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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4401 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] - Romania (ROMANIA) il Controparte_1 C.F._1
9/03/1987,
e
, c.f. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
23/02/1988, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna PARAMUCCHIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
“
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2.Le figlie sono affidate ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria
1 amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3.La signora si trasferirà unitamente alle figlie presso un'altra abitazione Controparte_2 entro 12 mesi dalla data della prossima udienza. Durante la permanenza nella casa di residenza, sita in ON, via G. Oberdan, 2, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie. Al momento del trasferimento la signora , potrà portare Controparte_2 con sé tutti i beni personali, nonché la metà dell'arredamento che ha provveduto a comprare insieme al signor oppure ad ottenere dallo stesso l'equivalente in Persona_1 denaro.
4.Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, quotidianamente e compatibilmente ai suoi turni lavorativi, impegnandosi la madre ad agevolare gli incontri tra padre e figlie;
in ogni caso potrà vederle e tenerle con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola o dal venerdì sera alla domenica sera nel periodo extrascolastico. Potrà tenerle con sé a giorni alternati nei pomeriggi o, fuori dall'orario scolastico, nelle mattine. Nel periodo estivo le terrà con sé 15 giorni consecutivi da accordare con la madre entro il 1 giugno di ogni anno e durante le vacanze natalizie una settimana comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno. A
Pasqua almeno tre giorni consecutivi.
5.Il padre si impegna a versare il mantenimento alle figlie dal momento del loro trasferimento con una somma pari ad € 350,00 trecentocinquanta complessivi mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, all'IBAN che sarà indicato dalla stessa, somma rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat. Le spese straordinarie saranno sostenute in quota 60% dal padre e
40% dalla madre, intendendosi quelle stabilite nel protocollo del Tribunale di Vicenza.
6.Le parti concordano che l'Assegno Unico per i Figli erogato dall'INPS (o somma equivalente) sarà percepito nella misura del 100% dalla madre.
7.Le figlie graveranno fiscalmente su ciascun genitore nella misura del 50%.
8.Le parti dichiarano di non chiedere nulla per il proprio mantenimento essendo, allo stato, economicamente autosufficienti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ON (VI) in data 23/10/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e , alla prevalente collocazione Persona_2 Persona_3 delle stesse presso la madre, la quale si trasferirà unitamente alle figlie presso un'altra abitazione entro 12 mesi dalla data della prossima udienza, ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie e durante la temporanea Persona_2 Persona_4 permanenza nella casa di residenza, sita in ON (VI), Via G. Oberdan n. 2;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di ella misura del 60% e a Controparte_3 carico di nella residua misura del 40%; Controparte_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa
3 in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , Controparte_1 Controparte_2 uniti in matrimonio in LONIGO (VI) in data 23/10/2010 con atto trascritto al n. 20, parte I, anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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