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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 11.02.2025 dalla difesa di parte resistente
[...]
ed in data 3.04.2025 da parte ricorrente RO Parte_1 con le quali le parti hanno ribadito le rispettive istanze e conclusioni;
vista l'udienza figurata fissata per discussione e decisione,
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 111/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (CF Parte_1
, elettivamente domiciliata in OC IC (RC), alla Via P.IVA_1
Umberto I n. 36 presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Serafino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro (CF , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Catanzaro alla Via Poerio, 86 presso lo studio dell'avv. Teresa Calfa che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente- nonché in persona del direttore p.t (C.F. , RO P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria che la rappresentata e difende ex lege;
-resistente-
Oggetto: Accertamento negativo del credito.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 17.4.2025; conclusioni nell'interesse di parte ricorrente di cui alle note conclusive del 27.3.2025 e note d'udienza del 03.4.2025: “a) considerata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione al credito di cui alla cartella esattoriale n. 09420060018077011000, in forza della Sentenza Tribunale di Rossano n. 291/2009 depositata in data 30.04.2009, passata in giudicato, ed a seguito dell'integrale pagamento dell'importo dovuto, dichiarare l'obbligo delle resistenti alla cancellazione ed annullamento della suddetta cartella esattoriale dal sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria e da quello dell;
b) dichiarare RO la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale, maturata successivamente al deposito della sentenza del Tribunale di Rossano n. 291/2008 che ha definito il giudizio di opposizione all'esecuzione; c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Conclusioni nell'interesse di “Ritenere la propria carenza di CP_3 giurisdizione in favore della CGT di Reggio Calabria;
Dichirare il ricorso avverso l'estratto di ruolo inammissibile;
Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
ritenere indenne con vittoria di spese di CP_3 lite;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.”; conclusioni nell'interesse di : “dichiarare il difetto di RO giurisdizione dell'adito giudice. Nel merito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e comunque infondato. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
2 FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I 1. Con ricorso ex art 281 undecies cpc, depositato in data 3.02.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la in persona del l.r.p.t., ha premesso: Parte_1
- di svolgere, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto la seguente attività:
“Gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate, delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributarie e patrimoniali”;
- di essere regolarmente iscritta all'Albo, tenuto presso Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con popolazione fino a centomila/00 abitanti;
- di aggiudicarsi da vari enti territoriali, l'affidamento del Servizio di supporto alla riscossione ordinaria delle entrate tributarie e patrimoniali, di accertamento dell'Imu, della Tasi e della Tari;
- che l'affidamento del predetto Servizio è preceduto, su richiesta dell'ente interessato, dal “controllo di veridicità” ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000, svolto dall' , la quale certifica se nei confronti del soggetto RO affidatario, risultino violazioni secondo le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Tale controllo in caso di esito sfavorevole è causa ostativa all'affidamento del servizio.
Giova premettere che parte ricorrente ha agito al fine di ottenere la cancellazione del credito portato dalla cartella n. 09420060018077011 dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria adducendo che la permanenza è causa ostativa per la partecipazione a procedure di appalto e/o affidamento dei servizi, attinenti all'attività di liquidazione e di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
Ha esposto che, a seguito dei controlli richiesti dai Controparte_4
e San GI GE (RC), l'Agenzia delle Entrate Direzione
[...]
Provinciale di Reggio Calabria, rispettivamente nelle date 07.03.2023 e 09.11.2023, aveva comunicato ai predetti Enti che risultavano violazioni definitivamente accertate in riferimento alla cartella n. 09420060018077011; che la deducente con comunicazioni a mezzo pec del 15.03.2023 e del 28.11.2023 inoltrate all' nonché RO
3 all' contestava l'esistenza del suddetto CP_1 Controparte_5 debito e chiedeva la regolarizzazione della propria posizione debitoria, senza ottenere alcun riscontro.
Ha adito il Tribunale, pertanto, chiedendo in via alternativa di accertare la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione decennale senza che siano stati inviati atti interruttivi - trattandosi di cartella notificata in data 10.10.2006 per l'anno di imposta 2002 per un debito divenuto definitivo alla data del 31.12.2007 per € 26.836,00 – ovvero di dichiarare cessata la materia del contendere in forza della sentenza n. 291/2009 emessa dal Tribunale di Rossano intervenuta a definizione della opposizione proposta dalla odierna parte ricorrente avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 01.10.2007 alla deducente in qualità di debitore ed al comune di Rossano (terzo pignorato) in data 13.09.2007 con il quale (oggi Controparte_6 RO
) aveva provveduto a vincolare la somma di € 151.491,92
[...] nell'interesse dell'instaurata procedura esecutiva, a soddisfazione di una serie di crediti attinenti a diverse cartelle esattoriali, dettagliatamente individuate nel citato atto di pignoramento, tra le quali figurava anche la cartella n. 09420060018077011 oggetto del presente giudizio.
Solo per completezza si precisa che mentre in sede di ricorso introduttivo era stata anteposta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in sede di note conclusive autorizzate (depositate in data 27.3.2025) e da ultimo di note scritte per l'udienza cartolare del 17.4.2025 la difesa di ha focalizzato la propria difesa essenzialmente in Parte_1 ordine alla domanda di intervenuta cessazione della materia del contendere e di conseguente cancellazione della cartella dal sistema dell'anagrafe tributaria.
Si osserva, inoltre, che in sede di note conclusive la ricorrente ha rinunciato alla domanda di prescrizione degli importi relativi a sanzioni ed interessi che incorrono invece nella prescrizione quinquennale (art. 20 D.lgs. n. 472/1997 – art. 2948 n. 4 c.c.).
I.
2- Nel costituirsi in giudizio e RO [...]
hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione CP_1 dell'adito Tribunale in favore della Reggio Controparte_7
Calabria essendo sottesa alla predetta cartella un credito di natura tributaria. In subordine, rinviando alle rispettive memorie di costituzione in atti, ha eccepito la carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente e CP_3 ed il proprio difetto di legittimazione;
al pari, ha RO contestato la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di attività successiva alla formazione del ruolo. Nel merito entrambe le parti resistenti hanno contestato la fondatezza della domanda per le ragioni di cui ai rispettivi atti introduttivi da intendersi in questa sede richiamati e trascritti.
4 I.
3- La causa di natura documentale è stata istruita solo sulla base delle produzioni delle parti.
II.- Ciò posto si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti evidenziando che sussiste la giurisdizione della Controparte_7 con riferimento alla domanda di prescrizione della pretesa sottesa alla cartella in quanto avente natura tributaria.
La domanda merita accoglimento (oltre a rientrare nella giurisdizione dell'adito Tribunale), invece, per la parte in cui ha ad oggetto una azione di accertamento negativo del credito circa l'attuale sussistenza del credito;
sicché nella parte in cui non si chiede l'annullamento della pretesa tributaria ma il petitum sostanziale si individua nella cancellazione dell'iscrizione della cartella dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria, previo accertamento in via incidentale della insussistenza del credito poiché oggetto di cessazione della materia del contendere in altro procedimento la domanda può essere esaminata dal Giudice adito ed appare altresì fondata. L'azione di accertamento negativo non trova alcun limite di proponibilità nell'attuale ordinamento giuridico né è sottoposta ad alcun termine decadenziale. Invero, nei termini sopra evidenziati, non si pone questione in ordine alla eccepita carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e non appare conferente il richiamo alla giurisprudenza in ordine alla impugnazione dell'estratto di ruolo citata nei propri scritti di CP_3
Invero, sul punto la difesa di parte ricorrente ha dedotto in ordine alle circostanze che giustificano la domanda di cancellazione della cartella essendo pregiudizievole tale iscrizione rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.
Così circoscritta la domanda, l'azione di accertamento negativo del credito è ammissibile avendo nella specie la ricorrente documentato che la cartella n. 09420060018077011 era ricompresa nell'atto di pignoramento presso terzi - azionato dall'IA sud (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione spa) - notificatole in data 01.10.2007 ed al comune di Rossano (terzo pignorato) in data 13.09.2007. Avverso tale procedura esecutiva l'odierna ricorrente aveva proposto opposizione ed il giudizio di merito era stato definito con sentenza n. 291/2009 emessa dal Tribunale di Rossano, con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere per avere la parte opponente riconosciuto di essere debitore nei confronti di della CP_3 somma già vincolata presso la Tesoreria del terzo. Il Giudice nella predetta sentenza dava atto che “nel corso dell'istruzione della causa di merito (...) la aveva disposto di effettuare il versamento delle somme Parte_1 assunte nei propri confronti da (Cfr. Attestazione rilasciata in CP_6 data 24.11.2008 dall'Ufficio Risorse Economico-Finanziarie del Comune di Rossano)” concludendo per la estinzione del giudizio.
5 La sentenza richiamata e prodotta da parte ricorrente è rimasta incontestata così come la circostanza del passaggio in giudicato, nonché l'attestazione rilasciata in data 24.11.2008 dall'Ufficio Risorse Economico-Finanziarie del Comune di Rossano, non essendo stata prodotta dalle convenute alcuna prova del deposito di alcun gravame, né tanto meno idonea documentazione da cui possa evincersi che il debito portato dalla cartella n. 09420060018077011 non sia stato estinto. Inoltre, si osserva che la sentenza emessa dal Tribunale di Rossano è stata emessa in un giudizio nel quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione era parte del giudizio. Pertanto, la predetta cartella avrebbe dovuto essere stralciata dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria.
Conclusivamente la domanda della ricorrente va accolta, affermando l'inesistenza del diritto di mantenere l'iscrizione nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria della cartella n. 09420060018077011 per estinzione del credito dalla stessa portato per aver dimostrato la ricorrente che il predetto credito era stato totalmente soddisfatto in sede di procedura esecutiva promossa dall' presso il RO
Tribunale di Rossano, il cui giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza n. 291/2009 passata in giudicato, giusta attestazione in calce.
Rispetto alla individuazione del soggetto tenuto alla cancellazione si ritiene che a tale adempimento deve provvedere in quanto RO tenuta alla gestione dell'anagrafe tributaria;
del resto sono inconferenti le questioni sollevate dalla in punto di legittimazione RO passiva poiché si riferiscono alla riscossione del tributo non anche alla titolarità del potere di gestione e tenuta dell'anagrafe.
III.- Le spese seguono la soccombenza e pertanto l' e RO deve essere condannata al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano come in dispositivo (con esclusione della fase istruttoria) in misura ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa. Le spese di lite sono compensate tra parte ricorrente e in considerazione dell'esito del CP_3 giudizio e della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, previo accertamento dell'inesistenza del credito di cui alla cartella n. 09420060018077011, ordina ad CP_1
di procedere alla cancellazione di tale posizione debitoria dal
[...] sistema informatico dell'anagrafe tributaria in relazione a Parte_1
6 - condanna l' (C.F. , in persona del RO P.IVA_3 direttore p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Parte_1 complessivi euro 3.451,00 (di cui euro 2.906,00, per compensi ed euro 545,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Serafino dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese tra parte ricorrente e CP_3
- ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Locri, 13.5.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
7
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 11.02.2025 dalla difesa di parte resistente
[...]
ed in data 3.04.2025 da parte ricorrente RO Parte_1 con le quali le parti hanno ribadito le rispettive istanze e conclusioni;
vista l'udienza figurata fissata per discussione e decisione,
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 111/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (CF Parte_1
, elettivamente domiciliata in OC IC (RC), alla Via P.IVA_1
Umberto I n. 36 presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Serafino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro (CF , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Catanzaro alla Via Poerio, 86 presso lo studio dell'avv. Teresa Calfa che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente- nonché in persona del direttore p.t (C.F. , RO P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria che la rappresentata e difende ex lege;
-resistente-
Oggetto: Accertamento negativo del credito.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 17.4.2025; conclusioni nell'interesse di parte ricorrente di cui alle note conclusive del 27.3.2025 e note d'udienza del 03.4.2025: “a) considerata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione al credito di cui alla cartella esattoriale n. 09420060018077011000, in forza della Sentenza Tribunale di Rossano n. 291/2009 depositata in data 30.04.2009, passata in giudicato, ed a seguito dell'integrale pagamento dell'importo dovuto, dichiarare l'obbligo delle resistenti alla cancellazione ed annullamento della suddetta cartella esattoriale dal sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria e da quello dell;
b) dichiarare RO la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale, maturata successivamente al deposito della sentenza del Tribunale di Rossano n. 291/2008 che ha definito il giudizio di opposizione all'esecuzione; c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Conclusioni nell'interesse di “Ritenere la propria carenza di CP_3 giurisdizione in favore della CGT di Reggio Calabria;
Dichirare il ricorso avverso l'estratto di ruolo inammissibile;
Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
ritenere indenne con vittoria di spese di CP_3 lite;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.”; conclusioni nell'interesse di : “dichiarare il difetto di RO giurisdizione dell'adito giudice. Nel merito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e comunque infondato. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
2 FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I 1. Con ricorso ex art 281 undecies cpc, depositato in data 3.02.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la in persona del l.r.p.t., ha premesso: Parte_1
- di svolgere, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto la seguente attività:
“Gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate, delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributarie e patrimoniali”;
- di essere regolarmente iscritta all'Albo, tenuto presso Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con popolazione fino a centomila/00 abitanti;
- di aggiudicarsi da vari enti territoriali, l'affidamento del Servizio di supporto alla riscossione ordinaria delle entrate tributarie e patrimoniali, di accertamento dell'Imu, della Tasi e della Tari;
- che l'affidamento del predetto Servizio è preceduto, su richiesta dell'ente interessato, dal “controllo di veridicità” ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000, svolto dall' , la quale certifica se nei confronti del soggetto RO affidatario, risultino violazioni secondo le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Tale controllo in caso di esito sfavorevole è causa ostativa all'affidamento del servizio.
Giova premettere che parte ricorrente ha agito al fine di ottenere la cancellazione del credito portato dalla cartella n. 09420060018077011 dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria adducendo che la permanenza è causa ostativa per la partecipazione a procedure di appalto e/o affidamento dei servizi, attinenti all'attività di liquidazione e di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
Ha esposto che, a seguito dei controlli richiesti dai Controparte_4
e San GI GE (RC), l'Agenzia delle Entrate Direzione
[...]
Provinciale di Reggio Calabria, rispettivamente nelle date 07.03.2023 e 09.11.2023, aveva comunicato ai predetti Enti che risultavano violazioni definitivamente accertate in riferimento alla cartella n. 09420060018077011; che la deducente con comunicazioni a mezzo pec del 15.03.2023 e del 28.11.2023 inoltrate all' nonché RO
3 all' contestava l'esistenza del suddetto CP_1 Controparte_5 debito e chiedeva la regolarizzazione della propria posizione debitoria, senza ottenere alcun riscontro.
Ha adito il Tribunale, pertanto, chiedendo in via alternativa di accertare la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione decennale senza che siano stati inviati atti interruttivi - trattandosi di cartella notificata in data 10.10.2006 per l'anno di imposta 2002 per un debito divenuto definitivo alla data del 31.12.2007 per € 26.836,00 – ovvero di dichiarare cessata la materia del contendere in forza della sentenza n. 291/2009 emessa dal Tribunale di Rossano intervenuta a definizione della opposizione proposta dalla odierna parte ricorrente avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 01.10.2007 alla deducente in qualità di debitore ed al comune di Rossano (terzo pignorato) in data 13.09.2007 con il quale (oggi Controparte_6 RO
) aveva provveduto a vincolare la somma di € 151.491,92
[...] nell'interesse dell'instaurata procedura esecutiva, a soddisfazione di una serie di crediti attinenti a diverse cartelle esattoriali, dettagliatamente individuate nel citato atto di pignoramento, tra le quali figurava anche la cartella n. 09420060018077011 oggetto del presente giudizio.
Solo per completezza si precisa che mentre in sede di ricorso introduttivo era stata anteposta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in sede di note conclusive autorizzate (depositate in data 27.3.2025) e da ultimo di note scritte per l'udienza cartolare del 17.4.2025 la difesa di ha focalizzato la propria difesa essenzialmente in Parte_1 ordine alla domanda di intervenuta cessazione della materia del contendere e di conseguente cancellazione della cartella dal sistema dell'anagrafe tributaria.
Si osserva, inoltre, che in sede di note conclusive la ricorrente ha rinunciato alla domanda di prescrizione degli importi relativi a sanzioni ed interessi che incorrono invece nella prescrizione quinquennale (art. 20 D.lgs. n. 472/1997 – art. 2948 n. 4 c.c.).
I.
2- Nel costituirsi in giudizio e RO [...]
hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione CP_1 dell'adito Tribunale in favore della Reggio Controparte_7
Calabria essendo sottesa alla predetta cartella un credito di natura tributaria. In subordine, rinviando alle rispettive memorie di costituzione in atti, ha eccepito la carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente e CP_3 ed il proprio difetto di legittimazione;
al pari, ha RO contestato la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di attività successiva alla formazione del ruolo. Nel merito entrambe le parti resistenti hanno contestato la fondatezza della domanda per le ragioni di cui ai rispettivi atti introduttivi da intendersi in questa sede richiamati e trascritti.
4 I.
3- La causa di natura documentale è stata istruita solo sulla base delle produzioni delle parti.
II.- Ciò posto si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti evidenziando che sussiste la giurisdizione della Controparte_7 con riferimento alla domanda di prescrizione della pretesa sottesa alla cartella in quanto avente natura tributaria.
La domanda merita accoglimento (oltre a rientrare nella giurisdizione dell'adito Tribunale), invece, per la parte in cui ha ad oggetto una azione di accertamento negativo del credito circa l'attuale sussistenza del credito;
sicché nella parte in cui non si chiede l'annullamento della pretesa tributaria ma il petitum sostanziale si individua nella cancellazione dell'iscrizione della cartella dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria, previo accertamento in via incidentale della insussistenza del credito poiché oggetto di cessazione della materia del contendere in altro procedimento la domanda può essere esaminata dal Giudice adito ed appare altresì fondata. L'azione di accertamento negativo non trova alcun limite di proponibilità nell'attuale ordinamento giuridico né è sottoposta ad alcun termine decadenziale. Invero, nei termini sopra evidenziati, non si pone questione in ordine alla eccepita carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e non appare conferente il richiamo alla giurisprudenza in ordine alla impugnazione dell'estratto di ruolo citata nei propri scritti di CP_3
Invero, sul punto la difesa di parte ricorrente ha dedotto in ordine alle circostanze che giustificano la domanda di cancellazione della cartella essendo pregiudizievole tale iscrizione rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.
Così circoscritta la domanda, l'azione di accertamento negativo del credito è ammissibile avendo nella specie la ricorrente documentato che la cartella n. 09420060018077011 era ricompresa nell'atto di pignoramento presso terzi - azionato dall'IA sud (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione spa) - notificatole in data 01.10.2007 ed al comune di Rossano (terzo pignorato) in data 13.09.2007. Avverso tale procedura esecutiva l'odierna ricorrente aveva proposto opposizione ed il giudizio di merito era stato definito con sentenza n. 291/2009 emessa dal Tribunale di Rossano, con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere per avere la parte opponente riconosciuto di essere debitore nei confronti di della CP_3 somma già vincolata presso la Tesoreria del terzo. Il Giudice nella predetta sentenza dava atto che “nel corso dell'istruzione della causa di merito (...) la aveva disposto di effettuare il versamento delle somme Parte_1 assunte nei propri confronti da (Cfr. Attestazione rilasciata in CP_6 data 24.11.2008 dall'Ufficio Risorse Economico-Finanziarie del Comune di Rossano)” concludendo per la estinzione del giudizio.
5 La sentenza richiamata e prodotta da parte ricorrente è rimasta incontestata così come la circostanza del passaggio in giudicato, nonché l'attestazione rilasciata in data 24.11.2008 dall'Ufficio Risorse Economico-Finanziarie del Comune di Rossano, non essendo stata prodotta dalle convenute alcuna prova del deposito di alcun gravame, né tanto meno idonea documentazione da cui possa evincersi che il debito portato dalla cartella n. 09420060018077011 non sia stato estinto. Inoltre, si osserva che la sentenza emessa dal Tribunale di Rossano è stata emessa in un giudizio nel quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione era parte del giudizio. Pertanto, la predetta cartella avrebbe dovuto essere stralciata dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria.
Conclusivamente la domanda della ricorrente va accolta, affermando l'inesistenza del diritto di mantenere l'iscrizione nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria della cartella n. 09420060018077011 per estinzione del credito dalla stessa portato per aver dimostrato la ricorrente che il predetto credito era stato totalmente soddisfatto in sede di procedura esecutiva promossa dall' presso il RO
Tribunale di Rossano, il cui giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza n. 291/2009 passata in giudicato, giusta attestazione in calce.
Rispetto alla individuazione del soggetto tenuto alla cancellazione si ritiene che a tale adempimento deve provvedere in quanto RO tenuta alla gestione dell'anagrafe tributaria;
del resto sono inconferenti le questioni sollevate dalla in punto di legittimazione RO passiva poiché si riferiscono alla riscossione del tributo non anche alla titolarità del potere di gestione e tenuta dell'anagrafe.
III.- Le spese seguono la soccombenza e pertanto l' e RO deve essere condannata al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano come in dispositivo (con esclusione della fase istruttoria) in misura ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa. Le spese di lite sono compensate tra parte ricorrente e in considerazione dell'esito del CP_3 giudizio e della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, previo accertamento dell'inesistenza del credito di cui alla cartella n. 09420060018077011, ordina ad CP_1
di procedere alla cancellazione di tale posizione debitoria dal
[...] sistema informatico dell'anagrafe tributaria in relazione a Parte_1
6 - condanna l' (C.F. , in persona del RO P.IVA_3 direttore p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Parte_1 complessivi euro 3.451,00 (di cui euro 2.906,00, per compensi ed euro 545,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Serafino dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese tra parte ricorrente e CP_3
- ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Locri, 13.5.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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