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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/10/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa OR GL Presidente
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa EL TR Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione, iscritto al n. 3888/24 V.G., avente ad oggetto: adozione di persone maggiori di età, promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Umbertide (PG) Fraz - Montecastelli n. 115 rappresentato e difeso o dagli Avv.ti Lorena Viti e Caterina Domenichini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenichini sito in Città di Castello (PG) – Fraz. San Leo Bastia via della Libertà n. 20.
Adottante
Nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
07/03/1996 e residente in [...]di Castello PG) – Fraz. Badia Petroia in Vocabolo
Marcheggiane n. 17;
Adottando
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso;
P.M.: non pervenute fino alla data della decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso depositato il 3.5.2024 il sig. ha esposto: di avere contratto Parte_1 matrimonio nel 2011 con la madre dell'adottando, IG. ra , Parte_2 dalla quale ha avuto il figlio naturale che i coniugi, il figlio naturale e Persona_1
l'adottando sig. hanno sempre vissuto assieme sino al 2024 nell'abitazione CP_1 familiare sita in Umbertide ove il ricorrente risiede;
che oggi l'adottando convive con la propria compagna a Città di Castello;
che fra l'adottante e l'adottato vi è un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intendono dare anche veste giuridica;
che il padre biologico – mai conosciuto dall'adottando - è irrintracciabile;
che il ricorrente e l'adottando hanno compiuto rispettivamente 62 e 28 anni, che l'adottante ha compiuto il 35esimo anno di età e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Il ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia di adozione del maggiorenne, sussistendo tutti i presupposti di legge.
Al ricorso è stata allegata la necessaria documentazione (atto di nascita dell'adottando; certificato di stato libero dell'adottando; atto di matrimonio e stato di famiglia dell'adottante).
Alla prima udienza del 28.11.2024 sono comparsi personalmente l'istante,
l'adottando, la sig.ra ed anche figlio Parte_2 Persona_1 naturale dell'adottante. Non è invece comparso il padre biologico dell'adottando, sig.
, regolarmente citato per l'udienza. Persona_2
Il ricorrente e l'adottando hanno prestato il consenso all'adozione, e la sig.ra
(rispettivamente moglie dell'adottante e madre dell'adottato), ha prestato Pt_2
l'assenso.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 25.3.2025 per discussione e rimessione al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di adozione è fondata e merita accoglimento.
pagina 2 di 4 Osserva il Collegio come siano integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 e segg. c.c. per disporre la chiesta adozione.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che l'istante è nato Per_1 nel 1962, ha superato il trentacinquesimo anno di età e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, nato nel 1996.
In udienza l'adottante ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione per le ragioni esposte in ricorso, dichiarando ulteriormente: “per me è più di un figlio;
non ho altre parole per descriverlo;
abbiamo sempre abitato tutti insieme fino a che
è andato a convivere due anni fa;
i rapporti ovviamente continuano, sono CP_1 sempre a casa sua, ci sentiamo 3, 4 volte al giorno anche più”. L'adottando ha prestato il consenso, aggiungendo: “ho conosciuto , che io chiamo papà, Pt_1 quando avevo 7 anni, fra e mia madre è nato l'amore; con mio padre naturale Pt_1 non ho mai avuto rapporti, ha rappresentato per me il padre che non ho mai Pt_1 avuto, è un punto di riferimento;
è stata una presenza più che costante nella mia vita”.
La madre dell'adottando (e coniuge dell'adottante), comparendo personalmente all'udienza, ha prestato l'assenso prescritto.
In diritto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione; esse, sentite in udienza, hanno dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dal mira allora a confermare una Per_1 situazione affettiva e relazionale già in atto e risalente nel tempo ed appare utile nell'interesse dell'adottando, che non ha mai conosciuto il proprio padre biologico e ha instaurato, di contro, con il marito della madre, sin da quando lo ha conosciuto, un legame affettivo autentico.
In accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va quindi disposta l'adozione da parte di con conseguente ordine alla Parte_3
pagina 3 di 4 Cancelleria di procedere agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
In assenza di contraria istanza, deve infine disporsi che l'adottando anteponga al proprio il cognome dell'adottante, giusta la previsione contenuta nell'art. 299 c.c., sì da chiamarsi . Parte_3
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di (C.F. ) nato in Controparte_1 C.F._2
SC (Polonia) il 07/03/1996, da parte di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...]. C.F._1
Dispone che l'adottando assuma il cognome “ anteponendolo al proprio, sì Per_1 da chiamarsi . Parte_3
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, la trascrizione ex art. 314 c.c. e ogni altro incombente, nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 3.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
EL TR OR GL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa OR GL Presidente
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa EL TR Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione, iscritto al n. 3888/24 V.G., avente ad oggetto: adozione di persone maggiori di età, promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Umbertide (PG) Fraz - Montecastelli n. 115 rappresentato e difeso o dagli Avv.ti Lorena Viti e Caterina Domenichini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenichini sito in Città di Castello (PG) – Fraz. San Leo Bastia via della Libertà n. 20.
Adottante
Nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
07/03/1996 e residente in [...]di Castello PG) – Fraz. Badia Petroia in Vocabolo
Marcheggiane n. 17;
Adottando
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso;
P.M.: non pervenute fino alla data della decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso depositato il 3.5.2024 il sig. ha esposto: di avere contratto Parte_1 matrimonio nel 2011 con la madre dell'adottando, IG. ra , Parte_2 dalla quale ha avuto il figlio naturale che i coniugi, il figlio naturale e Persona_1
l'adottando sig. hanno sempre vissuto assieme sino al 2024 nell'abitazione CP_1 familiare sita in Umbertide ove il ricorrente risiede;
che oggi l'adottando convive con la propria compagna a Città di Castello;
che fra l'adottante e l'adottato vi è un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intendono dare anche veste giuridica;
che il padre biologico – mai conosciuto dall'adottando - è irrintracciabile;
che il ricorrente e l'adottando hanno compiuto rispettivamente 62 e 28 anni, che l'adottante ha compiuto il 35esimo anno di età e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Il ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia di adozione del maggiorenne, sussistendo tutti i presupposti di legge.
Al ricorso è stata allegata la necessaria documentazione (atto di nascita dell'adottando; certificato di stato libero dell'adottando; atto di matrimonio e stato di famiglia dell'adottante).
Alla prima udienza del 28.11.2024 sono comparsi personalmente l'istante,
l'adottando, la sig.ra ed anche figlio Parte_2 Persona_1 naturale dell'adottante. Non è invece comparso il padre biologico dell'adottando, sig.
, regolarmente citato per l'udienza. Persona_2
Il ricorrente e l'adottando hanno prestato il consenso all'adozione, e la sig.ra
(rispettivamente moglie dell'adottante e madre dell'adottato), ha prestato Pt_2
l'assenso.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 25.3.2025 per discussione e rimessione al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di adozione è fondata e merita accoglimento.
pagina 2 di 4 Osserva il Collegio come siano integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 e segg. c.c. per disporre la chiesta adozione.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che l'istante è nato Per_1 nel 1962, ha superato il trentacinquesimo anno di età e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, nato nel 1996.
In udienza l'adottante ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione per le ragioni esposte in ricorso, dichiarando ulteriormente: “per me è più di un figlio;
non ho altre parole per descriverlo;
abbiamo sempre abitato tutti insieme fino a che
è andato a convivere due anni fa;
i rapporti ovviamente continuano, sono CP_1 sempre a casa sua, ci sentiamo 3, 4 volte al giorno anche più”. L'adottando ha prestato il consenso, aggiungendo: “ho conosciuto , che io chiamo papà, Pt_1 quando avevo 7 anni, fra e mia madre è nato l'amore; con mio padre naturale Pt_1 non ho mai avuto rapporti, ha rappresentato per me il padre che non ho mai Pt_1 avuto, è un punto di riferimento;
è stata una presenza più che costante nella mia vita”.
La madre dell'adottando (e coniuge dell'adottante), comparendo personalmente all'udienza, ha prestato l'assenso prescritto.
In diritto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione; esse, sentite in udienza, hanno dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dal mira allora a confermare una Per_1 situazione affettiva e relazionale già in atto e risalente nel tempo ed appare utile nell'interesse dell'adottando, che non ha mai conosciuto il proprio padre biologico e ha instaurato, di contro, con il marito della madre, sin da quando lo ha conosciuto, un legame affettivo autentico.
In accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va quindi disposta l'adozione da parte di con conseguente ordine alla Parte_3
pagina 3 di 4 Cancelleria di procedere agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
In assenza di contraria istanza, deve infine disporsi che l'adottando anteponga al proprio il cognome dell'adottante, giusta la previsione contenuta nell'art. 299 c.c., sì da chiamarsi . Parte_3
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di (C.F. ) nato in Controparte_1 C.F._2
SC (Polonia) il 07/03/1996, da parte di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...]. C.F._1
Dispone che l'adottando assuma il cognome “ anteponendolo al proprio, sì Per_1 da chiamarsi . Parte_3
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, la trascrizione ex art. 314 c.c. e ogni altro incombente, nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 3.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
EL TR OR GL
pagina 4 di 4