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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N. 522/2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Peppino Parte_1 C.F._1
Polidori (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto C.F._2
difensore in studio in Ortona (CH), alla via Gran Sasso, n. 1, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(c.f./p.i. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
, elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP), C.F._4
giusta procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in La Spezia, Persona_1 dell'11 Ottobre 2021, Repertorio numero 12.175 e Raccolta n. 5.624 (doc 01 fascicolo monitorio)
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione del credito.
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.9.2024, tenutasi in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
pagina 1 di 6 FATTO E PROCESSO
1. Con ricorso monitorio depositato in data 25.8.22, l'odierna opposta chiedeva ed otteneva da questa sezione distaccata di Tribunale l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. 200/2022 (RG n.
389/22), con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 5.955,62, oltre interessi come da domanda, unitamente alle spese della procedura monitoria pari ad € 540,00, oltre esborsi pari ad € 145,50 ed accessori di legge.
1.1 La ricorrente deduceva - in sintesi e per quanto d'interesse - di essere creditrice di Parte_1
, in quanto cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari (di cui era stata precedentemente
[...]
titolare la UniCredit S.p.A.), i quali erano stati oggetto di un contratto di cessione (concluso in data
17.6.2021, con efficacia dal 21.6.2021, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999) di crediti individuati in blocco (ivi compreso quello relativo all'opponente).
2. Avverso il decreto ingiuntivo ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione
[...]
, deducendo - in sintesi e per quanto d'interesse -: Parte_1
-di non aver mai richiesto il finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio dal quale sarebbe scaturita la sua posizione debitoria, poi ceduta all'odierna opposta;
-di essere un lavoratore autonomo (nella fattispecie un barbiere), e di non aver mai lavorato per la
[...]
dalla quale l'istituto di credito avrebbe in origine recuperato il finanziamento Controparte_2
erogato, riscuotendo il quinto dello stipendio;
-di non aver quindi mai restituito - sempre a fronte del finanziamento di cui avrebbe goduto - la somma di € 25.000,00;
-di non avere, in ogni caso, mai percepito la somma del finanziamento, pari ad € 16.758,70;
-di essere stato verosimilmente vittima di una truffa da parte di un ex assicuratore di fiducia, verso il quale ha dunque poi sporto querela;
2.1 Tanto premesso, l'opponente chiedeva al Tribunale di “…Revocare e dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo n. 200/2022, reso in data 26 agosto 2022 dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di
Ortona, G.U. dott. Grassi, nel procedimento iscritto al R.G. 389/2022, notificato il 22 settembre 2022 per i motivi di cui in narrativa;
… Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
3. Nel costituirsi in giudizio, parte opposta contestava le avverse deduzioni ed eccezioni, sostanzialmente ribadendo la genuinità e la mancata contestazione specifica della documentazione prodotta nell'ambito della procedura monitoria a sostegno del proprio ricorso.
4. Il giudizio così instauratosi – articolatosi nelle sole fasi di trattazione e decisione, in assenza di richieste istruttorie – è giunto alla odierna decisione.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'opposizione risulta infondata, per le ragioni di seguito esposte.
6. Preliminarmente deve osservarsi come l'opponente non abbia sollevato alcuna eccezione riguardo lo specifico contenuto del contratto di finanziamento o riguardo la titolarità del credito vantato dall'opposta, essendosi limitato a negare la propria posizione debitoria in conseguenza di una truffa consumatasi ai suoi danni, così delimitando il campo d'indagine del Giudicante alla sola sussistenza della prova del credito azionato nei suoi confronti e della titolarità passiva del rapporto.
7. Così delineati il thema decidendum e il thema probandum, deve osservarsi che l'originario ricorrente ha dato prova idonea della sussistenza del credito, nonché dell'inadempimento della controparte, avendo prodotto in fase monitoria (e in sede di opposizione) la documentazione contrattuale relativa all'intercorso rapporto (anche sottoscritta dal debitore), unitamente alle certificazioni ex art. 50 T.U.B.,
e ai documenti di identità dell'opponente.
7.1 È ormai noto, infatti, che “…il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa”. (cfr., tra le tantissime,
Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Sez. 6).
7.2 Parimenti, è noto che “…in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass. Sez.
2 -, Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022).
7.3 Ebbene, tenuto conto dei consolidati principi giurisprudenziali appena richiamati, l'opponente, se da un lato non ha inteso dar prova del proprio adempimento, ritenendosi di fatto estraneo al rapporto dedotto dall'opposta in quanto vittima di una truffa, dall'altro: a) non ha sufficientemente circostanziato e dato prova di detta estraneità; b) non ha - nemmeno - contestato specificamente ed adeguatamente quanto prodotto in sede monitoria.
8. Con riguardo al primo profilo (a), pur avendo dato prova di aver sporto, in data 31.10.2022, querela nei confronti del suo ex assicuratore, , spiegando come quest'ultimo lo avrebbe Controparte_3
truffato e coinvolto nel contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente non ha dato alcuna dimostrazione della pendenza di un procedimento penale tale, sia da giustificare una pagina 3 di 6 sospensione del giudizio di opposizione in corso di causa ex art. 295 c.p.c. (rigettata dal giudice istruttore all'udienza del 7.7.2023), sia da far ritenere verosimile la ricostruzione dei fatti offerta ai fini dell'esclusione della titolarità passiva del rapporto.
8.1 Invero, l'unica ulteriore documentazione prodotta dal a sostegno della lamentata truffa è Pt_1
consistita nella comunicazione della trasmissione del fascicolo delle indagini preliminari (iscritto con il n. RGNR 2643/2022 presso la Procura della Repubblica di Chieti) alla competente Procura di Pescara,
e nella comunicazione – della medesima Procura di Pescara - di iscrizione in qualità di parte offesa dell'opponente nel relativo procedimento penale. Tuttavia, da nessuno dei documenti allegati è possibile rinvenire anche solo il capo di imputazione che, oltre a connotare di serietà la vicenda rappresentata, meglio avrebbe chiarito i fatti e i presupposti sui quali l'opponente debitore intende fondare la propria estraneità rispetto al rapporto di finanziamento.
8.2 Inoltre, va osservato che nonostante la narrazione delle circostanze relative all'asserita truffa possano risultare in qualche modo coerenti agli occhi del Giudicante, nei propri atti difensivi l'opponente non si è mai premurato di indicare elementi di prova specifici o possibili testimoni dai quali ottenere il riscontro sui fatti menzionati, a prescindere dall'andamento del procedimento penale instauratosi (cfr. querela e, di stesso identico tenore, atto di opposizione).
8.3 Né, ancora, l'opponente - il quale sostiene di non aver mai lavorato alle dipendenze della
[...]
(dal quale sarebbe stato trattenuto il quinto dello stipendio nel corso degli anni) - ha Controparte_2
fornito una qualche prova dei propri trascorsi lavorativi attraverso certificazioni (ad es. estratto contributivo INPS) o altra documentazione valida da cui derivasse l'incompatibilità della propria posizione con il rapporto di lavoro subordinato richiamato.
9. Con riguardo invece al secondo profilo (b), è noto che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003) sicché “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del
08/01/2003), sia che tale onere “...opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che – “nel caso in cui pagina 4 di 6 il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008), sia che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004), sia che “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4051 del 18/02/2011);
9.1 Inoltre, con specifica attenzione alla prova documentale prodotta in giudizio, deve ricordarsi che
“…la parte che abbia sottoscritto (…) documenti, se intende disconoscerne la sottoscrizione, ha
l'onere di “negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”, nelle forme e nei tempi di cui all'art. 214 c.p.c. (“Disconoscimento della scrittura privata”) (Cass. civ. n. 7240/2019;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3620 del 16/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8843 del 27/10/1994). E ancora “…in forza dell'art. 215 c.p.c. (“Riconoscimento tacito della scrittura privata”), “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione” (I comma). Pertanto, “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c.” (Cass.
Sez. 2 -, Ordinanza n. 27039 del 21/09/2023).
9.2 Ebbene, nessun specifico disconoscimento è stato formalmente avanzato in richiamo al contratto di mutuo prodotto dall'opposta (cfr. doc. 6 del ricorso monitorio), essendosi limitato l'opponente - come già rilevato – a dichiarare la propria estraneità al rapporto, senza soffermarsi sulla paternità delle firme apposte su detti documenti probanti il rapporto di contrattuale.
pagina 5 di 6 10. Per tutte le su esposte considerazioni, dunque, le argomentazioni promosse dell'opponente, al fine di affermare la propria estraneità al rapporto fondante il credito ingiunto, devono ritenersi infondate, ed insufficienti a minare quanto prodotto dall'originaria ricorrente, quale prova della sussistenza del proprio credito.
11. La disciplina delle spese di lite del presente giudizio segue - ex lege - la soccombenza di parte opponente, con liquidazione come da dispositivo, secondo i parametri tabellari medi vigenti delle cause di valore corrispondente a quello del credito ingiunto, escludendo la fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 522/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 200/2022 (RG n. 389/2022);
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi.
Chieti, 28 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N. 522/2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Peppino Parte_1 C.F._1
Polidori (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto C.F._2
difensore in studio in Ortona (CH), alla via Gran Sasso, n. 1, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(c.f./p.i. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
, elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP), C.F._4
giusta procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in La Spezia, Persona_1 dell'11 Ottobre 2021, Repertorio numero 12.175 e Raccolta n. 5.624 (doc 01 fascicolo monitorio)
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione del credito.
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.9.2024, tenutasi in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
pagina 1 di 6 FATTO E PROCESSO
1. Con ricorso monitorio depositato in data 25.8.22, l'odierna opposta chiedeva ed otteneva da questa sezione distaccata di Tribunale l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. 200/2022 (RG n.
389/22), con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 5.955,62, oltre interessi come da domanda, unitamente alle spese della procedura monitoria pari ad € 540,00, oltre esborsi pari ad € 145,50 ed accessori di legge.
1.1 La ricorrente deduceva - in sintesi e per quanto d'interesse - di essere creditrice di Parte_1
, in quanto cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari (di cui era stata precedentemente
[...]
titolare la UniCredit S.p.A.), i quali erano stati oggetto di un contratto di cessione (concluso in data
17.6.2021, con efficacia dal 21.6.2021, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999) di crediti individuati in blocco (ivi compreso quello relativo all'opponente).
2. Avverso il decreto ingiuntivo ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione
[...]
, deducendo - in sintesi e per quanto d'interesse -: Parte_1
-di non aver mai richiesto il finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio dal quale sarebbe scaturita la sua posizione debitoria, poi ceduta all'odierna opposta;
-di essere un lavoratore autonomo (nella fattispecie un barbiere), e di non aver mai lavorato per la
[...]
dalla quale l'istituto di credito avrebbe in origine recuperato il finanziamento Controparte_2
erogato, riscuotendo il quinto dello stipendio;
-di non aver quindi mai restituito - sempre a fronte del finanziamento di cui avrebbe goduto - la somma di € 25.000,00;
-di non avere, in ogni caso, mai percepito la somma del finanziamento, pari ad € 16.758,70;
-di essere stato verosimilmente vittima di una truffa da parte di un ex assicuratore di fiducia, verso il quale ha dunque poi sporto querela;
2.1 Tanto premesso, l'opponente chiedeva al Tribunale di “…Revocare e dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo n. 200/2022, reso in data 26 agosto 2022 dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di
Ortona, G.U. dott. Grassi, nel procedimento iscritto al R.G. 389/2022, notificato il 22 settembre 2022 per i motivi di cui in narrativa;
… Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
3. Nel costituirsi in giudizio, parte opposta contestava le avverse deduzioni ed eccezioni, sostanzialmente ribadendo la genuinità e la mancata contestazione specifica della documentazione prodotta nell'ambito della procedura monitoria a sostegno del proprio ricorso.
4. Il giudizio così instauratosi – articolatosi nelle sole fasi di trattazione e decisione, in assenza di richieste istruttorie – è giunto alla odierna decisione.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'opposizione risulta infondata, per le ragioni di seguito esposte.
6. Preliminarmente deve osservarsi come l'opponente non abbia sollevato alcuna eccezione riguardo lo specifico contenuto del contratto di finanziamento o riguardo la titolarità del credito vantato dall'opposta, essendosi limitato a negare la propria posizione debitoria in conseguenza di una truffa consumatasi ai suoi danni, così delimitando il campo d'indagine del Giudicante alla sola sussistenza della prova del credito azionato nei suoi confronti e della titolarità passiva del rapporto.
7. Così delineati il thema decidendum e il thema probandum, deve osservarsi che l'originario ricorrente ha dato prova idonea della sussistenza del credito, nonché dell'inadempimento della controparte, avendo prodotto in fase monitoria (e in sede di opposizione) la documentazione contrattuale relativa all'intercorso rapporto (anche sottoscritta dal debitore), unitamente alle certificazioni ex art. 50 T.U.B.,
e ai documenti di identità dell'opponente.
7.1 È ormai noto, infatti, che “…il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa”. (cfr., tra le tantissime,
Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Sez. 6).
7.2 Parimenti, è noto che “…in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass. Sez.
2 -, Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022).
7.3 Ebbene, tenuto conto dei consolidati principi giurisprudenziali appena richiamati, l'opponente, se da un lato non ha inteso dar prova del proprio adempimento, ritenendosi di fatto estraneo al rapporto dedotto dall'opposta in quanto vittima di una truffa, dall'altro: a) non ha sufficientemente circostanziato e dato prova di detta estraneità; b) non ha - nemmeno - contestato specificamente ed adeguatamente quanto prodotto in sede monitoria.
8. Con riguardo al primo profilo (a), pur avendo dato prova di aver sporto, in data 31.10.2022, querela nei confronti del suo ex assicuratore, , spiegando come quest'ultimo lo avrebbe Controparte_3
truffato e coinvolto nel contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente non ha dato alcuna dimostrazione della pendenza di un procedimento penale tale, sia da giustificare una pagina 3 di 6 sospensione del giudizio di opposizione in corso di causa ex art. 295 c.p.c. (rigettata dal giudice istruttore all'udienza del 7.7.2023), sia da far ritenere verosimile la ricostruzione dei fatti offerta ai fini dell'esclusione della titolarità passiva del rapporto.
8.1 Invero, l'unica ulteriore documentazione prodotta dal a sostegno della lamentata truffa è Pt_1
consistita nella comunicazione della trasmissione del fascicolo delle indagini preliminari (iscritto con il n. RGNR 2643/2022 presso la Procura della Repubblica di Chieti) alla competente Procura di Pescara,
e nella comunicazione – della medesima Procura di Pescara - di iscrizione in qualità di parte offesa dell'opponente nel relativo procedimento penale. Tuttavia, da nessuno dei documenti allegati è possibile rinvenire anche solo il capo di imputazione che, oltre a connotare di serietà la vicenda rappresentata, meglio avrebbe chiarito i fatti e i presupposti sui quali l'opponente debitore intende fondare la propria estraneità rispetto al rapporto di finanziamento.
8.2 Inoltre, va osservato che nonostante la narrazione delle circostanze relative all'asserita truffa possano risultare in qualche modo coerenti agli occhi del Giudicante, nei propri atti difensivi l'opponente non si è mai premurato di indicare elementi di prova specifici o possibili testimoni dai quali ottenere il riscontro sui fatti menzionati, a prescindere dall'andamento del procedimento penale instauratosi (cfr. querela e, di stesso identico tenore, atto di opposizione).
8.3 Né, ancora, l'opponente - il quale sostiene di non aver mai lavorato alle dipendenze della
[...]
(dal quale sarebbe stato trattenuto il quinto dello stipendio nel corso degli anni) - ha Controparte_2
fornito una qualche prova dei propri trascorsi lavorativi attraverso certificazioni (ad es. estratto contributivo INPS) o altra documentazione valida da cui derivasse l'incompatibilità della propria posizione con il rapporto di lavoro subordinato richiamato.
9. Con riguardo invece al secondo profilo (b), è noto che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003) sicché “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del
08/01/2003), sia che tale onere “...opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che – “nel caso in cui pagina 4 di 6 il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008), sia che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004), sia che “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4051 del 18/02/2011);
9.1 Inoltre, con specifica attenzione alla prova documentale prodotta in giudizio, deve ricordarsi che
“…la parte che abbia sottoscritto (…) documenti, se intende disconoscerne la sottoscrizione, ha
l'onere di “negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”, nelle forme e nei tempi di cui all'art. 214 c.p.c. (“Disconoscimento della scrittura privata”) (Cass. civ. n. 7240/2019;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3620 del 16/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8843 del 27/10/1994). E ancora “…in forza dell'art. 215 c.p.c. (“Riconoscimento tacito della scrittura privata”), “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione” (I comma). Pertanto, “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c.” (Cass.
Sez. 2 -, Ordinanza n. 27039 del 21/09/2023).
9.2 Ebbene, nessun specifico disconoscimento è stato formalmente avanzato in richiamo al contratto di mutuo prodotto dall'opposta (cfr. doc. 6 del ricorso monitorio), essendosi limitato l'opponente - come già rilevato – a dichiarare la propria estraneità al rapporto, senza soffermarsi sulla paternità delle firme apposte su detti documenti probanti il rapporto di contrattuale.
pagina 5 di 6 10. Per tutte le su esposte considerazioni, dunque, le argomentazioni promosse dell'opponente, al fine di affermare la propria estraneità al rapporto fondante il credito ingiunto, devono ritenersi infondate, ed insufficienti a minare quanto prodotto dall'originaria ricorrente, quale prova della sussistenza del proprio credito.
11. La disciplina delle spese di lite del presente giudizio segue - ex lege - la soccombenza di parte opponente, con liquidazione come da dispositivo, secondo i parametri tabellari medi vigenti delle cause di valore corrispondente a quello del credito ingiunto, escludendo la fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 522/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 200/2022 (RG n. 389/2022);
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi.
Chieti, 28 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
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