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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
nella persona della Giudice dott.ssa Margherita Sitongia ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 314/2019
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Maria Teresa Mazzei;
Parte_1
E
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv. Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Presidente pro-tempore; Controparte_2
RESISTENTE, CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2019 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189005876537000, notificatagli da parte di in data 20.1.2019, al quale era sottesa la cartella di Controparte_3
pagamento n. 0342000003999322000, asseritamente notificata in data 22.3.2001, portante una somma complessiva di € 3.144,47 dovuta a titolo di contributi previdenziali IVS riferiti alle annualità 1996 e 1997 di competenza dell'intestato Tribunale.
Parte ricorrente eccepiva anzitutto la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' sostenendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, e poi la CP_4
1 conseguente nullità dell'atto impugnato proprio per tale mancata notifica degli atti ad esso prodromici.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_4
ricorrente: in primo luogo, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva;
in secondo luogo, rilevando sia la tardività della proposizione dell'opposizione per motivi di merito ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 – determinata dal deposito del ricorso oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito cui si riferisce l'intimazione di pagamento – sia la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. – la quale, invero, avrebbe dovuto essere promossa nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Infine, in terzo luogo, lamentava la carenza d'interesse ad agire da parte del ricorrente, dal momento che nei suoi confronti non era cominciata alcuna procedura esecutiva.
Nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, invece, non si costituiva in giudizio l' , della Controparte_3 quale veniva dichiarata la contumacia all'esito dell'udienza del 9.3.2022.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
********
1. In via preliminare, il Tribunale ritiene che sussista la legittimazione passiva dell' poiché CP_4
in tale giudizio è in contestazione la fondatezza della pretesa contributiva e non solo vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione.
La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale, invero, non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n.
15390/2018) né consente di inferire, con un vero e proprio salto logico, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore.
Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui
2 l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo , senza che ricorra in tale CP_4 fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed il soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione (si veda Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, conf. da ultimo da Cass. n.
16998/2023).
Poiché, però, nel giudizio de quo è stata promossa un'opposizione c.d. “cumulativa”, e cioè con un unico atto sono state fatte valere non soltanto ragioni di merito ma anche vizi formali dell'intimazione impugnata e attinenti alla procedura di riscossione, con riguardo alla seconda azione deve ritenersi che sussista invece la legittimazione passiva dell'agente della riscossione in quanto soggetto legittimato a riscuotere i contributi o a riceverne il pagamento.
Per ragioni di completezza, ad ogni modo, va osservato pure che in questa sede, quand'anche non fossero state promosse censure attinenti alla forma della procedura riscossiva e l'opposizione avesse riguardato essenzialmente l'asserita prescrizione del credito – rilievo che, afferendo al merito della questione (estinzione del credito), in astratto avrebbe collocato l' in pozione di estraneità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022) – l' sarebbe stata CP_5 CP_2
comunque legittimata passiva poiché in tal caso ci si sarebbe trovati al cospetto non di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario –, bensì ad un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento, e, cioè, avverso un atto successivo alla notifica della cartella di pagamento – nel caso di specie, negata dal ricorrente – secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione il quale, per il vero, viene formato e notificato unicamente dall' incaricata CP_5
della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del
DPR 602/73 e del Dlgs 46/99. L , pertanto, sarebbe stata comunque Controparte_3
legittimata a controvertere.
Verificata dunque la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione nei suoi confronti, si è proceduto col prosieguo del giudizio 'a contradditorio integro' con riferimento ad entrambe le domande proposte.
2. In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. È ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione
3 all'esecuzione di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 46 del 1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Tanto premesso, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo posteriore alla asserita notificazione del titolo esecutivo trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
È evidente che, anche se il termine di prescrizione è quello quinquennale pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo (cfr. da ultimo Cass. sez. un. n. 23397/2016), tale termine si è perfezionato, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi doverosamente esaminabili dal giudice anche in caso di costituzione tardiva (cfr. da ultimo Cass. 14755/18).
Per tali ragioni, il credito vantato dall' deve essere dichiarato estinto, per intervenuto CP_4
decorso del termine di prescrizione quinquennale, successivamente alla data di notifica della cartella, sicché le Amministrazioni convenute non hanno titolo di procedere ad esecuzione forzata.
3. Le spese di lite vanno liquidate, in considerazione della semplicità della questione giuridica
CP_ affrontata, come in dispositivo, e devono porsi a carico delle parti resistenti ( in base al principio di soccombenza, in quanto titolare del rapporto dedotto in controversia, ed
[...]
, in ossequio al principio di causalità, essendo la prescrizione maturata a Controparte_3
cagione della inerzia del concessionario della riscossione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Margherita Sitongia, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 0342000003999322000, riportata nell'intimazione di pagamento n.
03420189005876537000;
b) condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1312,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 5.4.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Margherita Sitongia
4
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna
Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
nella persona della Giudice dott.ssa Margherita Sitongia ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 314/2019
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Maria Teresa Mazzei;
Parte_1
E
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv. Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Presidente pro-tempore; Controparte_2
RESISTENTE, CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2019 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189005876537000, notificatagli da parte di in data 20.1.2019, al quale era sottesa la cartella di Controparte_3
pagamento n. 0342000003999322000, asseritamente notificata in data 22.3.2001, portante una somma complessiva di € 3.144,47 dovuta a titolo di contributi previdenziali IVS riferiti alle annualità 1996 e 1997 di competenza dell'intestato Tribunale.
Parte ricorrente eccepiva anzitutto la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' sostenendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, e poi la CP_4
1 conseguente nullità dell'atto impugnato proprio per tale mancata notifica degli atti ad esso prodromici.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_4
ricorrente: in primo luogo, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva;
in secondo luogo, rilevando sia la tardività della proposizione dell'opposizione per motivi di merito ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 – determinata dal deposito del ricorso oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito cui si riferisce l'intimazione di pagamento – sia la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. – la quale, invero, avrebbe dovuto essere promossa nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Infine, in terzo luogo, lamentava la carenza d'interesse ad agire da parte del ricorrente, dal momento che nei suoi confronti non era cominciata alcuna procedura esecutiva.
Nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, invece, non si costituiva in giudizio l' , della Controparte_3 quale veniva dichiarata la contumacia all'esito dell'udienza del 9.3.2022.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
********
1. In via preliminare, il Tribunale ritiene che sussista la legittimazione passiva dell' poiché CP_4
in tale giudizio è in contestazione la fondatezza della pretesa contributiva e non solo vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione.
La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale, invero, non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n.
15390/2018) né consente di inferire, con un vero e proprio salto logico, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore.
Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui
2 l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo , senza che ricorra in tale CP_4 fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed il soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione (si veda Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, conf. da ultimo da Cass. n.
16998/2023).
Poiché, però, nel giudizio de quo è stata promossa un'opposizione c.d. “cumulativa”, e cioè con un unico atto sono state fatte valere non soltanto ragioni di merito ma anche vizi formali dell'intimazione impugnata e attinenti alla procedura di riscossione, con riguardo alla seconda azione deve ritenersi che sussista invece la legittimazione passiva dell'agente della riscossione in quanto soggetto legittimato a riscuotere i contributi o a riceverne il pagamento.
Per ragioni di completezza, ad ogni modo, va osservato pure che in questa sede, quand'anche non fossero state promosse censure attinenti alla forma della procedura riscossiva e l'opposizione avesse riguardato essenzialmente l'asserita prescrizione del credito – rilievo che, afferendo al merito della questione (estinzione del credito), in astratto avrebbe collocato l' in pozione di estraneità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022) – l' sarebbe stata CP_5 CP_2
comunque legittimata passiva poiché in tal caso ci si sarebbe trovati al cospetto non di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario –, bensì ad un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento, e, cioè, avverso un atto successivo alla notifica della cartella di pagamento – nel caso di specie, negata dal ricorrente – secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione il quale, per il vero, viene formato e notificato unicamente dall' incaricata CP_5
della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del
DPR 602/73 e del Dlgs 46/99. L , pertanto, sarebbe stata comunque Controparte_3
legittimata a controvertere.
Verificata dunque la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione nei suoi confronti, si è proceduto col prosieguo del giudizio 'a contradditorio integro' con riferimento ad entrambe le domande proposte.
2. In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. È ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione
3 all'esecuzione di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 46 del 1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Tanto premesso, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo posteriore alla asserita notificazione del titolo esecutivo trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
È evidente che, anche se il termine di prescrizione è quello quinquennale pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo (cfr. da ultimo Cass. sez. un. n. 23397/2016), tale termine si è perfezionato, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi doverosamente esaminabili dal giudice anche in caso di costituzione tardiva (cfr. da ultimo Cass. 14755/18).
Per tali ragioni, il credito vantato dall' deve essere dichiarato estinto, per intervenuto CP_4
decorso del termine di prescrizione quinquennale, successivamente alla data di notifica della cartella, sicché le Amministrazioni convenute non hanno titolo di procedere ad esecuzione forzata.
3. Le spese di lite vanno liquidate, in considerazione della semplicità della questione giuridica
CP_ affrontata, come in dispositivo, e devono porsi a carico delle parti resistenti ( in base al principio di soccombenza, in quanto titolare del rapporto dedotto in controversia, ed
[...]
, in ossequio al principio di causalità, essendo la prescrizione maturata a Controparte_3
cagione della inerzia del concessionario della riscossione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Margherita Sitongia, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 0342000003999322000, riportata nell'intimazione di pagamento n.
03420189005876537000;
b) condanna le parti resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1312,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 5.4.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Margherita Sitongia
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna
Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
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