TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17735 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13219/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13219/2024 promossa da:
Parte
, n. il 28/12/1996 a TOGO ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARDACI FILIPPO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ricongiungimento
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. e 20 D.Lgs. 150/2011, presentato dalla IG.ra , cittadina togolese, la ricorrente ha chiesto l'annullamento Parte_1 del provvedimento di diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra in data 11 luglio 2023, con il quale era stata respinta la sua richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge, IG. , titolare di protezione Parte_3 sussidiaria in Italia.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio in data 27 ottobre 2025 tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, depositando la Comparsa di Costituzione e Risposta. L'Amministrazione resistente ha contestato in toto l'avverso ricorso, eccependo che esso fosse "inammissibile e, comunque, infondato". Il resistente ha argomentato che il provvedimento di diniego è dipeso dal fatto che l'istruttoria non ha consentito di "accertare l'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo matrimoniale", richiamando la documentazione istruttoria e la Nota prot. 1008/25 del 14.11.2025 dell'Ambasciata d'Italia ad Accra, in cui si evidenziava che l'intervista consolare aveva confermato i dubbi in quanto la ricorrente
1 aveva ammesso che il marito "non era presente alla celebrazione del matrimonio in Niger" e di non vederlo "da circa 9 o 10 anni". Il Ministero ha altresì sostenuto che l'Ambasciata ha correttamente esercitato il potere di "sindacare l'effettività del matrimonio ex art 29, co. IX Dlgs 286/1998, anche attraverso strumento diverso dall'accertamento documentale", come l'intervista consolare. Il resistente ha quindi concluso, rassegnando la richiesta al Tribunale di "rigettare tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto".
Successivamente, il Giudice Dott. M. SC ha fissato l'udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 17 dicembre 2025. In vista di tale udienza, in data 9 dicembre 2025, la ricorrente ha depositato Note Scritte ex art. 127-ter c.p.c.,, nelle quali ha contestato integralmente le difese della resistente e ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo. La ricorrente ha anche chiesto, ex art. 281- duodecies c. 4 c.p.c., la concessione di un termine per "precisare le domande e per indicare mezzi di prova e produrre documenti, in particolare relativi alle rimesse che il marito invia periodicamente alla sig.ra ", e ha insistito per l'accoglimento di tutte Pt_1 le istanze istruttorie già formulate nell'atto introduttivo.
Nel corso del procedimento, la ricorrente ha depositato in giudizio, tra gli altri documenti, il provvedimento impugnato (diniego dell'11 luglio 2023), il Decreto del Tribunale di Milano del 20 aprile 2022 (R.G. 14645/2020) che ha riconosciuto al coniuge lo status di protezione sussidiaria,,, e il relativo permesso di soggiorno valido fino al 14 ottobre 2027. Sono stati altresì prodotti gli atti che comprovano il vincolo matrimoniale, segnatamente l'Estratto dell'atto di matrimonio contratto in Niger per procura il 19 febbraio 2022, la successiva trascrizione dell'atto in Togo in data 9 marzo 2023, e l'Attestazione notarile di stato libero della ricorrente del 4 settembre 2023. Per dimostrare la genuinità del rapporto, la ricorrente ha allegato "Scambio di messaggi su whatsapp fra i coniugi" (datati 8 marzo 2023), e "Ricevute attestanti l'invio periodico di denaro alla sig.ra da parte del marito",. Il Ministero degli Affari Esteri Pt_1 ha depositato in atti la Nota Ambasciata d'Italia ad Accra prot. 1008/25 del 14.11.2025, che includeva il verbale dell'intervista consolare della ricorrente, tenutasi l'1 giugno 2023,il preavviso di rigetto del medesimo giorno,,, e gli atti di stato civile della ricorrente.
In fatto
Il presente procedimento trae origine dall'istanza amministrativa di ricongiungimento familiare promossa dal coniuge, IG. , cittadino nigerino titolare di Parte_3 protezione sussidiaria in Italia, il quale in data 29 luglio 2022 presentava la richiesta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI). A seguito della verifica dei presupposti di legge, lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG di Varese rilasciava il relativo nulla osta in data 16 gennaio 2023, Prot. N. P- VA/F/N/2022/103255, in favore della moglie, IG.ra , cittadina togolese. Parte_1
Pag. 2 di 7 In data 28 aprile 2023, la IG.ra depositava quindi presso l'Ambasciata Parte_1
d'Italia ad Accra la domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Nell'ambito dell'istruttoria procedimentale, l'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia ad Accra riscontrava gravi carenze documentali, rilevando in particolare l'assenza di elementi che potessero "ricostruire una effettiva conoscenza prematrimoniale tra i coniugi, nonché il mantenimento di un effettivo legame sentimentale successivamente al matrimonio," e lamentando la mancanza di documentazione probatoria tipica come "foto di famiglia, rimesse di denaro, record di chiamate e/o conversazioni". L'Ufficio procedeva quindi alla convocazione della richiedente per un'intervista consolare, tenutasi in data 1 giugno 2023. Il verbale del colloquio (Allegato 4 alla Nota prot. 1008/25) riferiva che la IG.ra "ha pacificamente ammesso che il sig. Parte_1
non era presente alla celebrazione del matrimonio in Niger" e aveva dichiarato Pt_3
"di non vederlo da circa 9 o 10 anni, avendo mantenuto esclusivamente un rapporto a distanza". Sulla base di tali risultanze, l'Ambasciata comunicava alla ricorrente in data 1 giugno 2023 il preavviso di rigetto, ex art. 10-bis L. 241/1990 (Pratica n. 758/23), motivato essenzialmente sulla constatazione dell'assenza del IG. al Parte_3 matrimonio in Niger e sulla persistenza di "dubbi che si tratti di una unione di comodo, conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme sull'immigrazione". In risposta a tale preavviso, la ricorrente, personalmente e tramite il difensore Avv. Filippo Cardaci, presentava osservazioni in data 8 giugno 2023 (all. doc. 13). Nelle memorie si confermava la validità del matrimonio contratto "per procura, secondo la legge nigerina", giustificando l'assenza del marito con l'impossibilità di rientrare in Niger a causa del suo status di protezione internazionale, la cui violazione avrebbe potuto comportare la cessazione dello status stesso ai sensi dell'art. 15 c.
2-ter D.Lgs. 251/2007. Contestando l'ipotesi di "unione di comodo," si attestava che i coniugi si conoscono "sin da giovanissimi," sono fidanzati "dal lontano 2013" e hanno mantenuto "rapporti continuativi, seppur a distanza". Tali considerazioni non venivano ritenute liberatorie dall'Ambasciata.
L'Amministrazione diplomatica emetteva quindi il provvedimento definitivo di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in data 11 luglio 2023 (Rif: A.Z., Pos. N. VFS 2023000758). Il provvedimento, sottoscritto dal Capo della Cancelleria
, respingeva la richiesta poiché le ragioni fornite per giustificare l'assenza del Parte_4
IG. al matrimonio in Niger "non sono ritenute sufficienti né idonee" e perché Pt_3
"permangono i dubbi che si tratti di una unione di comodo, conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme sull'immigrazione". L'Ambasciata, nella successiva nota del 14 novembre 2025 (prot. 1008/25), chiariva la propria logica decisionale, sostenendo che l'intervista aveva confermato i dubbi e che il matrimonio "per procura" contratto in Niger potesse considerarsi "contrario ai principi dell'ordinamento italiano" per il mancato rispetto delle condizioni rigorose di cui all'art. 111 c.c., oltre a non essere stato dimostrato un "genuino legame sentimentale".
Avverso tale diniego, la IG.ra , nata a [...] il 28 dicembre Parte_1
1996 e rappresentata dall'Avv. Filippo Cardaci, proponeva ricorso dinanzi a questo
Pag. 3 di 7 Tribunale (R.G. 13219/2024) ai sensi degli artt. 281-decies e segg. c.p.c., 30 c. 6 D.Lgs. 286/1998 e 20 D.Lgs. 150/2011, datato 22 marzo 2024. L'impugnazione era rivolta contro il Controparte_2
ad Accra. La parte ricorrente contestava l'illegittimità e
[...]
l'infondatezza della decisione. In primo luogo, si eccepiva l'illogicità e l'erroneità della motivazione relativa all'assenza del marito, in quanto il IG. , titolare di Pt_3 protezione sussidiaria, non poteva rientrare in Niger senza rischiare la "cessazione del proprio status di persona beneficiaria della protezione sussidiaria", evidenziando come tale impostazione violasse i diritti fondamentali di sposarsi e costituire una famiglia (Art. 9 CDFUE e 12 CEDU) e il diritto di asilo (Art. 10 Cost.). In secondo luogo, si contestavano i "dubbi che si tratti di una unione di comodo, conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme sull'immigrazione", in quanto la motivazione appariva "del tutto oscura e generica ed è pertanto da considerarsi solo apparente (e quindi inesistente)". A riprova della genuinità del vincolo, il ricorso ribadiva il fidanzamento sin dal 2013 e i rapporti continuativi mantenuti nonostante le difficoltà della migrazione, e che il marito "provvede periodicamente a inviare denaro alla moglie in Togo", sottolineando che se il matrimonio fosse simulato, sarebbe "ben strano che fosse il sig. a inviare Pt_3 denaro alla ricorrente e non viceversa". Il si costituiva in Controparte_1 giudizio il 27 ottobre 2025, resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie, contestando la genuinità del vincolo matrimoniale e affermando che il provvedimento di diniego era dipeso dalla mancata dimostrazione "dell'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo matrimoniale". La Giudice designata fissava l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 12 dicembre 2025, sebbene la ricorrente avesse precedentemente richiesto l'anticipazione di tale udienza, in data 9 luglio 2024, a causa della "preoccupazione e sconforto per il protrarsi della loro lontananza fisica". Successivamente, con note depositate il 9 dicembre 2025 in vista dell'udienza cartolare fissata per il 17 dicembre 2025, la difesa della ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle istanze istruttorie, chiedendo altresì un termine per produrre ulteriore documentazione relativa alle rimesse di denaro inviate dal marito.
A supporto della propria pretesa, la parte ricorrente ha prodotto documentazione volta a dimostrare tanto la validità formale del matrimonio quanto la sussistenza dei requisiti oggettivi e l'effettività del vincolo. In particolare, è stato depositato il decreto del Tribunale di Milano del 20 aprile 2022 (R.G. 14645/20) che ha riconosciuto al IG. lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. c) D.Lgs. Parte_3
251/2007, a causa del conflitto armato nella regione di BÉ (Niger), confermando il rischio in caso di rientro nel Paese di origine. Tale status è attestato dal permesso di soggiorno valido fino al 14 ottobre 2027. I requisiti di alloggio e residenza in Italia del coniuge sono provati dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia e dal contratto di locazione a IO (VA), e la sussistenza dei presupposti di legge per il ricongiungimento è suffragata dal LL TA (Prot. N. P-VA/F/N/2022/103255) rilasciato dal SUI di Varese il 16 gennaio 2023. Quanto al vincolo coniugale, sono stati prodotti l'estratto dell'atto di matrimonio contratto a EY (Niger) per procura in data
Pag. 4 di 7 19 febbraio 2022, la successiva trascrizione dell'atto in Togo in data 9 marzo 2023, e l'attestazione notarile di stato libero della ricorrente (datata 4 settembre 2023). Per contrastare l'ipotesi di matrimonio di comodo, la ricorrente ha allegato screenshot di messaggi vocali scambiati su WhatsApp (ad esempio in data 8 marzo 2023) e ricevute attestanti l'invio periodico di denaro dal marito alla IG.ra . La difesa resistente, a Pt_1 sua volta, ha depositato a sostegno della propria Compulsa di costituzione la Nota prot. 1008/25 del 14 novembre 2025 dell'Ambasciata d'Italia ad Accra, unitamente alla documentazione istruttoria ivi citata, inclusi il certificato di nascita della IG.ra , Pt_1 il certificato di matrimonio togolese (riferito al matrimonio celebrato in Niger), una dichiarazione dell'Ambasciata del Niger in Italia attestante la non abilitazione al rilascio di passaporti nigerini, il verbale dell'intervista del 1 giugno 2023, il preavviso di rigetto del 1 giugno 2023, e il provvedimento di diniego impugnato dell'11 luglio 2023.
In Diritto,
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il diniego del visto si è basato essenzialmente su due pilastri motivazionali, entrambi non idonei a sostenere la decisione amministrativa: l'assenza fisica del coniuge invitante alla celebrazione del matrimonio e il persistente dubbio sulla "unione di comodo".
In relazione al primo motivo, l'Amministrazione resistente ha contestato l'idoneità delle ragioni addotte dal IG. per giustificare la sua assenza, rilevando che il Parte_3 matrimonio per procura non rispetterebbe le "condizioni estremamente rigorose" previste dall'art. 111 c.c., e che, pertanto, il matrimonio contratto a EY sarebbe "contrario ai principi dell'ordinamento italiano". Tale impostazione si rivela illegittima, poiché trascura un elemento essenziale di fatto e di diritto: il IG. è stato Parte_3 riconosciuto titolare di protezione sussidiaria dal Tribunale di Milano con Decreto del 20 aprile 2022, in ragione del "pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" nella regione di BÉ, in Niger,, sua zona di origine. La normativa all'epoca vigente (art. 15 u.c. D.Lgs. 251/2007) prevedeva la cessazione dello status di protezione in caso di "rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi". È notorio che l'adempimento delle formalità matrimoniali non può configurare un "grave e comprovato motivo" sufficiente a superare il rischio di persecuzione o grave danno in un Paese in cui è riconosciuta una situazione di conflitto armato indiscriminato,. Imporre al coniuge la presenza fisica in Niger, pena la non validità del matrimonio per l'ordinamento italiano, significa costringerlo a scegliere tra l'esercizio del proprio diritto fondamentale di sposarsi e costituire una famiglia (Art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 12 CEDU) e il mantenimento del proprio status di protezione internazionale in Italia. Tale interpretazione è in palese contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali, poiché rende il diritto all'unità familiare (Art. 29 Cost., Art. 8 CEDU) tamquam non esset per i titolari di protezione internazionale. Si deve pertanto ritenere che le ragioni dell'assenza, legate alla salvaguardia dello status di protezione, siano "più che sufficienti e idonee". Il
Pag. 5 di 7 matrimonio per procura, contratto secondo la legge nigerina,, e riconosciuto e trascritto in Togo, non può essere considerato tout court contrario all'ordine pubblico solo per la mancata presenza fisica del coniuge, soprattutto in presenza di una causa di forza maggiore di tale portata.
In relazione al secondo motivo, relativo alla sussistenza di "dubbi che si tratti di una unione di comodo", la motivazione adottata dall'Amministrazione risulta generica, indiziaria e non sufficientemente supportata da elementi di prova concreti,. Sebbene sia pacifico il potere dell'Autorità diplomatica di sindacare l'effettività del matrimonio per prevenire frodi e abusi (Art. 29 co. 9 D.Lgs. 286/1998 e Direttive CE citate dalla difesa resistente),,, l'onere di provare lo "scopo abusivo" grava sull'Amministrazione che intende rifiutare il visto. Nel caso di specie, l'Ambasciata ha basato i propri dubbi quasi esclusivamente sulla dichiarazione della ricorrente in sede di intervista, secondo cui non vedeva il marito da circa 9 o 10 anni, pur mantenendo un rapporto a distanza,. Tale dichiarazione è stata però immediatamente chiarita nelle osservazioni del 8 giugno 2023, dove si spiegava che la lontananza fisica derivava dalle vicende migratorie dei coniugi, compresa l'emigrazione della moglie in Libano dal 2016 al 2021 per lavoro,, e l'impossibilità per il marito di lasciare l'Italia. Tali giustificazioni, fondate sui tragici eventi della migrazione forzata, non sono state ritenute liberatorie senza fornire una specifica confutazione.
Al contrario, la ricorrente ha fornito prove concrete e specifiche che depongono per la genuinità del legame:
1. Lunga durata del rapporto: I coniugi si sono conosciuti e fidanzati "dal lontano 2013",, il che smentisce la natura strumentale del matrimonio contratto nel 2022.
2. Comunicazioni a distanza: Sono stati prodotti screenshot di messaggi vocali whatsapp (8 marzo 2023),,, modalitá giustificata dal loro stato di semianalfabetismo, che dimostrano il mantenimento dei "rapporti continuativi, seppur a distanza".
3. Sostegno economico: Sono state allegate ricevute che attestano l'invio periodico di denaro dal marito alla moglie in Togo,,, che configura l'adempimento dei "propri doveri coniugali" e che, per logica giuridica ed economica, contraddice l'ipotesi di un matrimonio simulato, in cui l'invitante non avrebbe interesse a sostenere la richiedente.
In virtù del procedimento complesso a formazione progressiva del ricongiungimento familiare, una volta rilasciato il nulla osta da parte del SUI (nel caso di specie in data 16 gennaio 2023), l'Autorità Consolare deve compiere le sue verifiche, ma non può disattendere le risultanze istruttorie con una motivazione basata su "generici elementi sintomatici privi di riscontro effettivo e concreto".
In conclusione, la prova della genuinità del vincolo, unitamente alla giustificazione pleno iure dell'assenza fisica del coniuge, impone di ritenere che sussistano pienamente i presupposti per il riconoscimento del diritto all'unità familiare della IG.ra , ai sensi degli artt. 22 c. 4 D.Lgs. 251/2007 e 29 D.Lgs. Parte_1
286/1998, e dell'Art. 8 CEDU,.
Pag. 6 di 7 Per l'effetto, in accoglimento del ricorso, si deve ordinare all'Ambasciata d'Italia competente l'immediato rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Le spese di lite vanno compensate in quanto la produzione dei whastapp è successiva alla valutazione amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ACCOGLIE il ricorso proposto dalla IG.ra in data 22 marzo 2024 e, Parte_1 per l'effetto, DICHIARA il diritto della stessa al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge, IG. , titolare di protezione Parte_3 sussidiaria in Italia, e conseguentemente ORDINA all'Ambasciata d'Italia ad Accra l'immediato rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della ricorrente.
Spese di lite compensate.
Roma 17/12/2025
Il Giudice
IM SC
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13219/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13219/2024 promossa da:
Parte
, n. il 28/12/1996 a TOGO ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARDACI FILIPPO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ricongiungimento
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. e 20 D.Lgs. 150/2011, presentato dalla IG.ra , cittadina togolese, la ricorrente ha chiesto l'annullamento Parte_1 del provvedimento di diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra in data 11 luglio 2023, con il quale era stata respinta la sua richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge, IG. , titolare di protezione Parte_3 sussidiaria in Italia.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio in data 27 ottobre 2025 tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, depositando la Comparsa di Costituzione e Risposta. L'Amministrazione resistente ha contestato in toto l'avverso ricorso, eccependo che esso fosse "inammissibile e, comunque, infondato". Il resistente ha argomentato che il provvedimento di diniego è dipeso dal fatto che l'istruttoria non ha consentito di "accertare l'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo matrimoniale", richiamando la documentazione istruttoria e la Nota prot. 1008/25 del 14.11.2025 dell'Ambasciata d'Italia ad Accra, in cui si evidenziava che l'intervista consolare aveva confermato i dubbi in quanto la ricorrente
1 aveva ammesso che il marito "non era presente alla celebrazione del matrimonio in Niger" e di non vederlo "da circa 9 o 10 anni". Il Ministero ha altresì sostenuto che l'Ambasciata ha correttamente esercitato il potere di "sindacare l'effettività del matrimonio ex art 29, co. IX Dlgs 286/1998, anche attraverso strumento diverso dall'accertamento documentale", come l'intervista consolare. Il resistente ha quindi concluso, rassegnando la richiesta al Tribunale di "rigettare tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto".
Successivamente, il Giudice Dott. M. SC ha fissato l'udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 17 dicembre 2025. In vista di tale udienza, in data 9 dicembre 2025, la ricorrente ha depositato Note Scritte ex art. 127-ter c.p.c.,, nelle quali ha contestato integralmente le difese della resistente e ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo. La ricorrente ha anche chiesto, ex art. 281- duodecies c. 4 c.p.c., la concessione di un termine per "precisare le domande e per indicare mezzi di prova e produrre documenti, in particolare relativi alle rimesse che il marito invia periodicamente alla sig.ra ", e ha insistito per l'accoglimento di tutte Pt_1 le istanze istruttorie già formulate nell'atto introduttivo.
Nel corso del procedimento, la ricorrente ha depositato in giudizio, tra gli altri documenti, il provvedimento impugnato (diniego dell'11 luglio 2023), il Decreto del Tribunale di Milano del 20 aprile 2022 (R.G. 14645/2020) che ha riconosciuto al coniuge lo status di protezione sussidiaria,,, e il relativo permesso di soggiorno valido fino al 14 ottobre 2027. Sono stati altresì prodotti gli atti che comprovano il vincolo matrimoniale, segnatamente l'Estratto dell'atto di matrimonio contratto in Niger per procura il 19 febbraio 2022, la successiva trascrizione dell'atto in Togo in data 9 marzo 2023, e l'Attestazione notarile di stato libero della ricorrente del 4 settembre 2023. Per dimostrare la genuinità del rapporto, la ricorrente ha allegato "Scambio di messaggi su whatsapp fra i coniugi" (datati 8 marzo 2023), e "Ricevute attestanti l'invio periodico di denaro alla sig.ra da parte del marito",. Il Ministero degli Affari Esteri Pt_1 ha depositato in atti la Nota Ambasciata d'Italia ad Accra prot. 1008/25 del 14.11.2025, che includeva il verbale dell'intervista consolare della ricorrente, tenutasi l'1 giugno 2023,il preavviso di rigetto del medesimo giorno,,, e gli atti di stato civile della ricorrente.
In fatto
Il presente procedimento trae origine dall'istanza amministrativa di ricongiungimento familiare promossa dal coniuge, IG. , cittadino nigerino titolare di Parte_3 protezione sussidiaria in Italia, il quale in data 29 luglio 2022 presentava la richiesta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI). A seguito della verifica dei presupposti di legge, lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG di Varese rilasciava il relativo nulla osta in data 16 gennaio 2023, Prot. N. P- VA/F/N/2022/103255, in favore della moglie, IG.ra , cittadina togolese. Parte_1
Pag. 2 di 7 In data 28 aprile 2023, la IG.ra depositava quindi presso l'Ambasciata Parte_1
d'Italia ad Accra la domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Nell'ambito dell'istruttoria procedimentale, l'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia ad Accra riscontrava gravi carenze documentali, rilevando in particolare l'assenza di elementi che potessero "ricostruire una effettiva conoscenza prematrimoniale tra i coniugi, nonché il mantenimento di un effettivo legame sentimentale successivamente al matrimonio," e lamentando la mancanza di documentazione probatoria tipica come "foto di famiglia, rimesse di denaro, record di chiamate e/o conversazioni". L'Ufficio procedeva quindi alla convocazione della richiedente per un'intervista consolare, tenutasi in data 1 giugno 2023. Il verbale del colloquio (Allegato 4 alla Nota prot. 1008/25) riferiva che la IG.ra "ha pacificamente ammesso che il sig. Parte_1
non era presente alla celebrazione del matrimonio in Niger" e aveva dichiarato Pt_3
"di non vederlo da circa 9 o 10 anni, avendo mantenuto esclusivamente un rapporto a distanza". Sulla base di tali risultanze, l'Ambasciata comunicava alla ricorrente in data 1 giugno 2023 il preavviso di rigetto, ex art. 10-bis L. 241/1990 (Pratica n. 758/23), motivato essenzialmente sulla constatazione dell'assenza del IG. al Parte_3 matrimonio in Niger e sulla persistenza di "dubbi che si tratti di una unione di comodo, conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme sull'immigrazione". In risposta a tale preavviso, la ricorrente, personalmente e tramite il difensore Avv. Filippo Cardaci, presentava osservazioni in data 8 giugno 2023 (all. doc. 13). Nelle memorie si confermava la validità del matrimonio contratto "per procura, secondo la legge nigerina", giustificando l'assenza del marito con l'impossibilità di rientrare in Niger a causa del suo status di protezione internazionale, la cui violazione avrebbe potuto comportare la cessazione dello status stesso ai sensi dell'art. 15 c.
2-ter D.Lgs. 251/2007. Contestando l'ipotesi di "unione di comodo," si attestava che i coniugi si conoscono "sin da giovanissimi," sono fidanzati "dal lontano 2013" e hanno mantenuto "rapporti continuativi, seppur a distanza". Tali considerazioni non venivano ritenute liberatorie dall'Ambasciata.
L'Amministrazione diplomatica emetteva quindi il provvedimento definitivo di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in data 11 luglio 2023 (Rif: A.Z., Pos. N. VFS 2023000758). Il provvedimento, sottoscritto dal Capo della Cancelleria
, respingeva la richiesta poiché le ragioni fornite per giustificare l'assenza del Parte_4
IG. al matrimonio in Niger "non sono ritenute sufficienti né idonee" e perché Pt_3
"permangono i dubbi che si tratti di una unione di comodo, conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme sull'immigrazione". L'Ambasciata, nella successiva nota del 14 novembre 2025 (prot. 1008/25), chiariva la propria logica decisionale, sostenendo che l'intervista aveva confermato i dubbi e che il matrimonio "per procura" contratto in Niger potesse considerarsi "contrario ai principi dell'ordinamento italiano" per il mancato rispetto delle condizioni rigorose di cui all'art. 111 c.c., oltre a non essere stato dimostrato un "genuino legame sentimentale".
Avverso tale diniego, la IG.ra , nata a [...] il 28 dicembre Parte_1
1996 e rappresentata dall'Avv. Filippo Cardaci, proponeva ricorso dinanzi a questo
Pag. 3 di 7 Tribunale (R.G. 13219/2024) ai sensi degli artt. 281-decies e segg. c.p.c., 30 c. 6 D.Lgs. 286/1998 e 20 D.Lgs. 150/2011, datato 22 marzo 2024. L'impugnazione era rivolta contro il Controparte_2
ad Accra. La parte ricorrente contestava l'illegittimità e
[...]
l'infondatezza della decisione. In primo luogo, si eccepiva l'illogicità e l'erroneità della motivazione relativa all'assenza del marito, in quanto il IG. , titolare di Pt_3 protezione sussidiaria, non poteva rientrare in Niger senza rischiare la "cessazione del proprio status di persona beneficiaria della protezione sussidiaria", evidenziando come tale impostazione violasse i diritti fondamentali di sposarsi e costituire una famiglia (Art. 9 CDFUE e 12 CEDU) e il diritto di asilo (Art. 10 Cost.). In secondo luogo, si contestavano i "dubbi che si tratti di una unione di comodo, conclusa all'esclusivo fine di eludere le norme sull'immigrazione", in quanto la motivazione appariva "del tutto oscura e generica ed è pertanto da considerarsi solo apparente (e quindi inesistente)". A riprova della genuinità del vincolo, il ricorso ribadiva il fidanzamento sin dal 2013 e i rapporti continuativi mantenuti nonostante le difficoltà della migrazione, e che il marito "provvede periodicamente a inviare denaro alla moglie in Togo", sottolineando che se il matrimonio fosse simulato, sarebbe "ben strano che fosse il sig. a inviare Pt_3 denaro alla ricorrente e non viceversa". Il si costituiva in Controparte_1 giudizio il 27 ottobre 2025, resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie, contestando la genuinità del vincolo matrimoniale e affermando che il provvedimento di diniego era dipeso dalla mancata dimostrazione "dell'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo matrimoniale". La Giudice designata fissava l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 12 dicembre 2025, sebbene la ricorrente avesse precedentemente richiesto l'anticipazione di tale udienza, in data 9 luglio 2024, a causa della "preoccupazione e sconforto per il protrarsi della loro lontananza fisica". Successivamente, con note depositate il 9 dicembre 2025 in vista dell'udienza cartolare fissata per il 17 dicembre 2025, la difesa della ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle istanze istruttorie, chiedendo altresì un termine per produrre ulteriore documentazione relativa alle rimesse di denaro inviate dal marito.
A supporto della propria pretesa, la parte ricorrente ha prodotto documentazione volta a dimostrare tanto la validità formale del matrimonio quanto la sussistenza dei requisiti oggettivi e l'effettività del vincolo. In particolare, è stato depositato il decreto del Tribunale di Milano del 20 aprile 2022 (R.G. 14645/20) che ha riconosciuto al IG. lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. c) D.Lgs. Parte_3
251/2007, a causa del conflitto armato nella regione di BÉ (Niger), confermando il rischio in caso di rientro nel Paese di origine. Tale status è attestato dal permesso di soggiorno valido fino al 14 ottobre 2027. I requisiti di alloggio e residenza in Italia del coniuge sono provati dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia e dal contratto di locazione a IO (VA), e la sussistenza dei presupposti di legge per il ricongiungimento è suffragata dal LL TA (Prot. N. P-VA/F/N/2022/103255) rilasciato dal SUI di Varese il 16 gennaio 2023. Quanto al vincolo coniugale, sono stati prodotti l'estratto dell'atto di matrimonio contratto a EY (Niger) per procura in data
Pag. 4 di 7 19 febbraio 2022, la successiva trascrizione dell'atto in Togo in data 9 marzo 2023, e l'attestazione notarile di stato libero della ricorrente (datata 4 settembre 2023). Per contrastare l'ipotesi di matrimonio di comodo, la ricorrente ha allegato screenshot di messaggi vocali scambiati su WhatsApp (ad esempio in data 8 marzo 2023) e ricevute attestanti l'invio periodico di denaro dal marito alla IG.ra . La difesa resistente, a Pt_1 sua volta, ha depositato a sostegno della propria Compulsa di costituzione la Nota prot. 1008/25 del 14 novembre 2025 dell'Ambasciata d'Italia ad Accra, unitamente alla documentazione istruttoria ivi citata, inclusi il certificato di nascita della IG.ra , Pt_1 il certificato di matrimonio togolese (riferito al matrimonio celebrato in Niger), una dichiarazione dell'Ambasciata del Niger in Italia attestante la non abilitazione al rilascio di passaporti nigerini, il verbale dell'intervista del 1 giugno 2023, il preavviso di rigetto del 1 giugno 2023, e il provvedimento di diniego impugnato dell'11 luglio 2023.
In Diritto,
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il diniego del visto si è basato essenzialmente su due pilastri motivazionali, entrambi non idonei a sostenere la decisione amministrativa: l'assenza fisica del coniuge invitante alla celebrazione del matrimonio e il persistente dubbio sulla "unione di comodo".
In relazione al primo motivo, l'Amministrazione resistente ha contestato l'idoneità delle ragioni addotte dal IG. per giustificare la sua assenza, rilevando che il Parte_3 matrimonio per procura non rispetterebbe le "condizioni estremamente rigorose" previste dall'art. 111 c.c., e che, pertanto, il matrimonio contratto a EY sarebbe "contrario ai principi dell'ordinamento italiano". Tale impostazione si rivela illegittima, poiché trascura un elemento essenziale di fatto e di diritto: il IG. è stato Parte_3 riconosciuto titolare di protezione sussidiaria dal Tribunale di Milano con Decreto del 20 aprile 2022, in ragione del "pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" nella regione di BÉ, in Niger,, sua zona di origine. La normativa all'epoca vigente (art. 15 u.c. D.Lgs. 251/2007) prevedeva la cessazione dello status di protezione in caso di "rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi". È notorio che l'adempimento delle formalità matrimoniali non può configurare un "grave e comprovato motivo" sufficiente a superare il rischio di persecuzione o grave danno in un Paese in cui è riconosciuta una situazione di conflitto armato indiscriminato,. Imporre al coniuge la presenza fisica in Niger, pena la non validità del matrimonio per l'ordinamento italiano, significa costringerlo a scegliere tra l'esercizio del proprio diritto fondamentale di sposarsi e costituire una famiglia (Art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 12 CEDU) e il mantenimento del proprio status di protezione internazionale in Italia. Tale interpretazione è in palese contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali, poiché rende il diritto all'unità familiare (Art. 29 Cost., Art. 8 CEDU) tamquam non esset per i titolari di protezione internazionale. Si deve pertanto ritenere che le ragioni dell'assenza, legate alla salvaguardia dello status di protezione, siano "più che sufficienti e idonee". Il
Pag. 5 di 7 matrimonio per procura, contratto secondo la legge nigerina,, e riconosciuto e trascritto in Togo, non può essere considerato tout court contrario all'ordine pubblico solo per la mancata presenza fisica del coniuge, soprattutto in presenza di una causa di forza maggiore di tale portata.
In relazione al secondo motivo, relativo alla sussistenza di "dubbi che si tratti di una unione di comodo", la motivazione adottata dall'Amministrazione risulta generica, indiziaria e non sufficientemente supportata da elementi di prova concreti,. Sebbene sia pacifico il potere dell'Autorità diplomatica di sindacare l'effettività del matrimonio per prevenire frodi e abusi (Art. 29 co. 9 D.Lgs. 286/1998 e Direttive CE citate dalla difesa resistente),,, l'onere di provare lo "scopo abusivo" grava sull'Amministrazione che intende rifiutare il visto. Nel caso di specie, l'Ambasciata ha basato i propri dubbi quasi esclusivamente sulla dichiarazione della ricorrente in sede di intervista, secondo cui non vedeva il marito da circa 9 o 10 anni, pur mantenendo un rapporto a distanza,. Tale dichiarazione è stata però immediatamente chiarita nelle osservazioni del 8 giugno 2023, dove si spiegava che la lontananza fisica derivava dalle vicende migratorie dei coniugi, compresa l'emigrazione della moglie in Libano dal 2016 al 2021 per lavoro,, e l'impossibilità per il marito di lasciare l'Italia. Tali giustificazioni, fondate sui tragici eventi della migrazione forzata, non sono state ritenute liberatorie senza fornire una specifica confutazione.
Al contrario, la ricorrente ha fornito prove concrete e specifiche che depongono per la genuinità del legame:
1. Lunga durata del rapporto: I coniugi si sono conosciuti e fidanzati "dal lontano 2013",, il che smentisce la natura strumentale del matrimonio contratto nel 2022.
2. Comunicazioni a distanza: Sono stati prodotti screenshot di messaggi vocali whatsapp (8 marzo 2023),,, modalitá giustificata dal loro stato di semianalfabetismo, che dimostrano il mantenimento dei "rapporti continuativi, seppur a distanza".
3. Sostegno economico: Sono state allegate ricevute che attestano l'invio periodico di denaro dal marito alla moglie in Togo,,, che configura l'adempimento dei "propri doveri coniugali" e che, per logica giuridica ed economica, contraddice l'ipotesi di un matrimonio simulato, in cui l'invitante non avrebbe interesse a sostenere la richiedente.
In virtù del procedimento complesso a formazione progressiva del ricongiungimento familiare, una volta rilasciato il nulla osta da parte del SUI (nel caso di specie in data 16 gennaio 2023), l'Autorità Consolare deve compiere le sue verifiche, ma non può disattendere le risultanze istruttorie con una motivazione basata su "generici elementi sintomatici privi di riscontro effettivo e concreto".
In conclusione, la prova della genuinità del vincolo, unitamente alla giustificazione pleno iure dell'assenza fisica del coniuge, impone di ritenere che sussistano pienamente i presupposti per il riconoscimento del diritto all'unità familiare della IG.ra , ai sensi degli artt. 22 c. 4 D.Lgs. 251/2007 e 29 D.Lgs. Parte_1
286/1998, e dell'Art. 8 CEDU,.
Pag. 6 di 7 Per l'effetto, in accoglimento del ricorso, si deve ordinare all'Ambasciata d'Italia competente l'immediato rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Le spese di lite vanno compensate in quanto la produzione dei whastapp è successiva alla valutazione amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ACCOGLIE il ricorso proposto dalla IG.ra in data 22 marzo 2024 e, Parte_1 per l'effetto, DICHIARA il diritto della stessa al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge, IG. , titolare di protezione Parte_3 sussidiaria in Italia, e conseguentemente ORDINA all'Ambasciata d'Italia ad Accra l'immediato rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della ricorrente.
Spese di lite compensate.
Roma 17/12/2025
Il Giudice
IM SC
Pag. 7 di 7