Art. 7.
All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.