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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 508/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione l'11/4/2025, vertente tra , nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Crocenzo, con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 9/9/1995 in Arpino (FR) e di aver avuto in affidamento, durante la convivenza,
l'allora minorenne (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Persona_1 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 508/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Arpino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arpino
(FR) dell'anno 1995 al numero 26, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 11/4/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 508/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione l'11/4/2025, vertente tra , nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Crocenzo, con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/3/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 9/9/1995 in Arpino (FR) e di aver avuto in affidamento, durante la convivenza,
l'allora minorenne (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Persona_1 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 508/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Arpino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arpino
(FR) dell'anno 1995 al numero 26, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 11/4/2025 il Presidente est. Virgilio Notari