Sentenza 7 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 07/07/2022, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 01168/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2022, proposto da
Banca Sistema s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montesano Salentino, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo nr. 163/2021 (rg 8706-2021) emesso dal Tribunale di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) Con decreto ingiuntivo n. 163/2021, del 30 gennaio 2021 (reso su ricorso NRG 8706/2020), il Tribunale di Lecce ingiungeva al Comune di Montesano Salentino di pagare alla Banca Sistema s.p.a. le seguenti somme:
« 1. la somma di € 10256,08;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge ».
Nel relativo ricorso, la Banca chiedeva gli « interessi di mora nella misura di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti a decorrere dalla data di scadenza dalle singole fatture sino al soddisfo » (v. conclusioni ricorso per decreto ingiuntivo).
1.2) Successivamente, il Tribunale di Lecce, accertata la non opposizione al decreto ingiuntivo, lo dichiarava esecutivo il 10 settembre 2021, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
1.3) Il D.I., munito di formula esecutiva, veniva quindi notificato via pec al Comune di Montesano Salentino, in data 17 settembre 2021.
1.4) Il Comune, nella prospettazione di cui al ricorso, rimaneva inadempiente, ragion per cui, in data 7 marzo 2022, Banca Sistema s.p.a. notificava al Comune il gravame in esame, con cui si chiede l’ottemperanza al predetto D.I., oltre spese di lite e « spese di registrazione del decreto ingiuntivo, non ancora disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oltre a quelle successive occorse e occorrende, comprese quelle per la notifica del ricorso per ottemperanza al debitore e l’iscrizione a ruolo della causa » (pag. 6 ricorso).
2) Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio quanto segue.
2.1) Va precisato che, per costante giurisprudenza, il decreto ingiuntivo, ove non opposto, può costituire oggetto del giudizio ex artt. 112 e ss. c.p.a. ( ex multis , T.A.R. Lecce, 24 settembre 2019, n. 1500).
2.2) Il ricorso per l’ottemperanza in esame va accolto e, per l’effetto, va ordinato al Comune di Montesano Salentino di procedere al pagamento, in favore di Banca Sistema s.p.a., delle somme indicate nel D.I. n. 163/2021 del Tribunale di Lecce, ivi compresi gli « interessi di mora nella misura di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti a decorrere dalla data di scadenza dalle singole fatture sino al soddisfo », così espressamente richiesti dalla ricorrente e alla medesima riconosciuti in quel D.I. con la formula « interessi come da domanda ». Il tutto andrà corrisposto se e nella misura in cui sia ancora dovuto.
2.3) Va altresì accolta la domanda di refusione delle spese di registrazione del D.I. nella misura che sarà determinata dall’Agenzia delle Entrate (cfr. T.A.R. Lecce n. 1671 del 12 novembre 2018), se dovute e ove corrisposte, mentre le altre spese occorse e occorrende rientrano nella liquidazione onnicomprensiva delle spese di lite, come da dispositivo.
2.4) Si assegna al Comune il termine di 90 giorni per provvedere.
2.5) In caso di ulteriore inadempimento, si nomina, quale commissario ad acta , il dott. Giuseppe Iannone, funzionario del Comune di Melendugno, con facoltà di delega e con assegnazione del termine di ulteriori 90 giorni per provvedere. Il compenso del commissario ad acta , da porre a carico dell’Amministrazione intimata, verrà liquidato con separato provvedimento ad avvenuto espletamento dell’incarico e all’esito di presentazione – entro il termine decadenziale di cui all’art. 71, 2° comma, del D.P.R. 115/2002 – di apposita istanza da parte del medesimo.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Montesano Salentino al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO