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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/07/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 963 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, , in persona del Presidente Pt_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti richiamata in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1
via Santa Maria La Carità, c.le DE 15, CF , rapp.to e C.F._1
difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giulio Musu, C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Scafati, C.so Nazionale n°31, (PEC Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata.
L'opposto è stato riconosciuto creditore della somma di € 14.683,40 a titolo di TFR maturato nei confronti della società Rc Import Export s.r.l., in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, notificato al liquidatore e socio unico della suddetta Società, , non opposto CP_2
e dichiarato esecutivo.
Successivamente la debitrice Rc Import Export s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese. Per tale situazione la circolare n. 3854/2019, Pt_1
prevede l'intervento del FO di GA ove vi sia stata la notifica del titolo al liquidatore e dal bilancio di liquidazione non risultino utili distribuiti ai soci.
L'opposto ha, perciò, inoltrato domanda di intervento del FO di GA
, sede di Nocera Inferiore, in relazione al suddetto TFR, allegando sia Pt_1
la notifica effettuata al liquidatore e socio unico, sia il bilancio di liquidazione dal quale non risultavano utili distribuiti. Decorsi i sessanta giorni previsti per legge, il FO di GA ha omesso di accreditargli gli importi dovuti.
Da ciò il ricorrente, ritenendo di vantare il TFR dal FO di GA , Pt_1
ha proposto la presente istanza monitoria per il pagamento dell'importo anzidetto, oltre accessori di legge.
L' ha proposto opposizione sostenendo, in punto di diritto, che con Pt_1
recente sentenza la Cassazione (n. 1936/2025) ha affermato che la formazione di un titolo che accerti il credito non è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti
2 all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore
(Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070), che permane intatto allorché sia necessario, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro. Da tanto consegue che «Allorché il lavoratore presenti all' , quale gestore del “FO di garanzia del trattamento di fine Pt_1
rapporto”, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del
FO è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione».
Tale principio risultava, peraltro, già dettato dalla Circolare n. 3854 del
24.10.2019 dell . Pt_1
Ebbene nel caso di specie l'opposto ha comunque documentato di aver notificato il decreto ingiuntivo (costituente il titolo esecutivo da cui risulta accertato il credito) a “ , nato a [...] il [...], CF CP_2
, residente in [...], C.F._3
3 nella doppia qualità di socio unico e di liquidatore della RC Import Export
s.r.l. (P.IVA )”. P.IVA_1
L'opposizione non può essere, quindi, accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n° 98/2025; condanna l al pagamento delle spese di lite, Pt_2
determinate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 8.7.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
4
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, , in persona del Presidente Pt_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti richiamata in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1
via Santa Maria La Carità, c.le DE 15, CF , rapp.to e C.F._1
difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giulio Musu, C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Scafati, C.so Nazionale n°31, (PEC Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata.
L'opposto è stato riconosciuto creditore della somma di € 14.683,40 a titolo di TFR maturato nei confronti della società Rc Import Export s.r.l., in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, notificato al liquidatore e socio unico della suddetta Società, , non opposto CP_2
e dichiarato esecutivo.
Successivamente la debitrice Rc Import Export s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese. Per tale situazione la circolare n. 3854/2019, Pt_1
prevede l'intervento del FO di GA ove vi sia stata la notifica del titolo al liquidatore e dal bilancio di liquidazione non risultino utili distribuiti ai soci.
L'opposto ha, perciò, inoltrato domanda di intervento del FO di GA
, sede di Nocera Inferiore, in relazione al suddetto TFR, allegando sia Pt_1
la notifica effettuata al liquidatore e socio unico, sia il bilancio di liquidazione dal quale non risultavano utili distribuiti. Decorsi i sessanta giorni previsti per legge, il FO di GA ha omesso di accreditargli gli importi dovuti.
Da ciò il ricorrente, ritenendo di vantare il TFR dal FO di GA , Pt_1
ha proposto la presente istanza monitoria per il pagamento dell'importo anzidetto, oltre accessori di legge.
L' ha proposto opposizione sostenendo, in punto di diritto, che con Pt_1
recente sentenza la Cassazione (n. 1936/2025) ha affermato che la formazione di un titolo che accerti il credito non è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti
2 all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore
(Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070), che permane intatto allorché sia necessario, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro. Da tanto consegue che «Allorché il lavoratore presenti all' , quale gestore del “FO di garanzia del trattamento di fine Pt_1
rapporto”, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del
FO è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione».
Tale principio risultava, peraltro, già dettato dalla Circolare n. 3854 del
24.10.2019 dell . Pt_1
Ebbene nel caso di specie l'opposto ha comunque documentato di aver notificato il decreto ingiuntivo (costituente il titolo esecutivo da cui risulta accertato il credito) a “ , nato a [...] il [...], CF CP_2
, residente in [...], C.F._3
3 nella doppia qualità di socio unico e di liquidatore della RC Import Export
s.r.l. (P.IVA )”. P.IVA_1
L'opposizione non può essere, quindi, accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n° 98/2025; condanna l al pagamento delle spese di lite, Pt_2
determinate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 8.7.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
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