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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1996/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1996/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 14/1/2025 ad ore 11.35, innanzi al dott. Giuseppe Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv.
Lorenza Vicini e nessuno per parte convenuta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Vicini precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo insistendo nell'accoglimento delle richieste istruttorie.
Dopo breve discussione orale, nella quale parte ricorrente si riporta ai propri atti e alla consulenza tecnica effettuata in istruzione preventiva, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 1996/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. M. Manfredi e L. Vicini
CONTRO
CP_1
- Convenuto contumace-
in punto a: risarcimento danni per responsabilità professionale.
All'udienza del 14/1/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies C.p.c,, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“- contrariis reiectis
- IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale – ed in via concorrente o residuale, anche da fatto illecito – del Dott. , in relazione ai fatti esposti in narrativa occorsi alla sig.ra CP_1 Parte_1
- condannare il Dott. a risarcire alla sig.ra tutti i danni dalla stessa patiti, che si CP_1 Parte_1 quantificano in € 7.576,68, a titolo di danno biologico e spese mediche, come meglio dettagliate nella parte narrativa del presente atto, o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al saldo e oltre rivalutazione monetaria;
- dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra la sig.ra e il Dott. e, in Parte_1 CP_1 considerazione delle negligenze da quest'ultimo compiute, condannare l'odierno resistente a restituire alla ricorrente l'importo da questa versato per le prestazioni oggetto di causa, pari ad € 4.974,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal pagamento alla proposizione del presente ricorso, nonché gli ulteriori interessi legali, come previsti dall'art. 1284
c. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo;
- condannare il Dott. a rifondere alla ricorrente i costi dalla medesima sostenuti a titolo di compensi versati CP_1 al CTU, per € 2.440,00, e al consulente tecnico di parte, per € 3.812,00;
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale, previo accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale – ed in via concorrente o residuale, anche da fatto illecito – del Dott.
, in relazione ai fatti esposti in narrativa, occorsi alla sig.ra condannare il Dott. CP_1 Parte_1 CP_1
a risarcire alla sig.ra tutti i danni dalla stessa patiti, così come determinati sulla scorta delle
[...] Parte_1 risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si quantificano in € 9.233,92, o in quella diversa maggiore o minore somme che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, e oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al saldo e oltre rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 15 - condannare il Dott. a rifondere alla ricorrente i costi dalla medesima sostenuti a titolo di compensi versati CP_1 al CTU, per € 2.440,00, e al consulente tecnico di parte, per € 3.812,00;
- IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, compensi professionali, Iva e Cpa come per legge, del presente giudizio, del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 4278/2022 r.g. e del procedimento di mediazione n. 198/2023, nella misura che verrà liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va rilevato che la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Con ricorso per rito semplificato paziente del medico odontoiatra convenuto, ha Parte_1 agito in giudizio al fine veder dichiarare il grave inadempimento nell'esecuzione di cure odontoiatriche eseguite tra il Dicembre 2019 e il Luglio 2021 con un intervento di implanto-protesi e, in particolare, la responsabilità professionale sanitaria per gli esiti dannosi dei trattamenti subiti, con la compromissione della residua funzionalità masticatoria e annesse ripercussioni funzionali e, quindi, per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, per le conseguenze lesive sulla salute.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio, svoltosi pertanto in contumacia. In precedenza, d'altronde, il sanitario aveva partecipato al procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ai sensi degli artt. 696 e 696 bis C.p.c., all'esito del quale erano stati individuati i profili di colpa professionale, la sussistenza di nesso causale e i trattamenti ed interventi necessari per rimediare agli esiti dannosi dell'attività svolta dal convenuto, con la quantificazione dei relativi costi.
4. In diritto occorre ripercorrere brevemente i tratti e la natura della responsabilità in oggetto.
a) natura della responsabilità medica.
Al fine della decisione della controversia occorre preliminarmente desumere il criterio guida per l'imputazione della responsabilità nel caso di prestazione di un'attività professionale medica, non potendo evitare di segnalare come in suddetta materia si sono succedute una serie di pronunce che hanno ampliato il quadro giuridico sino ad ora delineato dalla giurisprudenza.
È stato ormai raggiunto, nelle pronunce sul tema della responsabilità medica, un risultato abbastanza univoco nel ritenere l'atto illecito del sanitario disciplinato dalle norme sulla responsabilità contrattuale ai sensi dell'art 2229 C.c., secondo la tesi della ben nota responsabilità da “contatto” (Sul
pagina 3 di 15 tema di responsabilità medica quale nascente dal contatto e fonte di responsabilità contrattuale un punto di arrivo decisivo è costituito da Cass. 22/1/99, n. 589 si veda inoltre: Cass 7/10/98 n. 9911; Cass
2/12/98 n. 12233; Cass 25/11/94 n. 10014; Cass 1/3/88 n. 2144), in base alla quale si ravvisa, il perfezionamento della fattispecie contrattuale, nel momento in cui la paziente entra in contatto, con la struttura sanitaria o con il medico, e richiede la prestazione. Nel caso di specie, ove non si tratta di ricovero ospedaliero implicante una serie di obbligazioni collaterali di cura e trattamento, è dunque pacifica la sussistenza di un contratto d'opera intellettuale tra la paziente ed il sanitario cui l'attrice si è rivolta per le cure odontoiatriche.
b) nesso di causalità.
Trattandosi, quindi, di responsabilità di tipo contrattuale, secondo i principi generali di cui all'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del medico grava sul danneggiato (fin da: Cass. 23/2/2000, n. 2044; Cass. 18/4/05, n. 7997; Cass III, 17/1/08, n. 867)
La giurisprudenza della cassazione in tema di individuazione del nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l'evento dannoso ha superato la concezione tradizionale, passando dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e dell'idoneità della condotta stessa ad evitarli, ove posta in essere;
con riferimento all'individuazione del nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico va rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non
è stato tenuto il comportamento atteso.
Occorre, peraltro, precisare, applicando principi già affermati in sede penale (Cass. pen. S.U.
11/9/02, n. 30328), che non è possibile dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma dell'esistenza del nesso causale in quanto il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
In conclusione, va affermato che è configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 4/3/04, n. 4400; Cass. 23/9/04, n.
19133; Cass. 11/11/05, n. 22894; Cass. III, 11/5/09, n. 10743; Cass. III, 22/12/11, n. 28287).
pagina 4 di 15 c) l'elemento soggettivo nel danno da prestazione medica.
In proposito in diritto va premesso come l'accertamento della responsabilità del sanitario vada ricondotto alle regole contrattualistiche sopra evidenziate.
Ancora in diritto, deve ricordarsi che nel panorama giurisprudenziale in tema di responsabilità da medical mal practice può cogliersi una tendenza evolutiva ormai di lungo periodo volta a ricostruire un sempre maggiore numero di casi in cui la responsabilità del medico viene assimilata quale nascente da una vera e propria obbligazione di risultato e non di mezzi. Ci si riferisce alle c.d. prestazioni chirurgiche o sanitarie di routine, in cui il mancato raggiungimento del risultato “sperato” porta a ritenere sussistente una culpa in re ipsa del medico, al quale incombe perciò l'onere di dimostrare che, nonostante il caso comportasse l'applicazione di tecniche collaudate, nondimeno l'insorgenza di fattori esterni a sé non imputabili hanno determinato l'esito infausto. Il professionista, quindi, in questi casi, si trova soggetto ad uno specifico onere probatorio: dimostrare di aver eseguito la prestazione in modo diligente e perito;
dimostrare positivamente la propria assenza di propria colpa nonostante l'aggravamento delle condizioni del paziente od il mancato raggiungimento del risultato positivamente preconizzabile sulla scorta degli standars di settore e la diligente applicazione delle leges artis.
Si assiste, in altri termini, in queste ipotesi, ad un'inversione dell'onere probatorio circa la sussistenza della colpa (consistente anche nella mera negligenza od imprudenza) del professionista, basato sulla regola non espressa “res ipsa loquitur”. Si richiamano sul punto le seguenti, condivisibili, statuizioni della giurisprudenza di legittimità:
Cass. 10/5/2000, n. 5945, secondo cui “la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà (perché trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare) e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica provochi un danno per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione;
la sussistenza della negligenza va valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore qualificato dall'art. 1176 comma secondo cod. civ. ed il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”.
Cfr. altresì Cass. 4/2/98, n. 1127, secondo cui “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del medico chirurgo per l'infelice esito di un intervento chirurgico, l'onere della prova si riparte tra attore e convenuto a seconda della natura dell'intervento effettuato, e precisamente: a)
pagina 5 di 15 nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico ha l'onere di provare soltanto la natura complessa dell'operazione, mentre il paziente ha l'onere di provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee;
b) nel caso di intervento di facile o routinaria esecuzione, invece, il paziente ha il solo onere di provare la natura routinaria dell'intervento, mentre sarà il medico, se vuole andare esente da responsabilità, a dover dimostrare che l'esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza od imperizia”.
In conclusione, si può affermare che, prendendo in considerazione tre arresti importanti della
Suprema Corte -1) Cass. 22/1/99 n. 589 (responsabilità sicuramente contrattuale del sanitario e della struttura ospedaliera), Cass. SS UU 30/10/01, n. 13533 (onere della prova sia nell'azione di inadempimento che di risoluzione è a carico del debitore) Cass. SS UU 10/7/02 n. 30328 (criterio della probabilità logica nella ricostruzione del nesso causale) e i loro sviluppi successivi- le conseguenze sulla ricostruzione civilistica della responsabilità sanitaria possono essere così ricostruite: sarà a carico del sanitario provare la correttezza del suo operato, secondo i criteri di diligenza negligenza e perizia sopra evidenziati, anche negli interventi di difficile esecuzione (con la conseguenza che ove residui incertezza sul suo operato l'inadempimento risulterà accertato in base alla regola dell'onere probatorio) sarà a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, (con i criteri della probabilità logica), prova generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari: quindi negli interventi di facile esecuzione la prova del fatto secondario (es. peggioramento dello stato di salute, esito infausto dell'operazione) potrà essere sufficiente per ritenersi provato il nesso casuale, negli interventi di alta specialità invece la prova dei fatti secondari non sarà sufficiente e sarà onere del paziente provare che nel caso concreto si è verificata la regola astratta, che non vi sono causa alternativa e così dicendo, secondo una ricostruzione del nesso causale non probabilistica ma razionale e logica.
5. Sulla base delle esposte premesse, occorre esaminare le risultanze istruttorie. In fatto, non vi sono dubbi sull'esecuzione di prestazioni sanitarie da parte del professionista convenuto che, in particolare, risulta avere sempre agito personalmente ed in via esclusiva, senza concorso di altri sanitari, nel prestare i trattamenti riscontrati dalla documentazione sanitaria prodotta.
Al riguardo non vi sono contestazioni di sorta e, comunque, la documentazione prodotta conferma integralmente le circostanze allegate. Inoltre, la lettura della consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo (acquisita con ordinanza del 17/79/2024) dai
CC.TT.UU. Dott. e (conferita sul seguente quesito, Persona_1 Persona_2
pagina 6 di 15 contenuto nel verbale di udienza di conferimento incarico: “Esaminati gli atti ed espletati gli opportuni accertamenti, se del caso chiedendo informazioni e chiarimenti (art. 194 c.p.c.): compiano un inquadramento nosologico delle condizioni della sig.ra al momento Parte_1 dell'ingresso nella struttura sanitaria (cause, procedure diagnostiche, terapie elettive ed esiti statisticamente prevedibili);
1. illustrino le prestazioni rese dai sanitari accertando se, in rapporto alle cognizioni medico- chirurgiche dell'epoca, siano state eseguite a regola d'arte, nell'osservanza dei protocolli e delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica pro tempore vigenti (di cui siano specificati il periodo di diffusione e l'ente che le ha accreditate o emanate), nonché della prudenza, diligenza e perizia esigibili nel caso concreto;
2. in caso negativo, indichino quale sarebbe stato il comportamento alternativo doveroso, specificando se avrebbe modificato il decorso clinico e i postumi della malattia;
in caso di corresponsabili, indichino il grado delle rispettive colpe;
3. accertino la rilevanza causale secondo il criterio della maggior probabilità delle condotte dei sanitari secondo esplicitate leggi scientifiche, indicando se il comportamento alternativo avrebbe impedito l'evento lesivo o causato un evento diverso e specificando se vi siano cause alternative
(antecedenti, concomitanti o successive);
4. dicano se i trattamenti eseguito implicassero la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, considerati le condizioni e il complessivo stato di salute del paziente;
5. illustri le lesioni riportate dal paziente, indicando:
a. la loro natura ed entità;
b. la durata dell'inabilita temporanea, assoluta e relativa;
c. se il paziente abbia percepito gli effetti della malattia sul fare quotidiano e quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della sua vita siano stati preclusi o limitati;
d. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, con specificazione della terapia antidolorifica;
e. il trattamento terapeutico, inclusi il tipo e l'entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari nonché le relative modalità (ad es.: se in anestesia generate o locale);
f. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi e la durata del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico;
g. la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
6. alla luce dei su richiesti accertamenti (ove sia stato allegato un danno da sofferenza soggettiva interiore), dicano in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. sofferenza
pagina 7 di 15 menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente o lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
7. accertino eventuali postumi permanenti, specificandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico e dinamico-relazionale). In tutte le ipotesi di micropermanenti
(invalidità dall'l% al 9%) i consulenti dovranno applicare la tabella delle menomazioni di cui al D.M.
3.7.2003, mentre in tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al l00%), indicheranno i criteri di determinazione del danno biologico e dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico-legale di riferimento (barème). Inoltre, in presenza di un range di riferimento nel barème adottato, illustreranno le ragioni per cui hanno individuato una determinata percentuale di danno biologico e dinamico- relazionale permanente;
8. in relazione all'invalidità permanente specifichino:
a. se il paziente sia in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”;
b. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano preclusi o limitati;
c. quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, con indicazione della terapia antidolorifica;
d. se la menomazione risulti evidente, occasionalmente o costantemente, all'osservazione di terzi;
e. la necessità (occasionale o continuativa) di terapie e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
9. alla luce dei su richiesti accertamenti (ove sia stato allegato un danno da sofferenza soggettiva interiore), dicano in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale permanente: assente o lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
10. accertino la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, specificando la data del primo e dell'ultimo esborso, determinandone il complessivo importo e indicando l'entità delle prevedibili spese future;
11. esperisca un serio ed effettivo tentativo di conciliazione e riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”) porta a ritenere l'affermazione di responsabilità della parte convenuta nei termini che seguono.
6. I consulenti, con corretta metodologia ed ampio richiamo dei dati anamnestici della paziente, hanno per prima cosa ricostruito la complessiva vicenda sanitaria della paziente, effettuando in primo luogo la constatazione che <L'esame del cavo orale mette in evidenza la completa edentulia della arcata
pagina 8 di 15 dentale superiore e la presenza di quattro fixture emergenti dalla mucosa,15-12-23-25, ed una fixture sotto gengiva in zona 22. La dentatura della arcata mandibolare risulta completa e con denti stabili>>.
Inoltre, i consulenti effettuano una constatazione preliminare, circa il fatto che <è possibile riferire che, a seguito della richiesta della sig.ra di una completa riabilitazione Parte_1 dell'arcata dentaria superiore, il Dott. alla quale la stessa si affidava procedeva dapprima alla CP_1
estrazione di 5 denti superiori (28, 11, 21, 12 e 22), lasciando solo i due canini (13 e 23), che venivano rimossi in un tempo successivo.
Il professionista, prima di procedere alla fase implantologica, confezionava una protesi totale mobile che, tuttavia, la paziente ha riferito di non essere riuscita a portare in quanto le cagionava persistenti conati di vomito;
ciò nonostante i ritocchi effettuati>> (pag. 16 elaborato peritale).
In particolare, i consulenti hanno riferito di un episodio patologico acuto, documentato dall'intervento di un medico terzo estraneo, che descriveva anche le condizioni della paziente: <A seguito della comparsa di un ascesso nel secondo quadrante trattato con terapia antibiotica e della insoddisfazione per il lavoro svolto dal Dott. la paziente si recava a visita da diverso specialista CP_1
(settembre 2021) il quale riscontrava '…l'esposizione di alcune viti tappo e quindi della testa impiantare… una perimplantite conclamata a carico dell'impianto in zona 2.6 … un ascesso a carico dell'impianto inzona 1.6…Ho provveduto, nella stessa seduta, al drenaggio di materiale purulento e toilette chirurgica del sito, riscontrando totale mancanza di osso sulla superficie vestibolare dell'impianto…'>>.
Premesso ciò, per quanto concerne l'analisi delle modalità della prestazione sanitaria, i consulenti pervengono anzitutto alla conclusione che (pag. 17 elaborato): <Ciò premesso è possibile riferire alla luce della disamina della documentazione sanitaria, ivi compresi i riscontri radiologici disponibili, e della obiettività attualmente presentata dalla sig.ra il sostanziale fallimento Parte_1
dei trattamenti implantologici che si presentano posizionati in maniera non corretta sia per quanto riguarda la sede di applicazione che la tecnica con la quale sono stati posizionati>>; quindi, esprimono un inequivocabile parere in risposta al nucleo del quesito posto: <A tale non corretto posizionamento è ascrivibile il quadro clinico-radiologico presentato dalla paziente e la sintomatologia lamentata dalla stessa nonchè l'attuale impossibilità di procedere ad una protesizzazione definitiva>>.
7. In proposito, i consulenti tecnici d'ufficio individuano con chiarezza i profili della condotta professionale erronea, prospettando in termini di sostanziale certezza le ragioni del “fallimento dei trattamenti implantologici”, da attribuire al fatto di essere gli stessi “posizionati in maniera non
pagina 9 di 15 corretta sia per quanto riguarda la sede di applicazione che la tecnica con la quale sono stati posizionati”.
8. Dopo di che, la consulenza tecnica d'ufficio procede a valutare le conseguenze in ordine alle prospettive di restituzione in pristino delle condizioni della paziente, rilevando che <indicata, quindi, la responsabilità del professionista>>, <è da riconoscere una invalidità permanente stimabile nella misura del 2% (duepercento) a titolo di esclusivo danno biologico da riferire all'inevitabile rimaneggiamento parodontale ed osteoalveolare in atto nonché alle conseguenze della rimozione degli impianti. Da riconoscere, inoltre, un periodo di inabilità temporanea parziale al 10% di 120
(centoventi) giorni legata ai disagi lamentati dalla donna e riconducibili all'errato trattamento>>; stimando anche, come richiesto, i relativi costi: <Quanto alle spese di natura strettamente sanitaria andranno risarcite quelle sostenute dalla paziente per le cure effettuate dal Dott. pari a euro CP_1
4.974,00, nonché quelle quantificabili in 2.000 euro circa per la rimozione degli impianti e la rigenerazione ossea. Non andranno risarcite quelle sostenute per gli accertamenti radiografici cui la paziente si sarebbe comunque dovuta sottoporre (docc. n. 17, 18, 19 e 20 per complessivi 441 euro) e quelle richieste per il nuovo lavoro di cui al preventivo di diverso specialista>>.
9. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio occorre procedere, quindi, a trarre le logiche conseguenze di quanto rilevato, anche sul piano degli esiti complessivi sulla salute della paziente, ribadendo in sintesi che la prestazione del sanitario non è stata adeguata, oltre a non avere raggiunto il risultato promesso;
va riconosciuto il nesso di causalità con quanto riscontrato, il che conduce agli esiti complessivi sulla salute della paziente, pure stimati dalla consulenza.
Sulla base delle esposte conclusioni non vi è dubbio, infatti, che, essendo provato l'inadempimento, le conseguenze dannose siano ascrivibili all'operato del medico convenuto.
D'altronde, restando contumace, quest'ultimo non ha dato la prova liberatoria di aver fatto tutto quanto possibile e della correttezza del suo operato secondo i criteri di diligenza e prudenza sopra richiamati, e comunque vi sono viceversa elementi in atti, individuati dalla consulenza di accertamento tecnico preventivo, per sostenere che l'esecuzione dell'intervento e della terapia non sia stata congrua né adeguata risultando, anzi, negligente, e generando un evento dannoso evitabile con scelte corrette e l'uso di tecniche adeguate.
In definitiva, la valutazione dell'attività professionale del sanitario, nel caso in questione, non può essere considerata adeguata.
pagina 10 di 15 10. Passando, pertanto, alla quantificazione del danno, deve premettersi che, anzitutto, spetta a parte attrice il danno patrimoniale consistente nei costi da sostenersi in futuro conseguenti all'errore terapeutico, sui quali tuttavia la consulenza tecnica d'ufficio ha valutato, correttamente, solo quelli necessari “per la rimozione degli impianti e la rigenerazione ossea” (stimabili in € 2.000,00 circa), non rientrando nelle conseguenze dannose i costi per il successivo ricorso a un nuovo intervento di chirurgia implantologica, la cui opportunità non deriva dall'errore professionale del convenuto.
Parimenti, la consulenza tecnica d'ufficio ha valutato che “Non andranno risarcite quelle sostenute per gli accertamenti radiografici cui la paziente si sarebbe comunque dovuta sottoporre
(docc. n. 17, 18, 19 e 20 per complessivi 441 euro) e quelle richieste per il nuovo lavoro di cui al preventivo di diverso specialista”.
Va, invece, considerata una serie di costi documentati da parte attrice, da porre in diretto rapporto casuale con l'inadempimento di parte convenuta:
€ 500,00 per anestesia collegata alla rimozione impianti (doc. n. 30 b); costi sostenuti per il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale di
Modena, per i medici consulenti di parte, ai quali l'attrice si è rivolta per le gravi conseguenze dell'inadempimento del convenuto, nonché per il compenso ai consulenti tecnici d'ufficio, e cioè: compensi corrisposti, in sede di accertamento tecnico preventivo, al consulente tecnico di parte, dott.
per € 3.812,00 (doc. nn. 22-23 fasc. att. proc. ATP); Per_3
compensi corrisposti, in sede di accertamento tecnico preventivo, ai consulenti tecnici d'ufficio, dott.
e Dott. Prof. , per complessivi € 2.440,00 (doc. n. 31). Per_1 Per_2
Il danno patrimoniale risarcibile si individua, quindi, nel rimborso delle spese mediche e consulenze specialistiche di parte inerenti la presente controversia (€ 3.812,00), dei costi per le spese mediche da sostenere (€ 2.500,00) e dei costi per le iniziative legali e giudiziarie (€ 2.440,00).
11. Riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai principi affermati dalla Suprema corte con le Sentenze a Sezioni Unite del 2008.
A parte attrice spetta, anzitutto, la liquidazione del danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come lesivo di interessi di primaria importanza costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica.
Sul punto la CTU ha stimato il danno da lesione all'integrità psico-fisica del soggetto, che a mero scopo descrittivo viene indicato come danno biologico, ma che rientra nella generale categoria del danno non patrimoniale, indicato dai consulenti nella misura del 2%, e che quindi può essere stimato in pari misura.
pagina 11 di 15 Inoltre, per effetto delle lesioni patite, parte attrice ha subito un periodo di invalidità parziale temporanea, stimato come inabilità temporanea parziale al 10% di centoventi giorni.
Parte attrice oltre al risarcimento del danno secondo le tabelle ritenute applicabili richiede un ulteriore risarcimento per la cosiddetta personalizzazione del danno, per la componente del dolore e delle sofferenze psichiche conseguenti al sinistro, assumendo che tale voce sarebbe esclusa dai parametri indicati riferiti alla sola componente “biologica” del danno.
Nel caso in esame, peraltro, non sussistono ragioni per prevedere un aumento ulteriore del danno per ricomprendere le sofferenze derivanti dal sinistro e corrispondenti al danno morale quale componente del danno non patrimoniale. Invero, come rilevato dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio, la “perimplantite conclamata” è stata trattata farmacologicamente e chirurgicamente e risolta da altro professionista, e allo stato residuano i descritti “rimaneggiamento parodontale ed osteoalveolare in atto” nonché le “conseguenze della rimozione degli impianti” che, tuttavia, sono integralmente risarciti a tritolo di danno biologico.
Parte attrice oltre al risarcimento del danno secondo le tabelle ritenute applicabili richiede, infatti, un ulteriore risarcimento per la cosiddetta personalizzazione del danno, per la componente del dolore e delle sofferenze psichiche conseguenti al sinistro, nonché per l'incidenza delle limitazioni funzionali sulla vita quotidiana del danneggiato, assumendo che ha subito “difficoltà di masticazione e dovendo assumere solo cibi morbidi, la sig.ra , che prima di sottoporsi alle cure del dott. Parte_1
era solita cenare con gli amici almeno due volte a settimana, ha schivato tali occasioni, CP_1 declinando gli inviti, che le venivano rivolti e rinunciando a tali occasioni di conviviali”.
Al riguardo va ribadito che tali aspetti sono già stati considerati nelle valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio e, comunque, valutati nell'ambito di una stima molto contenuta in termini percentuali.
In presenza, dunque, di esiti di natura permanente incidenti in termini valutati come minimali, in sede medico-legale, sugli aspetti rilevanti a fini della c.d. personalizzazione del danno, non si può far luogo al richiesto ulteriore incremento di stampo equitativo.
Nel caso in esame, in definitiva, non sussistono ragioni per prevedere un aumento ulteriore del danno per ricomprendere anche le sofferenze derivanti dal sinistro e corrispondenti al danno morale quale componente del danno non patrimoniale;
il sinistro non ha connotati particolari, per quanto le pur non brevi e disagevoli conseguenze per parte attrice sono comunque contenute sul piano dei postumi permanenti e per quanto riguarda la fase acuta la documentazione clinica attesta un iter sanitario comunque conclusosi nel giro di alcuni mesi, mediante intervento sanitario risolutore.
pagina 12 di 15 Al riguardo va confermato l'orientamento di questo ufficio, ormai consolidato nel senso che:
<Una lesione della salute può avere ripercussioni necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, o peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito diverso e maggiore. Le seconde esigono una prova specifica, che non si esaurisce con l'accertamento dell'invalidità, e sono risarcibili con la c.d. “personalizzazione” del danno biologico se appaiono conseguenza anomala e straordinaria della lesione. Non è sufficiente che abbiano inciso sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della persona, poiché tale compromissione non è affatto un danno diverso dal danno biologico>> (Trib. Modena -Grandi-
18/9/2018, n. 1554; Trib. Modena -Cortelloni- 11/5/2020, n. 544; Trib. Modena -Primiceri- 9/7/2020,
n. 781; Trib. Modena -Grandi- 21/7/2020, n. 870; Trib. Modena -Grandi- 21/7/2020, n. 872; Trib.
Modena -Grandi- 29/9/2020, n. 1063; Trib. Modena -Grandi- 29/9/2020, n. 1294; Trib. Modena -
Grandi- 5/11/2020, n. 1334; Trib. Modena -Grandi- 19/12/2020, n. 1645; Trib. Modena -Grandi-
20/4/2021, n. 658; Trib. Modena -Grandi- 20/7/2021, n. 1166; Trib. Modena -Grandi- 15/9/2021, n.
1265).
12. Dunque, come sopra già ricordato, per quanto riguarda l'invalidità parziale permanente, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio essa viene stimata nel 2%. Il danno alla salute, per invalidità temporanea e permanente, va quindi liquidato con riferimento a tale percentuale.
La data dell'evento lesivo va collocata nell'ultima terapia praticata dal sanitario, in questo caso individuabile -sulla base delle allegazioni attoree e della documentazione prodotta- nel 27.07.2021; conseguentemente, l'età del danneggiato dal momento del sinistro viene calcolata in anni 53, mesi 4).
In definitiva il calcolo complessivo è il seguente, in sintesi (Tabella Milano 2021, corrispondenti a quelle di Modena 2021):
Invalidità permanente (punti di I.P.: 2%) € 2.403,67
Invalidità temporanea al 10% Giorni 120 € 148,20
Totale danno biologico risarcibile € 2.553,74
Spese mediche € 6.312,00
Altre spese € 2.440,00
Totale danno patrimoniale € 8.752,00,
Totale danno patrimoniale e non patrimoniale € 11.305,74
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione, con indici Istat) € 1.110,84.
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente € 840,90
Totale dovuto € 13.257,48.
pagina 13 di 15 Dalla data di liquidazione -con la presente sentenza- della soma dovuta decorrono poi interessi in misura legale sulla stessa, fino alla data di effettivo saldo.
13. Restano da considerare le ulteriori due domande attoree, entrambe infondate per distinte ragioni.
Una volta accertato l'inadempimento -rilevante per la sua gravità a fini risolutori, essendo dimostrata la non scarsa rilevanza (data l'inidoneità della prestazione resa dal professionista rispetto a quanto opportuno nel caso di specie) dello stesso e l'imputabilità al convenuto- consegue, ai sensi dell'art. 1458 C.c., il cosiddetto effetto retroattivo tra le parti, sicché, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, le prestazioni già eseguite vanno restituite.
Mentre, tuttavia, l'effetto dichiarativo dell'inadempimento consegue all'accertamento dello stesso, gli effetti restitutori devono essere oggetto di specifica domanda giudiziale.
In questo caso parte attrice espressamente chiede la restituzione del compenso professionale corrisposto al convenuto, come effetto restitutorio della risoluzione negoziale;
una volta, quindi, risolto il contratto di prestazione d'opera professionale, parte convenuta deve restituire all'attrice la somma di
€ 4.974,00, come compensi corrisposti da parte attrice (di cui € 2.800,00 a pagamento della ricevuta n.
91/B del 22.4.2021 ed € 2.174,00 a saldo della ricevuta n. 104/B dell'8.9.2020: (doc. n. 21 fasc. att. proc. ATP) a titolo di pagamento delle prestazioni. Su tale somma vanno calcolati interessi in misura legale dalla data del deposito della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
14. Le spese processuali -per valore indeterminato e bassa complessità- seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo;
quindi, parte attrice dovrà essere rimborsata per intero delle spese di causa dal convenuto che nei suoi confronti è soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinta, dichiara tenuto e condanna a restituire a la somma di € 4.974,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi in misura legale su detta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 13.257,48, oltre ad interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese processuali, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 14/1/2025, con lettura in udienza e contestuale deposito in
Cancelleria e termine di trenta giorni per il deposito delle motivazioni.
pagina 14 di 15 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
pagina 15 di 15
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1996/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 14/1/2025 ad ore 11.35, innanzi al dott. Giuseppe Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv.
Lorenza Vicini e nessuno per parte convenuta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Vicini precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo insistendo nell'accoglimento delle richieste istruttorie.
Dopo breve discussione orale, nella quale parte ricorrente si riporta ai propri atti e alla consulenza tecnica effettuata in istruzione preventiva, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 1996/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. M. Manfredi e L. Vicini
CONTRO
CP_1
- Convenuto contumace-
in punto a: risarcimento danni per responsabilità professionale.
All'udienza del 14/1/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies C.p.c,, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“- contrariis reiectis
- IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale – ed in via concorrente o residuale, anche da fatto illecito – del Dott. , in relazione ai fatti esposti in narrativa occorsi alla sig.ra CP_1 Parte_1
- condannare il Dott. a risarcire alla sig.ra tutti i danni dalla stessa patiti, che si CP_1 Parte_1 quantificano in € 7.576,68, a titolo di danno biologico e spese mediche, come meglio dettagliate nella parte narrativa del presente atto, o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al saldo e oltre rivalutazione monetaria;
- dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra la sig.ra e il Dott. e, in Parte_1 CP_1 considerazione delle negligenze da quest'ultimo compiute, condannare l'odierno resistente a restituire alla ricorrente l'importo da questa versato per le prestazioni oggetto di causa, pari ad € 4.974,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal pagamento alla proposizione del presente ricorso, nonché gli ulteriori interessi legali, come previsti dall'art. 1284
c. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo;
- condannare il Dott. a rifondere alla ricorrente i costi dalla medesima sostenuti a titolo di compensi versati CP_1 al CTU, per € 2.440,00, e al consulente tecnico di parte, per € 3.812,00;
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale, previo accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale – ed in via concorrente o residuale, anche da fatto illecito – del Dott.
, in relazione ai fatti esposti in narrativa, occorsi alla sig.ra condannare il Dott. CP_1 Parte_1 CP_1
a risarcire alla sig.ra tutti i danni dalla stessa patiti, così come determinati sulla scorta delle
[...] Parte_1 risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si quantificano in € 9.233,92, o in quella diversa maggiore o minore somme che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, e oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al saldo e oltre rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 15 - condannare il Dott. a rifondere alla ricorrente i costi dalla medesima sostenuti a titolo di compensi versati CP_1 al CTU, per € 2.440,00, e al consulente tecnico di parte, per € 3.812,00;
- IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, compensi professionali, Iva e Cpa come per legge, del presente giudizio, del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 4278/2022 r.g. e del procedimento di mediazione n. 198/2023, nella misura che verrà liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va rilevato che la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Con ricorso per rito semplificato paziente del medico odontoiatra convenuto, ha Parte_1 agito in giudizio al fine veder dichiarare il grave inadempimento nell'esecuzione di cure odontoiatriche eseguite tra il Dicembre 2019 e il Luglio 2021 con un intervento di implanto-protesi e, in particolare, la responsabilità professionale sanitaria per gli esiti dannosi dei trattamenti subiti, con la compromissione della residua funzionalità masticatoria e annesse ripercussioni funzionali e, quindi, per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, per le conseguenze lesive sulla salute.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio, svoltosi pertanto in contumacia. In precedenza, d'altronde, il sanitario aveva partecipato al procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ai sensi degli artt. 696 e 696 bis C.p.c., all'esito del quale erano stati individuati i profili di colpa professionale, la sussistenza di nesso causale e i trattamenti ed interventi necessari per rimediare agli esiti dannosi dell'attività svolta dal convenuto, con la quantificazione dei relativi costi.
4. In diritto occorre ripercorrere brevemente i tratti e la natura della responsabilità in oggetto.
a) natura della responsabilità medica.
Al fine della decisione della controversia occorre preliminarmente desumere il criterio guida per l'imputazione della responsabilità nel caso di prestazione di un'attività professionale medica, non potendo evitare di segnalare come in suddetta materia si sono succedute una serie di pronunce che hanno ampliato il quadro giuridico sino ad ora delineato dalla giurisprudenza.
È stato ormai raggiunto, nelle pronunce sul tema della responsabilità medica, un risultato abbastanza univoco nel ritenere l'atto illecito del sanitario disciplinato dalle norme sulla responsabilità contrattuale ai sensi dell'art 2229 C.c., secondo la tesi della ben nota responsabilità da “contatto” (Sul
pagina 3 di 15 tema di responsabilità medica quale nascente dal contatto e fonte di responsabilità contrattuale un punto di arrivo decisivo è costituito da Cass. 22/1/99, n. 589 si veda inoltre: Cass 7/10/98 n. 9911; Cass
2/12/98 n. 12233; Cass 25/11/94 n. 10014; Cass 1/3/88 n. 2144), in base alla quale si ravvisa, il perfezionamento della fattispecie contrattuale, nel momento in cui la paziente entra in contatto, con la struttura sanitaria o con il medico, e richiede la prestazione. Nel caso di specie, ove non si tratta di ricovero ospedaliero implicante una serie di obbligazioni collaterali di cura e trattamento, è dunque pacifica la sussistenza di un contratto d'opera intellettuale tra la paziente ed il sanitario cui l'attrice si è rivolta per le cure odontoiatriche.
b) nesso di causalità.
Trattandosi, quindi, di responsabilità di tipo contrattuale, secondo i principi generali di cui all'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del medico grava sul danneggiato (fin da: Cass. 23/2/2000, n. 2044; Cass. 18/4/05, n. 7997; Cass III, 17/1/08, n. 867)
La giurisprudenza della cassazione in tema di individuazione del nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l'evento dannoso ha superato la concezione tradizionale, passando dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e dell'idoneità della condotta stessa ad evitarli, ove posta in essere;
con riferimento all'individuazione del nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico va rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non
è stato tenuto il comportamento atteso.
Occorre, peraltro, precisare, applicando principi già affermati in sede penale (Cass. pen. S.U.
11/9/02, n. 30328), che non è possibile dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma dell'esistenza del nesso causale in quanto il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
In conclusione, va affermato che è configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 4/3/04, n. 4400; Cass. 23/9/04, n.
19133; Cass. 11/11/05, n. 22894; Cass. III, 11/5/09, n. 10743; Cass. III, 22/12/11, n. 28287).
pagina 4 di 15 c) l'elemento soggettivo nel danno da prestazione medica.
In proposito in diritto va premesso come l'accertamento della responsabilità del sanitario vada ricondotto alle regole contrattualistiche sopra evidenziate.
Ancora in diritto, deve ricordarsi che nel panorama giurisprudenziale in tema di responsabilità da medical mal practice può cogliersi una tendenza evolutiva ormai di lungo periodo volta a ricostruire un sempre maggiore numero di casi in cui la responsabilità del medico viene assimilata quale nascente da una vera e propria obbligazione di risultato e non di mezzi. Ci si riferisce alle c.d. prestazioni chirurgiche o sanitarie di routine, in cui il mancato raggiungimento del risultato “sperato” porta a ritenere sussistente una culpa in re ipsa del medico, al quale incombe perciò l'onere di dimostrare che, nonostante il caso comportasse l'applicazione di tecniche collaudate, nondimeno l'insorgenza di fattori esterni a sé non imputabili hanno determinato l'esito infausto. Il professionista, quindi, in questi casi, si trova soggetto ad uno specifico onere probatorio: dimostrare di aver eseguito la prestazione in modo diligente e perito;
dimostrare positivamente la propria assenza di propria colpa nonostante l'aggravamento delle condizioni del paziente od il mancato raggiungimento del risultato positivamente preconizzabile sulla scorta degli standars di settore e la diligente applicazione delle leges artis.
Si assiste, in altri termini, in queste ipotesi, ad un'inversione dell'onere probatorio circa la sussistenza della colpa (consistente anche nella mera negligenza od imprudenza) del professionista, basato sulla regola non espressa “res ipsa loquitur”. Si richiamano sul punto le seguenti, condivisibili, statuizioni della giurisprudenza di legittimità:
Cass. 10/5/2000, n. 5945, secondo cui “la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà (perché trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare) e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica provochi un danno per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione;
la sussistenza della negligenza va valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore qualificato dall'art. 1176 comma secondo cod. civ. ed il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”.
Cfr. altresì Cass. 4/2/98, n. 1127, secondo cui “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del medico chirurgo per l'infelice esito di un intervento chirurgico, l'onere della prova si riparte tra attore e convenuto a seconda della natura dell'intervento effettuato, e precisamente: a)
pagina 5 di 15 nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico ha l'onere di provare soltanto la natura complessa dell'operazione, mentre il paziente ha l'onere di provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee;
b) nel caso di intervento di facile o routinaria esecuzione, invece, il paziente ha il solo onere di provare la natura routinaria dell'intervento, mentre sarà il medico, se vuole andare esente da responsabilità, a dover dimostrare che l'esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza od imperizia”.
In conclusione, si può affermare che, prendendo in considerazione tre arresti importanti della
Suprema Corte -1) Cass. 22/1/99 n. 589 (responsabilità sicuramente contrattuale del sanitario e della struttura ospedaliera), Cass. SS UU 30/10/01, n. 13533 (onere della prova sia nell'azione di inadempimento che di risoluzione è a carico del debitore) Cass. SS UU 10/7/02 n. 30328 (criterio della probabilità logica nella ricostruzione del nesso causale) e i loro sviluppi successivi- le conseguenze sulla ricostruzione civilistica della responsabilità sanitaria possono essere così ricostruite: sarà a carico del sanitario provare la correttezza del suo operato, secondo i criteri di diligenza negligenza e perizia sopra evidenziati, anche negli interventi di difficile esecuzione (con la conseguenza che ove residui incertezza sul suo operato l'inadempimento risulterà accertato in base alla regola dell'onere probatorio) sarà a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, (con i criteri della probabilità logica), prova generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari: quindi negli interventi di facile esecuzione la prova del fatto secondario (es. peggioramento dello stato di salute, esito infausto dell'operazione) potrà essere sufficiente per ritenersi provato il nesso casuale, negli interventi di alta specialità invece la prova dei fatti secondari non sarà sufficiente e sarà onere del paziente provare che nel caso concreto si è verificata la regola astratta, che non vi sono causa alternativa e così dicendo, secondo una ricostruzione del nesso causale non probabilistica ma razionale e logica.
5. Sulla base delle esposte premesse, occorre esaminare le risultanze istruttorie. In fatto, non vi sono dubbi sull'esecuzione di prestazioni sanitarie da parte del professionista convenuto che, in particolare, risulta avere sempre agito personalmente ed in via esclusiva, senza concorso di altri sanitari, nel prestare i trattamenti riscontrati dalla documentazione sanitaria prodotta.
Al riguardo non vi sono contestazioni di sorta e, comunque, la documentazione prodotta conferma integralmente le circostanze allegate. Inoltre, la lettura della consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo (acquisita con ordinanza del 17/79/2024) dai
CC.TT.UU. Dott. e (conferita sul seguente quesito, Persona_1 Persona_2
pagina 6 di 15 contenuto nel verbale di udienza di conferimento incarico: “Esaminati gli atti ed espletati gli opportuni accertamenti, se del caso chiedendo informazioni e chiarimenti (art. 194 c.p.c.): compiano un inquadramento nosologico delle condizioni della sig.ra al momento Parte_1 dell'ingresso nella struttura sanitaria (cause, procedure diagnostiche, terapie elettive ed esiti statisticamente prevedibili);
1. illustrino le prestazioni rese dai sanitari accertando se, in rapporto alle cognizioni medico- chirurgiche dell'epoca, siano state eseguite a regola d'arte, nell'osservanza dei protocolli e delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica pro tempore vigenti (di cui siano specificati il periodo di diffusione e l'ente che le ha accreditate o emanate), nonché della prudenza, diligenza e perizia esigibili nel caso concreto;
2. in caso negativo, indichino quale sarebbe stato il comportamento alternativo doveroso, specificando se avrebbe modificato il decorso clinico e i postumi della malattia;
in caso di corresponsabili, indichino il grado delle rispettive colpe;
3. accertino la rilevanza causale secondo il criterio della maggior probabilità delle condotte dei sanitari secondo esplicitate leggi scientifiche, indicando se il comportamento alternativo avrebbe impedito l'evento lesivo o causato un evento diverso e specificando se vi siano cause alternative
(antecedenti, concomitanti o successive);
4. dicano se i trattamenti eseguito implicassero la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, considerati le condizioni e il complessivo stato di salute del paziente;
5. illustri le lesioni riportate dal paziente, indicando:
a. la loro natura ed entità;
b. la durata dell'inabilita temporanea, assoluta e relativa;
c. se il paziente abbia percepito gli effetti della malattia sul fare quotidiano e quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della sua vita siano stati preclusi o limitati;
d. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, con specificazione della terapia antidolorifica;
e. il trattamento terapeutico, inclusi il tipo e l'entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari nonché le relative modalità (ad es.: se in anestesia generate o locale);
f. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi e la durata del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico;
g. la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
6. alla luce dei su richiesti accertamenti (ove sia stato allegato un danno da sofferenza soggettiva interiore), dicano in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. sofferenza
pagina 7 di 15 menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente o lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
7. accertino eventuali postumi permanenti, specificandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico e dinamico-relazionale). In tutte le ipotesi di micropermanenti
(invalidità dall'l% al 9%) i consulenti dovranno applicare la tabella delle menomazioni di cui al D.M.
3.7.2003, mentre in tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al l00%), indicheranno i criteri di determinazione del danno biologico e dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico-legale di riferimento (barème). Inoltre, in presenza di un range di riferimento nel barème adottato, illustreranno le ragioni per cui hanno individuato una determinata percentuale di danno biologico e dinamico- relazionale permanente;
8. in relazione all'invalidità permanente specifichino:
a. se il paziente sia in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”;
b. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano preclusi o limitati;
c. quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, con indicazione della terapia antidolorifica;
d. se la menomazione risulti evidente, occasionalmente o costantemente, all'osservazione di terzi;
e. la necessità (occasionale o continuativa) di terapie e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
9. alla luce dei su richiesti accertamenti (ove sia stato allegato un danno da sofferenza soggettiva interiore), dicano in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico-relazionale permanente: assente o lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
10. accertino la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, specificando la data del primo e dell'ultimo esborso, determinandone il complessivo importo e indicando l'entità delle prevedibili spese future;
11. esperisca un serio ed effettivo tentativo di conciliazione e riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”) porta a ritenere l'affermazione di responsabilità della parte convenuta nei termini che seguono.
6. I consulenti, con corretta metodologia ed ampio richiamo dei dati anamnestici della paziente, hanno per prima cosa ricostruito la complessiva vicenda sanitaria della paziente, effettuando in primo luogo la constatazione che <L'esame del cavo orale mette in evidenza la completa edentulia della arcata
pagina 8 di 15 dentale superiore e la presenza di quattro fixture emergenti dalla mucosa,15-12-23-25, ed una fixture sotto gengiva in zona 22. La dentatura della arcata mandibolare risulta completa e con denti stabili>>.
Inoltre, i consulenti effettuano una constatazione preliminare, circa il fatto che <è possibile riferire che, a seguito della richiesta della sig.ra di una completa riabilitazione Parte_1 dell'arcata dentaria superiore, il Dott. alla quale la stessa si affidava procedeva dapprima alla CP_1
estrazione di 5 denti superiori (28, 11, 21, 12 e 22), lasciando solo i due canini (13 e 23), che venivano rimossi in un tempo successivo.
Il professionista, prima di procedere alla fase implantologica, confezionava una protesi totale mobile che, tuttavia, la paziente ha riferito di non essere riuscita a portare in quanto le cagionava persistenti conati di vomito;
ciò nonostante i ritocchi effettuati>> (pag. 16 elaborato peritale).
In particolare, i consulenti hanno riferito di un episodio patologico acuto, documentato dall'intervento di un medico terzo estraneo, che descriveva anche le condizioni della paziente: <A seguito della comparsa di un ascesso nel secondo quadrante trattato con terapia antibiotica e della insoddisfazione per il lavoro svolto dal Dott. la paziente si recava a visita da diverso specialista CP_1
(settembre 2021) il quale riscontrava '…l'esposizione di alcune viti tappo e quindi della testa impiantare… una perimplantite conclamata a carico dell'impianto in zona 2.6 … un ascesso a carico dell'impianto inzona 1.6…Ho provveduto, nella stessa seduta, al drenaggio di materiale purulento e toilette chirurgica del sito, riscontrando totale mancanza di osso sulla superficie vestibolare dell'impianto…'>>.
Premesso ciò, per quanto concerne l'analisi delle modalità della prestazione sanitaria, i consulenti pervengono anzitutto alla conclusione che (pag. 17 elaborato): <Ciò premesso è possibile riferire alla luce della disamina della documentazione sanitaria, ivi compresi i riscontri radiologici disponibili, e della obiettività attualmente presentata dalla sig.ra il sostanziale fallimento Parte_1
dei trattamenti implantologici che si presentano posizionati in maniera non corretta sia per quanto riguarda la sede di applicazione che la tecnica con la quale sono stati posizionati>>; quindi, esprimono un inequivocabile parere in risposta al nucleo del quesito posto: <A tale non corretto posizionamento è ascrivibile il quadro clinico-radiologico presentato dalla paziente e la sintomatologia lamentata dalla stessa nonchè l'attuale impossibilità di procedere ad una protesizzazione definitiva>>.
7. In proposito, i consulenti tecnici d'ufficio individuano con chiarezza i profili della condotta professionale erronea, prospettando in termini di sostanziale certezza le ragioni del “fallimento dei trattamenti implantologici”, da attribuire al fatto di essere gli stessi “posizionati in maniera non
pagina 9 di 15 corretta sia per quanto riguarda la sede di applicazione che la tecnica con la quale sono stati posizionati”.
8. Dopo di che, la consulenza tecnica d'ufficio procede a valutare le conseguenze in ordine alle prospettive di restituzione in pristino delle condizioni della paziente, rilevando che <indicata, quindi, la responsabilità del professionista>>, <è da riconoscere una invalidità permanente stimabile nella misura del 2% (duepercento) a titolo di esclusivo danno biologico da riferire all'inevitabile rimaneggiamento parodontale ed osteoalveolare in atto nonché alle conseguenze della rimozione degli impianti. Da riconoscere, inoltre, un periodo di inabilità temporanea parziale al 10% di 120
(centoventi) giorni legata ai disagi lamentati dalla donna e riconducibili all'errato trattamento>>; stimando anche, come richiesto, i relativi costi: <Quanto alle spese di natura strettamente sanitaria andranno risarcite quelle sostenute dalla paziente per le cure effettuate dal Dott. pari a euro CP_1
4.974,00, nonché quelle quantificabili in 2.000 euro circa per la rimozione degli impianti e la rigenerazione ossea. Non andranno risarcite quelle sostenute per gli accertamenti radiografici cui la paziente si sarebbe comunque dovuta sottoporre (docc. n. 17, 18, 19 e 20 per complessivi 441 euro) e quelle richieste per il nuovo lavoro di cui al preventivo di diverso specialista>>.
9. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio occorre procedere, quindi, a trarre le logiche conseguenze di quanto rilevato, anche sul piano degli esiti complessivi sulla salute della paziente, ribadendo in sintesi che la prestazione del sanitario non è stata adeguata, oltre a non avere raggiunto il risultato promesso;
va riconosciuto il nesso di causalità con quanto riscontrato, il che conduce agli esiti complessivi sulla salute della paziente, pure stimati dalla consulenza.
Sulla base delle esposte conclusioni non vi è dubbio, infatti, che, essendo provato l'inadempimento, le conseguenze dannose siano ascrivibili all'operato del medico convenuto.
D'altronde, restando contumace, quest'ultimo non ha dato la prova liberatoria di aver fatto tutto quanto possibile e della correttezza del suo operato secondo i criteri di diligenza e prudenza sopra richiamati, e comunque vi sono viceversa elementi in atti, individuati dalla consulenza di accertamento tecnico preventivo, per sostenere che l'esecuzione dell'intervento e della terapia non sia stata congrua né adeguata risultando, anzi, negligente, e generando un evento dannoso evitabile con scelte corrette e l'uso di tecniche adeguate.
In definitiva, la valutazione dell'attività professionale del sanitario, nel caso in questione, non può essere considerata adeguata.
pagina 10 di 15 10. Passando, pertanto, alla quantificazione del danno, deve premettersi che, anzitutto, spetta a parte attrice il danno patrimoniale consistente nei costi da sostenersi in futuro conseguenti all'errore terapeutico, sui quali tuttavia la consulenza tecnica d'ufficio ha valutato, correttamente, solo quelli necessari “per la rimozione degli impianti e la rigenerazione ossea” (stimabili in € 2.000,00 circa), non rientrando nelle conseguenze dannose i costi per il successivo ricorso a un nuovo intervento di chirurgia implantologica, la cui opportunità non deriva dall'errore professionale del convenuto.
Parimenti, la consulenza tecnica d'ufficio ha valutato che “Non andranno risarcite quelle sostenute per gli accertamenti radiografici cui la paziente si sarebbe comunque dovuta sottoporre
(docc. n. 17, 18, 19 e 20 per complessivi 441 euro) e quelle richieste per il nuovo lavoro di cui al preventivo di diverso specialista”.
Va, invece, considerata una serie di costi documentati da parte attrice, da porre in diretto rapporto casuale con l'inadempimento di parte convenuta:
€ 500,00 per anestesia collegata alla rimozione impianti (doc. n. 30 b); costi sostenuti per il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale di
Modena, per i medici consulenti di parte, ai quali l'attrice si è rivolta per le gravi conseguenze dell'inadempimento del convenuto, nonché per il compenso ai consulenti tecnici d'ufficio, e cioè: compensi corrisposti, in sede di accertamento tecnico preventivo, al consulente tecnico di parte, dott.
per € 3.812,00 (doc. nn. 22-23 fasc. att. proc. ATP); Per_3
compensi corrisposti, in sede di accertamento tecnico preventivo, ai consulenti tecnici d'ufficio, dott.
e Dott. Prof. , per complessivi € 2.440,00 (doc. n. 31). Per_1 Per_2
Il danno patrimoniale risarcibile si individua, quindi, nel rimborso delle spese mediche e consulenze specialistiche di parte inerenti la presente controversia (€ 3.812,00), dei costi per le spese mediche da sostenere (€ 2.500,00) e dei costi per le iniziative legali e giudiziarie (€ 2.440,00).
11. Riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai principi affermati dalla Suprema corte con le Sentenze a Sezioni Unite del 2008.
A parte attrice spetta, anzitutto, la liquidazione del danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come lesivo di interessi di primaria importanza costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica.
Sul punto la CTU ha stimato il danno da lesione all'integrità psico-fisica del soggetto, che a mero scopo descrittivo viene indicato come danno biologico, ma che rientra nella generale categoria del danno non patrimoniale, indicato dai consulenti nella misura del 2%, e che quindi può essere stimato in pari misura.
pagina 11 di 15 Inoltre, per effetto delle lesioni patite, parte attrice ha subito un periodo di invalidità parziale temporanea, stimato come inabilità temporanea parziale al 10% di centoventi giorni.
Parte attrice oltre al risarcimento del danno secondo le tabelle ritenute applicabili richiede un ulteriore risarcimento per la cosiddetta personalizzazione del danno, per la componente del dolore e delle sofferenze psichiche conseguenti al sinistro, assumendo che tale voce sarebbe esclusa dai parametri indicati riferiti alla sola componente “biologica” del danno.
Nel caso in esame, peraltro, non sussistono ragioni per prevedere un aumento ulteriore del danno per ricomprendere le sofferenze derivanti dal sinistro e corrispondenti al danno morale quale componente del danno non patrimoniale. Invero, come rilevato dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio, la “perimplantite conclamata” è stata trattata farmacologicamente e chirurgicamente e risolta da altro professionista, e allo stato residuano i descritti “rimaneggiamento parodontale ed osteoalveolare in atto” nonché le “conseguenze della rimozione degli impianti” che, tuttavia, sono integralmente risarciti a tritolo di danno biologico.
Parte attrice oltre al risarcimento del danno secondo le tabelle ritenute applicabili richiede, infatti, un ulteriore risarcimento per la cosiddetta personalizzazione del danno, per la componente del dolore e delle sofferenze psichiche conseguenti al sinistro, nonché per l'incidenza delle limitazioni funzionali sulla vita quotidiana del danneggiato, assumendo che ha subito “difficoltà di masticazione e dovendo assumere solo cibi morbidi, la sig.ra , che prima di sottoporsi alle cure del dott. Parte_1
era solita cenare con gli amici almeno due volte a settimana, ha schivato tali occasioni, CP_1 declinando gli inviti, che le venivano rivolti e rinunciando a tali occasioni di conviviali”.
Al riguardo va ribadito che tali aspetti sono già stati considerati nelle valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio e, comunque, valutati nell'ambito di una stima molto contenuta in termini percentuali.
In presenza, dunque, di esiti di natura permanente incidenti in termini valutati come minimali, in sede medico-legale, sugli aspetti rilevanti a fini della c.d. personalizzazione del danno, non si può far luogo al richiesto ulteriore incremento di stampo equitativo.
Nel caso in esame, in definitiva, non sussistono ragioni per prevedere un aumento ulteriore del danno per ricomprendere anche le sofferenze derivanti dal sinistro e corrispondenti al danno morale quale componente del danno non patrimoniale;
il sinistro non ha connotati particolari, per quanto le pur non brevi e disagevoli conseguenze per parte attrice sono comunque contenute sul piano dei postumi permanenti e per quanto riguarda la fase acuta la documentazione clinica attesta un iter sanitario comunque conclusosi nel giro di alcuni mesi, mediante intervento sanitario risolutore.
pagina 12 di 15 Al riguardo va confermato l'orientamento di questo ufficio, ormai consolidato nel senso che:
<Una lesione della salute può avere ripercussioni necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, o peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito diverso e maggiore. Le seconde esigono una prova specifica, che non si esaurisce con l'accertamento dell'invalidità, e sono risarcibili con la c.d. “personalizzazione” del danno biologico se appaiono conseguenza anomala e straordinaria della lesione. Non è sufficiente che abbiano inciso sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della persona, poiché tale compromissione non è affatto un danno diverso dal danno biologico>> (Trib. Modena -Grandi-
18/9/2018, n. 1554; Trib. Modena -Cortelloni- 11/5/2020, n. 544; Trib. Modena -Primiceri- 9/7/2020,
n. 781; Trib. Modena -Grandi- 21/7/2020, n. 870; Trib. Modena -Grandi- 21/7/2020, n. 872; Trib.
Modena -Grandi- 29/9/2020, n. 1063; Trib. Modena -Grandi- 29/9/2020, n. 1294; Trib. Modena -
Grandi- 5/11/2020, n. 1334; Trib. Modena -Grandi- 19/12/2020, n. 1645; Trib. Modena -Grandi-
20/4/2021, n. 658; Trib. Modena -Grandi- 20/7/2021, n. 1166; Trib. Modena -Grandi- 15/9/2021, n.
1265).
12. Dunque, come sopra già ricordato, per quanto riguarda l'invalidità parziale permanente, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio essa viene stimata nel 2%. Il danno alla salute, per invalidità temporanea e permanente, va quindi liquidato con riferimento a tale percentuale.
La data dell'evento lesivo va collocata nell'ultima terapia praticata dal sanitario, in questo caso individuabile -sulla base delle allegazioni attoree e della documentazione prodotta- nel 27.07.2021; conseguentemente, l'età del danneggiato dal momento del sinistro viene calcolata in anni 53, mesi 4).
In definitiva il calcolo complessivo è il seguente, in sintesi (Tabella Milano 2021, corrispondenti a quelle di Modena 2021):
Invalidità permanente (punti di I.P.: 2%) € 2.403,67
Invalidità temporanea al 10% Giorni 120 € 148,20
Totale danno biologico risarcibile € 2.553,74
Spese mediche € 6.312,00
Altre spese € 2.440,00
Totale danno patrimoniale € 8.752,00,
Totale danno patrimoniale e non patrimoniale € 11.305,74
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione, con indici Istat) € 1.110,84.
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente € 840,90
Totale dovuto € 13.257,48.
pagina 13 di 15 Dalla data di liquidazione -con la presente sentenza- della soma dovuta decorrono poi interessi in misura legale sulla stessa, fino alla data di effettivo saldo.
13. Restano da considerare le ulteriori due domande attoree, entrambe infondate per distinte ragioni.
Una volta accertato l'inadempimento -rilevante per la sua gravità a fini risolutori, essendo dimostrata la non scarsa rilevanza (data l'inidoneità della prestazione resa dal professionista rispetto a quanto opportuno nel caso di specie) dello stesso e l'imputabilità al convenuto- consegue, ai sensi dell'art. 1458 C.c., il cosiddetto effetto retroattivo tra le parti, sicché, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, le prestazioni già eseguite vanno restituite.
Mentre, tuttavia, l'effetto dichiarativo dell'inadempimento consegue all'accertamento dello stesso, gli effetti restitutori devono essere oggetto di specifica domanda giudiziale.
In questo caso parte attrice espressamente chiede la restituzione del compenso professionale corrisposto al convenuto, come effetto restitutorio della risoluzione negoziale;
una volta, quindi, risolto il contratto di prestazione d'opera professionale, parte convenuta deve restituire all'attrice la somma di
€ 4.974,00, come compensi corrisposti da parte attrice (di cui € 2.800,00 a pagamento della ricevuta n.
91/B del 22.4.2021 ed € 2.174,00 a saldo della ricevuta n. 104/B dell'8.9.2020: (doc. n. 21 fasc. att. proc. ATP) a titolo di pagamento delle prestazioni. Su tale somma vanno calcolati interessi in misura legale dalla data del deposito della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
14. Le spese processuali -per valore indeterminato e bassa complessità- seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo;
quindi, parte attrice dovrà essere rimborsata per intero delle spese di causa dal convenuto che nei suoi confronti è soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinta, dichiara tenuto e condanna a restituire a la somma di € 4.974,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi in misura legale su detta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 13.257,48, oltre ad interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese processuali, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 14/1/2025, con lettura in udienza e contestuale deposito in
Cancelleria e termine di trenta giorni per il deposito delle motivazioni.
pagina 14 di 15 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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