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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 792/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT UC, AT
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1240/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9558/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 663757-2023 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6062/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 9558/3/2024, del 17/5/2024, depositata in data 17/6/2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento n. 663757/2023 notificato in data 01.12.2023, emesso dalla ET per il mancato pagamento dei tributi
TARI-TARES annualità 2015, per l'importo complessivo di € 267,32; Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica regolare degli atti presupposti,
2) l'intervenuta prescrizione;
3) l'assenza di indicazione negli atti inviati dall'ente, dell'immobile o del fabbricato, del soggetto legittimato passivo del tributo,
4) la decadenza annuale per la riscossione,
5) l'inesistenza dell'atto esattoriale notificato l'1.12.2023 e dell'attività del concessionario so.g.e.t. SP ,
6) l'assenza del calcolo degli interessi,
7) mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Il Comune di Castellamare di Stabia ha resistito al ricorso, eccependo:
1) l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità del sollecito di pagamento;
2) il difetto di legittimazione passiva del resistente-ente creditore;
3) l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17 bis, d. lgs. n. 546/92,
4) l'infondatezza dell'eccezione omessa indicazione immobile ed assenza dettaglio importi dovuti;
5) l'infondatezza della carenza legittimazione attiva della SOGET SP,
6) l'infondatezza dell'eccezione della mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso. Condannando il contribuente alle spese.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- carenza di legittimazione della ET a porre in essere atti di accertamento e di riscossione delle imposte locali per conto dell'ente comunale, atteso che, il servizio di accertamento e riscossione era stato affidato ad altra Società Concessionaria, la Municipia S.p.A.;
- mancata notifica del preavviso di fermo e dell'ingiunzione; - tardivo deposito dei documenti in primo grado e impossibilità di produrli in secondo grado;
- illegittimità della notifica degli atti presupposti, mancando la CAD;
- prescrizione;
- decadenza;
genericità dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, essendosi limitato l'appellante a riproporre i motivi fatti valere con il ricorso in primo grado, la regolare notifica degli atti presupposti, l'inammissibilità di nuovi motivi non fatti valere in primo grado;
l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del soggetto deputato alla riscossione;
la legittimazione della ET alla luce delle proroghe intervenute
All'udienza del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Va altresì rilevata la tempestività della costituzione del comune in primo grado stante il rinvio dell'udienza per improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data della notifica, con conseguente tempestività dei documenti depositati.
Va rilevata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente rigetto dell'appello, essendo stato il ricorso notificato al solo Comune, ente impositore, e non alla ET.
L'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente Riscossore e, pertanto,
l'evocazione del solo Comune di Castellammare di Stabia, Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva. L'atto impugnato è stato emesso e sottoscritto da So.g.e.t. S.p.A.- Società di
Gestione Entrate e Tributi.
Con riferimento alla legittimazione processuale in caso di ricorso avverso gli atti di riscossione tributaria, la Suprema Corte ha più volte ribadito il consolidato principio secondo cui “qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446/1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi
(ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017)” (Cass., sentenza n.
11514/2018). Più di recente, la Suprema Corte con Sentenza n. 1937 del 2024 ha precisato che: secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del
1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18,
25305/2017 e molte altre). Pertanto, si contesta l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di Castellammare di Stabia in quanto l'unico soggetto avente legittimazione processuale per il caso di specie è la Concessionaria ET.
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante contribuente al pagamento, in favore del Comune, delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in euro 340,00 oltre accessori
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
IT UC, AT
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1240/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9558/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 663757-2023 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6062/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 9558/3/2024, del 17/5/2024, depositata in data 17/6/2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento n. 663757/2023 notificato in data 01.12.2023, emesso dalla ET per il mancato pagamento dei tributi
TARI-TARES annualità 2015, per l'importo complessivo di € 267,32; Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica regolare degli atti presupposti,
2) l'intervenuta prescrizione;
3) l'assenza di indicazione negli atti inviati dall'ente, dell'immobile o del fabbricato, del soggetto legittimato passivo del tributo,
4) la decadenza annuale per la riscossione,
5) l'inesistenza dell'atto esattoriale notificato l'1.12.2023 e dell'attività del concessionario so.g.e.t. SP ,
6) l'assenza del calcolo degli interessi,
7) mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Il Comune di Castellamare di Stabia ha resistito al ricorso, eccependo:
1) l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità del sollecito di pagamento;
2) il difetto di legittimazione passiva del resistente-ente creditore;
3) l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17 bis, d. lgs. n. 546/92,
4) l'infondatezza dell'eccezione omessa indicazione immobile ed assenza dettaglio importi dovuti;
5) l'infondatezza della carenza legittimazione attiva della SOGET SP,
6) l'infondatezza dell'eccezione della mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso. Condannando il contribuente alle spese.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- carenza di legittimazione della ET a porre in essere atti di accertamento e di riscossione delle imposte locali per conto dell'ente comunale, atteso che, il servizio di accertamento e riscossione era stato affidato ad altra Società Concessionaria, la Municipia S.p.A.;
- mancata notifica del preavviso di fermo e dell'ingiunzione; - tardivo deposito dei documenti in primo grado e impossibilità di produrli in secondo grado;
- illegittimità della notifica degli atti presupposti, mancando la CAD;
- prescrizione;
- decadenza;
genericità dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, essendosi limitato l'appellante a riproporre i motivi fatti valere con il ricorso in primo grado, la regolare notifica degli atti presupposti, l'inammissibilità di nuovi motivi non fatti valere in primo grado;
l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del soggetto deputato alla riscossione;
la legittimazione della ET alla luce delle proroghe intervenute
All'udienza del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Va altresì rilevata la tempestività della costituzione del comune in primo grado stante il rinvio dell'udienza per improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data della notifica, con conseguente tempestività dei documenti depositati.
Va rilevata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente rigetto dell'appello, essendo stato il ricorso notificato al solo Comune, ente impositore, e non alla ET.
L'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente Riscossore e, pertanto,
l'evocazione del solo Comune di Castellammare di Stabia, Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva. L'atto impugnato è stato emesso e sottoscritto da So.g.e.t. S.p.A.- Società di
Gestione Entrate e Tributi.
Con riferimento alla legittimazione processuale in caso di ricorso avverso gli atti di riscossione tributaria, la Suprema Corte ha più volte ribadito il consolidato principio secondo cui “qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446/1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi
(ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017)” (Cass., sentenza n.
11514/2018). Più di recente, la Suprema Corte con Sentenza n. 1937 del 2024 ha precisato che: secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del
1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18,
25305/2017 e molte altre). Pertanto, si contesta l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di Castellammare di Stabia in quanto l'unico soggetto avente legittimazione processuale per il caso di specie è la Concessionaria ET.
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante contribuente al pagamento, in favore del Comune, delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in euro 340,00 oltre accessori