reperibilità tra i lavoratori.
Quando si verificava un'esigenza particolare, era il che provvedeva Persona_1 ad individuare il lavoratore che avrebbe proseguito l'orario ordinario, venendo pagato per il lavoro straordinario. Per quanto mi consta, il lavoratore cui si rivolgeva non era obbligato a proseguire l'orario di lavoro né a Persona_1 rendersi reperibile;
in caso di rifiuto, il contattava un altro lavoratore oppure Per_1 interveniva personalmente.”
Tale ricostruzione è stata confermata dallo stesso , già referente del Persona_1 presidio, il quale ha riferito di: “Aver concordato con l'assenso del un Pt_7 sistema volto ad evitare che le ore di lavoro straordinario – incluse quelle per eventuali emergenze fuori dall'orario 6:00 – 24:00 – ricadessero sempre sulle stesse persone. In pratica, individuavo un criterio di rotazione e, in caso di emergenza notturna, sapevo chi contattare. Se il lavoratore designato rifiutava, intervenivo io.
Non ho mai paventato conseguenze disciplinari per il rifiuto. Non esisteva alcun prospetto orario, né un turno formalizzato di reperibilità. Il sistema era fondato su prassi concordate verbalmente. Inoltre, ero l'unico ad avere un telefono aziendale personale, mentre gli altri avevano solo telefoni di servizio. In quanto responsabile del presidio, ero in costante reperibilità poiché contattava me”. CP_3
In tale contesto, non può attribuirsi valenza decisiva alle dichiarazioni dei testi Tes_1
e laddove riferiscono che il rifiuto di effettuare turni oltre l'orario ordinario CP_4 avrebbe comportato l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
Tali affermazioni non trovano riscontro alcuno nei documenti prodotti, né sono suffragate da ulteriori elementi probatori.
Peraltro, il teste non era nemmeno dipendente della società, ma frequentava il Tes_1 luogo di lavoro in qualità di rappresentante sindacale;
quanto al teste egli CP_4 stesso ha dichiarato di non avere mai visto alcuna comunicazione aziendale relativa all'obbligo di reperibilità affissa in bacheca o trasmessa ai dipendenti.
Alla luce di quanto sopra, non risulta provata l'esistenza di una turnistica o di un'organizzazione stabile di reperibilità a carico degli appellanti, né risulta dimostrato che questi fossero obbligati a prestazioni rese in tale regime;
l'appello risulta, pertanto, infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
( III scaglione DM n. 147/2022).
Viene dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da (già ), Parte_1 Parte_2 [...]
, , e avverso la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
n. 1517/2022 pubblicata in data 19.08.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio
Calabria:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti a rifondere alla e spese di questo grado, che CP_1 liquida in € 2.904,5 oltre accessori di legge;
- dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)