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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/12/2024, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 227/2024
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 227/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 308/2024 resa il 6.06.2024 dal
Tribunale di Larino in composizione collegiale, pubblicata il 13.06.2024 a conclusione del giudizio n. 1027/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Di Vito ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Termoli, v. dei Pioppi n.6 come da procura in calce al ricorso in appello.
CP_1
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Cecchi ed CP_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Termoli, v. Cavalieri di Vittorio Veneto n. CP_3
con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024.
Per il P.G.: accoglimento dell'impugnazione.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso in appello notificato il 1° luglio 2024 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
308/2024 del Tribunale di Larino che, nel dichiarare la separazione dei coniugi odierni contendenti,
ha, per quel che qui interessa, condannato la , già ricorrente in primo grado, al pagamento Parte_1
delle spese di lite relative alla fase decisionale in favore del , liquidate nell'importo di CP_2
€ 2.905,00, compensandole per il resto, omettendo inoltre di pronunciarsi sulla domanda della del seguente tenore “chiusura del buono postale cointestato ad entrambi i coniugi in cui Parte_1
vi sono attualmente depositati più di € 20.000,00) e la giacenza da corrispondersi in pari quota ai
coniugi”.
2. Il si è costituito in giudizio per contestare il gravame avversario e chiederne il rigetto, CP_2
con condanna alle spese della controparte e, altresì, ai sensi dell'art. 96 secondo comma, c.p.c.
3. L'appello è infondato.
In ordine al primo motivo di impugnazione, va infatti evidenziato che, all'esito del giudizio di primo grado, la non è risultata parte totalmente vittoriosa, ragion per cui la decisione del Tribunale Parte_1
di porre a suo carico una parte delle spese di lite si palesa giusta e ragionevole.
Si deve poi rilevare che alcuna norma vieta al giudice della fase di merito del giudizio di separazione,
di favorire il tentativo di conciliazione della lite (diverso dal tentativo di conciliazione dei coniugi proprio della fase presidenziale) e, nel caso, mentre il ha mostrato la propria disponibilità a CP_2
transigere il giudizio, alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale (che sono poi state integralmente riprese nella sentenza conclusiva), la è rimasta immotivatamente assente Parte_1
all'udienza fissata per l'incombente, cosicchè legittimamente è stata condannata alle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa.
Pure privo di pregio il secondo motivo di gravame, atteso che la domanda della , Parte_1
testualmente riportata nel precedente punto n. 1, è del tutto estranea all'oggetto proprio del giudizio di separazione.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri minimi (stante la non particolare novità e difficoltà
delle questioni trattate) per fase di studio, introduttiva e di trattazione, in causa di valore indeterminabile- complessità bassa.
Va infine respinta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96, comma secondo, c.p.c., non sussistendone gli elementi costitutivi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso notificato il 1° luglio 2024 da nei confronti di Parte_1 CP_2
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso la sentenza n.
[...]
308/2024 resa il 6.06.2024 dal Tribunale di Larino in composizione collegiale, pubblicata il
13.06.2024 a conclusione del giudizio n. 1027/2022 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso in favore dell'avv. Paola Cecchi, dichiaratasi antistataria, delle spese processuali del grado, liquidandole in complessivi € 3.261,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto dell'integrale rigetto dell' impugnazione ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1 –
quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 21.11.2024
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 227/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 308/2024 resa il 6.06.2024 dal
Tribunale di Larino in composizione collegiale, pubblicata il 13.06.2024 a conclusione del giudizio n. 1027/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Di Vito ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Termoli, v. dei Pioppi n.6 come da procura in calce al ricorso in appello.
CP_1
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Cecchi ed CP_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Termoli, v. Cavalieri di Vittorio Veneto n. CP_3
con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024.
Per il P.G.: accoglimento dell'impugnazione.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso in appello notificato il 1° luglio 2024 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
308/2024 del Tribunale di Larino che, nel dichiarare la separazione dei coniugi odierni contendenti,
ha, per quel che qui interessa, condannato la , già ricorrente in primo grado, al pagamento Parte_1
delle spese di lite relative alla fase decisionale in favore del , liquidate nell'importo di CP_2
€ 2.905,00, compensandole per il resto, omettendo inoltre di pronunciarsi sulla domanda della del seguente tenore “chiusura del buono postale cointestato ad entrambi i coniugi in cui Parte_1
vi sono attualmente depositati più di € 20.000,00) e la giacenza da corrispondersi in pari quota ai
coniugi”.
2. Il si è costituito in giudizio per contestare il gravame avversario e chiederne il rigetto, CP_2
con condanna alle spese della controparte e, altresì, ai sensi dell'art. 96 secondo comma, c.p.c.
3. L'appello è infondato.
In ordine al primo motivo di impugnazione, va infatti evidenziato che, all'esito del giudizio di primo grado, la non è risultata parte totalmente vittoriosa, ragion per cui la decisione del Tribunale Parte_1
di porre a suo carico una parte delle spese di lite si palesa giusta e ragionevole.
Si deve poi rilevare che alcuna norma vieta al giudice della fase di merito del giudizio di separazione,
di favorire il tentativo di conciliazione della lite (diverso dal tentativo di conciliazione dei coniugi proprio della fase presidenziale) e, nel caso, mentre il ha mostrato la propria disponibilità a CP_2
transigere il giudizio, alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale (che sono poi state integralmente riprese nella sentenza conclusiva), la è rimasta immotivatamente assente Parte_1
all'udienza fissata per l'incombente, cosicchè legittimamente è stata condannata alle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa.
Pure privo di pregio il secondo motivo di gravame, atteso che la domanda della , Parte_1
testualmente riportata nel precedente punto n. 1, è del tutto estranea all'oggetto proprio del giudizio di separazione.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri minimi (stante la non particolare novità e difficoltà
delle questioni trattate) per fase di studio, introduttiva e di trattazione, in causa di valore indeterminabile- complessità bassa.
Va infine respinta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96, comma secondo, c.p.c., non sussistendone gli elementi costitutivi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso notificato il 1° luglio 2024 da nei confronti di Parte_1 CP_2
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso la sentenza n.
[...]
308/2024 resa il 6.06.2024 dal Tribunale di Larino in composizione collegiale, pubblicata il
13.06.2024 a conclusione del giudizio n. 1027/2022 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso in favore dell'avv. Paola Cecchi, dichiaratasi antistataria, delle spese processuali del grado, liquidandole in complessivi € 3.261,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto dell'integrale rigetto dell' impugnazione ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1 –
quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 21.11.2024
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.