TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15043 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.06.2025 con concessione dei termini di cui all'art
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier n. 44, presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
CO AI, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti parte attrice E elettivamente domiciliato in Roma, in Roma, Via G. Ferrari 35, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1 Giulio Gonnella, che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuto OGGETTO: pagamento somme;
CONCLUSIONI: all'udienza a trattazione scritta del 19.06.2025 i procuratori di parte attrice concludevano come da relative note scritte;
in particolare: parte attrice si riportava alle conclusioni formulate nella memoria ex. art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. ed insisteva nella richiesta di sostituzione del CTU e di rinnovo della consulenza tecnica, ovvero, in subordine, nel richiamo del CTU, nonché nella la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.; parte convenuta si riportava alle conclusioni formulate nella propria memoria di costituzione, insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. opponendosi all'ammissione di quelli di controparte e, in subordine, chiedeva di essere ammessa a prova contraria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 01.03.2021 e successivamente notificato con il decreto di fissazione di udienza, adiva questo Tribunale chiedendo di condannare al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 19.010,00, oltre interessi legali e interessi di mora a decorrere dalla diffida del 06.02.2020, a titolo di compensi dovuti per l'attività professionale svolta nell'interesse di parte resistente in relazione ai trattamenti odontoiatrici eseguiti.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto: che in data 10.01.2019 redigeva e consegnava a un Controparte_1
preventivo per la riabilitazione protesica dell'importo complessivo di Euro 31.000,00 in cui venivano dettagliatamente elencati gli interventi da eseguire;
che tale preventivo veniva specificatamente approvato da parte resistente;
che il trattamento si svolgeva in un arco di tempo compreso fra gennaio 2019 e ottobre 2019
nel corso del quale il aveva sottoscritto le attestazioni di conformità delle protesi applicate e aveva CP_1 anche versato degli acconti per complessivi € 11.990,00; che a partire dal mese di ottobre 2019, quando il trattamento era pressoché ultimato, il si rifiutava di proseguire le cure in quanto era stato informato CP_1
dalla propria compagnia di assicurazioni che la polizza sanitaria non avrebbe coperto i relativi costi;
che in data 01.12.2020, il invitato a recarsi presso lo studio del dott. per completare il trattamento CP_1 Pt_1
odontoiatrico, comunicava l'intenzione di rivolgersi ad altro medico;
che il dott. avendo regolarmente e Pt_1
diligentemente espletato l'incarico conferitogli ha diritto a ricevere i compensi maturati.
Si è costituito deducendo, tra l'altro: che alla fine dell'anno 2018, avendo necessità di ricorrere Controparte_1
a cure odontoiatriche si era rivolto al Dott. rappresentandogli di aver aderito al servizio Parte_1
assicurativo sanitario offerto da che, per quanto atteneva alle cure odontoiatriche, Parte_2
prevedeva un sistema sostanzialmente di “calmieramento” delle tariffe;
che il Dott. Parte_1
manifestava la propria disponibilità ad aderire a tale “sistema”, essendo anch'egli tra i dentisti/odontoiatri convenzionati con;
che in data 10 gennaio 2019 il ricorrente gli consegnava un preventivo Parte_2
in cui descriveva il piano di terapie odontoiatriche, senza indicazione di alcun importo, e ciò, in quanto il costo dei trattamenti era rimesso a , e propri partners, ed a questo il Dott. doveva attenersi;
Parte_2 Pt_1
che il piano terapeutico veniva eseguito nel periodo compreso tra il 20 giugno 2019 e il 21 ottobre 2019 e che,
a fronte di ogni singola prestazione da eseguirsi, il caricava” sulla piattaforma di CP_1 Controparte_2
la corrispondente prescrizione rilasciata dal Dott. che, quindi, veniva autorizzata con indicazione da Pt_1
parte della stessa del costo che il paziente avrebbe dovuto corrispondere al Dott. Controparte_2 Parte_1
“in Convenzione”; che, a fronte delle autorizzazioni ricevute da , il Notaio
[...] Parte_2 CP_1
corrispondeva al Dottor il complessivo importo di € 11.990,00; che in data 23 gennaio 2020 il Pt_1 Pt_1
inviava a mezzo e-mail il “conteggio consuntivo” delle prestazioni professionali svolte, pari ad euro €
31.000,00, e richiedeva il pagamento del saldo;
che il “preventivo per riabilitazione protesica” in allegato alla e-mail non è mai stato accettato dal Notaio che il Dott. dopo aver ottenuto il pagamento delle CP_1 Pt_1
prestazioni “in Convenzione” ha illegittimamente richiesto compensi “extra Convenzione”; che tale comportamento oltre a costituire una grave violazione deontologica ha anche una rilevanza penale a carico del medico.
Parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda proposta da e la condanna di quest'ultimo, Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., “al pagamento di una somma la cui quantificazione è rimessa all'equo apprezzamento del Giudice”.
Con ordinanza del 25.02.2022, il Giudice, ritenuta la necessità di una trattazione non sommaria della causa,
disponeva il mutamento di rito. A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
All'udienza del 21 settembre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
Con ordinanza del 15.02.2024 veniva disposta CTU ed emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli allegati 1-2 alla Convenzione sanitaria;
nel resto venivano rigettate le altre richieste istruttorie.
Depositata la documentazione ed espletata ctu;
all'udienza a trattazione scritta del 19.06.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente - stante la rinnovata richiesta di ammissione dei mezzi di prova avanzata da entrambe le parti nelle rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 19.06.2024 - va confermata l'ordinanza del
15.02.2024 che qui si intende richiamata.
Invero le prove orali articolate da parte attrice nella memoria ex 183 comma VI n.2) sono inammissibili vertendo su circostanze generiche ovvero irrilevanti ai fini del decidere (cap.1, 2, 5, 8, 10, 13,14) ovvero da provarsi documentalmente (cap. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12); anche le prove orali articolate da parte convenuta nella memoria ex 183 comma VI n.2) appaino inammissibili in quanto generiche o irrilevanti (cap. B 1) ovvero da provarsi documentalmente (cap. a, b, c, d, e, f, g, i, l, m) o vertenti su circostanze non contestate (cap. h).
Sempre in via preliminare va disattesa la richiesta di parte attrice di rinnovazione della CTU, non sussistendone i presupposti, così come quella di convocazione del CTU a chiarimenti in quanto il consulente nominato ha già
risposto in modo esauriente e convincente alle osservazioni del consulente di parte.
Nel merito la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto di credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1
per la prestazione d'opera professionale svolta nell'anno 2019 avente ad oggetto i trattamenti
[...]
odontoiatrici di cui al preventivo del 10.01.2019
Nel caso di specie parte convenuta costituendosi non ha contestato la sussistenza del rapporto intercorso con
, ma il diritto di quest'ultimo al pagamento delle somme richieste assumendo: che le cure Parte_1
odontoiatriche erano state eseguite dal dott. in regime di convenzione Cassa RBM Salute - Fondo Pt_1
Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (oggi Cassa Previmedical) che prevedeva un sistema di
“calmieramento” delle tariffe;
che il preventivo per la riabilitazione protesica consegnato in data 10 gennaio
2019 era privo degli importi, in quanto il costo del trattamento era rimesso a;
che, a fronte Parte_2
delle autorizzazioni di , aveva corrisposto al dottor il complessivo importo di euro Parte_2 Pt_1
11.990,00 per il complesso delle prestazioni effettuate e che nessuna ulteriore somma poteva essere richiesta dal dentista, avendo quest'ultimo aderito alla Convenzione tra la Cassa Nazionale del Notariato e Parte_2
.
[...]
A fronte di tale contestazione parte attrice ha precisato di aver aderito alla convenzione sanitaria con oltanto in data 21.05.2019, quando la terapia era già in corso, su richiesta del il quale CP_2 CP_1
voleva beneficiare della copertura assicurativa prevista dalla Cassa RMB salute e che lo stesso si era impegnato “espressamente a corrispondere al sanitario l'intera somma indicata nel preventivo
precedentemente accettato, pari ad euro 31.000,00 contando sul fatto che l'assicurazione avrebbe provveduto
a rimborsare buona parte delle spese sostenute (v. memoria 183 n. 1 c.p.c. pag. 2 ultimo cpv e pag. 3).
Va, tuttavia, rilevato che tale circostanza è rimasta sfornita di prova e che anche il preventivo del 10.01.2019
prodotto da parte attrice (v. all. 2 citazione), nel quale si indica l'importo di € 31.000,00 a titolo di onorari per le terapie odontoiatriche ivi indicate, non risulta sottoscritto da parte convenuta, bensì soltanto dallo stesso
. Parte_1
Occorre, quindi, verificare se le prestazioni mediche eseguite da parte attrice in favore di sono Controparte_1
state eseguite nella vigenza della convenzione sanitaria e se le stesse rientrano fra quelle previste dalla convenzione stessa oltre alla congruità dei compensi richiesti.
Il nominato CTU ha accertato che “Le terapie odontoiatriche svolte dal dott. in favore del dott. Pt_1 CP_1
risultano tutte eseguite secondo il preventivo predisposto in data 10.01.2019 tranne il lavoro di protesi fissa
sugli elementi 3.5, 3.6 e 3.7 che risulta realizzato ma non consegnato”.
Il Consulente ha inoltre evidenziato che “Dall'analisi della datazione delle dichiarazioni di conformità del
laboratorio odontotecnico Progetto Dentale snc per quanto concerne la fabbricazione dei manufatti protesici,
si deduce che l'attività di preparazione del lavoro protesico fresatura/limatura dei denti con riduzione dello
spessore per accogliere le capsule/corone venne verosimilmente effettuato dopo il convenzionamento. Non si
riscontrano prestazioni effettuate dal ricorrente che esulino dalla convenzione sanitaria. Se ne deduce che il
compenso per il lavoro preparatorio e definitivo era già stato accreditato al dott. nella misura delle tariffe Pt_1
agevolate predisposte dal convenzionamento da lui sottoscritto”.
Il CTU ha infine precisato, con riferimento alle osservazioni di parte attrice, che “Alcuni lavori preparatori
(fresatura dei monconi) potrebbero essere stati effettuati prima del convenzionamento ma di difficile
valutazione economica. Le ulteriori attività descritte nel preventivo: estrazione del 4.8, chirurgia
mucogengivale, apicectomia, ecc. non trovano riscontro data l'assenza di documentazione comprovante
l'avvenuta esecuzione” (v. ctu pag. 8). Pertanto, secondo le risultanze della CTU, che si ritengono condivisibili e alle quali si rimanda, in quanto basate sulla attenta analisi della documentazione in atti, nonché su considerazioni tecniche ben esposte, anche in risposta alle osservazioni dei CTP di parte, l'unico compenso che residua come liquidabile in favore di
[...]
è pari ad euro 500,00 “per la corona sul dente 2.5 già installata che non risulta autorizzata [dalla Pt_1
compagnia deve intendersi, N.d.A.] e non pagata”.(v. ctu pag. 9, in parziale accoglimento delle osservazioni
del ctp del convenuto).
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla richiesta di cui alla diffida comunicata il
7.2.2020 al saldo.
Stante l'esito del giudizio e il parziale accoglimento della domanda attorea, non merita accoglimento la domanda del di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
Concorrono giusti motivi, tenuto conto della notevole divergenza tra quanto richiesto e quanto liquidato, per disporre la compensazione delle spese del giudizio nella misura di due terzi con condanna di Controparte_1
per la soccombenza, al pagamento in favore di della restante parte dell'importo che si liquida Parte_1
come in dispositivo (nell'importo già ridotto) secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ modificazioni) calcolato sul “decisum” e applicati i parametri prossimi ai valori medi.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto per la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da parte attrice condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di € 500,00 oltre gli interessi legali dal 7.2.2020 Parte_1
al saldo;
- rigetta la maggior pretesa di parte attrice;
- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c;
- dichiara compensate per due terzi fra le parti le spese del giudizio e condanna alla Controparte_1
rifusione, in favore di , della parte restante, che liquida nell'importo di € 221,00 per Parte_1
compensi ed € 50,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU separatamente liquidate.
Così deciso in Roma, lì 29 ottobre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico (dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.06.2025 con concessione dei termini di cui all'art
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier n. 44, presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
CO AI, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti parte attrice E elettivamente domiciliato in Roma, in Roma, Via G. Ferrari 35, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1 Giulio Gonnella, che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuto OGGETTO: pagamento somme;
CONCLUSIONI: all'udienza a trattazione scritta del 19.06.2025 i procuratori di parte attrice concludevano come da relative note scritte;
in particolare: parte attrice si riportava alle conclusioni formulate nella memoria ex. art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. ed insisteva nella richiesta di sostituzione del CTU e di rinnovo della consulenza tecnica, ovvero, in subordine, nel richiamo del CTU, nonché nella la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.; parte convenuta si riportava alle conclusioni formulate nella propria memoria di costituzione, insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. opponendosi all'ammissione di quelli di controparte e, in subordine, chiedeva di essere ammessa a prova contraria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 01.03.2021 e successivamente notificato con il decreto di fissazione di udienza, adiva questo Tribunale chiedendo di condannare al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 19.010,00, oltre interessi legali e interessi di mora a decorrere dalla diffida del 06.02.2020, a titolo di compensi dovuti per l'attività professionale svolta nell'interesse di parte resistente in relazione ai trattamenti odontoiatrici eseguiti.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto: che in data 10.01.2019 redigeva e consegnava a un Controparte_1
preventivo per la riabilitazione protesica dell'importo complessivo di Euro 31.000,00 in cui venivano dettagliatamente elencati gli interventi da eseguire;
che tale preventivo veniva specificatamente approvato da parte resistente;
che il trattamento si svolgeva in un arco di tempo compreso fra gennaio 2019 e ottobre 2019
nel corso del quale il aveva sottoscritto le attestazioni di conformità delle protesi applicate e aveva CP_1 anche versato degli acconti per complessivi € 11.990,00; che a partire dal mese di ottobre 2019, quando il trattamento era pressoché ultimato, il si rifiutava di proseguire le cure in quanto era stato informato CP_1
dalla propria compagnia di assicurazioni che la polizza sanitaria non avrebbe coperto i relativi costi;
che in data 01.12.2020, il invitato a recarsi presso lo studio del dott. per completare il trattamento CP_1 Pt_1
odontoiatrico, comunicava l'intenzione di rivolgersi ad altro medico;
che il dott. avendo regolarmente e Pt_1
diligentemente espletato l'incarico conferitogli ha diritto a ricevere i compensi maturati.
Si è costituito deducendo, tra l'altro: che alla fine dell'anno 2018, avendo necessità di ricorrere Controparte_1
a cure odontoiatriche si era rivolto al Dott. rappresentandogli di aver aderito al servizio Parte_1
assicurativo sanitario offerto da che, per quanto atteneva alle cure odontoiatriche, Parte_2
prevedeva un sistema sostanzialmente di “calmieramento” delle tariffe;
che il Dott. Parte_1
manifestava la propria disponibilità ad aderire a tale “sistema”, essendo anch'egli tra i dentisti/odontoiatri convenzionati con;
che in data 10 gennaio 2019 il ricorrente gli consegnava un preventivo Parte_2
in cui descriveva il piano di terapie odontoiatriche, senza indicazione di alcun importo, e ciò, in quanto il costo dei trattamenti era rimesso a , e propri partners, ed a questo il Dott. doveva attenersi;
Parte_2 Pt_1
che il piano terapeutico veniva eseguito nel periodo compreso tra il 20 giugno 2019 e il 21 ottobre 2019 e che,
a fronte di ogni singola prestazione da eseguirsi, il caricava” sulla piattaforma di CP_1 Controparte_2
la corrispondente prescrizione rilasciata dal Dott. che, quindi, veniva autorizzata con indicazione da Pt_1
parte della stessa del costo che il paziente avrebbe dovuto corrispondere al Dott. Controparte_2 Parte_1
“in Convenzione”; che, a fronte delle autorizzazioni ricevute da , il Notaio
[...] Parte_2 CP_1
corrispondeva al Dottor il complessivo importo di € 11.990,00; che in data 23 gennaio 2020 il Pt_1 Pt_1
inviava a mezzo e-mail il “conteggio consuntivo” delle prestazioni professionali svolte, pari ad euro €
31.000,00, e richiedeva il pagamento del saldo;
che il “preventivo per riabilitazione protesica” in allegato alla e-mail non è mai stato accettato dal Notaio che il Dott. dopo aver ottenuto il pagamento delle CP_1 Pt_1
prestazioni “in Convenzione” ha illegittimamente richiesto compensi “extra Convenzione”; che tale comportamento oltre a costituire una grave violazione deontologica ha anche una rilevanza penale a carico del medico.
Parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda proposta da e la condanna di quest'ultimo, Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., “al pagamento di una somma la cui quantificazione è rimessa all'equo apprezzamento del Giudice”.
Con ordinanza del 25.02.2022, il Giudice, ritenuta la necessità di una trattazione non sommaria della causa,
disponeva il mutamento di rito. A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
All'udienza del 21 settembre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
Con ordinanza del 15.02.2024 veniva disposta CTU ed emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli allegati 1-2 alla Convenzione sanitaria;
nel resto venivano rigettate le altre richieste istruttorie.
Depositata la documentazione ed espletata ctu;
all'udienza a trattazione scritta del 19.06.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente - stante la rinnovata richiesta di ammissione dei mezzi di prova avanzata da entrambe le parti nelle rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 19.06.2024 - va confermata l'ordinanza del
15.02.2024 che qui si intende richiamata.
Invero le prove orali articolate da parte attrice nella memoria ex 183 comma VI n.2) sono inammissibili vertendo su circostanze generiche ovvero irrilevanti ai fini del decidere (cap.1, 2, 5, 8, 10, 13,14) ovvero da provarsi documentalmente (cap. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12); anche le prove orali articolate da parte convenuta nella memoria ex 183 comma VI n.2) appaino inammissibili in quanto generiche o irrilevanti (cap. B 1) ovvero da provarsi documentalmente (cap. a, b, c, d, e, f, g, i, l, m) o vertenti su circostanze non contestate (cap. h).
Sempre in via preliminare va disattesa la richiesta di parte attrice di rinnovazione della CTU, non sussistendone i presupposti, così come quella di convocazione del CTU a chiarimenti in quanto il consulente nominato ha già
risposto in modo esauriente e convincente alle osservazioni del consulente di parte.
Nel merito la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto di credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1
per la prestazione d'opera professionale svolta nell'anno 2019 avente ad oggetto i trattamenti
[...]
odontoiatrici di cui al preventivo del 10.01.2019
Nel caso di specie parte convenuta costituendosi non ha contestato la sussistenza del rapporto intercorso con
, ma il diritto di quest'ultimo al pagamento delle somme richieste assumendo: che le cure Parte_1
odontoiatriche erano state eseguite dal dott. in regime di convenzione Cassa RBM Salute - Fondo Pt_1
Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (oggi Cassa Previmedical) che prevedeva un sistema di
“calmieramento” delle tariffe;
che il preventivo per la riabilitazione protesica consegnato in data 10 gennaio
2019 era privo degli importi, in quanto il costo del trattamento era rimesso a;
che, a fronte Parte_2
delle autorizzazioni di , aveva corrisposto al dottor il complessivo importo di euro Parte_2 Pt_1
11.990,00 per il complesso delle prestazioni effettuate e che nessuna ulteriore somma poteva essere richiesta dal dentista, avendo quest'ultimo aderito alla Convenzione tra la Cassa Nazionale del Notariato e Parte_2
.
[...]
A fronte di tale contestazione parte attrice ha precisato di aver aderito alla convenzione sanitaria con oltanto in data 21.05.2019, quando la terapia era già in corso, su richiesta del il quale CP_2 CP_1
voleva beneficiare della copertura assicurativa prevista dalla Cassa RMB salute e che lo stesso si era impegnato “espressamente a corrispondere al sanitario l'intera somma indicata nel preventivo
precedentemente accettato, pari ad euro 31.000,00 contando sul fatto che l'assicurazione avrebbe provveduto
a rimborsare buona parte delle spese sostenute (v. memoria 183 n. 1 c.p.c. pag. 2 ultimo cpv e pag. 3).
Va, tuttavia, rilevato che tale circostanza è rimasta sfornita di prova e che anche il preventivo del 10.01.2019
prodotto da parte attrice (v. all. 2 citazione), nel quale si indica l'importo di € 31.000,00 a titolo di onorari per le terapie odontoiatriche ivi indicate, non risulta sottoscritto da parte convenuta, bensì soltanto dallo stesso
. Parte_1
Occorre, quindi, verificare se le prestazioni mediche eseguite da parte attrice in favore di sono Controparte_1
state eseguite nella vigenza della convenzione sanitaria e se le stesse rientrano fra quelle previste dalla convenzione stessa oltre alla congruità dei compensi richiesti.
Il nominato CTU ha accertato che “Le terapie odontoiatriche svolte dal dott. in favore del dott. Pt_1 CP_1
risultano tutte eseguite secondo il preventivo predisposto in data 10.01.2019 tranne il lavoro di protesi fissa
sugli elementi 3.5, 3.6 e 3.7 che risulta realizzato ma non consegnato”.
Il Consulente ha inoltre evidenziato che “Dall'analisi della datazione delle dichiarazioni di conformità del
laboratorio odontotecnico Progetto Dentale snc per quanto concerne la fabbricazione dei manufatti protesici,
si deduce che l'attività di preparazione del lavoro protesico fresatura/limatura dei denti con riduzione dello
spessore per accogliere le capsule/corone venne verosimilmente effettuato dopo il convenzionamento. Non si
riscontrano prestazioni effettuate dal ricorrente che esulino dalla convenzione sanitaria. Se ne deduce che il
compenso per il lavoro preparatorio e definitivo era già stato accreditato al dott. nella misura delle tariffe Pt_1
agevolate predisposte dal convenzionamento da lui sottoscritto”.
Il CTU ha infine precisato, con riferimento alle osservazioni di parte attrice, che “Alcuni lavori preparatori
(fresatura dei monconi) potrebbero essere stati effettuati prima del convenzionamento ma di difficile
valutazione economica. Le ulteriori attività descritte nel preventivo: estrazione del 4.8, chirurgia
mucogengivale, apicectomia, ecc. non trovano riscontro data l'assenza di documentazione comprovante
l'avvenuta esecuzione” (v. ctu pag. 8). Pertanto, secondo le risultanze della CTU, che si ritengono condivisibili e alle quali si rimanda, in quanto basate sulla attenta analisi della documentazione in atti, nonché su considerazioni tecniche ben esposte, anche in risposta alle osservazioni dei CTP di parte, l'unico compenso che residua come liquidabile in favore di
[...]
è pari ad euro 500,00 “per la corona sul dente 2.5 già installata che non risulta autorizzata [dalla Pt_1
compagnia deve intendersi, N.d.A.] e non pagata”.(v. ctu pag. 9, in parziale accoglimento delle osservazioni
del ctp del convenuto).
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla richiesta di cui alla diffida comunicata il
7.2.2020 al saldo.
Stante l'esito del giudizio e il parziale accoglimento della domanda attorea, non merita accoglimento la domanda del di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
Concorrono giusti motivi, tenuto conto della notevole divergenza tra quanto richiesto e quanto liquidato, per disporre la compensazione delle spese del giudizio nella misura di due terzi con condanna di Controparte_1
per la soccombenza, al pagamento in favore di della restante parte dell'importo che si liquida Parte_1
come in dispositivo (nell'importo già ridotto) secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ modificazioni) calcolato sul “decisum” e applicati i parametri prossimi ai valori medi.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto per la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da parte attrice condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di € 500,00 oltre gli interessi legali dal 7.2.2020 Parte_1
al saldo;
- rigetta la maggior pretesa di parte attrice;
- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c;
- dichiara compensate per due terzi fra le parti le spese del giudizio e condanna alla Controparte_1
rifusione, in favore di , della parte restante, che liquida nell'importo di € 221,00 per Parte_1
compensi ed € 50,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU separatamente liquidate.
Così deciso in Roma, lì 29 ottobre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico (dr. Giampiero Barrasso)