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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5846/2021 di R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Pessina al civico 87, presso lo studio dell'Avv. Sandro Angius, , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura speciale a margine dell'atto di citazione, ATTORE, CONTRO
, ; CP_1 C.F._3
, ; Controparte_2 C.F._4
, Controparte_3 C.F._5
, ; CP_4 C.F._6 elettivamente domiciliate in Cagliari nella Via Azuni al civico 2, presso lo studio dell'Avv. Samuele Viana, , che le rappresenta e difende per C.F._7 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, CONVENUTE,
, ; Controparte_5 C.F._8
Controparte_6 C.F._9
, ; Controparte_7 C.F._10
CONVENUTI CONTUMACI.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTORE Ritualmente precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. del 24.04.2025, come di seguito:
“Voglia il Sig. Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, giudicare, A- accertando e dichiarando che il terreno sito nel Comune di Quartucciu in località Arbuzzeri, individuato in catasto terreni al Foglio 8 mappali 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, formanti un unico corpo, di complessive 20 are e 45 centiare, confinante con la via Pio La Torre, via Emanuela Loi, via Rosario Livatino, proprietà proprietà è di proprietà Parte_2 Persona_1 esclusiva di nato a [...] il [...], residente in [...]
1 Araolla 13/A, per intervenuta usucapione e che nessun CodiceFiscale_11 diritto spetta ai convenuti;
B- ordinando al Conservatore dei RR.II. di competenza di trascrivere l'emananda sentenza. C- Le spese del giudizio andranno poste a carico dei convenuti per il caso di loro opposizione.”
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE COSTITUITE Ritualmente precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2025, recanti conferma delle conclusioni rassegnate in atti, come di seguito (v. comparsa conclusionale del 21.01.2025):
“Voglia il Sig. Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, giudicare, A- accertando e dichiarando che il terreno sito nel Comune di Quartucciu in località Arbuzzeri, individuato in catasto terreni al Foglio 8 mappali 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, formanti un unico corpo, di complessive 20 are e 45 centiare, confinante con la via Pio La Torre, via Emanuela Loi, via Rosario Livatino, proprietà proprietà è di proprietà Parte_2 Persona_1 esclusiva di nato a [...] il [...], residente in [...]
Araolla 13/A, per intervenuta usucapione e che nessun CodiceFiscale_11 diritto spetta ai convenuti;
B- ordinando al Conservatore dei RR.II. di competenza di trascrivere l'emananda sentenza. C – Spese legali compensate.”
§ FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con rituale atto introduttivo, l'attore ha citato in giudizio i convenuti in intestazione, per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte. Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto verbale negativo del 09.07.2021 in atti (doc. 8 attoreo). Quanto al merito del giudizio, in citazione l'attore allega di essere nel possesso ultraventennale dei terreni oggetto di domanda, siti in Quartucciu (CA) ed in assunto
“formanti un unico corpo, delimitato da picchetti in ferro, confinante con la via Pio La Torre, via Emanuela Loi, via Rosario Livatino, proprietà proprietà Parte_2 [...]
”. Per_1
Quali circostanze di manifestazione, ex art. 1140 c.c., del dedotto possesso ad usucapionem, l'attore ha specificato di manutenere ed utilizzare in via esclusiva e continuativa detti terreni, nel totale disinteresse dei convenuti, “dai primi mesi dell'anno 2000”, “per il deposito di attrezzatura da lavoro (ponteggi, legname, ecc.), materiale per l'edilizia (blocchetti in cemento, mattoni, travetti, ecc.) e per parcheggiarvi degli automezzi”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2022, le convenute
, e hanno concluso per CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
2 l'accoglimento della domanda attorea “ove fondata”, allegando di non essere a conoscenza che gli immobili oggetto di domanda facessero parte del patrimonio del proprio de cuius tanto da non averli ricompresi nella relativa Controparte_3 dichiarazione di successione, così confermando l'assunto attoreo del loro disinteresse verso detti beni. Gli altri convenuti sono rimasti contumaci, come indicato in epigrafe. Il contraddittorio è integro, essendo stati citati in giudizio i successori degli intestatari catastali, risultanti dalle visure in atti (doc. 1 attoreo), ossia di (il CP_5 convenuto ) e (i restanti convenuti) e Controparte_7 Controparte_3 non risultando ulteriori litisconsorti necessari dalla documentazione ipotecaria in atti, depositata da parte attrice in uno alla citazione (docc. 2, 3 e 4) nonché nelle date 18.12.2023 e 05.09.2024, quali integrazioni documentali richieste come in atti da questo giudice ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Al fine di soddisfare l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con tempestiva memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. l'attore ha dedotto prova orale, per interrogatorio formale e testi, in merito all'ultraventennale utilizzo, manutenzione e recinzione del terreno oggetto di domanda. Le convenute costituite non hanno invece dedotto alcuna prova costituenda, in coerenza con le sopra richiamate conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. La prova dedotta da parte attrice è stata ammessa nei limiti di cui all'ordinanza pronunciata dal giudice precedente assegnatario in data 26.10.2022. A verbale dell'udienza del 19.01.2023 è dato atto della mancata comparizione delle parti da sottoporre all'interrogatorio formale ut supra ammesso. All'udienza del 23.02.2023 è stata esaurita l'istruttoria orale, con l'esame dei testi indicati da parte attrice nelle persone di , e CP_8 Testimone_1 [...]
. Tes_2
Nelle comparse conclusionali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di
3 comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446)
- La più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo costituisce, infatti, la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non implica, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§ In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché nel caso di specie possa dichiararsi in capo all'attore l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili per cui è causa.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali. I testi escussi hanno sostanzialmente confermato le circostanze ut supra capitolate. Dal loro esame non è emerso alcun elemento che possa far dubitare della loro genuinità ed attendibilità. Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Adesione alla domanda attorea. All'esito dell'istruttoria, le convenute costituite hanno ut supra aderito alla domanda attorea. Omessa risposta dei convenuti all'interrogatorio formale. Come sopra esposto, nessuno dei convenuti si è presentato all'udienza del 19.01.2023 per rispondere all'interrogatorio formale ammesso.
4 Al netto della predetta adesione alla domanda da parte delle convenute costituite, ciò consente, considerate le risultanze della prova per testi (vertente sulle medesime circostanze), di ritenere come ammessi dai convenuti, ed in particolare da quelli contumaci, i fatti oggetto del dedotto interrogatorio, giusto quanto previsto dall'art. 232 c.p.c.
§ Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'attore abbia fornito la prova di aver esercitato per oltre 20 anni un potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietario.
Sulla trascrizione della sentenza. L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in accoglimento di quanto richiesto nelle conclusioni sopra trascritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda dispiegata in citazione,
[...]
, nato a [...] il [...], proprietario, Parte_3 C.F._1 per intervenuta usucapione ventennale, degli immobili siti in Quartucciu (CA) e censiti nel relativo catasto terreni al Foglio 8, Particelle 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074 e 2075. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari, addì 17 luglio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5846/2021 di R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Pessina al civico 87, presso lo studio dell'Avv. Sandro Angius, , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura speciale a margine dell'atto di citazione, ATTORE, CONTRO
, ; CP_1 C.F._3
, ; Controparte_2 C.F._4
, Controparte_3 C.F._5
, ; CP_4 C.F._6 elettivamente domiciliate in Cagliari nella Via Azuni al civico 2, presso lo studio dell'Avv. Samuele Viana, , che le rappresenta e difende per C.F._7 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, CONVENUTE,
, ; Controparte_5 C.F._8
Controparte_6 C.F._9
, ; Controparte_7 C.F._10
CONVENUTI CONTUMACI.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTORE Ritualmente precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. del 24.04.2025, come di seguito:
“Voglia il Sig. Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, giudicare, A- accertando e dichiarando che il terreno sito nel Comune di Quartucciu in località Arbuzzeri, individuato in catasto terreni al Foglio 8 mappali 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, formanti un unico corpo, di complessive 20 are e 45 centiare, confinante con la via Pio La Torre, via Emanuela Loi, via Rosario Livatino, proprietà proprietà è di proprietà Parte_2 Persona_1 esclusiva di nato a [...] il [...], residente in [...]
1 Araolla 13/A, per intervenuta usucapione e che nessun CodiceFiscale_11 diritto spetta ai convenuti;
B- ordinando al Conservatore dei RR.II. di competenza di trascrivere l'emananda sentenza. C- Le spese del giudizio andranno poste a carico dei convenuti per il caso di loro opposizione.”
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE COSTITUITE Ritualmente precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2025, recanti conferma delle conclusioni rassegnate in atti, come di seguito (v. comparsa conclusionale del 21.01.2025):
“Voglia il Sig. Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, giudicare, A- accertando e dichiarando che il terreno sito nel Comune di Quartucciu in località Arbuzzeri, individuato in catasto terreni al Foglio 8 mappali 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, formanti un unico corpo, di complessive 20 are e 45 centiare, confinante con la via Pio La Torre, via Emanuela Loi, via Rosario Livatino, proprietà proprietà è di proprietà Parte_2 Persona_1 esclusiva di nato a [...] il [...], residente in [...]
Araolla 13/A, per intervenuta usucapione e che nessun CodiceFiscale_11 diritto spetta ai convenuti;
B- ordinando al Conservatore dei RR.II. di competenza di trascrivere l'emananda sentenza. C – Spese legali compensate.”
§ FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con rituale atto introduttivo, l'attore ha citato in giudizio i convenuti in intestazione, per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte. Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto verbale negativo del 09.07.2021 in atti (doc. 8 attoreo). Quanto al merito del giudizio, in citazione l'attore allega di essere nel possesso ultraventennale dei terreni oggetto di domanda, siti in Quartucciu (CA) ed in assunto
“formanti un unico corpo, delimitato da picchetti in ferro, confinante con la via Pio La Torre, via Emanuela Loi, via Rosario Livatino, proprietà proprietà Parte_2 [...]
”. Per_1
Quali circostanze di manifestazione, ex art. 1140 c.c., del dedotto possesso ad usucapionem, l'attore ha specificato di manutenere ed utilizzare in via esclusiva e continuativa detti terreni, nel totale disinteresse dei convenuti, “dai primi mesi dell'anno 2000”, “per il deposito di attrezzatura da lavoro (ponteggi, legname, ecc.), materiale per l'edilizia (blocchetti in cemento, mattoni, travetti, ecc.) e per parcheggiarvi degli automezzi”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2022, le convenute
, e hanno concluso per CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
2 l'accoglimento della domanda attorea “ove fondata”, allegando di non essere a conoscenza che gli immobili oggetto di domanda facessero parte del patrimonio del proprio de cuius tanto da non averli ricompresi nella relativa Controparte_3 dichiarazione di successione, così confermando l'assunto attoreo del loro disinteresse verso detti beni. Gli altri convenuti sono rimasti contumaci, come indicato in epigrafe. Il contraddittorio è integro, essendo stati citati in giudizio i successori degli intestatari catastali, risultanti dalle visure in atti (doc. 1 attoreo), ossia di (il CP_5 convenuto ) e (i restanti convenuti) e Controparte_7 Controparte_3 non risultando ulteriori litisconsorti necessari dalla documentazione ipotecaria in atti, depositata da parte attrice in uno alla citazione (docc. 2, 3 e 4) nonché nelle date 18.12.2023 e 05.09.2024, quali integrazioni documentali richieste come in atti da questo giudice ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Al fine di soddisfare l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con tempestiva memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. l'attore ha dedotto prova orale, per interrogatorio formale e testi, in merito all'ultraventennale utilizzo, manutenzione e recinzione del terreno oggetto di domanda. Le convenute costituite non hanno invece dedotto alcuna prova costituenda, in coerenza con le sopra richiamate conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. La prova dedotta da parte attrice è stata ammessa nei limiti di cui all'ordinanza pronunciata dal giudice precedente assegnatario in data 26.10.2022. A verbale dell'udienza del 19.01.2023 è dato atto della mancata comparizione delle parti da sottoporre all'interrogatorio formale ut supra ammesso. All'udienza del 23.02.2023 è stata esaurita l'istruttoria orale, con l'esame dei testi indicati da parte attrice nelle persone di , e CP_8 Testimone_1 [...]
. Tes_2
Nelle comparse conclusionali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di
3 comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446)
- La più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo costituisce, infatti, la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non implica, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.01.2022).
§ In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché nel caso di specie possa dichiararsi in capo all'attore l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili per cui è causa.
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali. I testi escussi hanno sostanzialmente confermato le circostanze ut supra capitolate. Dal loro esame non è emerso alcun elemento che possa far dubitare della loro genuinità ed attendibilità. Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
Adesione alla domanda attorea. All'esito dell'istruttoria, le convenute costituite hanno ut supra aderito alla domanda attorea. Omessa risposta dei convenuti all'interrogatorio formale. Come sopra esposto, nessuno dei convenuti si è presentato all'udienza del 19.01.2023 per rispondere all'interrogatorio formale ammesso.
4 Al netto della predetta adesione alla domanda da parte delle convenute costituite, ciò consente, considerate le risultanze della prova per testi (vertente sulle medesime circostanze), di ritenere come ammessi dai convenuti, ed in particolare da quelli contumaci, i fatti oggetto del dedotto interrogatorio, giusto quanto previsto dall'art. 232 c.p.c.
§ Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l'attore abbia fornito la prova di aver esercitato per oltre 20 anni un potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come proprietario.
Sulla trascrizione della sentenza. L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in accoglimento di quanto richiesto nelle conclusioni sopra trascritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda dispiegata in citazione,
[...]
, nato a [...] il [...], proprietario, Parte_3 C.F._1 per intervenuta usucapione ventennale, degli immobili siti in Quartucciu (CA) e censiti nel relativo catasto terreni al Foglio 8, Particelle 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074 e 2075. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari, addì 17 luglio 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
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