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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18667/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dr. EL IO ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 18667/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
18.03.2025 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del membro del consiglio di Parte_1 P.IVA_1 amministrazione e legale rapp.te pro tempore sig. ai Parte_2 fini del presente atto elett.te dom.ta in Piacenza, in Via Beverora
n.18 presso lo studio e la persona dell'avv. Maurizio Maffi che la difende e rappresenta giusta procura in atti attore
E
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gravagnuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria
Passarella n. 1, giusta delega in atti convenuto
E la (già , Codice Fiscale, P.IVA e numero CP_3 CP_4 di iscrizione al Registro Imprese di Pordenone-Udine: P.IVA_3 convenuto contumace pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, per le ragioni di cui sopra, così decidere: in via principale, accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1820/2023, RG n.
46471/2023, provvisoriamente esecutivo disposto il 23 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano, dott. Claudio Antonio Tranquillo, su ricorso di ( ) sedente in Milano, in Betteloni 2 Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti dell'odierna attrice, per la somma di euro 47.580, oltre gli interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate così come liquidate, notificato in data 6 marzo 2023 a mezzo posta nei confronti dell'odierna attrice opponente, perché illegittimo e comunque infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui alla narrativa;
in subordine, ed in ogni caso, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto si chiede di dichiarare in persona CP_4 del legale rapp.te pro tempore tenuta a soddisfare il credito di azionato nei confronti di con il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo opposto, e, per l'effetto, condannare in CP_4 persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento delle somme monitoriamente azionate ivi compresi interessi e spese liquidate in ulteriore subordine, sempre qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando al Parte_1 pagamento del monitorio, condannare alla restituzione a CP_4 favore di della somma che verrà condannata a pagare a Parte_1 titolo di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, ovvero ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c., per le causali su esposte ovvero alla restituzione della somma che verrà condannata a pagare a titolo di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c. per i motivi anzidetti sopraesposti anche in relazione alle spese che dovessero essere liquidate in relazione alla presente procedura di opposizione pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269
c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la (già , in persona del legale CP_3 CP_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Mortegliano (UD),
Largo Palese 4 (CAP: ), Codice Fiscale, P.IVA e numero di P.IVA_4 iscrizione al Registro Imprese di Pordenone-Udine: e di P.IVA_3 conseguenza chiedere che il Giudice Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
-nel merito: accertare e dichiarare il credito di CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti della ovvero della (già Parte_1 CP_3 CP_4
), per la somma di euro 47.580,00 oltre interessi ex d.lgs.
[...]
231/2002 applicabili per legge dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo da parte della debitrice, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1820/2023, emesso in data 23 gennaio 2023 dal
Tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla la somma di euro 47.580,00 oltre interessi e Controparte_1 spese.
pagina 3 di 6 In particolare aveva agito in sede monitoria deducendo: CP_1 di aver acquistato dalla ora (di seguito CP_4 CP_3
Cont anche ) il credito portato dalla fattura numero n.26/E del
07/07/2022, pari ad Euro 47.580,00, emessa da quest'ultima nei confronti della per fornitura di materiale tessile;
di avere Pt_1 notificato in data 18/07/2022 la cessione alla , che aveva Pt_1 riconosciuto espressamente alla il proprio debito. CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva invece: che, ricevuta la Pt_1 consegna della merce in data 30 settembre/6 ottobre 2022, denunciava
Cont la non conformità della stessa a;
che quest'ultima, a seguito di sopralluogo avvenuto in data 21 novembre 2022, autorizzava la restituzione della fornitura, provvedendo all'emissione della relativa nota di credito n. 67 del 22 novembre 2022 dell'importo di euro 47.580,00; che l'opponente informava la cessionaria di tale circostanza.
In subordine previa autorizzazione alla chiamata in causa di Pt_1
Cont
, chiedeva che quest'ultima fosse condannata a restituirle la somma che era tenuta a pagare a favore di a titolo Controparte_1 di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, ovvero ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c., o a titolo di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c. si costituiva chiedendo la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto in quanto aveva accattato puramente e Pt_1 semplicemente la cessione ed anzi aveva riconosciuto il suo debito in data 18 luglio 2022, mentre aveva emesso la citata nota di credito solo in data 22/11/2022.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
Come noto, in tema di contratto atipico di "factoring", cui è equiparabile il contratto di adesione prodotto quale doc 3 da parte opposta “la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore pagina 4 di 6 ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (tra le altre Cass. 24657/2016).
Nel caso di specie, parte opposta depositava un espresso riconoscimento del debito (cfr. doc. 6) proveniente da Pt_1 allegando che sarebbe stato inviato il 18 luglio 2022 a CP_1
e che a seguito di detto riconoscimento di debito, e pertanto una volta appurata l'esistenza del credito acquistato, in data 19/07/2022
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Contratto CP_1
Cont di Adesione, aveva provveduto a bonificare alla l'importo di Euro
42.822,00 a titolo di acconto per la fattura ceduta.
Le circostanze di cui sopra non risultano contestate e trovano riscontro in atti (doc 6 e doc 4 parte opposta)
Non risulta pertanto opponibile, per i principi sopra espressi, dalla ceduta a il successivo accordo intervenuto nel Pt_1 CP_1 novembre 2022 (doc 5 parte opponente) con a seguito del CP_4 quale quest'ultima accettava la riconsegna della merce ed emetteva nota di credito in data 22/11/2022 (doc. 7 parte opponente).
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto confermato.
Risulta poi fondata la domanda avanzata da nei confronti di Pt_1
Cont
ex art. 2041 c.c. per l'importo di euro 42.822,00 pari a quanto
Cont versato da a . Controparte_1
La società cedente, infatti, si arricchiva indebitamente del corrispettivo della cessione della fattura in danno di tenuta Pt_1
a versare il prezzo della merce a pur avendola Controparte_1
Cont restituita a .
pagina 5 di 6 Pertanto deve essere condannata a corrispondere a CP_3 la somma di euro 42.822,00 otre interessi legali ex art. Parte_1
1284 c.c. quarto comma dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, nei diversi rapporti, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m.
147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio così provvede: conferma il decreto ingiuntivo n. 1820/2023, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore di della CP_3 Parte_1 somma di euro 42.822,00 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. quarto comma dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 6713,00 per Controparte_1 compenso professionale oltre rimb. forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 che liquida in complessivi euro 6713,00 per compenso Parte_1 professionale oltre rimb. forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge,
Cosi deciso in Milano 9.07.2025
Il Giudice
EL IO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dr. EL IO ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 18667/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
18.03.2025 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del membro del consiglio di Parte_1 P.IVA_1 amministrazione e legale rapp.te pro tempore sig. ai Parte_2 fini del presente atto elett.te dom.ta in Piacenza, in Via Beverora
n.18 presso lo studio e la persona dell'avv. Maurizio Maffi che la difende e rappresenta giusta procura in atti attore
E
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gravagnuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria
Passarella n. 1, giusta delega in atti convenuto
E la (già , Codice Fiscale, P.IVA e numero CP_3 CP_4 di iscrizione al Registro Imprese di Pordenone-Udine: P.IVA_3 convenuto contumace pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, per le ragioni di cui sopra, così decidere: in via principale, accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1820/2023, RG n.
46471/2023, provvisoriamente esecutivo disposto il 23 gennaio 2023 dal Tribunale di Milano, dott. Claudio Antonio Tranquillo, su ricorso di ( ) sedente in Milano, in Betteloni 2 Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti dell'odierna attrice, per la somma di euro 47.580, oltre gli interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate così come liquidate, notificato in data 6 marzo 2023 a mezzo posta nei confronti dell'odierna attrice opponente, perché illegittimo e comunque infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui alla narrativa;
in subordine, ed in ogni caso, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto si chiede di dichiarare in persona CP_4 del legale rapp.te pro tempore tenuta a soddisfare il credito di azionato nei confronti di con il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo opposto, e, per l'effetto, condannare in CP_4 persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento delle somme monitoriamente azionate ivi compresi interessi e spese liquidate in ulteriore subordine, sempre qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando al Parte_1 pagamento del monitorio, condannare alla restituzione a CP_4 favore di della somma che verrà condannata a pagare a Parte_1 titolo di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, ovvero ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c., per le causali su esposte ovvero alla restituzione della somma che verrà condannata a pagare a titolo di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c. per i motivi anzidetti sopraesposti anche in relazione alle spese che dovessero essere liquidate in relazione alla presente procedura di opposizione pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269
c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la (già , in persona del legale CP_3 CP_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Mortegliano (UD),
Largo Palese 4 (CAP: ), Codice Fiscale, P.IVA e numero di P.IVA_4 iscrizione al Registro Imprese di Pordenone-Udine: e di P.IVA_3 conseguenza chiedere che il Giudice Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
-nel merito: accertare e dichiarare il credito di CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti della ovvero della (già Parte_1 CP_3 CP_4
), per la somma di euro 47.580,00 oltre interessi ex d.lgs.
[...]
231/2002 applicabili per legge dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo da parte della debitrice, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1820/2023, emesso in data 23 gennaio 2023 dal
Tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla la somma di euro 47.580,00 oltre interessi e Controparte_1 spese.
pagina 3 di 6 In particolare aveva agito in sede monitoria deducendo: CP_1 di aver acquistato dalla ora (di seguito CP_4 CP_3
Cont anche ) il credito portato dalla fattura numero n.26/E del
07/07/2022, pari ad Euro 47.580,00, emessa da quest'ultima nei confronti della per fornitura di materiale tessile;
di avere Pt_1 notificato in data 18/07/2022 la cessione alla , che aveva Pt_1 riconosciuto espressamente alla il proprio debito. CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva invece: che, ricevuta la Pt_1 consegna della merce in data 30 settembre/6 ottobre 2022, denunciava
Cont la non conformità della stessa a;
che quest'ultima, a seguito di sopralluogo avvenuto in data 21 novembre 2022, autorizzava la restituzione della fornitura, provvedendo all'emissione della relativa nota di credito n. 67 del 22 novembre 2022 dell'importo di euro 47.580,00; che l'opponente informava la cessionaria di tale circostanza.
In subordine previa autorizzazione alla chiamata in causa di Pt_1
Cont
, chiedeva che quest'ultima fosse condannata a restituirle la somma che era tenuta a pagare a favore di a titolo Controparte_1 di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, ovvero ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c., o a titolo di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c. si costituiva chiedendo la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto in quanto aveva accattato puramente e Pt_1 semplicemente la cessione ed anzi aveva riconosciuto il suo debito in data 18 luglio 2022, mentre aveva emesso la citata nota di credito solo in data 22/11/2022.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
Come noto, in tema di contratto atipico di "factoring", cui è equiparabile il contratto di adesione prodotto quale doc 3 da parte opposta “la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore pagina 4 di 6 ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (tra le altre Cass. 24657/2016).
Nel caso di specie, parte opposta depositava un espresso riconoscimento del debito (cfr. doc. 6) proveniente da Pt_1 allegando che sarebbe stato inviato il 18 luglio 2022 a CP_1
e che a seguito di detto riconoscimento di debito, e pertanto una volta appurata l'esistenza del credito acquistato, in data 19/07/2022
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Contratto CP_1
Cont di Adesione, aveva provveduto a bonificare alla l'importo di Euro
42.822,00 a titolo di acconto per la fattura ceduta.
Le circostanze di cui sopra non risultano contestate e trovano riscontro in atti (doc 6 e doc 4 parte opposta)
Non risulta pertanto opponibile, per i principi sopra espressi, dalla ceduta a il successivo accordo intervenuto nel Pt_1 CP_1 novembre 2022 (doc 5 parte opponente) con a seguito del CP_4 quale quest'ultima accettava la riconsegna della merce ed emetteva nota di credito in data 22/11/2022 (doc. 7 parte opponente).
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto confermato.
Risulta poi fondata la domanda avanzata da nei confronti di Pt_1
Cont
ex art. 2041 c.c. per l'importo di euro 42.822,00 pari a quanto
Cont versato da a . Controparte_1
La società cedente, infatti, si arricchiva indebitamente del corrispettivo della cessione della fattura in danno di tenuta Pt_1
a versare il prezzo della merce a pur avendola Controparte_1
Cont restituita a .
pagina 5 di 6 Pertanto deve essere condannata a corrispondere a CP_3 la somma di euro 42.822,00 otre interessi legali ex art. Parte_1
1284 c.c. quarto comma dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, nei diversi rapporti, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m.
147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, a definizione del giudizio così provvede: conferma il decreto ingiuntivo n. 1820/2023, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore di della CP_3 Parte_1 somma di euro 42.822,00 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. quarto comma dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 6713,00 per Controparte_1 compenso professionale oltre rimb. forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 che liquida in complessivi euro 6713,00 per compenso Parte_1 professionale oltre rimb. forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge,
Cosi deciso in Milano 9.07.2025
Il Giudice
EL IO
pagina 6 di 6