Rigetto
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7510 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07510/2025REG.PROV.COLL.
N. 06286/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6286 del 2022, proposto da
AN IN, NA UZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Tagliaferri, Antonio Voce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Tagliaferri in Roma, via Bisagno n. 14;
contro
Comune di San Gimignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00137/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gimignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una istanza di sanatoria edilizia, in relazione ad un manufatto ad uso abitativo sito nelle campagne di San Gimignano, per alcune opere accessorie (cancello, recinzione, pavimentazione e marciapiedi), sanatoria che è stata tuttavia negata in quanto il richiedente non avrebbe fornito alcuni elementi istruttori espressamente richiesti dall'amministrazione (in particolare: dimostrazione doppia conformità, dimostrazione anno di realizzazione delle opere, nulla osta genio civile e prova titolo proprietà strada su cui è realizzato il marciapiede).
2. Il rigetto della suddetta richiesta veniva impugnata dinanzi al Tar Toscana che ha rigettato il ricorso in quanto l’odierna parte appellante non avrebbe fornito elementi sufficienti onde dimostrare la doppia conformità urbanistica nonché la titolarità del sedime stradale ove è stato realizzato il marciapiede.
4. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata:
4.1. La violazione dell’obbligo di motivazione;
4.2. La violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990 in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto delle osservazioni formulate dalla parte appellante in sede procedimentale;
4.3. Il difetto di istruttoria, la violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di non aggravamento della parte in cui l’amministrazione avrebbe chiesto elementi e documentazione (es. titolo di proprietà della strada, doppia conformità ed anno di realizzazione delle opere da sanare) comunque nella disponibilità dell’amministrazione;
4.4. Difetto di istruttoria dal momento che il titolo edilizio rilasciato a suo tempo per la realizzazione del manufatto sarebbe stato, quanto alla recinzione dell’abitazione, di portata molto più ampia rispetto alle opere poi concretamente effettuate dalla parte appellante (muretto + ringhiera di altezza pari a mt 1,25 x 75 metri di lunghezza).
5. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
6. All’udienza di smaltimento del 17 settembre 2025, tenutasi con modalità telematiche a distanza, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso l’appello è infondato per le ragioni di seguito indicate:
7.1. Il primo motivo (difetto di motivazione) è infondato in quanto l’amministrazione ha adeguatamente giustificato la sua decisione di rigetto a causa della mancata integrazione documentale richiesta sin dalla nota in data 29 aprile 2010. Richiesta (la quale riguardava doppia conformità, anno di realizzazione opere e titolo di proprietà della strada ove realizzare il marciapiede) mai pacificamente evasa dalla parte appellante. La motivazione del provvedimento di diniego è in altre parole ricavabile, per relationem , dalla richiesta di integrazione documentale sopra indicata e non altrimenti soddisfatta dalla parte appellante Di qui il rigetto dello specifico motivo di appello;
7.2. Non sussiste la violazione dell’art. 10 della legge generale sul procedimento amministrativo in quanto non sussiste un obbligo di analitica e puntuale confutazione dei singoli punti della memoria di parte, risultando al riguardo sufficiente la conclamata omessa produzione degli elementi e della documentazione a tal fine richiesta dall’amministrazione e mai pacificamente evasa dalla stessa parte appellante. Anche tale motivo deve pertanto essere rigettato;
7.3. Con riguardo al terzo motivo di appello, il provvedimento non risulta privo di motivazione e di istruttoria né si rivela adottato in senso contrario al principio di non aggravio del procedimento e ciò dal momento che, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis : Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9054): “l'onere della prova circa l'epoca di realizzazione dell'intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell'opera (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7969). Infatti il proprietario o il responsabile dell'abuso, assoggettato a ingiunzione di demolizione - ordinariamente in possesso di documenti o attestati probatori, dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova - è gravato dell'onere di provare il carattere risalente del manufatto oggetto della sanzione ripristinatoria . Ed ancora: “l'onere della prova della data di realizzazione dell'immobile … grava sul privato (anche) in virtù della disposizione contenuta nell'art. 64, comma 1, c.p.a., per cui spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2023 n. 10101 e 9 giugno 2023 nn. 5659 e 5668). Tale orientamento è basato sul principio di "vicinanza della prova", essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza, in quanto solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere non abusivo di un'opera edilizia, in ragione dell'eventuale preesistenza rispetto all'epoca dell'introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3304 e Sez. IV, 1 aprile 2019 n. 2115)” . Alla luce del principio sopra evidenziato, i suddetti elementi istruttori richiesti dall’amministrazione comunale onde essere ammessi all’anelata sanatoria edilizia (dimostrazione doppia conformità, dimostrazione anno di realizzazione delle opere e prova titolo proprietà strada su cui è realizzato il marciapiede) non sono stati comunque forniti dalla parte appellante neppure in questa sede: di qui l’adeguatezza sia dell’istruttoria amministrativa, sia della motivazione del provvedimento che non poteva in effetti che limitarsi a rilevare la mancata allegazione di quanto posto a carico dell’istante stesso. Da quanto detto consegue il rigetto, altresì, del terzo (sub 4.3.) motivo di appello;
7.4. Il quarto ed ultimo motivo di appello si rivela invece genericamente formulato in quanto si afferma che, in merito alla recinzione, l’intervento assentito sarebbe stato molto più ampio rispetto all’intervento poi effettivamente realizzato ma senza mai descrivere, in modo più specifico, in cosa sarebbe consistito l’intervento soltanto “assentito” (cfr. pag 21 atto di appello introduttivo). Di qui la inammissibilità per genericità del motivo di appello sub 4.4.
8. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da liquidare nella complessiva somma di euro 4.000 (quattromila/00), oltre IVA e CPA ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio ANniero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Fabio ANniero |
IL SEGRETARIO