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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 733 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 733 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 15/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, come meglio specificate, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Nulla disporre riguardo alla figlia essendo la stessa divenuta maggiorenne anche se non Per_1 ancora autosufficiente economicamente.
2. Il IG. si farà interamente carico del mantenimento ordinario e straordinario della figlia Parte_1
3. La IG.ra , tuttavia, nel caso in cui reperisca una nuova occupazione in pianta stabile si Parte_2 impegna a contribuire al mantenimento straordinario (le cui spese vengono individuate secondo il
Protocollo del Tribunale di Bologna) [doc. 9 ].
4. I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non aver diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
5. Il IG. si impegna a cedere a titolo gratuito alla figlia la nuda proprietà dell'abitazione Parte_1 ex coniugale sita a Rimini in via Pietrarubbia n. 31/A a lui interamente intestata.
6. I coniugi dichiarano di aver definito ogni pregressa questione economica e patrimoniale tra di loro intercorsa in conseguenza del rapporto matrimoniale e che pertanto non vantano vicendevolmente alcun diritto.
7. Le spese legali sono interamente a carico del IG. Pt_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 il 13.06.1999 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 150 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di conIGlio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 733 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 15/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, come meglio specificate, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Nulla disporre riguardo alla figlia essendo la stessa divenuta maggiorenne anche se non Per_1 ancora autosufficiente economicamente.
2. Il IG. si farà interamente carico del mantenimento ordinario e straordinario della figlia Parte_1
3. La IG.ra , tuttavia, nel caso in cui reperisca una nuova occupazione in pianta stabile si Parte_2 impegna a contribuire al mantenimento straordinario (le cui spese vengono individuate secondo il
Protocollo del Tribunale di Bologna) [doc. 9 ].
4. I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non aver diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
5. Il IG. si impegna a cedere a titolo gratuito alla figlia la nuda proprietà dell'abitazione Parte_1 ex coniugale sita a Rimini in via Pietrarubbia n. 31/A a lui interamente intestata.
6. I coniugi dichiarano di aver definito ogni pregressa questione economica e patrimoniale tra di loro intercorsa in conseguenza del rapporto matrimoniale e che pertanto non vantano vicendevolmente alcun diritto.
7. Le spese legali sono interamente a carico del IG. Pt_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 il 13.06.1999 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 150 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di conIGlio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3