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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di NE, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi DEart. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1750/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 10/06/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CATALANO GIULIETTA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
GRASSO FRANCESCA ROMANA e dall'avv. Domenico DE TOMMASO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2023 , e contestuale istanza ex art. 700 Cod. Proc. Civ., la parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava il trasferimento disposto dalla CP_1 con comunicazione del 19/05/2023, e decorrenza dall'1.06.2023, presso la sede di EN, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “2) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, mediante il quale l'Ing. veniva assegnato all'unità Pt_1 CP_2 nella posizione di PROF. ATTREZZATURE IN PRESSIONE presso la sede di EN, via del
Marchesato 13, in quanto concretizzante una violazione DEart. art. 2103, co. 8, e art. 41
[...]
, per assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive, nonché per violazione dei Controparte_3 canoni generali di buona fede e correttezza ex. artt. 1175 e 1375, nonché in quanto concretizzante una dequalificazione professionale, e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, all'assegnazione del ricorrente presso la sede di NE, con mansioni di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del e/o, in subordine, nella denegata ipotesi Controparte_3 in cui la società resistente provi l'insussistenza di posizioni libere confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi sono posizioni libere compatibili con il livello professionale di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del in cui risulta inquadrato. 3) Accertare Controparte_3
e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, mediante il quale l'Ing. Pt_1 veniva assegnato all'unità nella posizione di PROF. CP_2 Parte_2
presso la sede di EN, via del Marchesato 13, in quanto concretizzante una violazione
[...] DEart. 2087 c.c., e che tale violazione rappresenta una condotta persecutoria concretizzante un'ipotesi di straining, e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 all'assegnazione del ricorrente presso la sede di NE, con mansioni di cui alla Categoria 1 – livello
Quadro del e/o, in subordine, nella denegata ipotesi in cui la società resistente Controparte_3 provi l'insussistenza di posizioni libere confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi sono posizioni libere compatibili con il livello professionale di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del in cui risulta inquadrato e, per l'effetto, 4) condannare la Controparte_3 società al risarcimento, in favore del ricorrente, di tutti i danni dal medesimo subiti e subendi CP_1
(danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno da perdita di chance, danno alla professionalità, danno all'immagine) in conseguenza dei fatti suindicati, nella misura che sarà accertata in corso di causa mediante espletanda CTU e/o in via equitativa”.
La società convenuta, nel costituirsi ritualmente in giudizio, rappresentava di aver dato esecuzione al provvedimento cautelare emesso da Codesto Tribunale in data 2.11.2023, che aveva così disposto “conferma il provvedimento cautelare emesso il 9.8.2023 inaudita altera parte e, per l'effetto, ordina in via cautelare alla società di assegnare il ricorrente presso la sede di NE, CP_1 con mansioni di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del o in subordine, ove Controparte_3 non sussistano posizioni libere confacenti a tale profilo, di assegnare il ricorrente presso altra sede aziendale in cui vi sono posizioni libere compatibili con il livello professionale di cui alla Categoria 1 – livello Quadro del in cui risulta inquadrato”, assegnando il ricorrente all'unità Controparte_3
PROD/OPSO/ORSU, nella posizione di «Professional Operations Readiness and Assurance» presso la sede di SA TO LA, così concludendo “respingere il ricorso ex art. 414 Cod.
Contro
Proc. Civ. per cessata materia del contendere, quale conseguenza DEottemperanza di l decreto del
Tribunale di NE – Sezione Feriale del 2 novembre 2023 e, in ogni caso, nel merito, perché infondato in fatto e in diritto, in ragione della legittimità del provvedimento di trasferimento DEing. presso la Pt_1 sede di EN e della conseguente infondatezza della domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente, per tutte le motivazioni esposte nella presente memoria difensiva e negli atti e verbali
d'udienza della precedente fase cautelare che devono qui intendersi integralmente richiamati e trascritti. Con ogni conseguenza di legge anche per spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa, interrogato liberamente il ricorrente all'udienza del 20.03.2024, rigettate le richieste istruttorie, veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c è così decisa.
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E' pacifico in quanto documentalmente provato che l'ing. , a seguito DEordinanza Pt_1 cautelare emessa da Codesto Tribunale in data 2.11.2023 sia stato assegnato dalla società datrice di lavoro alla sede di SA TO LA ove, in effetti, durante l'interrogatorio libero reso all'udienza del 20.03.2024, ha confermato di prestare la propria attività lavorativa.
Pertanto, il provvedimento datoriale con il quale l'ing. veniva assegnato dalla datrice Pt_1 di lavoro alla sede di EN, e della cui legittimità si controverte, risulta venuto meno in forza della sua successiva assegnazione, con comunicazione del 7.12.2023, in esecuzione DEordinanza cautelare, presso la sede di SA TO LA.
Conseguentemente, l'interesse ad agire del ricorrente, rispetto alla domanda avanzata nel presente giudizio, sussiste limitatamente alla richiesta risarcitoria, atteso che un accertamento in ordine all'illegittimità del trasferimento operato presso la sede di EN non potrebbe spiegare alcun effetto rispetto alla sua (sopravvenuta) assegnazione presso la sede di SA TO LA (dovendo eventualmente il ricorrente procedere all'impugnazione del successivo trasferimento).
Tanto chiarito, il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, il ricorrente assume di aver subito, a seguito del trasferimento per cui è causa, un peggioramento del quadro clinico di “Disturbo Depressivo Maggiore con sintomatologia ansiosa” dal quale era affetto, lamentando a) l'ennesima dequalificazione professionale, essendo tra l'altro stato adibito all'espletamento di mansioni sostanzialmente non rientranti nel livello
Quadro 1, come riconosciuto C.d.a. di Catanzaro con sentenza n. 496/2023; b)
l'allontanamento dalla città di NE, suo centro di interessi familiari, affettivi e sociali.
Occorre premettere che anche in presenza di un fatto ingiusto del datore di lavoro, che possa avere inciso su diritti costituzionalmente rilevanti, collegati alla famiglia od alla vita di relazione del lavoratore, l'obiettivo peggioramento delle condizioni esistenziali di quest'ultimo non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere provato dal dipendente che lamenti di averlo subito, atteso che la liquidazione equitativa attiene soltanto alla quantificazione (e non all'accertamento) del danno ( cfr Cass. sez. lav. N. 11527/2013).
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti- premesso che la mancata assegnazione del ricorrente presso la sede di NE è stata determinata dalla mancanza di disponibilità di posizioni professionali di livello Quadro, come visibile dall'organigramma del Distretto
Centro Settentrionale – Perimetro di NE (cfr. doc. 2 della memoria difensiva del giudizio cautelare;
doc. C fascicolo resistente)- ritiene questo giudice che il danno lamentato dal ricorrente, per il breve lasso temporale che lo ha visto concretamente operare presso la sede di EN , non può porsi in relazione causale con l'intervenuta assegnazione presso tale struttura;
invero, l'assegnazione veniva disposta con decorrenza dal 14.06.2023 ed è perdurata sino al 7.12.2023, data in cui l'odierno ricorrente veniva trasferito presso la sede di san TO LA.
Tuttavia, è documentalmente provato che l'ing. per il periodo dal 05.06.2023 al Pt_1
30.06.2023 sia stato assente per malattia, quindi necessariamente per ragioni antecedenti il dedotto trasferimento;
dal 3.07.2023 al 5.07.2023,dal 31.07.2023 al 4.08.2023, dall'11.08.2023 al 18.08.2023 nonché dall'1.09.2023 all'8.09.2023 sia stato assente per ferie;
ulteriormente dal 21.08.2023 al 31.08.2023 sia stato nuovamente in malattia;
pertanto, complessivamente, tra il 1° giugno e l'08 settembre 2023, il ricorrente ha lavorato 17 giorni, di cui 8 in smart working.
Ulteriormente, la società ha documentato la fruizione di ferie, da parte DEIng. , per Pt_1 il periodo dal 14.11.2023 al 6.12.2023.
Sicchè, è documentalmente provato che alla data del (successivo) trasferimento del
7.12.2023 l'odierno ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa presso la sede di
EN per un periodo temporalmente troppo esiguo per consentire a questo giudice di accertare a) che il profilo di nella posizione di CP_2 Parte_3
, presso la sede di EN, non fosse in concreto compatibile con le
[...] mansioni proprie del livello professionale di appartenenza (si consideri, peraltro, che la prolungata assenza DEER , presso la sede lavorativa di assegnazione, unitamente alla richiesta da parte dello stesso di fruire dello smart working, ha verosimilmente reso difficile la sua partecipazione in presenza a riunioni); b) un pregiudizio alla sua sfera familiare, affettiva e sociale (assumendo un allontanamento dalla città di NE), considerato che lo stesso si è recato presso la sede lavorativa di EN per un esiguo numero di giornate lavorative.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo giudice ha ritenuto di non ammettere alcuna consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe assunto carattere meramente esplorativo, come noto “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” ( cfr. Cass. 8498/2025).
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza(tenuto conto DEaccoglimento della domanda cautelare).
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1750/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso per le ragioni in parte motiva;
- spese compensate
NE, 10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei