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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 82/2023 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa RIluisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott.ssa RI Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
14.10.2025 ) e in esito alla relativa camera di consiglio viene la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento proposto avverso la sentenza n. 1587/2022 , pubblicata l' 11/11/2022 dal Tribunale di Palmi da
(già Parte_1 Controparte_1
- già , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
[...] Parte_2
RI CO appellante contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
Andrea Greco, PEC - fax 096543629, Email_1
appellato
e nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso , nel giudizio di primo grado, dagli CP_3
Avv. Raffanti Ilaria PEC: t e Dario Adornato Email_2
appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_2
notificata il 12 gennaio 2022, n. 094 2021 90026874 48 000, in relazione ai seguenti avvisi di addebito alla stessa sottesi: 394 2012 0000964682 000 di € 1.804,99, 394
2012 0003804927 000 di € 2.377,94 394 2013 0000377553 000 di € 1.222,96, 394
2013 0002122822 000 di € 2.422,82 e 394 2013 0002475717 000 di € 27,23, per complessivi €. 7.853,00, chiedendo dichiararsi l'estinzione del diritto a riscuotere le somma per intervenuta prescrizione.
CP_ Contr Resisteva l' si costituiva anche , a seguito di notifica di atto di integrazione del contraddittorio, impugnando e contestando la domanda ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il primo giudice così statuiva:
1) dichiara estinto il credito portato nell'intimazione di pagamento notificata il 12 gennaio 2022, n. 094 2021 90026874 48 000, in relazione ai seguenti avvidi di addebito alla stessa sottesi: 394 2012 0000964682 000 di € 1.804,99, 394 2012
0003804927 000 di € 2.377,94 394 2013 0000377553 000 di € 1.222,96, 394 2013
0002122822 000 di € 2.422,82 e 394 2013 0002475717 000 di € 27,23, di complessivi €. 7.853,00;
2) condanna alla refusione, in favore di parte Controparte_5
opponente, della somma di €. 1.865,00, per competenze legali, €. 43, 00 per contributo unificato, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite tra parte ricorrente, l' e la CP_3 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Controparte_6
chiedendo in via preliminare di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito di rigettare la domanda del ricorrente, perché totalmente destituita di fondamento;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' chiedendo di rigettare il primo motivo di appello formulato dal CP_3
Concessionario, decidere secondo giustizia sul secondo motivo e, in caso di accoglimento dello stesso, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dall' , dichiarare anche nei suoi confronti la non intervenuta CP_7 prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto di causa;
in ogni caso tenendo indenne l' dalle spese di causa. CP_7
Si costituiva tardivamente Riganati e preliminarmente rilevava che i crediti oggetto di appello sono stati discaricati ope legis poiché annullati in forza delle disposizioni contenute nell' art. 1, comma 222 della Legge 197/2022; in subordine, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'appello proposto dall' , poiché infondato in fatto ed in diritto, con Parte_1
vittoria di spese.
Nel prosieguo anche il riscossione produceva estratti di ruolo Controparte_8
aggiornati e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto annullamento dei carichi ope legis.
Nel termine fissato ex art. 127 ter cpc hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia a seguito della costituzione di CP_2
Per gli avvisi oggetto di causa viene in rilievo l' art. 1, comma 222 della Legge
197/2022, secondo cui “ Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo
2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali”.
Tale verifica segue i medesimi criteri già più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità all'istituto previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018, con cui si è chiarito che
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai m sono inferioriille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina
l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici
e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti.
Dagli estratti di ruolo prodotti dalle parti risulta che i singoli carichi sono inferiore a
1.000 € e i ruoli rientrano nell'arco temporale della citata norma.
Quanto poi al regolamento delle spese, assume rilevo decisivo lo jus superveniens che non consente in alcun caso l'esame del merito e dunque nessuna valutazione della soccombenza virtuale in relazione all'ambito in cui incide lo sgravio.
In tal senso si è espressa copiosa giurisprudenza della Cassazione (vedasi ex multis
n.13991/2020 sez.VI L , 28888/2020 SEz,VI L e n.1151 del 2020 e n.1151 del 2020
) che ha ritenuto che << …. L'annullamento ope legis della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere. Le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.>>( Cass. n.1151 del 2020) o, ancora, < con riguardo alle spese ed attesa la ragione estranea alle ragioni delle parti che giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite (Cassazione n.11702 del 2020 ).
Tale orientamento è coerente con l'opinione espressa dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.77/2018 (rel Amoroso) in cui si è evidenziato che la ratio della clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni» a sostegno della compensazione
<sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti >>.
Infatti, il giudice delle Leggi ha enucleato specifiche ipotesi in cui ricorre il sopravvenuto mutamento dei termini della controversia che esclude che alcunché possa addebitarsi alle parti, annoverando <tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens.>>. Devesi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale fra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_2
e nei confronti di e avverso la sentenza n. 1587/2022 , pubblicata l' 11/11/2022 CP_3
dal Tribunale di Palmi
in riforma dell' impugnata sentenza , dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio .
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. ssa RIluisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa RIluisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott.ssa RI Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
14.10.2025 ) e in esito alla relativa camera di consiglio viene la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento proposto avverso la sentenza n. 1587/2022 , pubblicata l' 11/11/2022 dal Tribunale di Palmi da
(già Parte_1 Controparte_1
- già , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
[...] Parte_2
RI CO appellante contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
Andrea Greco, PEC - fax 096543629, Email_1
appellato
e nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso , nel giudizio di primo grado, dagli CP_3
Avv. Raffanti Ilaria PEC: t e Dario Adornato Email_2
appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Controparte_2
notificata il 12 gennaio 2022, n. 094 2021 90026874 48 000, in relazione ai seguenti avvisi di addebito alla stessa sottesi: 394 2012 0000964682 000 di € 1.804,99, 394
2012 0003804927 000 di € 2.377,94 394 2013 0000377553 000 di € 1.222,96, 394
2013 0002122822 000 di € 2.422,82 e 394 2013 0002475717 000 di € 27,23, per complessivi €. 7.853,00, chiedendo dichiararsi l'estinzione del diritto a riscuotere le somma per intervenuta prescrizione.
CP_ Contr Resisteva l' si costituiva anche , a seguito di notifica di atto di integrazione del contraddittorio, impugnando e contestando la domanda ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il primo giudice così statuiva:
1) dichiara estinto il credito portato nell'intimazione di pagamento notificata il 12 gennaio 2022, n. 094 2021 90026874 48 000, in relazione ai seguenti avvidi di addebito alla stessa sottesi: 394 2012 0000964682 000 di € 1.804,99, 394 2012
0003804927 000 di € 2.377,94 394 2013 0000377553 000 di € 1.222,96, 394 2013
0002122822 000 di € 2.422,82 e 394 2013 0002475717 000 di € 27,23, di complessivi €. 7.853,00;
2) condanna alla refusione, in favore di parte Controparte_5
opponente, della somma di €. 1.865,00, per competenze legali, €. 43, 00 per contributo unificato, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite tra parte ricorrente, l' e la CP_3 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Controparte_6
chiedendo in via preliminare di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito di rigettare la domanda del ricorrente, perché totalmente destituita di fondamento;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' chiedendo di rigettare il primo motivo di appello formulato dal CP_3
Concessionario, decidere secondo giustizia sul secondo motivo e, in caso di accoglimento dello stesso, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dall' , dichiarare anche nei suoi confronti la non intervenuta CP_7 prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto di causa;
in ogni caso tenendo indenne l' dalle spese di causa. CP_7
Si costituiva tardivamente Riganati e preliminarmente rilevava che i crediti oggetto di appello sono stati discaricati ope legis poiché annullati in forza delle disposizioni contenute nell' art. 1, comma 222 della Legge 197/2022; in subordine, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'appello proposto dall' , poiché infondato in fatto ed in diritto, con Parte_1
vittoria di spese.
Nel prosieguo anche il riscossione produceva estratti di ruolo Controparte_8
aggiornati e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto annullamento dei carichi ope legis.
Nel termine fissato ex art. 127 ter cpc hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia a seguito della costituzione di CP_2
Per gli avvisi oggetto di causa viene in rilievo l' art. 1, comma 222 della Legge
197/2022, secondo cui “ Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo
2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e dagli enti pubblici previdenziali”.
Tale verifica segue i medesimi criteri già più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità all'istituto previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018, con cui si è chiarito che
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai m sono inferioriille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina
l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici
e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti.
Dagli estratti di ruolo prodotti dalle parti risulta che i singoli carichi sono inferiore a
1.000 € e i ruoli rientrano nell'arco temporale della citata norma.
Quanto poi al regolamento delle spese, assume rilevo decisivo lo jus superveniens che non consente in alcun caso l'esame del merito e dunque nessuna valutazione della soccombenza virtuale in relazione all'ambito in cui incide lo sgravio.
In tal senso si è espressa copiosa giurisprudenza della Cassazione (vedasi ex multis
n.13991/2020 sez.VI L , 28888/2020 SEz,VI L e n.1151 del 2020 e n.1151 del 2020
) che ha ritenuto che << …. L'annullamento ope legis della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere. Le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.>>( Cass. n.1151 del 2020) o, ancora, < con riguardo alle spese ed attesa la ragione estranea alle ragioni delle parti che giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite (Cassazione n.11702 del 2020 ).
Tale orientamento è coerente con l'opinione espressa dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.77/2018 (rel Amoroso) in cui si è evidenziato che la ratio della clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni» a sostegno della compensazione
<sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti >>.
Infatti, il giudice delle Leggi ha enucleato specifiche ipotesi in cui ricorre il sopravvenuto mutamento dei termini della controversia che esclude che alcunché possa addebitarsi alle parti, annoverando <tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens.>>. Devesi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale fra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_2
e nei confronti di e avverso la sentenza n. 1587/2022 , pubblicata l' 11/11/2022 CP_3
dal Tribunale di Palmi
in riforma dell' impugnata sentenza , dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio .
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. ssa RIluisa Crucitti)