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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
R.G. 20/2023
Il Tribunale Ordinario di Macerata, Prima Sezione, in persona del
Presidente Dott. Paolo Vadalà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del Presidente pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, assistito e difeso dall'Avv. COMI FRANCESCO dell'Avvocatura regionale;
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa Parte_2 C.F._1
dall'Avv. COFANELLI MASSIMILIANO appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata
n.418/2022 depositata in data 31/05/2022;
CONCLUSIONI: per parte appellante: come da note scritte depositate in data 7/10/2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Giudice di Macerata n. 418/2022 depositata in data
31/05/2022, NON notificata, con cui la è stata Parte_1 condannata a rifondere alla sig.ra la somma di € Parte_2
5.000,00 oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza: - In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nell'atto d'appello; - In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo ex art. 2054, primo comma, c.c., e per
l'effetto ridurre il diritto al risarcimento in favore di controparte ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 2054 c.c., ovvero del concorso tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054, primo comma, c.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.” per parte appellata: come da note scritte depositate in data 7/10/2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa e quant'altro ritenuto di giustizia ragione, previa ogni opportuna declaratoria, respingere l'appello ex adverso promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria, per mero scrupolo difensionale, si insiste in ogni caso nelle istanze formulate in seno alla memoria ex art. 320 c.p.c. qui da intendersi richiamate. Vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 418/2022, depositata il 31.5.2022, il Giudice di Pace di
Macerata ha condannato la a rifondere a la Parte_1 Parte_2
somma di € 5.000,00, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio, come liquidate nel dispositivo, a titolo di risarcimento dei danni occorsi all'autovettura modello Land Rover- Range Rover tg EZ837RP, di proprietà dell'appellata ma condotta nell'occasione dal sig. Pt_2
pag. 2/10 , in occasione del sinistro verificatosi in data 21.08.2020 alle ore Parte_3
3:30 circa, allorquando lo stesso, nel percorrere la SS 77, giunto in località
Civitanova Marche all'altezza del km 108+800, si scontrava con un capriolo di medie dimensioni, il quale rimaneva esanime in terra.
Il Giudice di Pace, sulla base della relazione di incidente redatta dalla PS di
Camerino, delle testimonianze esperite e alla quantificazione dei danni, ha ritenuto che la domanda era fondata, essendo stati adeguatamente provati la dinamica del sinistro, l'imprevedibilità dell'evento e l'inevitabilità dello scontro, nonché il comportamento del conducente volto ad aver fatto tutto il possibile ad evitare l'urto ed una condotta di guida dello stesso improntata a massima cautela e prudenza.
Secondo il primo Giudice, in sintesi, la non avrebbe posto Parte_1
in essere tutte le cautele necessarie, per evitare l'invasione sulla strada di quegli animali, come imposto dalla normativa alla e comunque, Pt_1
alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in fattispecie analoghe si applica l'art. 2052 c. c., che esenta da responsabilità l'Ente soltanto nell'ipotesi del caso fortuito, inteso quale evento eccezionale, imprevedibile e non affrontabile tramite l'ordinaria diligenza (in tal senso, cita il primo Giudice la decisione n.
7969, pubblicata il 20 aprile 2020, con la quale la Suprema Corte ha mutato orientamento, rispetto alle precedenti sentenze che in modo più rigoroso ai fini della prova richiesta per l'affermazione della responsabilità, avevano ipotizzato l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2043 c. c., decisione, la prima citata, seguita da altre analoghe),
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza su indicata, deducendo: a) il mancato pag. 3/10 superamento della presunzione di colpa del conducente ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c. c., in rapporto alle regole sostanziali e processuali in tema di riparto e valutazione delle prove, segnatamente circa l'omessa dimostrazione da parte del conducente di avere fatto tutto il possibile per evitare in danno, superando così la presunzione di colpa prevista dalla legge e comunque l'assenza di prova degli elementi idonei, per la dimostrazione che l'animale fosse stato la causa dell'evento o comunque, di tutti gli elementi idonei al fine della dimostrazione della dinamica del sinistro;
b) inapplicabilità dell'art. 2052 c. c., poiché la Parte_1
non era né proprietaria, né custode, né utilizzatrice degli animali che avevano provocato il sinistro, secondo le leggi, nazionali e regionali, vigenti, comunque la domanda avversaria doveva essere rigettata anche ai sensi della norma citata dal primo Giudice, atteso che non erano stati dimostrati la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento di danno e l'appartenenza dell'animale a una specie, oggetto di tutela ai sensi della legge n. 157 del 1992. c) erronea quantificazione del danno operata dal Giudice di primo grado e l'omesso esame della responsabilità dello stesso conducente in ordine al sinistro.
La difesa dell'appellata ha dettagliatamente contestato gli argomenti di quella dell'appellante e ha richiesto la reiezione dell'impugnazione, con la conferma della sentenza impugnata.
Istruita in via documentale, all'udienza del 10/10/2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. dal sottoscritto (che ereditava il ruolo nelle more) con i termini di pag. 4/10 legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'inquadramento giuridico della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica costituisce una problematica da tempo dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha avuto difformi soluzioni interpretative, anche dell'intestato Tribunale.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente con orientamento oramai costante (si veda ad esempio la recentissima Cassazione civile sez.
III, 07/01/2025, (ud. 05/11/2024, dep. 07/01/2025), n.197 nonché da ultimo Cass. Sez. III, ord. n. 12714 del 9 maggio 2024; Cass. Sez. III, ord.
n. 31330 del 10 novembre 2023, il cui principio è stato confermato dalla decisione n. 31350; Cass. Sez. III, ord. n. 11107 del 27/4/2023 che richiama: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01-
02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020;) riconduce la fattispecie all'art. 2052 c.c. osservando che tale disposizione non prevede alcuna distinzione tra animali domestici e selvatici e considera come criterio di responsabilità la proprietà o l'utilizzazione dell'animale, a prescindere da un'effettiva custodia di esso.
La richiamata giurisprudenza, ed in particolare la Sentenza della Suprema
Corte, sez. III civile, n. 7969/2020 ha già fornito ricostruzione ampia e convincente circa gli interventi legislativi in ambito di protezione e di tutela della fauna selvatica nonché l'individuazione del soggetto legittimato pag. 5/10 passivamente per i danni da questa cagionati: da tali argomentazioni non si ha motivo di discostarsi.
Ciò posto, è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleghi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico, l'onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del
1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato: “...nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cass. Civ. n. 11107 del
27.04.2023; Cass. Civ. n. 27931 del 23.09.2022; Cass. Civ. n. 7969 del
20.04.2020).
pag. 6/10 Chiarita la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla Pt_1
e quale fosse l'onere della prova gravante sulle parti, si ritiene
[...]
dimostrata la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c.
La sig. ha allegato in atto di citazione che in data 21.08.2020, alle Pt_2
ore 3:30 circa, l'autovettura modello Range Rover tg. EZ837RP di proprietà della stessa e nel mentre condotta da e con a Parte_4
bordo come trasportati i sig.ri e mentre stava Persona_1 Persona_2
transitando lungo la Strada Statale 77 al KM 108+800 sotto il cavalcavia n.38, investiva con la parte anteriore destra un capriolo di medie dimensioni, il quale rimaneva poi privo di vita sull'estrema destra all'altezza del guard rail. Tale circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 23.03.2022.
Le risultanze del rapporto della Polizia Stradale nonché l'istruttoria svolta in primo grado consentono innanzitutto di ritener provato il fatto storico allegato dalla ovvero la collisione dell'ungulato (specie Pt_2
appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) con la propria autovettura e, quindi, sia l'evento dannoso che la sua derivazione dalla condotta dell'animale.
Inoltre, è stato provato che il conducente non abbia potuto fare nulla per evitare l'impatto con l'animale, tenuto conto anche del fatto che il sinistro si
è verificato in piena notte in un luogo privo di illuminazione nonché della tipologia della strada (statale a scorrimento veloce).
Inoltre, deve escludersi un'imprudente condotta di guida del conducente, non essendo state elevate a suo carico sanzioni per violazione delle norme del C.D.S da parte dei militi intervenuti;
nondimeno, se il conducente avesse tenuto una condotta di guida non consona ai luoghi, il sinistro pag. 7/10 avrebbe comportato conseguenze ben più gravi, anche sotto il profilo di lesioni fisiche.
Per tali ragioni, pertanto, appare altamente verosimile - tanto più in assenza di una ricostruzione alternativa della dinamica fondata su riscontri obiettivi
- che il conducente non si sia avveduto dell'animale che attraversando improvvisamente la carreggiata, in un tratto pacificamente non illuminato, impattava con la parte anteriore destra del veicolo, senza che il suo conducente potesse fare alcunché per evitare l'urto.
In conclusione, l'appellata ha dimostrato che l'evento dannoso è stato causato da un animale selvatico (nella specie capriolo rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 1, l. 157/1992), la dinamica del sinistro e il nesso causale tra agire dell'animale ed evento dannoso.
Non risulta invece fornita, da parte della la prova del caso Parte_1
fortuito.
Parte appellante non ha in particolare dimostrato che, nella fattispecie in esame, il comportamento dell'animale si sia posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, quale causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili.
Inoltre, l'appellata ha assolto anche l'onere probatorio a suo carico ex. art. 2054, co. 1 c.c., avendo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (o più esattamente, vista la dinamica, che non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo) e di avere adottato una condotta di guida cauta, in ragione dello stato dei luoghi.
Deve pertanto ritenersi dimostrato che la condotta di guida del conducente sig. era conforme alle norme del codice della strada ed Parte_4
pag. 8/10 alle regole di comune prudenza e che egli non poteva porre in essere alcun diverso comportamento atto a escludere l'impatto, imputabile esclusivamente alla condotta repentina ed imprevedibile dell'animale.
In definitiva, quindi, può dirsi dimostrata la responsabilità della Pt_1
Infine, in ordine al motivo di impugnazione, concernente l'ammontare del danno (€. 5.504,34, limitato per valore in €.5.000,00), è sufficiente richiamare le risultanze documentali (fattura 249/F si evince l'esatto ammontare del danno, come indicato nella motivazione della sentenza di primo grado).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione nei confronti di Parte_1
vverso la sentenza n. 418/2022 emessa dal Giudice di Parte_2
Pace di Macerata così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
1.700,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 9/10 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Macerata, in data 14/01/2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
R.G. 20/2023
Il Tribunale Ordinario di Macerata, Prima Sezione, in persona del
Presidente Dott. Paolo Vadalà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del Presidente pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, assistito e difeso dall'Avv. COMI FRANCESCO dell'Avvocatura regionale;
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa Parte_2 C.F._1
dall'Avv. COFANELLI MASSIMILIANO appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata
n.418/2022 depositata in data 31/05/2022;
CONCLUSIONI: per parte appellante: come da note scritte depositate in data 7/10/2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Giudice di Macerata n. 418/2022 depositata in data
31/05/2022, NON notificata, con cui la è stata Parte_1 condannata a rifondere alla sig.ra la somma di € Parte_2
5.000,00 oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza: - In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nell'atto d'appello; - In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo ex art. 2054, primo comma, c.c., e per
l'effetto ridurre il diritto al risarcimento in favore di controparte ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 2054 c.c., ovvero del concorso tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054, primo comma, c.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.” per parte appellata: come da note scritte depositate in data 7/10/2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa e quant'altro ritenuto di giustizia ragione, previa ogni opportuna declaratoria, respingere l'appello ex adverso promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria, per mero scrupolo difensionale, si insiste in ogni caso nelle istanze formulate in seno alla memoria ex art. 320 c.p.c. qui da intendersi richiamate. Vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 418/2022, depositata il 31.5.2022, il Giudice di Pace di
Macerata ha condannato la a rifondere a la Parte_1 Parte_2
somma di € 5.000,00, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio, come liquidate nel dispositivo, a titolo di risarcimento dei danni occorsi all'autovettura modello Land Rover- Range Rover tg EZ837RP, di proprietà dell'appellata ma condotta nell'occasione dal sig. Pt_2
pag. 2/10 , in occasione del sinistro verificatosi in data 21.08.2020 alle ore Parte_3
3:30 circa, allorquando lo stesso, nel percorrere la SS 77, giunto in località
Civitanova Marche all'altezza del km 108+800, si scontrava con un capriolo di medie dimensioni, il quale rimaneva esanime in terra.
Il Giudice di Pace, sulla base della relazione di incidente redatta dalla PS di
Camerino, delle testimonianze esperite e alla quantificazione dei danni, ha ritenuto che la domanda era fondata, essendo stati adeguatamente provati la dinamica del sinistro, l'imprevedibilità dell'evento e l'inevitabilità dello scontro, nonché il comportamento del conducente volto ad aver fatto tutto il possibile ad evitare l'urto ed una condotta di guida dello stesso improntata a massima cautela e prudenza.
Secondo il primo Giudice, in sintesi, la non avrebbe posto Parte_1
in essere tutte le cautele necessarie, per evitare l'invasione sulla strada di quegli animali, come imposto dalla normativa alla e comunque, Pt_1
alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in fattispecie analoghe si applica l'art. 2052 c. c., che esenta da responsabilità l'Ente soltanto nell'ipotesi del caso fortuito, inteso quale evento eccezionale, imprevedibile e non affrontabile tramite l'ordinaria diligenza (in tal senso, cita il primo Giudice la decisione n.
7969, pubblicata il 20 aprile 2020, con la quale la Suprema Corte ha mutato orientamento, rispetto alle precedenti sentenze che in modo più rigoroso ai fini della prova richiesta per l'affermazione della responsabilità, avevano ipotizzato l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2043 c. c., decisione, la prima citata, seguita da altre analoghe),
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza su indicata, deducendo: a) il mancato pag. 3/10 superamento della presunzione di colpa del conducente ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c. c., in rapporto alle regole sostanziali e processuali in tema di riparto e valutazione delle prove, segnatamente circa l'omessa dimostrazione da parte del conducente di avere fatto tutto il possibile per evitare in danno, superando così la presunzione di colpa prevista dalla legge e comunque l'assenza di prova degli elementi idonei, per la dimostrazione che l'animale fosse stato la causa dell'evento o comunque, di tutti gli elementi idonei al fine della dimostrazione della dinamica del sinistro;
b) inapplicabilità dell'art. 2052 c. c., poiché la Parte_1
non era né proprietaria, né custode, né utilizzatrice degli animali che avevano provocato il sinistro, secondo le leggi, nazionali e regionali, vigenti, comunque la domanda avversaria doveva essere rigettata anche ai sensi della norma citata dal primo Giudice, atteso che non erano stati dimostrati la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento di danno e l'appartenenza dell'animale a una specie, oggetto di tutela ai sensi della legge n. 157 del 1992. c) erronea quantificazione del danno operata dal Giudice di primo grado e l'omesso esame della responsabilità dello stesso conducente in ordine al sinistro.
La difesa dell'appellata ha dettagliatamente contestato gli argomenti di quella dell'appellante e ha richiesto la reiezione dell'impugnazione, con la conferma della sentenza impugnata.
Istruita in via documentale, all'udienza del 10/10/2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. dal sottoscritto (che ereditava il ruolo nelle more) con i termini di pag. 4/10 legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'inquadramento giuridico della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica costituisce una problematica da tempo dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha avuto difformi soluzioni interpretative, anche dell'intestato Tribunale.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente con orientamento oramai costante (si veda ad esempio la recentissima Cassazione civile sez.
III, 07/01/2025, (ud. 05/11/2024, dep. 07/01/2025), n.197 nonché da ultimo Cass. Sez. III, ord. n. 12714 del 9 maggio 2024; Cass. Sez. III, ord.
n. 31330 del 10 novembre 2023, il cui principio è stato confermato dalla decisione n. 31350; Cass. Sez. III, ord. n. 11107 del 27/4/2023 che richiama: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01-
02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020;) riconduce la fattispecie all'art. 2052 c.c. osservando che tale disposizione non prevede alcuna distinzione tra animali domestici e selvatici e considera come criterio di responsabilità la proprietà o l'utilizzazione dell'animale, a prescindere da un'effettiva custodia di esso.
La richiamata giurisprudenza, ed in particolare la Sentenza della Suprema
Corte, sez. III civile, n. 7969/2020 ha già fornito ricostruzione ampia e convincente circa gli interventi legislativi in ambito di protezione e di tutela della fauna selvatica nonché l'individuazione del soggetto legittimato pag. 5/10 passivamente per i danni da questa cagionati: da tali argomentazioni non si ha motivo di discostarsi.
Ciò posto, è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleghi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico, l'onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del
1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato: “...nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cass. Civ. n. 11107 del
27.04.2023; Cass. Civ. n. 27931 del 23.09.2022; Cass. Civ. n. 7969 del
20.04.2020).
pag. 6/10 Chiarita la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla Pt_1
e quale fosse l'onere della prova gravante sulle parti, si ritiene
[...]
dimostrata la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c.
La sig. ha allegato in atto di citazione che in data 21.08.2020, alle Pt_2
ore 3:30 circa, l'autovettura modello Range Rover tg. EZ837RP di proprietà della stessa e nel mentre condotta da e con a Parte_4
bordo come trasportati i sig.ri e mentre stava Persona_1 Persona_2
transitando lungo la Strada Statale 77 al KM 108+800 sotto il cavalcavia n.38, investiva con la parte anteriore destra un capriolo di medie dimensioni, il quale rimaneva poi privo di vita sull'estrema destra all'altezza del guard rail. Tale circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 23.03.2022.
Le risultanze del rapporto della Polizia Stradale nonché l'istruttoria svolta in primo grado consentono innanzitutto di ritener provato il fatto storico allegato dalla ovvero la collisione dell'ungulato (specie Pt_2
appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) con la propria autovettura e, quindi, sia l'evento dannoso che la sua derivazione dalla condotta dell'animale.
Inoltre, è stato provato che il conducente non abbia potuto fare nulla per evitare l'impatto con l'animale, tenuto conto anche del fatto che il sinistro si
è verificato in piena notte in un luogo privo di illuminazione nonché della tipologia della strada (statale a scorrimento veloce).
Inoltre, deve escludersi un'imprudente condotta di guida del conducente, non essendo state elevate a suo carico sanzioni per violazione delle norme del C.D.S da parte dei militi intervenuti;
nondimeno, se il conducente avesse tenuto una condotta di guida non consona ai luoghi, il sinistro pag. 7/10 avrebbe comportato conseguenze ben più gravi, anche sotto il profilo di lesioni fisiche.
Per tali ragioni, pertanto, appare altamente verosimile - tanto più in assenza di una ricostruzione alternativa della dinamica fondata su riscontri obiettivi
- che il conducente non si sia avveduto dell'animale che attraversando improvvisamente la carreggiata, in un tratto pacificamente non illuminato, impattava con la parte anteriore destra del veicolo, senza che il suo conducente potesse fare alcunché per evitare l'urto.
In conclusione, l'appellata ha dimostrato che l'evento dannoso è stato causato da un animale selvatico (nella specie capriolo rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 1, l. 157/1992), la dinamica del sinistro e il nesso causale tra agire dell'animale ed evento dannoso.
Non risulta invece fornita, da parte della la prova del caso Parte_1
fortuito.
Parte appellante non ha in particolare dimostrato che, nella fattispecie in esame, il comportamento dell'animale si sia posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, quale causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili.
Inoltre, l'appellata ha assolto anche l'onere probatorio a suo carico ex. art. 2054, co. 1 c.c., avendo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (o più esattamente, vista la dinamica, che non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo) e di avere adottato una condotta di guida cauta, in ragione dello stato dei luoghi.
Deve pertanto ritenersi dimostrato che la condotta di guida del conducente sig. era conforme alle norme del codice della strada ed Parte_4
pag. 8/10 alle regole di comune prudenza e che egli non poteva porre in essere alcun diverso comportamento atto a escludere l'impatto, imputabile esclusivamente alla condotta repentina ed imprevedibile dell'animale.
In definitiva, quindi, può dirsi dimostrata la responsabilità della Pt_1
Infine, in ordine al motivo di impugnazione, concernente l'ammontare del danno (€. 5.504,34, limitato per valore in €.5.000,00), è sufficiente richiamare le risultanze documentali (fattura 249/F si evince l'esatto ammontare del danno, come indicato nella motivazione della sentenza di primo grado).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione nei confronti di Parte_1
vverso la sentenza n. 418/2022 emessa dal Giudice di Parte_2
Pace di Macerata così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
1.700,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 9/10 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Macerata, in data 14/01/2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
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