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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 331 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avvocato COSTA Parte_1
GIANCARLO MARIA
- Appellante - C O N T R O Controparte_1
rappresentato e difeso
[...] dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellato - All'udienza del 19/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con sentenza n. 3326/2022 del 20.10.2022 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 18991, emessa in data 14/02/2019, con la quale l'Amministrazione Regionale le aveva ingiunto di restituire la somma di € 39.224,46, da lei asseritamente percepita per lo svolgimento dell'incarico aggiuntivo di componente del Consiglio di Gestione della Società Sicilia Patrimonio Immobiliare (SPI), svolto dall'opponente tra il 2013 e il 2016, in quanto riscossa in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ex art. 13 della L.R. 10/2000. In particolare, il Tribunale ha ritenuto ricorrere, nella fattispecie, tutti i presupposti per l'applicazione del principio predetto, dal momento che l'incarico dirigenziale svolto dalla ricorrente presso la SPI era da considerarsi espressione di
1 attribuzioni istituzionalmente connesse al ruolo dirigenziale già svolto in favore della , tant'è che la non aveva dovuto richiedere, a tal fine, Controparte_1 Pt_1 alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001; eccettuato, dunque, l'intervallo temporale dal 24/10/2014 all'8/12/2014, in cui la stessa non aveva svolto funzioni dirigenziali, circostanza questa non contestata dall' CP_1 resistente, dalla espletata CTU era emerso che la stessa aveva percepito importi non spettanti per complessivi € 19.537,73 netti;
previo annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, ha dunque condannato la ricorrente al pagamento della superiore somma in favore dell'Amministrazione regionale, compensando parzialmente le spese di lite che ha posto per il resto a carico della . Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1 la riforma per i seguenti motivi:
- anzitutto, deduce, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 13 della L. R. n. 10/2000, estraneo, invece, alla fattispecie in oggetto non avendo l'appellante rivestito, all'epoca dell'incarico presso la SPI, la qualifica di dirigente della , bensì di “collaboratore di gabinetto ex art. 4 Controparte_1 comma 6 della L. R. n. 10/2000”, incarico di natura fiduciaria di diretta collaborazione con l'organo politico, che non aveva comportato l'assunzione di qualifica dirigenziale e dei poteri amministrativi ad essa connessi;
- in secondo luogo, avrebbe errato il Tribunale nel ravvisare un rapporto di stretta correlazione tra l'incarico svolto presso la SPI e le attribuzioni istituzionalmente connesse al ruolo dirigenziale già svolto dalla in Pt_1 favore della : evidenzia, in senso contrario, che l'incarico de Controparte_1 quo era stato conferito motu proprio dalla SPI, senza alcuna ingerenza da parte dell'Amministrazione Regionale;
né era stato in alcun modo dimostrato che vi fosse un collegamento funzionale tra i compiti assegnati con l'incarico da lei svolto presso tale società e la qualifica di collaboratore di gabinetto dalla stessa rivestito presso l'amministrazione regionale;
collegamento che la stessa esclude possa ravvisarsi in concreto, attesa la completa eterogeneità tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nei rapporti con l'Amministrazione, svolte come collaboratore di gabinetto degli Assessorati all'Energia e alle Attività produttive, a cui era stata assegnata, e le mansioni privatistiche svolte quale membro del Consiglio di Gestione della S.P.I. s.p.a., avente ad oggetto sociale la gestione del patrimonio immobiliare della (sicché non era stata integrata alcuna delle condizioni previste CP_1 dall'art. 13 L. R. n. 10/2000);
2 - in estremo subordine, lamenta l'omessa dichiarazione della parziale compensazione tra quanto la stessa avrebbe dovuto restituire e quanto, invece, la stessa avrebbe comunque dovuto trattenere (o ricevere) dall'Amministrazione Regionale, in misura pari al 50% dei compensi complessivamente riconosciuti in forza dell'incarico aggiuntivo. L'Amministrazione regionale ha resistito al gravame. All'udienza del 19/06/2025, acquisito lo Statuto della SPI, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello va accolto per quanto di ragione. L'art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001 (al quale fa eco, in termini del tutto sovrapponibili, l'art. 13 comma 4 L. R. n. 10/2000) prevede: «Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza». Il principio, secondo il chiaro tenore della disposizione in esame, è pienamente applicabile sia agli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, cioè quelli connessi alla funzione esercitata dal dirigente e il cui svolgimento può contribuire al conseguimento degli obiettivi assegnati allo stesso, sia agli incarichi assegnati dall'Amministrazione e legati al rapporto con la stessa, ossia gli incarichi “comunque” conferiti dall'Amministrazione “o su designazione della stessa”. Quanto al primo presupposto (natura dirigenziale del ruolo ricoperto dalla lavoratrice nell'ambito dell'amministrazione regionale), dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione Regionale (v. in particolare la nota n. 357 del 3.01.2019 a firma del Dirigente generale dell'Assessorato della Funzione Pubblica ed ordinanza ingiunzione opposta), emerge che la , nel periodo di tempo Pt_1 considerato, ha ricoperto i seguenti incarichi:
- capo della Segreteria particolare dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, dal 23/04/2014 al 23/10/2014;
- incarico dirigenziale presso l'Ufficio di gabinetto del Dipartimento Energia, dal 09/12/2014 al 06/11/2015;
- incarico dirigenziale presso l'Ufficio di gabinetto del Dipartimento Attività Produttive, dal 07/11/2015 al 21/11/2017.
3 La circostanza di aver ricoperto tali incarichi non è stata contestata, in punto di fatto, dalla che si è limitata a dedurne il carattere politico e la non Pt_1 riconducibilità delle funzioni espletate in virtù degli stessi a poteri di tipo dirigenziale;
la stessa, tuttavia, non ha fornito alcuna prova al riguardo omettendo, in particolare, di produrre i provvedimenti di nomina da cui potesse ricavarsi l'asserito carattere “politico” degli incarichi via via ricoperti per l'amministrazione regionale che, invece, avuto meramente riguardo alla loro chiara nomenclatura, non possono che rivelare il contenuto dirigenziale delle funzioni ad essi connesse. Posta, dunque, la sussistenza del primo presupposto richiesto dal citato art. 13 comma 4 L. R. n. 10/2000, deve, invece, ritenersi difettare il secondo, integrato dalla riconducibilità (oggettiva o soggettiva) dell'incarico aggiuntivo al ruolo ricoperto all'interno dell'amministrazione regionale. In primo luogo, si osserva, è incontestato che l'incarico di componente del Consiglio di Gestione della società Sicilia Patrimonio Immobiliare sia stato conferito alla dal Consiglio di Sorveglianza della stessa società e non, Pt_1 invece, direttamente dall'amministrazione regionale ovvero “su designazione della stessa”; il coinvolgimento dell'amministrazione regionale è, peraltro, da escludersi in virtù del fatto che non è stata allegata e dimostrata l'eventuale ingerenza dominante della nelle scelte gestionali rimesse al Consiglio di Sorveglianza della Sicilia CP_1
Patrimonio Immobiliare, ingerenza che non emerge affatto (anzi va esclusa) dallo statuto della menzionata società, del quale è stata disposta l'acquisizione agli atti. Sotto il profilo oggettivo, inoltre, non è stato allegato alcun elemento utilmente valorizzabile al fine di affermare che l'incarico de quo, per affinità di contenuto con le funzioni dirigenziali esercitate in seno all'amministrazione regionale, potesse ritenersi conferito in ragione dell'ufficio, ossia a motivo della connessione con la funzione esercitata dal dirigente. In difetto di tale ineludibile presupposto non può pertanto trovare applicazione l'art. 13 della L. R. n. 10/2000, dovendo conseguentemente dichiararsi che nulla deve all'amministrazione appellata per le ragioni di cui Parte_1 all'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 3326/2022 resa il 20.10.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, dichiara che nulla deve all'Amministrazione Parte_1
Regionale in relazione alle causali indicate nell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 18991/2019, emessa in data 14/02/2019.
4 Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l'amministrazione appellata a rifondere a le spese Parte_1 processuali che liquida per compensi in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 19/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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