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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5232/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5232/2020 promossa da:
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) OPPONENTI Parte_2 P.IVA_2
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA contro
C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_3 con l'avv. Vincenza D'Amico
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia il Tribunale di Brescia - In via principale, annullare il decreto ingiuntivo e rigettare la domanda azionata nei confronti delle Amministrazioni statali;
- Nel merito delle pretese avversarie: o dichiarare l'estinzione del credito a fronte dell'integrale pagamento di tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente cessazione della materia del contendere;
o stante l'originaria fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la tardiva
pagina 1 di 7 dimostrazione delle presenze da parte di (nell'ambito della verifica di cui all'art. 1 Pt_3
del DM 18 ottobre 2017), condannare controparte al pagamento delle spese legali.
- In via subordinata, dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate.
In via istruttoria, in caso di contestazioni avversarie, si chiede al Giudice - di disporre
l'acquisizione – eventualmente anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c. – degli ordinativi di pagamento sopra richiamati;
- di ordinare alla controparte di dimostrare quando ha fornito alla tutta la documentazione giustificativa richiesta dal DM 18 ottobre 2017, Parte_2
necessaria a consentire la liquidazione delle fatture.
Per parte opposta:
Nel merito, rigettare in toto l'opposizione proposta con atto di citazione del 31.05.2020 introduttiva del presente giudizio con, conseguente, conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, alla luce dell'intervenuto pagamento del solo importo capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto, ove il Tribunale ritenga di dover procedere alla revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che le parti opponenti siano condannate in solido al pagamento degli interessi moratori decorrenti dal 90° giorno dall'emissione della fattura sino al 01.07.2024, data in cui è avvenuto il pagamento parziale, procedendo, inoltre, a regolare le spese processuali anche della fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il e la promuovevano Parte_1 Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 493/20 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 108.500,00 in forza della fattura 6/18 (periodo di riferimento: gennaio 2018) relativa al servizio di accoglienza di richiedenti protezione internazionale affidatole in convenzione dalla di in favore della (nel Parte_2 Pt_2 Controparte_1
prosieguo: AGRISCAR).
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione eccepivano: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente il TAR - Brescia dovendo il servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale essere qualificato come servizio pubblico;
2)
l'inadempimento da parte di . In particolare, deduceva che, a seguito dell'indagine Pt_3 penale nell'ambito della quale era stata disposta, il 25.10.2017, dal GIP Brescia l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di all'epoca CP_3
legale rappresentante di , in relazione ai reati di cui agli artt. 640 I e II comma e Pt_3
483 c.p., ed a seguito della quale la di , su parere dell' aveva disposto Parte_2 Pt_2 CP_4
provvedersi alla straordinaria e temporanea gestione della società limitatamente alla esecuzione dei servizi affidati per l'accoglienza dei migranti, era emerso che questi ultimi erano stati accolti all'interno di immobili in realtà sprovvisti dei minimi requisiti igienico-sanitari e che aveva omesso di fornire molti dei servizi di accoglienza oggetto delle convenzioni Pt_3
stipulate; 3) il difetto del requisito di liquidità della somma ingiunta non essendosi ancora perfezionata la verifica di conformità delle prestazioni rese da;
4) l'inesigibilità Pt_3
dell'utile atteso dalle convenzioni giusto il disposto dell'art. 32 comma VII D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L.114/14 secondo cui “Nel periodo di applicazione della misura straordinaria e temporanea gestione di cui al comma II, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile
d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti di appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari, riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva”. Contestavano, altresì, la quantificazione del credito azionato stante la necessità di tenere conto, considerato il decreto di commissariamento, dell'impossibilità per di percepire gli utili attesi dalla gestione, della necessaria Pt_3
decurtazione del compenso del Commissario nonché della quota corrispondente alle prestazioni non eseguite e dell'applicazione della penale prevista dall'art. 11 della convenzione in caso di inadempimento.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo: 1) che la Pt_3 pagina 3 di 7 fattura azionata (n.
6-18 del 22.03.2018) emessa per l'importo complessivo di €.118.575,00, di cui €.10.075,00 per IVA soggetta a split payment, essendo riferita al servizio di accoglienza svolto nel mese di gennaio 2018, era relativa ad un periodo non solo diverso e successivo ad ogni contestazione penale formulata nei confronti dello ma, soprattutto, ad un periodo CP_3
successivo al commissariamento (disposto in data 4.12.2017 dalla di ), Parte_2 Pt_2
periodo nel quale non poteva dubitarsi della corretta esecuzione del servizio per esserne la gestione affidata ad un commissario scelto direttamente dalla;
2) che la somma Parte_2
dovuta, oltre che essere già fissata in bando, era stata oggetto di apposita quantificazione contenuta nella relazione iniziale redatta in data 14.12.2017 dal commissario Dott.
[...]
3) che l'asserito inadempimento si fondava sul decreto di ricognizione dell'agosto Per_1
2017 riferendosi, pertanto, ad un periodo precedente e non certo a prestazioni future non ancora rese (riferendosi le prestazioni oggetto della fattura posta a base del monitorio al mese di gennaio 2018); 4) che nessuna contestazione era stata svolta in riferimento al periodo oggetto della fattura;
5) che l'obbligo di accantonamento degli utili, ex art. 32 comma 7 cit., non giustificava, certo, il mancato pagamento da parte della stazione appaltante, incidendo semmai esclusivamente sulle modalità di utilizzo dell'utile conseguito da parte dell'impresa appaltatrice, trattandosi di utili “congelati” (Alla luce di tale norma, infatti, è l'impresa che, ricevuto il pagamento, deve separatamente contabilizzare la quota utile del servizio svolto ed accantonare contabilmente la stessa in un apposito fondo che non può essere distribuito ai soci o ai titolari ed è classificato temporaneamente come impignorabile); 6) che il compenso spettante al commissario era stato regolarmente quantificato con apposito decreto prefettizio e regolarmente fatturato dallo stesso ad essa opponente che, a sua volta, aveva provveduto al saldo del dovuto;
7) che, riferendosi la fattura azionata ad un periodo rispetto al quale non era stato contestato alcun inadempimento, doveva escludersi la debenza della penale invocata da controparte. Contestava, infine, l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza, celebrata mediante trattazione scritta, del 21.11.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 7 Preliminarmente, deve darsi atto che, con ordinativo di pagamento n. 12 del 1.7.2024 la ha provveduto al pagamento dell'importo capitale ingiunto, pari ad € CP_2
108.500,00 e che, pur insistendo gli opponenti, in via principale, nell'accoglimento dei motivi di opposizione, nessun atto conclusivo è stato dagli stessi depositato.
All'intervenuto pagamento, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, del capitale consegue necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. L. 4531/2000;
Cass, 13085/2008) dovendosi però vagliare i motivi di opposizione sia al fine di verificare la spettanza degli interessi moratori richiesti, e non corrisposti, che per la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è stata rinunciata da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni.
Le ulteriori contestazioni svolte dagli opponenti sono infondate.
Come si ricava dalla documentazione prodotta in sede monitoria da , la Pt_3
fattura n.
6-18 del 22.3.2018 si riferiva a prestazioni di accoglienza svolte nel mese di gennaio
2018 e, quindi, relative ad un periodo successivo al commissariamento e diverso da quello oggetto del procedimento penale nei confronti dello RO (conclusosi, peraltro, con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale di Brescia n.
2866/22 prodotta telematicamente dall'opposta, unitamente all'istanza di trattazione scritta dell'udienza, in data 1.0.24), con conseguente infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata dagli opponenti. Peraltro, ad ulteriore conferma dell'infondatezza dell'eccezione, deve rilevarsi che gli opponenti non hanno prodotto alcuna documentazione relativa a contestazioni svolte relativamente alle prestazioni rese nel gennaio 2018 e che dalla relazione a firma del commissario dott. relativa al periodo dicembre 4 dicembre 2017/ Per_1
31.3.2018 (doc. 11 opposta), non emerge alcuna seria criticità alle prestazioni rese, tale da giustificare la sospensione del pagamento dovuto.
Infondate sono anche le eccezioni concernenti il difetto del requisito di liquidità in assenza del completamento del “controllo amministrativo-contabile”, peraltro meramente pagina 5 di 7 ipotizzata (si legge alla pag. 11 dell'atto introduttivo “La fattura…non sembrerebbe aver superato il controllo amministrativo-contabile…”) e, comunque, riferita agli esiti dell'indagine penale (“e con valide ragioni, visto il processo penale in corso proprio sull'esecuzione di tale contratto” – ibid), indagine che – come si è visto – attiene ad un periodo del tutto diverso a quello cui si riferiscono le prestazioni di assistenza di cui alla fattura in esame.
Infondata è anche l'eccezione di inesigibilità dell'utile, giusto il disposto dell'art. 32 comma VII D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L.114/14, atteso che tale disposizione incide esclusivamente sulle modalità di utilizzo dell'utile conseguito da parte dell'impresa appaltatrice, ma non condiziona certamente il diritto di quest'ultima alla controprestazione dovuta.
Infondate sono anche le contestazioni inerenti alla quantificazione del credito, in assenza di inadempimento da parte di e considerato che, tra l'altro, l'importo di cui al Pt_3
capitale è stato spontaneamente versato dalla nelle more del presente giudizio. Parte_2
Quanto alla contestazione concernente la verifica delle presenze e del completamento delle relative verifiche amministrative solo nel 2024 (da qui l'intervenuto pagamento nel mese di agosto del medesimo anno), trattasi di allegazione tardiva in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, avendo la corrisposto il pagamento della sola somma capitale, Parte_2
gli opponenti vanno condannati al pagamento degli interessi moratori ex Dlvo 231/2002 decorrenti dal novantesimo giorno (cfr. anche art. 5 Convenzione) dall'emissione della fattura al 1.7.24 (data in cui è avvenuto il pagamento parziale), sulla spettanza dei quali nessuna contestazione specifica è stata svolta dagli opponenti.
Stante la soccombenza gli opponenti vanno condannati al pagamento delle spese di lite della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo, e del presente procedimento, liquidate in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 493/20;
2) dichiara, atteso il pagamento dell'importo della somma di € 108.500,00, iva esclusa, mediante Ordinativo di Pagamento n. 12 del 1.7.24, la cessazione della materia del contendere in riferimento alla somma capitale oggetto del decreto ingiuntivo;
3) condanna gli opponenti al pagamento degli interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 decorrenti dal novantesimo giorno dall'emissione della fattura sino al 1.7.24;
4) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo, e del presente procedimento liquidate in complessivi € 11.268,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 31/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5232/2020 promossa da:
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) OPPONENTI Parte_2 P.IVA_2
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA contro
C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_3 con l'avv. Vincenza D'Amico
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia il Tribunale di Brescia - In via principale, annullare il decreto ingiuntivo e rigettare la domanda azionata nei confronti delle Amministrazioni statali;
- Nel merito delle pretese avversarie: o dichiarare l'estinzione del credito a fronte dell'integrale pagamento di tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo, con conseguente cessazione della materia del contendere;
o stante l'originaria fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la tardiva
pagina 1 di 7 dimostrazione delle presenze da parte di (nell'ambito della verifica di cui all'art. 1 Pt_3
del DM 18 ottobre 2017), condannare controparte al pagamento delle spese legali.
- In via subordinata, dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate.
In via istruttoria, in caso di contestazioni avversarie, si chiede al Giudice - di disporre
l'acquisizione – eventualmente anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c. – degli ordinativi di pagamento sopra richiamati;
- di ordinare alla controparte di dimostrare quando ha fornito alla tutta la documentazione giustificativa richiesta dal DM 18 ottobre 2017, Parte_2
necessaria a consentire la liquidazione delle fatture.
Per parte opposta:
Nel merito, rigettare in toto l'opposizione proposta con atto di citazione del 31.05.2020 introduttiva del presente giudizio con, conseguente, conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, alla luce dell'intervenuto pagamento del solo importo capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto, ove il Tribunale ritenga di dover procedere alla revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che le parti opponenti siano condannate in solido al pagamento degli interessi moratori decorrenti dal 90° giorno dall'emissione della fattura sino al 01.07.2024, data in cui è avvenuto il pagamento parziale, procedendo, inoltre, a regolare le spese processuali anche della fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il e la promuovevano Parte_1 Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 493/20 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 108.500,00 in forza della fattura 6/18 (periodo di riferimento: gennaio 2018) relativa al servizio di accoglienza di richiedenti protezione internazionale affidatole in convenzione dalla di in favore della (nel Parte_2 Pt_2 Controparte_1
prosieguo: AGRISCAR).
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione eccepivano: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente il TAR - Brescia dovendo il servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale essere qualificato come servizio pubblico;
2)
l'inadempimento da parte di . In particolare, deduceva che, a seguito dell'indagine Pt_3 penale nell'ambito della quale era stata disposta, il 25.10.2017, dal GIP Brescia l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di all'epoca CP_3
legale rappresentante di , in relazione ai reati di cui agli artt. 640 I e II comma e Pt_3
483 c.p., ed a seguito della quale la di , su parere dell' aveva disposto Parte_2 Pt_2 CP_4
provvedersi alla straordinaria e temporanea gestione della società limitatamente alla esecuzione dei servizi affidati per l'accoglienza dei migranti, era emerso che questi ultimi erano stati accolti all'interno di immobili in realtà sprovvisti dei minimi requisiti igienico-sanitari e che aveva omesso di fornire molti dei servizi di accoglienza oggetto delle convenzioni Pt_3
stipulate; 3) il difetto del requisito di liquidità della somma ingiunta non essendosi ancora perfezionata la verifica di conformità delle prestazioni rese da;
4) l'inesigibilità Pt_3
dell'utile atteso dalle convenzioni giusto il disposto dell'art. 32 comma VII D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L.114/14 secondo cui “Nel periodo di applicazione della misura straordinaria e temporanea gestione di cui al comma II, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile
d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti di appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari, riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva”. Contestavano, altresì, la quantificazione del credito azionato stante la necessità di tenere conto, considerato il decreto di commissariamento, dell'impossibilità per di percepire gli utili attesi dalla gestione, della necessaria Pt_3
decurtazione del compenso del Commissario nonché della quota corrispondente alle prestazioni non eseguite e dell'applicazione della penale prevista dall'art. 11 della convenzione in caso di inadempimento.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo: 1) che la Pt_3 pagina 3 di 7 fattura azionata (n.
6-18 del 22.03.2018) emessa per l'importo complessivo di €.118.575,00, di cui €.10.075,00 per IVA soggetta a split payment, essendo riferita al servizio di accoglienza svolto nel mese di gennaio 2018, era relativa ad un periodo non solo diverso e successivo ad ogni contestazione penale formulata nei confronti dello ma, soprattutto, ad un periodo CP_3
successivo al commissariamento (disposto in data 4.12.2017 dalla di ), Parte_2 Pt_2
periodo nel quale non poteva dubitarsi della corretta esecuzione del servizio per esserne la gestione affidata ad un commissario scelto direttamente dalla;
2) che la somma Parte_2
dovuta, oltre che essere già fissata in bando, era stata oggetto di apposita quantificazione contenuta nella relazione iniziale redatta in data 14.12.2017 dal commissario Dott.
[...]
3) che l'asserito inadempimento si fondava sul decreto di ricognizione dell'agosto Per_1
2017 riferendosi, pertanto, ad un periodo precedente e non certo a prestazioni future non ancora rese (riferendosi le prestazioni oggetto della fattura posta a base del monitorio al mese di gennaio 2018); 4) che nessuna contestazione era stata svolta in riferimento al periodo oggetto della fattura;
5) che l'obbligo di accantonamento degli utili, ex art. 32 comma 7 cit., non giustificava, certo, il mancato pagamento da parte della stazione appaltante, incidendo semmai esclusivamente sulle modalità di utilizzo dell'utile conseguito da parte dell'impresa appaltatrice, trattandosi di utili “congelati” (Alla luce di tale norma, infatti, è l'impresa che, ricevuto il pagamento, deve separatamente contabilizzare la quota utile del servizio svolto ed accantonare contabilmente la stessa in un apposito fondo che non può essere distribuito ai soci o ai titolari ed è classificato temporaneamente come impignorabile); 6) che il compenso spettante al commissario era stato regolarmente quantificato con apposito decreto prefettizio e regolarmente fatturato dallo stesso ad essa opponente che, a sua volta, aveva provveduto al saldo del dovuto;
7) che, riferendosi la fattura azionata ad un periodo rispetto al quale non era stato contestato alcun inadempimento, doveva escludersi la debenza della penale invocata da controparte. Contestava, infine, l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza, celebrata mediante trattazione scritta, del 21.11.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 7 Preliminarmente, deve darsi atto che, con ordinativo di pagamento n. 12 del 1.7.2024 la ha provveduto al pagamento dell'importo capitale ingiunto, pari ad € CP_2
108.500,00 e che, pur insistendo gli opponenti, in via principale, nell'accoglimento dei motivi di opposizione, nessun atto conclusivo è stato dagli stessi depositato.
All'intervenuto pagamento, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, del capitale consegue necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. L. 4531/2000;
Cass, 13085/2008) dovendosi però vagliare i motivi di opposizione sia al fine di verificare la spettanza degli interessi moratori richiesti, e non corrisposti, che per la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è stata rinunciata da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni.
Le ulteriori contestazioni svolte dagli opponenti sono infondate.
Come si ricava dalla documentazione prodotta in sede monitoria da , la Pt_3
fattura n.
6-18 del 22.3.2018 si riferiva a prestazioni di accoglienza svolte nel mese di gennaio
2018 e, quindi, relative ad un periodo successivo al commissariamento e diverso da quello oggetto del procedimento penale nei confronti dello RO (conclusosi, peraltro, con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale di Brescia n.
2866/22 prodotta telematicamente dall'opposta, unitamente all'istanza di trattazione scritta dell'udienza, in data 1.0.24), con conseguente infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata dagli opponenti. Peraltro, ad ulteriore conferma dell'infondatezza dell'eccezione, deve rilevarsi che gli opponenti non hanno prodotto alcuna documentazione relativa a contestazioni svolte relativamente alle prestazioni rese nel gennaio 2018 e che dalla relazione a firma del commissario dott. relativa al periodo dicembre 4 dicembre 2017/ Per_1
31.3.2018 (doc. 11 opposta), non emerge alcuna seria criticità alle prestazioni rese, tale da giustificare la sospensione del pagamento dovuto.
Infondate sono anche le eccezioni concernenti il difetto del requisito di liquidità in assenza del completamento del “controllo amministrativo-contabile”, peraltro meramente pagina 5 di 7 ipotizzata (si legge alla pag. 11 dell'atto introduttivo “La fattura…non sembrerebbe aver superato il controllo amministrativo-contabile…”) e, comunque, riferita agli esiti dell'indagine penale (“e con valide ragioni, visto il processo penale in corso proprio sull'esecuzione di tale contratto” – ibid), indagine che – come si è visto – attiene ad un periodo del tutto diverso a quello cui si riferiscono le prestazioni di assistenza di cui alla fattura in esame.
Infondata è anche l'eccezione di inesigibilità dell'utile, giusto il disposto dell'art. 32 comma VII D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L.114/14, atteso che tale disposizione incide esclusivamente sulle modalità di utilizzo dell'utile conseguito da parte dell'impresa appaltatrice, ma non condiziona certamente il diritto di quest'ultima alla controprestazione dovuta.
Infondate sono anche le contestazioni inerenti alla quantificazione del credito, in assenza di inadempimento da parte di e considerato che, tra l'altro, l'importo di cui al Pt_3
capitale è stato spontaneamente versato dalla nelle more del presente giudizio. Parte_2
Quanto alla contestazione concernente la verifica delle presenze e del completamento delle relative verifiche amministrative solo nel 2024 (da qui l'intervenuto pagamento nel mese di agosto del medesimo anno), trattasi di allegazione tardiva in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, avendo la corrisposto il pagamento della sola somma capitale, Parte_2
gli opponenti vanno condannati al pagamento degli interessi moratori ex Dlvo 231/2002 decorrenti dal novantesimo giorno (cfr. anche art. 5 Convenzione) dall'emissione della fattura al 1.7.24 (data in cui è avvenuto il pagamento parziale), sulla spettanza dei quali nessuna contestazione specifica è stata svolta dagli opponenti.
Stante la soccombenza gli opponenti vanno condannati al pagamento delle spese di lite della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo, e del presente procedimento, liquidate in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 493/20;
2) dichiara, atteso il pagamento dell'importo della somma di € 108.500,00, iva esclusa, mediante Ordinativo di Pagamento n. 12 del 1.7.24, la cessazione della materia del contendere in riferimento alla somma capitale oggetto del decreto ingiuntivo;
3) condanna gli opponenti al pagamento degli interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 decorrenti dal novantesimo giorno dall'emissione della fattura sino al 1.7.24;
4) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo, e del presente procedimento liquidate in complessivi € 11.268,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 31/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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