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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 757/2023 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to DIANA LUCA ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._2
rappresentata dall'avv.to SBRIZZI LAURA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente dichiararsi la separazione di nata a [...] il Controparte_1
14 novembre 1976 e di nato a [...] il [...] alle Parte_1
seguenti condizioni:
1) i coniugi, già separati di fatto, vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza
1 ove lo riterrà più opportuno;
2) le parti sono economicamente autosufficienti e dichiarano pertanto di nulla avere reciprocamente a che pretendere a titolo di mantenimento;
3) la SI si impegna a cedere al signor Controparte_1 [...]
con effetto traslativo ai sensi dell'art. 1376 c.c., la proprietà Pt_1 dell'immobile, sito in Pozzuolo del Friuli (UD), via IV Genova n. 48, così di seguito censito presso il Catasto Fabbricati : foglio 38, particella 324, sub
26, categoria C1, classe 3, consistenza mq. 182, rendita € 1.785,91, via IV
Genova piano T-1;
4) il prezzo di tale cessione - considerati i pregressi rapporti tra i coniugi, le somme sinora versate dal signor per il pagamento delle rate Parte_1
del mutuo in essere e tenute presenti le complessive condizioni della presente separazione – viene fissato in euro 25.000,00 (euro venticinquemila), che verranno corrisposti dal signor alla Parte_1
SI con le seguenti scadenze: euro 10.000,00 entro Controparte_1
30 giorni dal deposito della sentenza di separazione ed euro 15.000,00 al momento dell'atto notarile di trasferimento immobiliare, che dovrà avvenire entro 90 giorni sempre decorrenti dal deposito della sentenza di separazione;
5) la cessione dell'immobile è condizionata alla liberazione della SI
dal mutuo oggi in essere (n. 741820661.66 contratto dalle parti CP_1
con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Udine), acceso per l'acquisto dell'immobile e per chiudere altri finanziamenti in capo alle odierne parti;
per l'effetto, a fronte di tale cessione immobiliare
[...]
si impegna a estinguere, contraendo autonomo finanziamento e, se Pt_1
possibile, anche prima del rogito notarile di trasferimento, il predetto mutuo n. 741820661.66, garantito da ipoteca sull'immobile sopra descritto, contratto dalle parti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Udine con atto del Notaio di GN SA (UD) del 24 Persona_1
ottobre 2017 [Rep. 15911, Racc. 13138 (ipoteca volontaria iscritta a Udine il 25.10.2017 ai nn. 25110/4010)], così di fatto escludendo e liberando la SI da ogni obbligo futuro e dichiarando, altresì, Controparte_1
che egli nulla avrà da quest'ultima a che pretendere in relazione al mutuo
2 estinto;
dal canto suo la SI si obbliga sin da ora a Controparte_1
sottoscrivere, ogni eventuale documentazione utile allo scopo;
6) con l'acquisizione della proprietà, il signor subentrerà nel Parte_1
contratto di locazione commerciale attualmente in essere, stipulato con la società HAF Italia SAS il 18 maggio 2017, registrato in data 19 giugno
2017 al n. 5447 serie 3 privati, rinnovato in data 17 maggio 2023 e che il signor conosce nei contenuti avendone avuto una copia. La SI Pt_1
si impegna a comunicare il subentro del signor ai CP_1 Pt_1 conduttori e all'amministratore di condominio;
7) le parti convengono che a partire dal mese di gennaio 2025 (compreso) il canone di affitto relativo al suddetto contratto sarà corrisposto al signor
[...]
sul conto corrente che questi indicherà, mentre quelli fino a Pt_1
dicembre 2024 restano di competenza della SI;
si precisa CP_1
che il canone di locazione a partire da gennaio 2025 e fino all'atto notarile verrà girato al signor detratte le tasse (secondo l'aliquota della Pt_1
, presumibilmente 35%), l'IVA e l'ILIA; si precisa ulteriormente CP_1 che, dal momento dell'acquisto della proprietà dell'immobile in capo al signor il conduttore corrisponderà il canone di locazione Parte_1
direttamente allo stesso signor secondo la modalità fiscalmente più Pt_1
corretta che le parti individueranno;
8) il conto cointestato su cui attualmente viene pagato il mutuo verrà estinto dopo il trasferimento della proprietà dell'immobile;
9) il signor si accolla il relativo onere e si impegna a pagare le Parte_1
spese condominiali straordinarie ancora dovute di cui è a coscienza, avendo rievuto il riepilogo dall'amministratore e anche solo deliberate, quelle ordinarie che residuano alla data del 31.12.2024 e quelle maturande dal 1 gennaio 2025 fino all'atto notarile di trasferimento e ciò perché questi accordi hanno determinato il corrispettivo indicato al punto 4) e compensato gli apporti economici della SI nella casa coniugale;
Il signor si impegna a versare la seconda rata in scadenza in aprile Pt_1
2025 della polizza ANNUALE RC negozio scadente a ottobre 2025 contratta con di cui il è a conoscenza. Controparte_2 Pt_1
3 10) la somma che verrà eventualmente corrisposta quale risarcimento di ogni e qualsiasi danno occorso all'immobile fino al 31 dicembre 2024 dall'assicurazione condominiale e o dall'assicurazione privata resterà a favore della SI;
di questo le parti daranno Controparte_1 comunicazione congiunta all'amministratore di condominio;
11) le parti dichiarano che, una volta eseguite le operazioni sopradescritte, nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra, neppure a titolo di reciproco mantenimento;
12) i coniugi concordemente dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della separazione, talchè gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 (così come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013 n. 18);
13) la SI potrà asportare dalla casa ex familiare i Controparte_1
beni mobili contenuti nel separato elenco che le parti hanno sottoscritto in contraddittorio, che dichiarano di ben conoscere e che costituisce parte integrante del loro accordo;
14) le spese del presente procedimento restano compensate, mentre quelle successive - anche notarili - relative alla futura cessione immobiliare restano a carico del signor Parte_1
Le parti rinunciano al deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.2.2023 e regolarmente notificato,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio il 07/07/2001 con Pt_1
, ha esposto che con il passare del tempo e Controparte_1
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma ha chiesto la previsione in so favore e a carico del marito di
4 n assegno di mantenimento. Ha domandato anche di essere autorizzata ad asportare tutti propri beni personali dalla casa coniugale.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore.
La causa è stata istruita mediante deposito delle memorie ex ar.t 183 c. 6
c.p.c.. Disposti alcuni differimenti finalizzati al componimento bonario, all'udienza del 14.1.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e, autorizzate dal giudice istruttore, hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previamente acquisendo le conclusioni del Pubblico Ministero.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
5 Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a Parte_1
NE (UD) il 31/01/1970, e , nata a Controparte_1
AN (UD) il 14/11/1976, uniti in matrimonio in data 07/07/2001, in Precenicco e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
PRECENICCO dell'anno 2001 al n. 8, parte 2 serie A, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, già separati di fatto, vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e dichiarano pertanto di nulla avere reciprocamente a che pretendere a titolo di mantenimento;
3) dà atto che la SI si impegna a cedere al signor Controparte_1
con effetto traslativo ai sensi dell'art. 1376 c.c., la proprietà Parte_1 dell'immobile, sito in Pozzuolo del Friuli (UD), via IV Genova n. 48, così di seguito censito presso il Catasto Fabbricati: foglio 38, particella 324, sub 26, categoria C1, classe 3, consistenza mq. 182, rendita € 1.785,91, via IV
Genova piano T-1;
4) dà atto che il prezzo di tale cessione - considerati i pregressi rapporti tra i coniugi, le somme sinora versate dal signor per il pagamento Parte_1
delle rate del mutuo in essere e tenute presenti le complessive condizioni della presente separazione – viene fissato in euro 25.000,00 (euro
6 venticinquemila), che verranno corrisposti dal signor alla Parte_1
SI con le seguenti scadenze: euro 10.000,00 entro Controparte_1
30 giorni dal deposito della sentenza di separazione ed euro 15.000,00 al momento dell'atto notarile di trasferimento immobiliare, che dovrà avvenire entro 90 giorni sempre decorrenti dal deposito della sentenza di separazione;
5) dà atto che la cessione dell'immobile è condizionata alla liberazione della SI dal mutuo oggi in essere (n. 741820661.66 contratto CP_1
dalle parti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Udine), acceso per l'acquisto dell'immobile e per chiudere altri finanziamenti in capo alle odierne parti;
per l'effetto, a fronte di tale cessione immobiliare
[...]
si impegna a estinguere, contraendo autonomo finanziamento e, se Pt_1
possibile, anche prima del rogito notarile di trasferimento, il predetto mutuo n. 741820661.66, garantito da ipoteca sull'immobile sopra descritto, contratto dalle parti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Udine con atto del Notaio di GN SA (UD) del 24 Persona_1
ottobre 2017 [Rep. 15911, Racc. 13138 (ipoteca volontaria iscritta a Udine il 25.10.2017 ai nn. 25110/4010)], così di fatto escludendo e liberando la SI da ogni obbligo futuro e dichiarando, altresì, Controparte_1
che egli nulla avrà da quest'ultima a che pretendere in relazione al mutuo estinto;
dal canto suo la SI si obbliga sin da ora a Controparte_1
sottoscrivere, ogni eventuale documentazione utile allo scopo;
6) dà atto che con l'acquisizione della proprietà, il signor Parte_1
subentrerà nel contratto di locazione commerciale attualmente in essere, stipulato con la società HAF Italia SAS il 18 maggio 2017, registrato in data
19 giugno 2017 al n. 5447 serie 3 privati, rinnovato in data 17 maggio 2023
e che il signor conosce nei contenuti avendone avuto una copia. La Pt_1
SI si impegna a comunicare il subentro del signor CP_1 Pt_1 ai conduttori e all'amministratore di condominio;
7) dà atto che le parti convengono che a partire dal mese di gennaio 2025
(compreso) il canone di affitto relativo al suddetto contratto sarà corrisposto al signor sul conto corrente che questi indicherà, mentre quelli Parte_1
fino a dicembre 2024 restano di competenza della SI;
si CP_1
7 precisa che il canone di locazione a partire da gennaio 2025 e fino all'atto notarile verrà girato al signor detratte le tasse (secondo l'aliquota Pt_1 della , presumibilmente 35%), l'IVA e l'ILIA; si precisa CP_1 ulteriormente che, dal momento dell'acquisto della proprietà dell'immobile in capo al signor il conduttore corrisponderà il canone di Parte_1
locazione direttamente allo stesso signor secondo la modalità Pt_1
fiscalmente più corretta che le parti individueranno;
8) dà atto che il conto cointestato su cui attualmente viene pagato il mutuo verrà estinto dopo il trasferimento della proprietà dell'immobile;
9) dà atto che il signor si accolla il relativo onere e si impegna Parte_1
a pagare le spese condominiali straordinarie ancora dovute di cui è a conoscenza, avendo ricevuto il riepilogo dall'amministratore e anche solo deliberate, quelle ordinarie che residuano alla data del 31.12.2024 e quelle maturande dal 1 gennaio 2025 fino all'atto notarile di trasferimento e ciò perché questi accordi hanno determinato il corrispettivo indicato al punto 4)
e compensato gli apporti economici della SI nella casa coniugale;
Il signor si impegna a versare la seconda rata in scadenza in aprile Pt_1
2025 della polizza ANNUALE RC negozio scadente a ottobre 2025 contratta con di cui il è a conoscenza. Controparte_2 Pt_1
10) dà atto che la somma che verrà eventualmente corrisposta quale risarcimento di ogni e qualsiasi danno occorso all'immobile fino al 31 dicembre 2024 dall'assicurazione condominiale e o dall'assicurazione privata resterà a favore della SI;
di questo le parti Controparte_1 daranno comunicazione congiunta all'amministratore di condominio;
11) dà atto che le parti dichiarano che, una volta eseguite le operazioni sopradescritte, nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra, neppure a titolo di reciproco mantenimento;
12) dà atto che i coniugi concordemente dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della separazione, talché gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987
8 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 (così come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013 n. 18);
13) dà atto che la SI potrà asportare dalla casa ex Controparte_1
familiare i beni mobili contenuti nel separato elenco che le parti hanno sottoscritto in contraddittorio, che dichiarano di ben conoscere e che costituisce parte integrante del loro accordo;
14) le spese del presente procedimento restano compensate, mentre quelle successive - anche notarili - relative alla futura cessione immobiliare restano a carico del signor Parte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
9
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to DIANA LUCA ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._2
rappresentata dall'avv.to SBRIZZI LAURA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente dichiararsi la separazione di nata a [...] il Controparte_1
14 novembre 1976 e di nato a [...] il [...] alle Parte_1
seguenti condizioni:
1) i coniugi, già separati di fatto, vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza
1 ove lo riterrà più opportuno;
2) le parti sono economicamente autosufficienti e dichiarano pertanto di nulla avere reciprocamente a che pretendere a titolo di mantenimento;
3) la SI si impegna a cedere al signor Controparte_1 [...]
con effetto traslativo ai sensi dell'art. 1376 c.c., la proprietà Pt_1 dell'immobile, sito in Pozzuolo del Friuli (UD), via IV Genova n. 48, così di seguito censito presso il Catasto Fabbricati : foglio 38, particella 324, sub
26, categoria C1, classe 3, consistenza mq. 182, rendita € 1.785,91, via IV
Genova piano T-1;
4) il prezzo di tale cessione - considerati i pregressi rapporti tra i coniugi, le somme sinora versate dal signor per il pagamento delle rate Parte_1
del mutuo in essere e tenute presenti le complessive condizioni della presente separazione – viene fissato in euro 25.000,00 (euro venticinquemila), che verranno corrisposti dal signor alla Parte_1
SI con le seguenti scadenze: euro 10.000,00 entro Controparte_1
30 giorni dal deposito della sentenza di separazione ed euro 15.000,00 al momento dell'atto notarile di trasferimento immobiliare, che dovrà avvenire entro 90 giorni sempre decorrenti dal deposito della sentenza di separazione;
5) la cessione dell'immobile è condizionata alla liberazione della SI
dal mutuo oggi in essere (n. 741820661.66 contratto dalle parti CP_1
con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Udine), acceso per l'acquisto dell'immobile e per chiudere altri finanziamenti in capo alle odierne parti;
per l'effetto, a fronte di tale cessione immobiliare
[...]
si impegna a estinguere, contraendo autonomo finanziamento e, se Pt_1
possibile, anche prima del rogito notarile di trasferimento, il predetto mutuo n. 741820661.66, garantito da ipoteca sull'immobile sopra descritto, contratto dalle parti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Udine con atto del Notaio di GN SA (UD) del 24 Persona_1
ottobre 2017 [Rep. 15911, Racc. 13138 (ipoteca volontaria iscritta a Udine il 25.10.2017 ai nn. 25110/4010)], così di fatto escludendo e liberando la SI da ogni obbligo futuro e dichiarando, altresì, Controparte_1
che egli nulla avrà da quest'ultima a che pretendere in relazione al mutuo
2 estinto;
dal canto suo la SI si obbliga sin da ora a Controparte_1
sottoscrivere, ogni eventuale documentazione utile allo scopo;
6) con l'acquisizione della proprietà, il signor subentrerà nel Parte_1
contratto di locazione commerciale attualmente in essere, stipulato con la società HAF Italia SAS il 18 maggio 2017, registrato in data 19 giugno
2017 al n. 5447 serie 3 privati, rinnovato in data 17 maggio 2023 e che il signor conosce nei contenuti avendone avuto una copia. La SI Pt_1
si impegna a comunicare il subentro del signor ai CP_1 Pt_1 conduttori e all'amministratore di condominio;
7) le parti convengono che a partire dal mese di gennaio 2025 (compreso) il canone di affitto relativo al suddetto contratto sarà corrisposto al signor
[...]
sul conto corrente che questi indicherà, mentre quelli fino a Pt_1
dicembre 2024 restano di competenza della SI;
si precisa CP_1
che il canone di locazione a partire da gennaio 2025 e fino all'atto notarile verrà girato al signor detratte le tasse (secondo l'aliquota della Pt_1
, presumibilmente 35%), l'IVA e l'ILIA; si precisa ulteriormente CP_1 che, dal momento dell'acquisto della proprietà dell'immobile in capo al signor il conduttore corrisponderà il canone di locazione Parte_1
direttamente allo stesso signor secondo la modalità fiscalmente più Pt_1
corretta che le parti individueranno;
8) il conto cointestato su cui attualmente viene pagato il mutuo verrà estinto dopo il trasferimento della proprietà dell'immobile;
9) il signor si accolla il relativo onere e si impegna a pagare le Parte_1
spese condominiali straordinarie ancora dovute di cui è a coscienza, avendo rievuto il riepilogo dall'amministratore e anche solo deliberate, quelle ordinarie che residuano alla data del 31.12.2024 e quelle maturande dal 1 gennaio 2025 fino all'atto notarile di trasferimento e ciò perché questi accordi hanno determinato il corrispettivo indicato al punto 4) e compensato gli apporti economici della SI nella casa coniugale;
Il signor si impegna a versare la seconda rata in scadenza in aprile Pt_1
2025 della polizza ANNUALE RC negozio scadente a ottobre 2025 contratta con di cui il è a conoscenza. Controparte_2 Pt_1
3 10) la somma che verrà eventualmente corrisposta quale risarcimento di ogni e qualsiasi danno occorso all'immobile fino al 31 dicembre 2024 dall'assicurazione condominiale e o dall'assicurazione privata resterà a favore della SI;
di questo le parti daranno Controparte_1 comunicazione congiunta all'amministratore di condominio;
11) le parti dichiarano che, una volta eseguite le operazioni sopradescritte, nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra, neppure a titolo di reciproco mantenimento;
12) i coniugi concordemente dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della separazione, talchè gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 (così come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013 n. 18);
13) la SI potrà asportare dalla casa ex familiare i Controparte_1
beni mobili contenuti nel separato elenco che le parti hanno sottoscritto in contraddittorio, che dichiarano di ben conoscere e che costituisce parte integrante del loro accordo;
14) le spese del presente procedimento restano compensate, mentre quelle successive - anche notarili - relative alla futura cessione immobiliare restano a carico del signor Parte_1
Le parti rinunciano al deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.2.2023 e regolarmente notificato,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio il 07/07/2001 con Pt_1
, ha esposto che con il passare del tempo e Controparte_1
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma ha chiesto la previsione in so favore e a carico del marito di
4 n assegno di mantenimento. Ha domandato anche di essere autorizzata ad asportare tutti propri beni personali dalla casa coniugale.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore.
La causa è stata istruita mediante deposito delle memorie ex ar.t 183 c. 6
c.p.c.. Disposti alcuni differimenti finalizzati al componimento bonario, all'udienza del 14.1.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e, autorizzate dal giudice istruttore, hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previamente acquisendo le conclusioni del Pubblico Ministero.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
5 Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a Parte_1
NE (UD) il 31/01/1970, e , nata a Controparte_1
AN (UD) il 14/11/1976, uniti in matrimonio in data 07/07/2001, in Precenicco e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
PRECENICCO dell'anno 2001 al n. 8, parte 2 serie A, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, già separati di fatto, vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e dichiarano pertanto di nulla avere reciprocamente a che pretendere a titolo di mantenimento;
3) dà atto che la SI si impegna a cedere al signor Controparte_1
con effetto traslativo ai sensi dell'art. 1376 c.c., la proprietà Parte_1 dell'immobile, sito in Pozzuolo del Friuli (UD), via IV Genova n. 48, così di seguito censito presso il Catasto Fabbricati: foglio 38, particella 324, sub 26, categoria C1, classe 3, consistenza mq. 182, rendita € 1.785,91, via IV
Genova piano T-1;
4) dà atto che il prezzo di tale cessione - considerati i pregressi rapporti tra i coniugi, le somme sinora versate dal signor per il pagamento Parte_1
delle rate del mutuo in essere e tenute presenti le complessive condizioni della presente separazione – viene fissato in euro 25.000,00 (euro
6 venticinquemila), che verranno corrisposti dal signor alla Parte_1
SI con le seguenti scadenze: euro 10.000,00 entro Controparte_1
30 giorni dal deposito della sentenza di separazione ed euro 15.000,00 al momento dell'atto notarile di trasferimento immobiliare, che dovrà avvenire entro 90 giorni sempre decorrenti dal deposito della sentenza di separazione;
5) dà atto che la cessione dell'immobile è condizionata alla liberazione della SI dal mutuo oggi in essere (n. 741820661.66 contratto CP_1
dalle parti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Udine), acceso per l'acquisto dell'immobile e per chiudere altri finanziamenti in capo alle odierne parti;
per l'effetto, a fronte di tale cessione immobiliare
[...]
si impegna a estinguere, contraendo autonomo finanziamento e, se Pt_1
possibile, anche prima del rogito notarile di trasferimento, il predetto mutuo n. 741820661.66, garantito da ipoteca sull'immobile sopra descritto, contratto dalle parti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Udine con atto del Notaio di GN SA (UD) del 24 Persona_1
ottobre 2017 [Rep. 15911, Racc. 13138 (ipoteca volontaria iscritta a Udine il 25.10.2017 ai nn. 25110/4010)], così di fatto escludendo e liberando la SI da ogni obbligo futuro e dichiarando, altresì, Controparte_1
che egli nulla avrà da quest'ultima a che pretendere in relazione al mutuo estinto;
dal canto suo la SI si obbliga sin da ora a Controparte_1
sottoscrivere, ogni eventuale documentazione utile allo scopo;
6) dà atto che con l'acquisizione della proprietà, il signor Parte_1
subentrerà nel contratto di locazione commerciale attualmente in essere, stipulato con la società HAF Italia SAS il 18 maggio 2017, registrato in data
19 giugno 2017 al n. 5447 serie 3 privati, rinnovato in data 17 maggio 2023
e che il signor conosce nei contenuti avendone avuto una copia. La Pt_1
SI si impegna a comunicare il subentro del signor CP_1 Pt_1 ai conduttori e all'amministratore di condominio;
7) dà atto che le parti convengono che a partire dal mese di gennaio 2025
(compreso) il canone di affitto relativo al suddetto contratto sarà corrisposto al signor sul conto corrente che questi indicherà, mentre quelli Parte_1
fino a dicembre 2024 restano di competenza della SI;
si CP_1
7 precisa che il canone di locazione a partire da gennaio 2025 e fino all'atto notarile verrà girato al signor detratte le tasse (secondo l'aliquota Pt_1 della , presumibilmente 35%), l'IVA e l'ILIA; si precisa CP_1 ulteriormente che, dal momento dell'acquisto della proprietà dell'immobile in capo al signor il conduttore corrisponderà il canone di Parte_1
locazione direttamente allo stesso signor secondo la modalità Pt_1
fiscalmente più corretta che le parti individueranno;
8) dà atto che il conto cointestato su cui attualmente viene pagato il mutuo verrà estinto dopo il trasferimento della proprietà dell'immobile;
9) dà atto che il signor si accolla il relativo onere e si impegna Parte_1
a pagare le spese condominiali straordinarie ancora dovute di cui è a conoscenza, avendo ricevuto il riepilogo dall'amministratore e anche solo deliberate, quelle ordinarie che residuano alla data del 31.12.2024 e quelle maturande dal 1 gennaio 2025 fino all'atto notarile di trasferimento e ciò perché questi accordi hanno determinato il corrispettivo indicato al punto 4)
e compensato gli apporti economici della SI nella casa coniugale;
Il signor si impegna a versare la seconda rata in scadenza in aprile Pt_1
2025 della polizza ANNUALE RC negozio scadente a ottobre 2025 contratta con di cui il è a conoscenza. Controparte_2 Pt_1
10) dà atto che la somma che verrà eventualmente corrisposta quale risarcimento di ogni e qualsiasi danno occorso all'immobile fino al 31 dicembre 2024 dall'assicurazione condominiale e o dall'assicurazione privata resterà a favore della SI;
di questo le parti Controparte_1 daranno comunicazione congiunta all'amministratore di condominio;
11) dà atto che le parti dichiarano che, una volta eseguite le operazioni sopradescritte, nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra, neppure a titolo di reciproco mantenimento;
12) dà atto che i coniugi concordemente dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della separazione, talché gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987
8 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 (così come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013 n. 18);
13) dà atto che la SI potrà asportare dalla casa ex Controparte_1
familiare i beni mobili contenuti nel separato elenco che le parti hanno sottoscritto in contraddittorio, che dichiarano di ben conoscere e che costituisce parte integrante del loro accordo;
14) le spese del presente procedimento restano compensate, mentre quelle successive - anche notarili - relative alla futura cessione immobiliare restano a carico del signor Parte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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