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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2253/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , nata a LENDINARA (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
23/05/1978
E
, C.F. , nato nata a LENDINARA (RO) in [...] Parte_2 C.F._2
21/08/1978 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. SPEDO DANIELA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché, l'uno dell'altro, a titolo di mantenimento. 2) Nessuno dei tre figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti, convive con i genitori;
3) I coniugi e Parte_1 Pt_2
non sono interessati alla casa coniugale, di proprietà di terzi, vivendo, da tempo, presso due
[...] distinte unità abitative. 4) Spese legali compensate”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 6.7.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
1 In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli il 13.3.2001, Per_1
, il 13.3.2003, e Marco, il 19.4.2005, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
Inoltre, hanno precisato che con sentenza n. 43/2024 depositata il 4.4.2024, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 4.4.2024.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto dell'11.7.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 23.7.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al . Parte_3
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 23.7.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 4.4.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 4.4.2024 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
In assenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
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Considerato che
le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in BARBONA in data 17/02/2001 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di BARBONA nell'anno 2001, al numero 1, parte I;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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