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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 4586/2013
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4586/2013 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e
[...] P.IVA_1
difeso dall'Avv. CRETELLA SANDRO
Opponente
CONTRO
, assistito e difeso dall'Avv. ALESSANDRI CP_1
ALESSANDRO opposto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il
[...]
ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 753 emesso in data 23.09.2013 dal
Tribunale di Catanzaro in favore di per il pagamento della CP_1
somma di euro 18.000,00, oltre interessi, quale corrispettivo per onorari dovuti all'espletamento della prestazione dallo stesso posta in essere.
A sostegno dell'opposizione il , premettendo che a seguito di Parte_1
controversia insorta tra lo stesso e la nel corso Controparte_2
dell'esecuzione del contratto di appalto, era stato attivato un procedimento arbitrale in cui era stato nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'ing.
riteneva che il decreto illegittimo dovesse essere CP_1
dichiarato nullo per una serie di ragioni.
In particolare precisava:
- Che con l'ordinanza di nomina del consulente il Collegio riconosceva allo stesso un acconto di euro 8.000,00 che veniva posto provvisoriamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno;
- Che in data 1.04.2011 il Collegio, a fronte della richiesta del tecnico di integrazione dell'acconto richiesto, concedeva l'ulteriore acconto di euro 7.000,00 posto sempre provvisoriamente a carico di entrambe le parti in pari misura;
- Che in base a tali due provvedimenti il in data 3.06.2011 Parte_1
erogava la somma di euro 7.861,50 in favore dell'ER (cfr bonifico bancario) pari al 50% della somma complessiva di euro
15.000,00 oltre oneri;
- Che in data 27.12.2011 il Collegio, in risposta all'istanza del consulente, concedeva un ulteriore acconto in ragione dei pag. 2/12 sopralluoghi dallo stesso effettuati pari ad euro 30.000,00 oltre Iva e
Cassa da ponendolo a carico delle parti in pari misura ed in solido;
- Che il in data 17.01.2012 erogava all'NE la somma Parte_1
di euro 15.877,50 (cfr ricevuta bonifico bancario) pari alla metà della somma richiesta;
- Che con lodo arbitrale del 30.01.2013 veniva disposto che le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate per 45.000,00 euro erano poste definitivamente a carico di nella Controparte_2
misura del 60% e a carico del nella misura del 40% con Parte_1
vincolo di solidarietà tra le parti.
- Che pertanto lo stesso avrebbe dovuto corrispondere la somma di
18.000,00 euro corrispondente al 40% di 45.000,00 euro;
- Che l'NE con ricorso per decreto ingiuntivo, CP_3
premettendo di aver ricevuto acconti per 30.000,00 euro e che gli residuava un credito di 15.000,00 agiva nei confronti delle parti del giudizio arbitrale al fine di ottenere la differenza oltre interessi;
- Che con decreto ingiuntivo, oggetto di impugnazione il Tribunale di
Catanzaro ingiungeva alle parti la somma di euro 18.876,00 oltre alle spese della procedura per euro 847,44;
Tutto ciò premesso, parte opponente contestava la legittimità del decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca per i seguenti motivi:
Mancato rispetto dei parametri legislativi in ordine alla quantificazione del compenso;
mancata accettazione ad opera del del compenso del ctu, con palese violazione dell' art.814 Parte_1
cpc; mancata allegazione del parere di congruità dell'ordine professionale degli ingegneri.
pag. 3/12 Concludeva chiedendo: In via preliminare dichiarare
l'inammissibilità del decreto emesso dal tribunale di Catanzaro
n. 753/2013 ex art.814 cpc o in subordine ai sensi dell'art.633 cpc e revocarlo.
In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto del
alla restituzione della eventuale somma eccedente già Parte_1
versata.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale in CP_1
via preliminare riconosceva il pagamento della somma di euro
22.500,00 da parte dell'opponente ed in suo favore e nel merito contestava tutto quanto dedotto dall'opponente.
In particolare:
-in ordine alla mancata accettazione del compenso del CTU ad opera delle parti, precisava che l'art.814 cpc non trovava applicazione per i compensi dei consulenti e quindi non era necessaria l'accettazione ad opera delle parti e che del resto l'ordinanza di liquidazione del Collegio costituiva titolo esecutivo, così come stabilito dalla normativa relativa alle opere pubbliche ex art. 241, comma 12 del dlgs 163/2006;
- che l'opposizione doveva essere rigettata sia perchè il parere di congruità non era vincolante per il giudice, sia perché il quantum richiesto dal consulente era in linea con i parametri fissati dal legislatore per la determinazione degli onorari dei consulenti.
Concludeva chiedendo:
pag. 4/12 in via preliminare dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la concessione della provvisoria esecutività del decreto e nel merito respingere l'avversa opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo condannando il al pagamento del relativo Parte_1
importo.
Concessi i termini di cui all'art.183 cpc, dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo, con decreto del 23.04.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato.
All'udienza del 3.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc
***********
Preliminarmente occorre precisare che non risulta contestato il pagamento della somma di euro 22.500,00 posta in essere dal in favore del Parte_1
consulente, quale acconto per gli onorari dallo stesso richiesti per la prestazione effettuata.
Tuttavia, il pagamento di suddetta somma non impedisce al consulente di chiedere, mediante lo strumento del decreto ingiuntivo, il pagamento della restante somma, anche alla parte che ha già provveduto al pagamento dell'acconto.
Tale condotta, diversamente da quanto eccepito dall'opponente, non è indice di una condotta scorretta del professionista, ma deriva dal fatto che le parti del giudizio erano state obbligato a pagare in solido il compenso al professionista, sebbene poi nei rapporti interni erano state stabilite delle percentuali di responsabilità diverse. Piu precisamente, con lodo arbitrale pag. 5/12 depositato il 30.01.2013 il Collegio stabiliva che le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separata ordinanza collegiale per complessivi euro 45.000 vengono poste a carico di Controparte_2
nella misura del 60% ed a carico del nella misura del 40%, con Parte_1
vincolo di solidarietà tra le parti.
E'noto che si ha obbligazione solidale quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione o quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione, in modo che l'adempimento da parte di uno o verso uno solo libera anche gli altri (art. 1292 cod. civ.).
Piu specificamente in tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca ai sensi dell'art. 1292 cc contro uno qualsiasi dei condebitori solidali esercita un preciso diritto che però non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali , perché diversamente si contraddirebbe la sua stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei confronti dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno dei qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra i condebitori solidali fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta da titolo o in mancanza in parti uguali.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risulta evidente che il Consulente tecnico d'ufficio, a fronte del mancato adempimento della somma di euro 15.000,00 abbia proposto decreto ingiuntivo nei pag. 6/12 confronti di entrambe le parti del giudizio, in quanto benchè come correttamente affermato da parte ricorrente, la stessa abbia corrisposto le somme, è pur vero che in presenza del vincolo di sussidiarietà, ben può il creditore chiedere il pagamento per la restante parte e per l'intero al
, in qualità di soggetto obbligato in solido con l'altro Parte_1
condebitore.
Fatta tale doverosa premessa, occorre capire se il decreto ingiuntivo risulti legittimo o se viceversa risultano fondate le eccezioni formulate dall'odierno opponente.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art.814 cpc o meglio per non aver parte opponente accettato il compenso che il Collegio aveva stabilito per il consulente.
L'eccezione muove dal presupposto che quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. Nel caso in esame parte opponente con la presente opposizione dichiarava di non accettare il compenso del ctu liquidato dal collegio arbitrale.
Tale eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
E' noto che gli arbitri per l'opera prestata hanno diritto al rimborso delle spese e ad un onorario. La determinazione delle spese degli onorari, in genere è effettuata direttamente dagli arbitri nel lodo. Tale liquidazione ha il carattere di una proposta e pertanto essa necessita di una accettazione di tutte le parti nel processo arbitrale. In difetto dell'accettazione non spiega alcun vincolo per la sola parte che l'abbia accettata.
pag. 7/12 Nel concetto di spese, tuttavia, non rientrano quelle concernenti le spese di ctu, per le quali quindi non è richiesta alcuna accettazione ad opera delle parti.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che in materia di arbitrato rituale, il ctu ha titolo per chiedere il pagamento del proprio compenso esclusivamente agli arbitri a cui spetta ex art. 814 cpc il diritto ad ottenere
i rimborso dalle parti dovendosi escludere una responsabilità solidale di queste ultime poiché a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario, la figura del consulente nell'arbitrato, che pure ha natura giurisdizionale, non ha carattere pubblicistico quale ausiliario del giudice che esegue la sua prestazione per un superiore interesse di giustizia , ma una matrice privatistica, essendo le parti legate agli arbitri da un rapporto di mandato
,in cui ai sensi dell'art.1719 cc, il mandante ha l'obbligo di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per
l'adempimento delle obbligazioni contratte in nome proprio, tra le quali anche quelle nei confronti del consulente. (cass.21.3.2014 6736). Ne deriva quindi che le parti sono tenute a corrispondere agli arbitri le somme necessarie affinchè gli stessi possano espletare il mandato e tali somme non richiedono alcuna accettazione ad opera delle parti, in quanto le stesse sono tenute a corrisponderle in virtù del contratto di mandato concluso con gli arbitri.
In ogni caso, anche laddove si volesse seguire la ricostruzione dell'opponente, facendo rientrare nel concetto di spese di cui all'art.814 cpc anche gli onorari del consulente, con conseguente necessità di accettazione ad opera delle parti, l'eccezione di parte opponente risulterebbe comunque infondata , in quanto il , attraverso il Parte_1
pag. 8/12 pagamento dei singoli acconti e in mancanza di una specifica contestazione ha provveduto ad accettare mediante facta concludentia la proposta proveniente dal Collegio arbitrale.
Come correttamente afferma controparte non è ipotizzabile che l'Abitcoop non conoscesse la proposta di liquidazione in tutti i suoi dettagli, e che pertanto la stessa corrispondendo gli importi richiesti dal consulente non ha fatto altro che accettare la proposta di liquidazione, pagando senza riserva e senza nulla osservare in merito, quanto provvisoriamente posto a suo carico.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art.633 cpc e più precisamente per mancata allegazione del parere di congruità ad opera dell'ordine professionale degli ingegneri. Riteneva, infatti, che il Collegio, nel corrispondere gli acconti al professionista, si fosse adagiato a quanto richiesto dallo stesso, senza acquisire alcun elemento di valutazione tecnico per verificare la correttezza di quanto richiesto.
Anche tale motivo risulta infondato.
Invero, orientamento consolidato della Corte di Cassazione ha precisato che in tema di compenso per prestazioni professionali, non è affatto vincolante il parere espresso dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, allorché sia sorta controversia sulla misura dei compensi. In particolare, nella materia della liquidazione degli onorari degli avvocati il parere del competente Consiglio dell'Ordine era volto solo ad attestare la conformità in astratto della parcella alla tariffa, senza vincolo per il giudice circa pag. 9/12 l'effettività della prestazione. Mentre, perciò, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione”. Nel procedimento di merito, infatti, la parcella professionale, pur munita di vidimazione del Consiglio dell'Ordine, si qualifica come una semplice dichiarazione (unilaterale del professionista che, pertanto, è tenuto a provarne la sua correttezza e congruità in relazione all'incarico svolto (cfr. Cass. Civ. 17 maggio 2012, n. 7764).
Con il terzo motivo di opposizione parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo stante la sproporzione dell'onorario liquidato dal
Collegio rispetto alle tariffe individuate dal d.m 140/2012 contenete la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni.
Invero con il presente motivo parte opponente contestava il compenso del consulente tecnico d'ufficio così come liquidato dal Collegio, e chiedeva in via riconvenzionale la determinazione dell'onorario del consulente ".
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Invero la giurisprudenza ha precisato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo basato su lodo arbitrale debba essere condotto nei limiti previsti dall'art. 825 c.p.c., ovvero verificando l'esistenza del lodo, la sua regolarità formale e l'idoneità del suo contenuto a fondare la domanda di condanna, senza poter riesaminare le questioni che potevano essere dedotte pag. 10/12 e vagliate nel procedimento arbitrale. In altre parole, il lodo arbitrale costituisce la prova scritta del credito ai sensi dell'art. 633 n.1 c.p.c., e le contestazioni sulla validità del lodo possono essere sollevate solo con gli specifici mezzi di impugnazione previsti dall'art. 827 c.p.c. La norma in esame indica i mezzi di impugnazione messi a disposizione dalla legge per contrastare la decisione degli arbitri e riserva l'impugnazione ai soli motivi di nullità, di revocazione e di opposizione di terzo.
Parte opponente, riproponendo in questa sede temi ed argomenti già svolti nel procedimento arbitrale e censurando sul punto la decisione del Collegio arbitrale, pretenderebbe di mettere in discussione la detta pronuncia, per ottenerne una rivisitazione, laddove nel presente procedimento il lodo ha avuto soltanto la funzione di costituire quella prova scritta del credito di cui all'art. 633 n.1 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. Il credito restitutorio rivendicato dal consulente è un credito – ormai consacrato nel lodo arbitrale e tale lodo poteva essere impugnato solo con gli strumenti di cui all'art. 827 cpc.
In definitiva, l'emissione del decreto ingiuntivo è fondata sul lodo arbitrale, restando certamente precluso all'odierno giudicante, e per l'effetto irrilevante, la adesione o meno al contenuto del lodo, atteso che, si ripete,
l'estensore della presente sentenza è tenuto unicamente a verificare l'esistenza del lodo e l'idoneità del suo contenuto a fondare la domanda di condanna azionata in via monitoria.
Pertanto, è precluso al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il riesame delle questioni di merito che andavano scrutinate nel procedimento arbitrale. (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8322/2022 del 22-09-2022).
In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione proposta dall'opponente con pag. 11/12 la conferma del decreto ingiuntivo opposto N.753 emesso dal Tribunale di
Catanzaro il 23.09.2013
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come sopra determinata e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei parametri introdotti dal decreto della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14).
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, in composizione monocratica, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da nei confronti di cosi provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n.753 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 23.09.2013;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opposto che liquida in 2.540,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e CPA.
Così deciso in Catanzaro, il 22.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 4586/2013
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4586/2013 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e
[...] P.IVA_1
difeso dall'Avv. CRETELLA SANDRO
Opponente
CONTRO
, assistito e difeso dall'Avv. ALESSANDRI CP_1
ALESSANDRO opposto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il
[...]
ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 753 emesso in data 23.09.2013 dal
Tribunale di Catanzaro in favore di per il pagamento della CP_1
somma di euro 18.000,00, oltre interessi, quale corrispettivo per onorari dovuti all'espletamento della prestazione dallo stesso posta in essere.
A sostegno dell'opposizione il , premettendo che a seguito di Parte_1
controversia insorta tra lo stesso e la nel corso Controparte_2
dell'esecuzione del contratto di appalto, era stato attivato un procedimento arbitrale in cui era stato nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'ing.
riteneva che il decreto illegittimo dovesse essere CP_1
dichiarato nullo per una serie di ragioni.
In particolare precisava:
- Che con l'ordinanza di nomina del consulente il Collegio riconosceva allo stesso un acconto di euro 8.000,00 che veniva posto provvisoriamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno;
- Che in data 1.04.2011 il Collegio, a fronte della richiesta del tecnico di integrazione dell'acconto richiesto, concedeva l'ulteriore acconto di euro 7.000,00 posto sempre provvisoriamente a carico di entrambe le parti in pari misura;
- Che in base a tali due provvedimenti il in data 3.06.2011 Parte_1
erogava la somma di euro 7.861,50 in favore dell'ER (cfr bonifico bancario) pari al 50% della somma complessiva di euro
15.000,00 oltre oneri;
- Che in data 27.12.2011 il Collegio, in risposta all'istanza del consulente, concedeva un ulteriore acconto in ragione dei pag. 2/12 sopralluoghi dallo stesso effettuati pari ad euro 30.000,00 oltre Iva e
Cassa da ponendolo a carico delle parti in pari misura ed in solido;
- Che il in data 17.01.2012 erogava all'NE la somma Parte_1
di euro 15.877,50 (cfr ricevuta bonifico bancario) pari alla metà della somma richiesta;
- Che con lodo arbitrale del 30.01.2013 veniva disposto che le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate per 45.000,00 euro erano poste definitivamente a carico di nella Controparte_2
misura del 60% e a carico del nella misura del 40% con Parte_1
vincolo di solidarietà tra le parti.
- Che pertanto lo stesso avrebbe dovuto corrispondere la somma di
18.000,00 euro corrispondente al 40% di 45.000,00 euro;
- Che l'NE con ricorso per decreto ingiuntivo, CP_3
premettendo di aver ricevuto acconti per 30.000,00 euro e che gli residuava un credito di 15.000,00 agiva nei confronti delle parti del giudizio arbitrale al fine di ottenere la differenza oltre interessi;
- Che con decreto ingiuntivo, oggetto di impugnazione il Tribunale di
Catanzaro ingiungeva alle parti la somma di euro 18.876,00 oltre alle spese della procedura per euro 847,44;
Tutto ciò premesso, parte opponente contestava la legittimità del decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca per i seguenti motivi:
Mancato rispetto dei parametri legislativi in ordine alla quantificazione del compenso;
mancata accettazione ad opera del del compenso del ctu, con palese violazione dell' art.814 Parte_1
cpc; mancata allegazione del parere di congruità dell'ordine professionale degli ingegneri.
pag. 3/12 Concludeva chiedendo: In via preliminare dichiarare
l'inammissibilità del decreto emesso dal tribunale di Catanzaro
n. 753/2013 ex art.814 cpc o in subordine ai sensi dell'art.633 cpc e revocarlo.
In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto del
alla restituzione della eventuale somma eccedente già Parte_1
versata.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale in CP_1
via preliminare riconosceva il pagamento della somma di euro
22.500,00 da parte dell'opponente ed in suo favore e nel merito contestava tutto quanto dedotto dall'opponente.
In particolare:
-in ordine alla mancata accettazione del compenso del CTU ad opera delle parti, precisava che l'art.814 cpc non trovava applicazione per i compensi dei consulenti e quindi non era necessaria l'accettazione ad opera delle parti e che del resto l'ordinanza di liquidazione del Collegio costituiva titolo esecutivo, così come stabilito dalla normativa relativa alle opere pubbliche ex art. 241, comma 12 del dlgs 163/2006;
- che l'opposizione doveva essere rigettata sia perchè il parere di congruità non era vincolante per il giudice, sia perché il quantum richiesto dal consulente era in linea con i parametri fissati dal legislatore per la determinazione degli onorari dei consulenti.
Concludeva chiedendo:
pag. 4/12 in via preliminare dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la concessione della provvisoria esecutività del decreto e nel merito respingere l'avversa opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo condannando il al pagamento del relativo Parte_1
importo.
Concessi i termini di cui all'art.183 cpc, dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo, con decreto del 23.04.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato.
All'udienza del 3.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc
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Preliminarmente occorre precisare che non risulta contestato il pagamento della somma di euro 22.500,00 posta in essere dal in favore del Parte_1
consulente, quale acconto per gli onorari dallo stesso richiesti per la prestazione effettuata.
Tuttavia, il pagamento di suddetta somma non impedisce al consulente di chiedere, mediante lo strumento del decreto ingiuntivo, il pagamento della restante somma, anche alla parte che ha già provveduto al pagamento dell'acconto.
Tale condotta, diversamente da quanto eccepito dall'opponente, non è indice di una condotta scorretta del professionista, ma deriva dal fatto che le parti del giudizio erano state obbligato a pagare in solido il compenso al professionista, sebbene poi nei rapporti interni erano state stabilite delle percentuali di responsabilità diverse. Piu precisamente, con lodo arbitrale pag. 5/12 depositato il 30.01.2013 il Collegio stabiliva che le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separata ordinanza collegiale per complessivi euro 45.000 vengono poste a carico di Controparte_2
nella misura del 60% ed a carico del nella misura del 40%, con Parte_1
vincolo di solidarietà tra le parti.
E'noto che si ha obbligazione solidale quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione o quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione, in modo che l'adempimento da parte di uno o verso uno solo libera anche gli altri (art. 1292 cod. civ.).
Piu specificamente in tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca ai sensi dell'art. 1292 cc contro uno qualsiasi dei condebitori solidali esercita un preciso diritto che però non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali , perché diversamente si contraddirebbe la sua stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei confronti dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno dei qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra i condebitori solidali fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta da titolo o in mancanza in parti uguali.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risulta evidente che il Consulente tecnico d'ufficio, a fronte del mancato adempimento della somma di euro 15.000,00 abbia proposto decreto ingiuntivo nei pag. 6/12 confronti di entrambe le parti del giudizio, in quanto benchè come correttamente affermato da parte ricorrente, la stessa abbia corrisposto le somme, è pur vero che in presenza del vincolo di sussidiarietà, ben può il creditore chiedere il pagamento per la restante parte e per l'intero al
, in qualità di soggetto obbligato in solido con l'altro Parte_1
condebitore.
Fatta tale doverosa premessa, occorre capire se il decreto ingiuntivo risulti legittimo o se viceversa risultano fondate le eccezioni formulate dall'odierno opponente.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art.814 cpc o meglio per non aver parte opponente accettato il compenso che il Collegio aveva stabilito per il consulente.
L'eccezione muove dal presupposto che quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. Nel caso in esame parte opponente con la presente opposizione dichiarava di non accettare il compenso del ctu liquidato dal collegio arbitrale.
Tale eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
E' noto che gli arbitri per l'opera prestata hanno diritto al rimborso delle spese e ad un onorario. La determinazione delle spese degli onorari, in genere è effettuata direttamente dagli arbitri nel lodo. Tale liquidazione ha il carattere di una proposta e pertanto essa necessita di una accettazione di tutte le parti nel processo arbitrale. In difetto dell'accettazione non spiega alcun vincolo per la sola parte che l'abbia accettata.
pag. 7/12 Nel concetto di spese, tuttavia, non rientrano quelle concernenti le spese di ctu, per le quali quindi non è richiesta alcuna accettazione ad opera delle parti.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che in materia di arbitrato rituale, il ctu ha titolo per chiedere il pagamento del proprio compenso esclusivamente agli arbitri a cui spetta ex art. 814 cpc il diritto ad ottenere
i rimborso dalle parti dovendosi escludere una responsabilità solidale di queste ultime poiché a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario, la figura del consulente nell'arbitrato, che pure ha natura giurisdizionale, non ha carattere pubblicistico quale ausiliario del giudice che esegue la sua prestazione per un superiore interesse di giustizia , ma una matrice privatistica, essendo le parti legate agli arbitri da un rapporto di mandato
,in cui ai sensi dell'art.1719 cc, il mandante ha l'obbligo di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per
l'adempimento delle obbligazioni contratte in nome proprio, tra le quali anche quelle nei confronti del consulente. (cass.21.3.2014 6736). Ne deriva quindi che le parti sono tenute a corrispondere agli arbitri le somme necessarie affinchè gli stessi possano espletare il mandato e tali somme non richiedono alcuna accettazione ad opera delle parti, in quanto le stesse sono tenute a corrisponderle in virtù del contratto di mandato concluso con gli arbitri.
In ogni caso, anche laddove si volesse seguire la ricostruzione dell'opponente, facendo rientrare nel concetto di spese di cui all'art.814 cpc anche gli onorari del consulente, con conseguente necessità di accettazione ad opera delle parti, l'eccezione di parte opponente risulterebbe comunque infondata , in quanto il , attraverso il Parte_1
pag. 8/12 pagamento dei singoli acconti e in mancanza di una specifica contestazione ha provveduto ad accettare mediante facta concludentia la proposta proveniente dal Collegio arbitrale.
Come correttamente afferma controparte non è ipotizzabile che l'Abitcoop non conoscesse la proposta di liquidazione in tutti i suoi dettagli, e che pertanto la stessa corrispondendo gli importi richiesti dal consulente non ha fatto altro che accettare la proposta di liquidazione, pagando senza riserva e senza nulla osservare in merito, quanto provvisoriamente posto a suo carico.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art.633 cpc e più precisamente per mancata allegazione del parere di congruità ad opera dell'ordine professionale degli ingegneri. Riteneva, infatti, che il Collegio, nel corrispondere gli acconti al professionista, si fosse adagiato a quanto richiesto dallo stesso, senza acquisire alcun elemento di valutazione tecnico per verificare la correttezza di quanto richiesto.
Anche tale motivo risulta infondato.
Invero, orientamento consolidato della Corte di Cassazione ha precisato che in tema di compenso per prestazioni professionali, non è affatto vincolante il parere espresso dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, allorché sia sorta controversia sulla misura dei compensi. In particolare, nella materia della liquidazione degli onorari degli avvocati il parere del competente Consiglio dell'Ordine era volto solo ad attestare la conformità in astratto della parcella alla tariffa, senza vincolo per il giudice circa pag. 9/12 l'effettività della prestazione. Mentre, perciò, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione”. Nel procedimento di merito, infatti, la parcella professionale, pur munita di vidimazione del Consiglio dell'Ordine, si qualifica come una semplice dichiarazione (unilaterale del professionista che, pertanto, è tenuto a provarne la sua correttezza e congruità in relazione all'incarico svolto (cfr. Cass. Civ. 17 maggio 2012, n. 7764).
Con il terzo motivo di opposizione parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo stante la sproporzione dell'onorario liquidato dal
Collegio rispetto alle tariffe individuate dal d.m 140/2012 contenete la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni.
Invero con il presente motivo parte opponente contestava il compenso del consulente tecnico d'ufficio così come liquidato dal Collegio, e chiedeva in via riconvenzionale la determinazione dell'onorario del consulente ".
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Invero la giurisprudenza ha precisato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo basato su lodo arbitrale debba essere condotto nei limiti previsti dall'art. 825 c.p.c., ovvero verificando l'esistenza del lodo, la sua regolarità formale e l'idoneità del suo contenuto a fondare la domanda di condanna, senza poter riesaminare le questioni che potevano essere dedotte pag. 10/12 e vagliate nel procedimento arbitrale. In altre parole, il lodo arbitrale costituisce la prova scritta del credito ai sensi dell'art. 633 n.1 c.p.c., e le contestazioni sulla validità del lodo possono essere sollevate solo con gli specifici mezzi di impugnazione previsti dall'art. 827 c.p.c. La norma in esame indica i mezzi di impugnazione messi a disposizione dalla legge per contrastare la decisione degli arbitri e riserva l'impugnazione ai soli motivi di nullità, di revocazione e di opposizione di terzo.
Parte opponente, riproponendo in questa sede temi ed argomenti già svolti nel procedimento arbitrale e censurando sul punto la decisione del Collegio arbitrale, pretenderebbe di mettere in discussione la detta pronuncia, per ottenerne una rivisitazione, laddove nel presente procedimento il lodo ha avuto soltanto la funzione di costituire quella prova scritta del credito di cui all'art. 633 n.1 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. Il credito restitutorio rivendicato dal consulente è un credito – ormai consacrato nel lodo arbitrale e tale lodo poteva essere impugnato solo con gli strumenti di cui all'art. 827 cpc.
In definitiva, l'emissione del decreto ingiuntivo è fondata sul lodo arbitrale, restando certamente precluso all'odierno giudicante, e per l'effetto irrilevante, la adesione o meno al contenuto del lodo, atteso che, si ripete,
l'estensore della presente sentenza è tenuto unicamente a verificare l'esistenza del lodo e l'idoneità del suo contenuto a fondare la domanda di condanna azionata in via monitoria.
Pertanto, è precluso al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il riesame delle questioni di merito che andavano scrutinate nel procedimento arbitrale. (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8322/2022 del 22-09-2022).
In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione proposta dall'opponente con pag. 11/12 la conferma del decreto ingiuntivo opposto N.753 emesso dal Tribunale di
Catanzaro il 23.09.2013
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come sopra determinata e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei parametri introdotti dal decreto della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14).
P.Q.M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, in composizione monocratica, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da nei confronti di cosi provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n.753 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 23.09.2013;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opposto che liquida in 2.540,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e CPA.
Così deciso in Catanzaro, il 22.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
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