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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3203/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3203/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1983 e residente a [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA LENTINI N. 28, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO
VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/09/1981 e residente a [...]-interno 5, elettivamente domiciliato in LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI N. 72, presso lo studio dell'avv.
SAGGIO FABIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 25.11.2021);
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 30/06/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito Controparte_1
sposato a FLORIDIA il 19/12/2019 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di FLORIDIA anno 2019, n. 33, Parte I), di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore (6.9.2020), con collocamento presso la madre, cui Per_1
assegnare la casa coniugale in quanto proprietaria, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, e di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 300,00.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 25.10.2021 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ordinanza, e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e della moglie nella misura mensile complessiva di € 650,00 (di cui € 300,00 per la moglie), oltre al pagamento del
100% delle spese straordinarie necessarie lo stesso. Il Presidente, quindi, nominava il
Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 12.4.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica ex art. 143
c.p.c. dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima pagina 2 di 6 comparizione al convenuto non comparso, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 23.5.2023, celebrata secondo le modalità cartolari, il Giudice Istruttore incaricava il Servizio Sociale del Comune di DI di svolgere un accertamento socio-ambientale sul nucleo familiare.
Acquisita la relazione degli operatori incaricati, in data 9.1.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione svolta dalla ricorrente e Controparte_1
di affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con regolamentazione del diritto di visita paterno, e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento dello stesso nella misura ritenuto congrua dal Tribunale.
Alla successiva udienza del 17.9.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della controversia:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Si concedono il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa;
gli stessi potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggrada.
2) La casa coniugale sita in DI (SR) Via Duca Degli Abruzzi n. 17, di proprietà esclusiva della moglie , rimane assegnata alla stessa, unitamente Parte_1
a tutti i mobili che l'arredano. Si dà atto che detto immobile è stato già liberato dagli effetti personali di proprietà del marito.
3) il figlio rimane affidato in via esclusiva alla madre Per_1 Parte_1
presso la quale viene allocato;
4) il padre potrà vedere una volta a settimana previo Controparte_1 Per_1 accordo con la signora e alla presenza di quest'ultima, tenuto conto delle Pt_1
esigenze e della volontà del minore;
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig. a Controparte_1 Parte_1 tiolo di concorso al mantenimento di la somma mensile pari ad € 350,00, Per_1
somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
il sig. dà inoltre il proprio consenso Controparte_1
pagina 3 di 6 affinché la sig. percepisca per l'intero l'assegno unico per il Parte_1
figlio rinunciando irrevocabilmente a richiedere il 50%; Per_1
6) Non disporre alcun assegno di mantenimento per la moglie Parte_1
atteso che la stessa attualmente lavora;
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
quali arretrati delle somme dovute a titolo di mantenimento nei confronti della moglie e del figlio dal mese di giugno 2022 al mese di agosto 2024, la complessiva somma di € 7.000,00 in luogo della maggiore somma dovuta;
tale somma verrà pagata mediante versamento della somma annua di € 1.000,00 da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal dicembre 2024. Il mancato pagamento di una sola rata comporterà il diritto della signora di agire Pt_1 per il recupero coattivo dell'intera somma concordata di € 7.000,00 defalcati eventuali acconti già versati;
8) La signora continuerà a percepire dal datore di lavoro del sig. Pt_1 CP_1 terzo pignorato nell'esecuzione immobiliare n. 698/2022 le somme oggetto di assegnazione relative agli arretrati non versati dal dalla data CP_1 dell'ordinanza presidenziale sino al maggio 2022.
All'udienza dell'11.3.2025 i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del Pubblico
Ministero (visto del 25.11.2021).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
pagina 4 di 6 Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore, convivente con la madre, nonché idonee a garantire allo stesso il diritto ad un'effettiva bigenitorialità; si tratta, inoltre, di una regolamentazione già efficacemente attuata dalle parti sin dall'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori. Può, pertanto, disporsi l'affidamento esclusivo di alla Per_1
madre, con collocamento presso la stessa, e regolamentando la frequentazione padre-figlio secondo quanto in dispositivo meglio indicato.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura e modalità del contributo del genitore non collocatario al mantenimento del figlio deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
FLORIDIA il 19/12/2019 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del pagina 5 di 6 Comune di FLORIDIA anno 2019, n. 33, Parte I), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente riportate;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
13/03/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3203/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1983 e residente a [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA LENTINI N. 28, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO
VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/09/1981 e residente a [...]-interno 5, elettivamente domiciliato in LENTINI, VIA RICCARDO DA LENTINI N. 72, presso lo studio dell'avv.
SAGGIO FABIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 25.11.2021);
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 30/06/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito Controparte_1
sposato a FLORIDIA il 19/12/2019 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di FLORIDIA anno 2019, n. 33, Parte I), di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore (6.9.2020), con collocamento presso la madre, cui Per_1
assegnare la casa coniugale in quanto proprietaria, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, e di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 300,00.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 25.10.2021 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ordinanza, e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e della moglie nella misura mensile complessiva di € 650,00 (di cui € 300,00 per la moglie), oltre al pagamento del
100% delle spese straordinarie necessarie lo stesso. Il Presidente, quindi, nominava il
Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 12.4.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica ex art. 143
c.p.c. dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima pagina 2 di 6 comparizione al convenuto non comparso, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 23.5.2023, celebrata secondo le modalità cartolari, il Giudice Istruttore incaricava il Servizio Sociale del Comune di DI di svolgere un accertamento socio-ambientale sul nucleo familiare.
Acquisita la relazione degli operatori incaricati, in data 9.1.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione svolta dalla ricorrente e Controparte_1
di affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con regolamentazione del diritto di visita paterno, e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento dello stesso nella misura ritenuto congrua dal Tribunale.
Alla successiva udienza del 17.9.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della controversia:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Si concedono il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa;
gli stessi potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggrada.
2) La casa coniugale sita in DI (SR) Via Duca Degli Abruzzi n. 17, di proprietà esclusiva della moglie , rimane assegnata alla stessa, unitamente Parte_1
a tutti i mobili che l'arredano. Si dà atto che detto immobile è stato già liberato dagli effetti personali di proprietà del marito.
3) il figlio rimane affidato in via esclusiva alla madre Per_1 Parte_1
presso la quale viene allocato;
4) il padre potrà vedere una volta a settimana previo Controparte_1 Per_1 accordo con la signora e alla presenza di quest'ultima, tenuto conto delle Pt_1
esigenze e della volontà del minore;
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig. a Controparte_1 Parte_1 tiolo di concorso al mantenimento di la somma mensile pari ad € 350,00, Per_1
somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
il sig. dà inoltre il proprio consenso Controparte_1
pagina 3 di 6 affinché la sig. percepisca per l'intero l'assegno unico per il Parte_1
figlio rinunciando irrevocabilmente a richiedere il 50%; Per_1
6) Non disporre alcun assegno di mantenimento per la moglie Parte_1
atteso che la stessa attualmente lavora;
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
quali arretrati delle somme dovute a titolo di mantenimento nei confronti della moglie e del figlio dal mese di giugno 2022 al mese di agosto 2024, la complessiva somma di € 7.000,00 in luogo della maggiore somma dovuta;
tale somma verrà pagata mediante versamento della somma annua di € 1.000,00 da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal dicembre 2024. Il mancato pagamento di una sola rata comporterà il diritto della signora di agire Pt_1 per il recupero coattivo dell'intera somma concordata di € 7.000,00 defalcati eventuali acconti già versati;
8) La signora continuerà a percepire dal datore di lavoro del sig. Pt_1 CP_1 terzo pignorato nell'esecuzione immobiliare n. 698/2022 le somme oggetto di assegnazione relative agli arretrati non versati dal dalla data CP_1 dell'ordinanza presidenziale sino al maggio 2022.
All'udienza dell'11.3.2025 i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del Pubblico
Ministero (visto del 25.11.2021).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
pagina 4 di 6 Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore, convivente con la madre, nonché idonee a garantire allo stesso il diritto ad un'effettiva bigenitorialità; si tratta, inoltre, di una regolamentazione già efficacemente attuata dalle parti sin dall'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori. Può, pertanto, disporsi l'affidamento esclusivo di alla Per_1
madre, con collocamento presso la stessa, e regolamentando la frequentazione padre-figlio secondo quanto in dispositivo meglio indicato.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura e modalità del contributo del genitore non collocatario al mantenimento del figlio deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
FLORIDIA il 19/12/2019 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del pagina 5 di 6 Comune di FLORIDIA anno 2019, n. 33, Parte I), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente riportate;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
13/03/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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