Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 28/02/2025 la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2049 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ASARO LUCIANO ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
-ricorrente- contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r. pro tmpore
-contumace-
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 3/12/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio il e, premesso di aver lavorato alle Controparte_2
dipendenze del medesimo in forza di successivi contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2021-2022, per un totale complessivo di 237 giorni, di cui n.32 giorni con impegno a 18 ore settimanali e n.240 giorni a 9 ore settimanali,svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato, lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docente, ovvero l'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 2001 e corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo ovvero ai docenti precari con contratti a tempo determinato stipulati con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
1
Professionale Docente (RPD) di cui all' art. 7 del CCNL comparto scuola per il periodo relativo all'A.S. suddetto.
Il convenuto non si costituiva in giudizio nonostante regolare notifica CP_1
dell'atto introduttivo in data 19/12/2024.
La causa è stata discussa all'udienza del 27/2/2025 e posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai fini del decidere va richiamata la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che sancisce il principio cardine di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato nelle condizioni di impiego, incluso il trattamento economico. La Corte di Giustizia Europea ha affermato con ordinanza del 18 maggio 2022, “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Sul punto va rilevato che - come già affermato dalla Suprema Corte in tema di ricostruzione della carriera (Cass. n. 31149/2019), progressione economica (Cass. n.
22558/16) e retribuzione professionale docenti (Cass. n. 20015/2018; Cass. n.
6293/2020) - il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che in sé non può costituire fattore di discriminazione a sensi della normativa eurounitaria.
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Inoltre, si osserva che l'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica
"Retribuzione Professionale Docenti", prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione
2 professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera
D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La Suprema Corte ha poi chiarito che: le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ebbene nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze. Si tratta esecuzione di prestazione lavorative di complessivi 237 giorni, che non presenta significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle
3 attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso nell'anno scolastico sopra indicato, con condanna del al pagamento dell'emolumento pari a complessivi CP_1
euro 884,32 ottenuta moltiplicando la misura giornaliera della RPD – pacificamente pari ad euro 5,81 giornalieri come segue:
- 32 giorni a 18 ore settimanali, per euro 5,81 = euro 185,92
- 240 giorni a 9 ore settimanali, per euro 2,91 = euro 698,40
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM
55/14, con applicazione dell'abbattimento del 30% sul compenso liquidabile ex art. 4 comma 4, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, nonché della sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto ormai risolte dalla giurisprudenza consolidata, nonché della serialità della controversia.
P.Q.M.
- Dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- Condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_1
somma di euro 884,32 a titolo di retribuzione professionale docente in relazione al servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 225,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore.
Trapani, 27/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
4