CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. US PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY CA Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1669 dell'anno 2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Casteltermini (AG), nel Viale Matteotti n. C.F._1
20, presso lo studio dell'avv. Filippo Pellitteri, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– attore in riassunzione–
Contro
(c.f. ), nato ad [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Lelio Gurrera, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– convenuto in riassunzione –
E
personale di;
CP_2 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._4
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._5
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._6
(C.F. ), nato a [...] il Parte_5 CodiceFiscale_7
11.11.1941; (C.F. ), nato a [...] il Parte_6 C.F._8
19.12.1943; (C.F. ), nato a Parte_7 C.F._9
Casteltermini il 11.06.1950; (C.F. ), nata a Parte_8 C.F._10
Casteltermini il 12.05.1953; (C.F. Parte_9
) nato a [...] il [...]; , nato C.F._11 Parte_10
a Stoccarda (Germania) il 08.01.1951 (C.F. ), in persona del CodiceFiscale_12
Procuratore Speciale sig.ra Controparte_4
- convenuti contumaci - Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento n. 12 eredi legittimi di Parte_1
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 19.07.2005), fra cui Persona_1
, chiedendo al giudice adito di ritenere e dichiarare che i convenuti fossero obbligati CP_1
a ripetere avanti il notaio il consenso già manifestato dal loro dante causa con la scrittura privata del 10.02.2000 per la vendita del bene ivi descritto ed, in conseguenza, emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che, in esecuzione dell'obbligo espressamente assunto dal dante causa dei convenuti e rimasto inadempiuto, producesse erga omnes tutti gli effetti accertativi e/o traslativi della proprietà, già prodotti inter partes dalla suddetta scrittura privata, in forza della quale era stata trasferita all'attore la proprietà di tutto il piano seminterrato, allo stato grezzo, del fabbricato, in corso di sanatoria, sito in Casteltermini, via Di Gregorio, esteso mq. 260 circa, confinante con via Di Gregorio, Piazza Vaccaro e con proprietà distinto nel N.C.E.U. del Controparte_5
Comune di Casteltermini al foglio 32, particella 238 sub 6, piano 1° SS e particella 238 sub 7, piano 1° SS., e di ordinare la trascrizione dell'emittenda sentenza nei Registri Immobiliari ai sensi degli artt. 2643 n. 14 e 2646 C.C.
contestava la domanda attorea assumendo di essere a sua volta proprietario del CP_1 medesimo immobile in virtù del testamento olografo di del 28.10.1987. Persona_1
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 873 del 15.10.2013, dichiara- va che la scrittura privata stipulata in data 10.02.2000 aveva avuto efficacia revocatoria, ex art. 686 c.c., del precedente legato sullo stesso immobile di cui al testamento olografo del 28.10.1987 e disponeva che la sentenza tenesse luogo degli effetti dell'atto pubblico non rogato, ordinandone la relativa trascrizione a favore di , con condanna di al pagamento delle spese Parte_1 CP_1 di lite e di CTU.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 568 del 24.01.2018, pubblicata il successivo 19.03.2018, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava proprietario CP_1 dell'immobile oggetto di causa, in forza del testamento olografo sopra citato, con condanna dell'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito la controparte. Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20114 del 13 luglio 2023, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ Motivi
Alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20114 del 13 luglio 2023, questa Corte quale giudice di rinvio dovrà interpretare e qualificare la scrittura privata del 10 febbraio 2000 e, qualora ritenga di accedere alla tesi del ricorrente secondo cui si tratta di una vendita, dovrà esaminare la domanda del tenendo conto dell'intero contesto dell'atto, Pt_1 senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire. Ciò posto, occorre in via preliminare rammentare che la validità della pattuizione oggetto di causa deve ritenersi implicitamente affermata dal giudice di legittimità, che ha accolto il ricorso di e delegato al giudice del rinvio la qualificazione dell'atto stipulato tra quest'ultimo Parte_1
e . Infatti, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio riguarda Persona_1 non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate (cfr. Cass, civ., ordinanza 31 gennaio 2025, n. 2365; Cassazione civile sez. I, 24/06/2025, n.16915), con la conseguenza che l'eccezione di nullità della scrittura privata del 10 Febbraio 2000 su cui si fonda la difesa di è del tutto priva di pregio. CP_1
Orbene, procedendo all'esame del tenore letterale della scrittura privata del 10 Febbraio 2000, ritiene questo Collegio che la stessa abbia la forma e la sostanza di un contratto definitivo di compravendita. Depongono in tal senso, il tenore letterale della scrittura privata, il nomen
“contratto di vendita” usato dalle parti, l'indagine relativa alla comune intenzione delle parti e la valutazione dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato e degli interessi perseguiti i quali inducono a condividere le argomentazioni poste a fondamento della domanda attorea con riguardo alla riconducibilità della pattuizione al contratto di compravendita immobiliare. Le parti hanno, infatti, convenuto che “il signor vende con ogni garanzia di legge al signor Persona_1 Pt_1 il quale accetta la piena proprietà (…)” e hanno usato nell'intero corpo dell'atto le espressioni
“venditore” e “vendita” in senso tecnico, facendo riferimento alle garanzie di legge e rinviando ad una fase successiva la sola stipula dell'atto notarile, peraltro all'esito dell'integrale pagamento del prezzo in effetti avvenuto alla data del Febbraio 2004. Deve, dunque, essere respinta la tesi secondo cui l'atto in esame vada qualificato come contratto preliminare.
Quanto alla qualificazione della domanda formulata da in primo grado, un'attenta Parte_1 lettura dell'atto di citazione di primo grado induce a ritenere, così come anche sommessamente chiarito dalla Corte di Cassazione, che la domanda di cui all'art. 2932 c.c. era stata formulata impropriamente, dal momento che l'attore agiva sul presupposto di avere già acquistato la proprietà del bene per effetto del consenso manifestato da con la stipula della Persona_1 scrittura privata, di guisa che era per lui sufficiente – al fine di ottenere la ripetizione del negozio nella forma idonea alla trascrizione – una sentenza di mero accertamento dell'acquisto della proprietà.
Deve, in definitiva, essere rigettato l'appello di ed accolta la domanda di CP_1 Pt_1
sebbene sulla base di motivazione in parte diversa da quella utilizzata dal Tribunale di
[...]
Agrigento.
Ed infatti, occorre dichiarare che, in forza della scrittura privata stipulata tra e Parte_1
in data 10.02.2000, è proprietario dell'immobile oggetto di causa, Persona_1 Parte_1 mentre deve dichiararsi la revoca ex art. 686 c.p.c. del legato del medesimo immobile devoluto in favore di in virtù del testamento olografo del 28.10.1987. CP_1
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannato alla refusione CP_1 delle spese di lite sostenute da , che si liquidano come in dispositivo, per il giudizio Parte_1 di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 873 del 15.10.2013 del Tribunale di Agrigento,
1) accerta che in forza della scrittura privata stipulata in data 10.02.2000 tra Persona_1
e è avvenuto in favore del secondo il trasferimento della proprietà Parte_1 dell'immobile oggetto di causa, sito in Casteltermini, nella via Di Gregorio, e distinto nel N.C.E.U. del Comune di Casteltermini al foglio 32, particella 238 sub 6, piano 1° SS e particella 238 sub 7, piano 1° SS.; 2) per l'effetto dichiara revocato ex art. 686 c.p.c. il legato in favore di di cui CP_1 al testamento olografo del 28.10.1987 di;
Persona_1
3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio CP_1 Parte_1 dinanzi alla Corte di Appello di Palermo n.r.g. 699/2014, che liquida in complessivi €
4.700,00, oltre accessori di legge;
4) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio CP_1 Parte_1 di legittimità, che liquida in complessivi € 3.800,00, oltre accessori di legge;
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente CP_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 17 ottobre 2025
Palermo, 23/10/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY CA US PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. US PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY CA Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1669 dell'anno 2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Casteltermini (AG), nel Viale Matteotti n. C.F._1
20, presso lo studio dell'avv. Filippo Pellitteri, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– attore in riassunzione–
Contro
(c.f. ), nato ad [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Lelio Gurrera, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– convenuto in riassunzione –
E
personale di;
CP_2 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._4
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._5
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_4 C.F._6
(C.F. ), nato a [...] il Parte_5 CodiceFiscale_7
11.11.1941; (C.F. ), nato a [...] il Parte_6 C.F._8
19.12.1943; (C.F. ), nato a Parte_7 C.F._9
Casteltermini il 11.06.1950; (C.F. ), nata a Parte_8 C.F._10
Casteltermini il 12.05.1953; (C.F. Parte_9
) nato a [...] il [...]; , nato C.F._11 Parte_10
a Stoccarda (Germania) il 08.01.1951 (C.F. ), in persona del CodiceFiscale_12
Procuratore Speciale sig.ra Controparte_4
- convenuti contumaci - Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento n. 12 eredi legittimi di Parte_1
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 19.07.2005), fra cui Persona_1
, chiedendo al giudice adito di ritenere e dichiarare che i convenuti fossero obbligati CP_1
a ripetere avanti il notaio il consenso già manifestato dal loro dante causa con la scrittura privata del 10.02.2000 per la vendita del bene ivi descritto ed, in conseguenza, emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che, in esecuzione dell'obbligo espressamente assunto dal dante causa dei convenuti e rimasto inadempiuto, producesse erga omnes tutti gli effetti accertativi e/o traslativi della proprietà, già prodotti inter partes dalla suddetta scrittura privata, in forza della quale era stata trasferita all'attore la proprietà di tutto il piano seminterrato, allo stato grezzo, del fabbricato, in corso di sanatoria, sito in Casteltermini, via Di Gregorio, esteso mq. 260 circa, confinante con via Di Gregorio, Piazza Vaccaro e con proprietà distinto nel N.C.E.U. del Controparte_5
Comune di Casteltermini al foglio 32, particella 238 sub 6, piano 1° SS e particella 238 sub 7, piano 1° SS., e di ordinare la trascrizione dell'emittenda sentenza nei Registri Immobiliari ai sensi degli artt. 2643 n. 14 e 2646 C.C.
contestava la domanda attorea assumendo di essere a sua volta proprietario del CP_1 medesimo immobile in virtù del testamento olografo di del 28.10.1987. Persona_1
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 873 del 15.10.2013, dichiara- va che la scrittura privata stipulata in data 10.02.2000 aveva avuto efficacia revocatoria, ex art. 686 c.c., del precedente legato sullo stesso immobile di cui al testamento olografo del 28.10.1987 e disponeva che la sentenza tenesse luogo degli effetti dell'atto pubblico non rogato, ordinandone la relativa trascrizione a favore di , con condanna di al pagamento delle spese Parte_1 CP_1 di lite e di CTU.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 568 del 24.01.2018, pubblicata il successivo 19.03.2018, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava proprietario CP_1 dell'immobile oggetto di causa, in forza del testamento olografo sopra citato, con condanna dell'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito la controparte. Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20114 del 13 luglio 2023, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ Motivi
Alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20114 del 13 luglio 2023, questa Corte quale giudice di rinvio dovrà interpretare e qualificare la scrittura privata del 10 febbraio 2000 e, qualora ritenga di accedere alla tesi del ricorrente secondo cui si tratta di una vendita, dovrà esaminare la domanda del tenendo conto dell'intero contesto dell'atto, Pt_1 senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire. Ciò posto, occorre in via preliminare rammentare che la validità della pattuizione oggetto di causa deve ritenersi implicitamente affermata dal giudice di legittimità, che ha accolto il ricorso di e delegato al giudice del rinvio la qualificazione dell'atto stipulato tra quest'ultimo Parte_1
e . Infatti, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio riguarda Persona_1 non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate (cfr. Cass, civ., ordinanza 31 gennaio 2025, n. 2365; Cassazione civile sez. I, 24/06/2025, n.16915), con la conseguenza che l'eccezione di nullità della scrittura privata del 10 Febbraio 2000 su cui si fonda la difesa di è del tutto priva di pregio. CP_1
Orbene, procedendo all'esame del tenore letterale della scrittura privata del 10 Febbraio 2000, ritiene questo Collegio che la stessa abbia la forma e la sostanza di un contratto definitivo di compravendita. Depongono in tal senso, il tenore letterale della scrittura privata, il nomen
“contratto di vendita” usato dalle parti, l'indagine relativa alla comune intenzione delle parti e la valutazione dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato e degli interessi perseguiti i quali inducono a condividere le argomentazioni poste a fondamento della domanda attorea con riguardo alla riconducibilità della pattuizione al contratto di compravendita immobiliare. Le parti hanno, infatti, convenuto che “il signor vende con ogni garanzia di legge al signor Persona_1 Pt_1 il quale accetta la piena proprietà (…)” e hanno usato nell'intero corpo dell'atto le espressioni
“venditore” e “vendita” in senso tecnico, facendo riferimento alle garanzie di legge e rinviando ad una fase successiva la sola stipula dell'atto notarile, peraltro all'esito dell'integrale pagamento del prezzo in effetti avvenuto alla data del Febbraio 2004. Deve, dunque, essere respinta la tesi secondo cui l'atto in esame vada qualificato come contratto preliminare.
Quanto alla qualificazione della domanda formulata da in primo grado, un'attenta Parte_1 lettura dell'atto di citazione di primo grado induce a ritenere, così come anche sommessamente chiarito dalla Corte di Cassazione, che la domanda di cui all'art. 2932 c.c. era stata formulata impropriamente, dal momento che l'attore agiva sul presupposto di avere già acquistato la proprietà del bene per effetto del consenso manifestato da con la stipula della Persona_1 scrittura privata, di guisa che era per lui sufficiente – al fine di ottenere la ripetizione del negozio nella forma idonea alla trascrizione – una sentenza di mero accertamento dell'acquisto della proprietà.
Deve, in definitiva, essere rigettato l'appello di ed accolta la domanda di CP_1 Pt_1
sebbene sulla base di motivazione in parte diversa da quella utilizzata dal Tribunale di
[...]
Agrigento.
Ed infatti, occorre dichiarare che, in forza della scrittura privata stipulata tra e Parte_1
in data 10.02.2000, è proprietario dell'immobile oggetto di causa, Persona_1 Parte_1 mentre deve dichiararsi la revoca ex art. 686 c.p.c. del legato del medesimo immobile devoluto in favore di in virtù del testamento olografo del 28.10.1987. CP_1
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannato alla refusione CP_1 delle spese di lite sostenute da , che si liquidano come in dispositivo, per il giudizio Parte_1 di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 873 del 15.10.2013 del Tribunale di Agrigento,
1) accerta che in forza della scrittura privata stipulata in data 10.02.2000 tra Persona_1
e è avvenuto in favore del secondo il trasferimento della proprietà Parte_1 dell'immobile oggetto di causa, sito in Casteltermini, nella via Di Gregorio, e distinto nel N.C.E.U. del Comune di Casteltermini al foglio 32, particella 238 sub 6, piano 1° SS e particella 238 sub 7, piano 1° SS.; 2) per l'effetto dichiara revocato ex art. 686 c.p.c. il legato in favore di di cui CP_1 al testamento olografo del 28.10.1987 di;
Persona_1
3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio CP_1 Parte_1 dinanzi alla Corte di Appello di Palermo n.r.g. 699/2014, che liquida in complessivi €
4.700,00, oltre accessori di legge;
4) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio CP_1 Parte_1 di legittimità, che liquida in complessivi € 3.800,00, oltre accessori di legge;
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente CP_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 17 ottobre 2025
Palermo, 23/10/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY CA US PO