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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
dott. Alessandro Di Tano Giudice
dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 236/2024 promosso da:
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, e nata Parte_1 Parte_2
il 24/02/1987 a Senigallia (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DRAGO ROBERTO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: “a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
b) L'abitazione coniugale, costituita da un appartamento posto al primo piano ed annessa cantina posta al piano sotto strada del fabbricato urbano ubicato in Senigallia, Via Cavour n. 9, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata in esclusivo godimento alla sig.ra Parte_2 nell'interesse del figlio minore, stabilmente collocato presso di lei, affinché lo stesso continui a risedervi. Il sig. dichiara di aver prelevato dall'abitazione tutti i suoi effetti personali e di non Pt_1 avere null'altro a pretendere a tale titolo;
c) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita
- 1 - psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
d) Al padre è data facoltà di stare con il proprio figlio, compatibilmente con le esigenze di studio e con le condizioni di salute dello stesso, ogni qualvolta lo desideri ma solo dietro espresso e preventivo accordo con l'altro coniuge sui tempi e modalità di visita. In ogni caso, è fatto espresso divieto al padre di portare il figlio con sé fuori del Comune di residenza del minore e, tanto più, all'estero, senza il consenso scritto della madre. I coniugi, inoltre, si impegnano a concordare con almeno due settimane di anticipo, i tempi e le modalità di frequentazione del minore durante le festività o nei periodi di vacanza, dovendosi intendere per essi Natale e Santo Stefano, ultimo dell'anno e capodanno, Pasqua e Lunedì dell'angelo, nonché, un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze scolastiche, anche non estive, cercando di alternare di anno in anno tali periodi in modo che sia data al minore la possibilità di trascorrerli con entrambe i genitori, previo accordo tra gli stessi;
e) Il sig. non avendo, allo stato, la possibilità di provvedere mensilmente alla Parte_1
corresponsione di una contribuzione al mantenimento del figlio minore per mancanza di qualsiasi reddito e trovandosi anche nella ulteriore conseguente impossibilità di provvedere al pagamento, anche pro quota, della rata di mutuo che entrambe i coniugi si sono obbligati a corrispondere mensilmente in favore dell'Istituto di Credito mutuante ed a fronte del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato per atto Notaio il 25.5.2021 (Rep. 22765 – Persona_2
Racc. 11287), al fine anche di favorire la sistemazione dei rapporti familiari, si obbliga a trasferire alla sig.ra la quota di comproprietà dell'immobile a lui intestata e, per l'effetto, Parte_2
1) Il sig. come sopra meglio identificato trasferisce alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
come sopra meglio identificata, senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% dell'intero dell'abitazione coniugale, costituita da appartamento di civile abitazione posto al primo piano con annesso locale cantina posto al piano sotto strada della porzione di fabbricato urbano sito in Senigallia, Via Cavour n. 9 e distinto a Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 9, mappale
259, sub. 2, Categoria A/3, classe 5, vani 5, superficie catastale totale mq. 81, Rendita catastale Euro
335,70, confinante con scala condominiale, distacchi su Via Cavour, proprietà Comune di Senigallia, salvo altri.
2) L'acquirente dichiara di rinunciare all'ipoteca legale.
3) Le parti dichiarano che il valore di quanto trasferito è pari ad € 85.000,00.
4) Quanto trasferito è pervenuto al sig. in forza dell'atto di compravendita di Parte_1
porzione di Immobile da parte di , a rogito Notaio Parte_3 Persona_2 repertorio n. 22764, raccolta n. 11286 in data 25.5.2016, registrato presso l'Ufficio del Registro di
- 2 - Senigallia in data 1.6.2021 al n. 1709 Serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ancona in data 3.6.2021 ai numeri 12782 r.g. e 8618 r.p. e 12783 r.g. e 8619 r.p..
5) Il suddetto trasferimento avviene nello stato di fatto e diritto in cui il bene immobile si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, quali eventualmente risultanti per legge, dai precedenti titoli di provenienza o anche nate per destinazione del padre di famiglia, nonché con i diritti proporzionali, se ed in quanto esistenti, sulle parti dell'edificio che devono ritenersi comuni a norma di legge ed eventuale regolamento di condominio o risultanti dai titoli di provenienza, con l'immediato e definitivo trasferimento della quota di proprietà e del possesso alla signora , con ogni garanzia di legge, compresa Parte_2
l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, salvo l'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Ancona il 3.6.2021 al n. 12785 R.G. e n. 1662 R.P. a favore di ed a Controparte_1
garanzia del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria concesso con contratto 25.5.2021 per atto
Notaio Rep. 22765 – Racc. 11287 registrato a Senigallia in data 1.6.2021 al n. Persona_2
1710 Serie 1T,
6) Ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente in materia, nonché di quanto previsto dal d.p.r. 445/2000, il signor consapevole delle conseguenze penali in cui Parte_1
incorrerebbe in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara che il fabbricato nel quale è ricompresa l'unità immobiliare che viene qui trasferita era già esistente alla data del 1° settembre
1967 e che, successivamente, sono state eseguite opere di manutenzione ordinaria in forza della
C.I.L.A. presentata al Comune di Senigallia il 10.5.2007 prot. N. GE/2007/0028895 e che tali lavori sono stati ultimati in data 19.6.2009, come da comunicazione di regolare esecuzione e fine lavori, cui ha fatto seguito la Segnalazione Certificata di Agibilità da parte del proprietario, corredata dalla attestazione del Direttore dei Lavori Geometra protocollata dal Comune di Controparte_2
Senigallia in data 25.2.2021 col n. GE/2021/0009517, come indicati nella perizia giurata a firma dal
Geom. Successivamente, non sono stati eseguiti ulteriori lavori che avrebbero Persona_3
richiesto concessioni o autorizzazioni e che la stessa non è stata oggetto di provvedimenti sanzionatori.
7) La parte cedente dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile. La parte acquirente per quanto a sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
8) Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche od integrazioni, che gli intestatari catastali coincidono con le risultanze dei registri immobiliari.
- 3 - 9) Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D. lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni ed al riguardo la parte acquirente dichiara di essere già in possesso, ma di ricevere ugualmente in copia dalla parte cedente, dell'Attestato di Prestazione Energetica redatto dal Tecnico abilitato Perito Industriale Persona_4 in data 2.4.2015 dal quale risulta che l'immobile oggetto di trasferimento ricade nella classe energetica “F”.
10) Le parti, inoltre, ad ogni effetto di legge, dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e segg. c.c..
11) Il trasferimento, come qui effettuato, deve considerarsi esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987 e Corte di Cassazione n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
12) Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito dalla risoluzione 80/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbia ad oggetto immobili acquistati con la cosiddetta agevolazione fiscale di “prima casa”, non comporteranno decadenza da detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
13) Il presente trasferimento deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14) Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere e/o il Conservatore da ogni responsabilità. Le stesse si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico, entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta pubblicità immobiliare e successivamente a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
f) La sig.ra sempre in considerazione delle condizioni economiche in cui il sig. versa Pt_2 Pt_1
ed alla luce del disposto trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile che risultava intestata al medesimo, proprio per compensare la impossibilità di far fronte alla contribuzione al mantenimento del figlio minore, si farà completamente carico del mantenimento del figlio Per_1
- 4 - per tutti i periodi in cui starà con lei, lasciando a carico del padre tutte le spese che dovessero rendersi necessarie per il figlio nei periodi in cui, invece, lo stesso starà con lui;
g) la sig.ra si farà carico anche delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il Pt_2
figlio e che la stessa deciderà di assumere, riservandosi la facoltà, invece, di rimborsare al sig.
quelle che lo stesso sosterrà a tale titolo laddove non fossero da lei condivise o ritenute Pt_1
necessarie secondo il protocollo per i provvedimenti in materia di famiglia concordato tra il
Tribunale di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati attualmente vigente.
h) Entrambe i coniugi rinunciano a qualunque reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
i) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 18.01.2024, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
che si sono sposati a Brooklyn, NY (Stati Uniti d'America) il 20.10.2015, hanno chiesto la
[...]
separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 21.11.2024, le parti sono comparse personalmente dinnanzi al giudice, confermando la volontà di non riconciliarsi e chiedendo la separazione alle condizioni concordate.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate relative al figlio minore – che prevedono l'affidamento congiunto con adeguati spazi di rapporto con ciascuno dei genitori nonché il mantenimento da parte di entrambi in forma sostanzialmente diretta - appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni della loro separazione.
Va rilevato, peraltro, che il sig. , proprio al fine di comporre la crisi familiare, ha deciso Pt_1
di trasferire gratuitamente alla sig.ra la propria quota di comproprietà dell'abitazione familiare. Pt_2
- 5 - Invero, tra le condizioni dell'accordo, le parti hanno previsto il trasferimento di diritti reali, precisando che esso rientra nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Sotto tale profilo, si rammenta il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 21761/2021, secondo cui “Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Le parti, così come certificato dalla Cancelleria, hanno prodotto gli atti e le relative dichiarazioni di cui alla Legge n.52 del 1985, art.29 c.
1-bis. Esse hanno espressamente precisato che l'immobile si trova al numero 9 della Via Cavour di Senigallia ed hanno depositato con nota del
30/09/2024 le visure ipotecarie aggiornate alle cui risultanze si sono riportate.
Ciò posto, tenuto conto che l'accordo e le precisazioni sopra riportate sono stati inseriti nel verbale dell'udienza del 21.11.2024, redatto dall'ausiliario del giudice, il Collegio può recepire l'accordo raggiunto.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio (“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice
Relatore, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio / di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione delle parti davanti a sé – provveda ad acquisire
- 6 - la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Brooklyn, NY (Stati Uniti d'America) il 20/10/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 165, parte 2, serie C, dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come modificate o precisate all'udienza di comparizione delle parti, e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
dott. Alessandro Di Tano Giudice
dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 236/2024 promosso da:
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, e nata Parte_1 Parte_2
il 24/02/1987 a Senigallia (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DRAGO ROBERTO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: “a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
b) L'abitazione coniugale, costituita da un appartamento posto al primo piano ed annessa cantina posta al piano sotto strada del fabbricato urbano ubicato in Senigallia, Via Cavour n. 9, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata in esclusivo godimento alla sig.ra Parte_2 nell'interesse del figlio minore, stabilmente collocato presso di lei, affinché lo stesso continui a risedervi. Il sig. dichiara di aver prelevato dall'abitazione tutti i suoi effetti personali e di non Pt_1 avere null'altro a pretendere a tale titolo;
c) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita
- 1 - psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
d) Al padre è data facoltà di stare con il proprio figlio, compatibilmente con le esigenze di studio e con le condizioni di salute dello stesso, ogni qualvolta lo desideri ma solo dietro espresso e preventivo accordo con l'altro coniuge sui tempi e modalità di visita. In ogni caso, è fatto espresso divieto al padre di portare il figlio con sé fuori del Comune di residenza del minore e, tanto più, all'estero, senza il consenso scritto della madre. I coniugi, inoltre, si impegnano a concordare con almeno due settimane di anticipo, i tempi e le modalità di frequentazione del minore durante le festività o nei periodi di vacanza, dovendosi intendere per essi Natale e Santo Stefano, ultimo dell'anno e capodanno, Pasqua e Lunedì dell'angelo, nonché, un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze scolastiche, anche non estive, cercando di alternare di anno in anno tali periodi in modo che sia data al minore la possibilità di trascorrerli con entrambe i genitori, previo accordo tra gli stessi;
e) Il sig. non avendo, allo stato, la possibilità di provvedere mensilmente alla Parte_1
corresponsione di una contribuzione al mantenimento del figlio minore per mancanza di qualsiasi reddito e trovandosi anche nella ulteriore conseguente impossibilità di provvedere al pagamento, anche pro quota, della rata di mutuo che entrambe i coniugi si sono obbligati a corrispondere mensilmente in favore dell'Istituto di Credito mutuante ed a fronte del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato per atto Notaio il 25.5.2021 (Rep. 22765 – Persona_2
Racc. 11287), al fine anche di favorire la sistemazione dei rapporti familiari, si obbliga a trasferire alla sig.ra la quota di comproprietà dell'immobile a lui intestata e, per l'effetto, Parte_2
1) Il sig. come sopra meglio identificato trasferisce alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
come sopra meglio identificata, senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% dell'intero dell'abitazione coniugale, costituita da appartamento di civile abitazione posto al primo piano con annesso locale cantina posto al piano sotto strada della porzione di fabbricato urbano sito in Senigallia, Via Cavour n. 9 e distinto a Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 9, mappale
259, sub. 2, Categoria A/3, classe 5, vani 5, superficie catastale totale mq. 81, Rendita catastale Euro
335,70, confinante con scala condominiale, distacchi su Via Cavour, proprietà Comune di Senigallia, salvo altri.
2) L'acquirente dichiara di rinunciare all'ipoteca legale.
3) Le parti dichiarano che il valore di quanto trasferito è pari ad € 85.000,00.
4) Quanto trasferito è pervenuto al sig. in forza dell'atto di compravendita di Parte_1
porzione di Immobile da parte di , a rogito Notaio Parte_3 Persona_2 repertorio n. 22764, raccolta n. 11286 in data 25.5.2016, registrato presso l'Ufficio del Registro di
- 2 - Senigallia in data 1.6.2021 al n. 1709 Serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ancona in data 3.6.2021 ai numeri 12782 r.g. e 8618 r.p. e 12783 r.g. e 8619 r.p..
5) Il suddetto trasferimento avviene nello stato di fatto e diritto in cui il bene immobile si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, quali eventualmente risultanti per legge, dai precedenti titoli di provenienza o anche nate per destinazione del padre di famiglia, nonché con i diritti proporzionali, se ed in quanto esistenti, sulle parti dell'edificio che devono ritenersi comuni a norma di legge ed eventuale regolamento di condominio o risultanti dai titoli di provenienza, con l'immediato e definitivo trasferimento della quota di proprietà e del possesso alla signora , con ogni garanzia di legge, compresa Parte_2
l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, salvo l'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Ancona il 3.6.2021 al n. 12785 R.G. e n. 1662 R.P. a favore di ed a Controparte_1
garanzia del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria concesso con contratto 25.5.2021 per atto
Notaio Rep. 22765 – Racc. 11287 registrato a Senigallia in data 1.6.2021 al n. Persona_2
1710 Serie 1T,
6) Ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente in materia, nonché di quanto previsto dal d.p.r. 445/2000, il signor consapevole delle conseguenze penali in cui Parte_1
incorrerebbe in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara che il fabbricato nel quale è ricompresa l'unità immobiliare che viene qui trasferita era già esistente alla data del 1° settembre
1967 e che, successivamente, sono state eseguite opere di manutenzione ordinaria in forza della
C.I.L.A. presentata al Comune di Senigallia il 10.5.2007 prot. N. GE/2007/0028895 e che tali lavori sono stati ultimati in data 19.6.2009, come da comunicazione di regolare esecuzione e fine lavori, cui ha fatto seguito la Segnalazione Certificata di Agibilità da parte del proprietario, corredata dalla attestazione del Direttore dei Lavori Geometra protocollata dal Comune di Controparte_2
Senigallia in data 25.2.2021 col n. GE/2021/0009517, come indicati nella perizia giurata a firma dal
Geom. Successivamente, non sono stati eseguiti ulteriori lavori che avrebbero Persona_3
richiesto concessioni o autorizzazioni e che la stessa non è stata oggetto di provvedimenti sanzionatori.
7) La parte cedente dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile. La parte acquirente per quanto a sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
8) Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche od integrazioni, che gli intestatari catastali coincidono con le risultanze dei registri immobiliari.
- 3 - 9) Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D. lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni ed al riguardo la parte acquirente dichiara di essere già in possesso, ma di ricevere ugualmente in copia dalla parte cedente, dell'Attestato di Prestazione Energetica redatto dal Tecnico abilitato Perito Industriale Persona_4 in data 2.4.2015 dal quale risulta che l'immobile oggetto di trasferimento ricade nella classe energetica “F”.
10) Le parti, inoltre, ad ogni effetto di legge, dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e segg. c.c..
11) Il trasferimento, come qui effettuato, deve considerarsi esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987 e Corte di Cassazione n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
12) Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito dalla risoluzione 80/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbia ad oggetto immobili acquistati con la cosiddetta agevolazione fiscale di “prima casa”, non comporteranno decadenza da detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
13) Il presente trasferimento deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14) Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere e/o il Conservatore da ogni responsabilità. Le stesse si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico, entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta pubblicità immobiliare e successivamente a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
f) La sig.ra sempre in considerazione delle condizioni economiche in cui il sig. versa Pt_2 Pt_1
ed alla luce del disposto trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile che risultava intestata al medesimo, proprio per compensare la impossibilità di far fronte alla contribuzione al mantenimento del figlio minore, si farà completamente carico del mantenimento del figlio Per_1
- 4 - per tutti i periodi in cui starà con lei, lasciando a carico del padre tutte le spese che dovessero rendersi necessarie per il figlio nei periodi in cui, invece, lo stesso starà con lui;
g) la sig.ra si farà carico anche delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il Pt_2
figlio e che la stessa deciderà di assumere, riservandosi la facoltà, invece, di rimborsare al sig.
quelle che lo stesso sosterrà a tale titolo laddove non fossero da lei condivise o ritenute Pt_1
necessarie secondo il protocollo per i provvedimenti in materia di famiglia concordato tra il
Tribunale di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati attualmente vigente.
h) Entrambe i coniugi rinunciano a qualunque reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
i) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 18.01.2024, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
che si sono sposati a Brooklyn, NY (Stati Uniti d'America) il 20.10.2015, hanno chiesto la
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separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 21.11.2024, le parti sono comparse personalmente dinnanzi al giudice, confermando la volontà di non riconciliarsi e chiedendo la separazione alle condizioni concordate.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate relative al figlio minore – che prevedono l'affidamento congiunto con adeguati spazi di rapporto con ciascuno dei genitori nonché il mantenimento da parte di entrambi in forma sostanzialmente diretta - appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni della loro separazione.
Va rilevato, peraltro, che il sig. , proprio al fine di comporre la crisi familiare, ha deciso Pt_1
di trasferire gratuitamente alla sig.ra la propria quota di comproprietà dell'abitazione familiare. Pt_2
- 5 - Invero, tra le condizioni dell'accordo, le parti hanno previsto il trasferimento di diritti reali, precisando che esso rientra nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Sotto tale profilo, si rammenta il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 21761/2021, secondo cui “Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Le parti, così come certificato dalla Cancelleria, hanno prodotto gli atti e le relative dichiarazioni di cui alla Legge n.52 del 1985, art.29 c.
1-bis. Esse hanno espressamente precisato che l'immobile si trova al numero 9 della Via Cavour di Senigallia ed hanno depositato con nota del
30/09/2024 le visure ipotecarie aggiornate alle cui risultanze si sono riportate.
Ciò posto, tenuto conto che l'accordo e le precisazioni sopra riportate sono stati inseriti nel verbale dell'udienza del 21.11.2024, redatto dall'ausiliario del giudice, il Collegio può recepire l'accordo raggiunto.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio (“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice
Relatore, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio / di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione delle parti davanti a sé – provveda ad acquisire
- 6 - la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Brooklyn, NY (Stati Uniti d'America) il 20/10/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 165, parte 2, serie C, dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come modificate o precisate all'udienza di comparizione delle parti, e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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