TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/11/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6914/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6914/2022 promossa da:
, (Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cornate d'Adda, Via A. Manzoni n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Daleffe ed elettivamente domiciliata in Bergamo, via Clara Maffei n.2/b, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
, (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Bellusco, Via Marche n. 9/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Felloni ed elettivamente domiciliato in Milano, Via F.lli Gabba n.7, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE Contro (C.F. ), residente in [...] C.F._3
Stanga 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Quadri ed elettivamente domiciliato in Cornate d'Adda via A. Volta 6, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO Contro ( ) residente in [...] CP_3 C.F._4 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
( ) e ( ) rappresentati e difesi C.F._5 Controparte_4 C.F._6 dall'avv. Riccardo Crippa ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cornate d'Adda (MB), via San Pietro n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.06.2025 CONVENUTI Nonché contro
(C.F. ), con sede legale in Controparte_5 P.IVA_1
Aicurzio (MB), Strada per Sulbiate Superiore 20, in persona del suo legale rappresentante, signor rappresenta e difesa dall'avv. Elena Carrara, ed elettivamente domiciliata Controparte_6
pagina 1 di 7 presso lo studio del difensore in Cologno al Serio (BG), Piazza Vittorio Emanuele II n. 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 24.06.2025, 25.06.2025, 25.06.2025 e 24.06.2025 Conclusioni per e : Parte_1 Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare: Nel merito, dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni di cui in narrativa, previa de- terminazione della loro consistenza attuale, attribuendo congiuntamente agli attori e Parte_1
una porzione in natura degli stessi - corrispondente alla somma delle loro quote Controparte_1 ideali (pari a 1/2) da ripartire ulteriormente tra gli attori nella misura di 1/2 in capo a ciascuno - procedendo, a tal fine, alla formazione e attribuzione dei lotti da assegnare rispettivamente agli attori e ai convenuti;
In via istruttoria: a) disporsi consulenza tecnica volta ad accertare i beni ricompresi nel patrimonio della sig.ra
e il loro valore, alla data del decesso (13 luglio 2020), nonché in ogni altro momento Parte_2 ritenuto utile ai fini di procedere alla divisione dell'asse ereditario;
b) respingere, nei limiti di cui in narrativa, le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e irrilevanti;
In ogni caso, con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali IVA e CPA. Conclusioni per Controparte_2
Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, cosi stabilire: Nel merito
1) In accoglimento della domanda attorea, dichiararsi lo scioglimento della comunione sui beni caduti in successione, assegnando agli eredi, ciascuno per la parte spettante, la quota di competenza;
In via istruttoria:
2) Accertarsi la consistenza, al momento dell'apertura della successione, di quanto caduto in successione. Con vittoria di spese e compensi Conclusioni per in proprio ed anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui CP_3 Per_ figli minori e Controparte_4
In via preliminare:
• Accertare e dichiarare l'intervenuta reciproca rinuncia ed accettazione della Sig.ra e di CP_3 [...] alle domande tutte reciprocamente formulate in giudizio e per l'effetto; Controparte_5
• accertare e dichiarare estinto il processo limitatamente al petitum tra la Sig.ra e CP_3 [...]
nulla statuendo sulle spese. Controparte_5
In via principale, nel merito
• dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria previa ricostituzione del compendio per l'individuazione della totale consistenza del medesimo e mediante ripartizione della massa in 4 (quattro) parti come da testamento della Sig.ra e successiva ulteriore ripartizione in terzi per gli Persona_2
pagina 2 di 7 Per_ eredi del Sig. e meglio 1/3 alla moglie e 2/3 i figli minori e Persona_3 CP_3 CP_4
[...]
In ogni caso
• con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario DM 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della prova orale per interrogatorio formale e per testi come formulata in atti, su tutti i capitoli di prova, da intendersi qui ritrascritti, con i testi indicati.
• Si insiste per l'ammissione di CTU atta alla ricostruzione della massa ereditaria della decuis Sig.ra
, alla determinazione del suo valore e alla formazione dei quattro lotti, e successiva Persona_2 ulteriore ripartizione in terzi per gli eredi del Sig. e meglio 1/3 alla moglie e Persona_3 CP_3 Per_ 2/3 i figli minori e Controparte_4
• Fascicolo documentale come in atti.
• Respingere, per i motivi tutti esposti in atti, le istanze istruttorie tutte ex adverso formulate. Conclusioni per ON UNICO SOCIO: Controparte_5 conferma il raggiungimento di un accordo con la signora in Controparte_5 CP_3 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e e Persona_1 Controparte_4
l'accettazione della rinuncia agli atti ed alle domande svolte nei propri confronti, depositata dalla signora in data 23 giugno 2025. CP_3
A sua volta, con il presente atto, rinuncia agli atti e alle domande svolte nel Controparte_5 presente giudizio nei confronti della signora in proprio e quale esercente la CP_3 responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio e al fine di sentire dichiarare lo scioglimento Controparte_2 CP_3 della comunione ereditaria della de cuius . Persona_2
A sostegno delle proprie domande, gli attori premettevano di essere eredi di , deceduta Persona_2 in Cornate D'Adda in data 13.07.2020, in virtù di testamento olografo datato 04.01.2003 e pubblicato in data 01.10.2020 a ministero del Notaio con cui la de cuius aveva nominato suoi Persona_4 eredi universali i nipoti , e . Alla data di Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 Parte_1 apertura della successione, precisamente in data 13.12.2020, l'asse ereditario sarebbe stato composto da:
- un immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco, 12, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632;
- il conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. con saldo di € 165.023,34;
- il deposito titoli, aperto presso Banco BPM, n. 491795 con un valore di € 332.216,36;
- il libretto postale n. 22020703 con saldo di € 3.674,61;
- due buoni fruttiferi postali del valore di € 25.000,00, rispettivamente serie B70 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 006 del 19 agosto 2010;
- alcuni effetti personali della signora . Persona_2
Gli attori deducevano che in data 16.07.2020 tutti i coeredi avrebbero prelevato dal conto corrente n. 3312 intestato alla de cuius l'importo di € 27.753,89 cadauno e che, successivamente, in data 29.07.2020 sarebbe deceduto lasciando come suoi eredi la moglie e i figli Persona_3 CP_3
pagina 3 di 7 Per_ minori e;
la avrebbe poi stipulato in data 17.12.2020, insieme agli altri eredi CP_4 CP_3 della un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile di Cornate d'Adda Parte_2 caduto in successione. A giudizio degli attori, avrebbe così tacitamente accettato CP_3
l'eredità del coniuge e sarebbe entrata a fare parte della comunione ereditaria di in Persona_2 luogo del coniuge defunto. Con comparsa ritualmente depositata in data 11.01.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_2 quale aderiva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e osservava come al momento della notifica dell'atto di citazione non avesse ancora ricevuto l'autorizzazione ad accettare Persona_1 con beneficio di inventario l'eredità della de cuius da parte del Giudice Tutelare, motivo per cui anche la procedura di mediazione non sarebbe andata a buon fine. In data 11.01.2023 si costituiva in giudizio in proprio e quale esercente la CP_3 Per_ responsabilità genitoriale sui figli minori e la convenuta aderiva alla domanda di Controparte_4 scioglimento della comunione ereditaria di e rappresentava di essere stata autorizzata ad Parte_3 accettare l'eredità devoluta da a con beneficio di inventario nell'interesse Persona_2 Persona_3 dei figli minori in data 17.11.2022 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Monza. Alla prima udienza del 02.02.2023 il Giudice istruttore, ritenuta la necessità di definire in via preliminare la questione inerente all'accettazione dell'eredità di da parte di Persona_2 Per_3
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.03.2023.
[...]
A tale udienza, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; successivamente con decreto del giorno 22.03.2023 il giudice istruttore correggeva il precedente decreto e disponeva che la causa fosse trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., come da espressa richiesta delle parti in tal senso. Con sentenza non definitiva n. 696/2023 del 21.04.2023 il Tribunale così provvedeva “Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I) Dichiara che è succeduto alla defunta , avendone tacitamente accettato Persona_3 Persona_2
l'eredità; II) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza. III) Spese di lite al definitivo.”. Con ordinanza resa in pari data la causa veniva quindi rimessa in istruttoria al fine di definire la posizione successoria e procedere alla divisione del compendio ereditario e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale acquirente della Controparte_5 porzione di ¾ dell'immobile caduto nella successione di ex art. 1113 c.c.; con la Persona_2 medesima ordinanza il giudice istruttore fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 21.09.2023. In data 20.09.2023 si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di Controparte_5 legittimazione passiva rispetto alla divisione. Alla successiva udienza del 21.09.2023 il Giudice Istruttore, giusta la richiesta dei procuratori delle parti, concedeva termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissava udienza per la discussione delle istanze istruttorie per il giorno 08.02.2024. A tale udienza i procuratori delle parti insistevano per le istanze istruttorie articolate in atti e il giudice, con ordinanza del 26.02.2024 così disponeva:
“1) Rigetta le istanze istruttorie orali;
pagina 4 di 7 2) Dispone consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale C.T.U. l'arch. noto Persona_5 all'Ufficio, il quale dovrà rispondere al seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, eventualmente operando con l'ausilio di terzi che operino sotto il suo controllo e la sua responsabilità, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici di parte, tentata la conciliazione tra le parti, ispezionati gli immobili ed esaminati i beni mobili caduti in successione;
effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso i Pubblici Uffici;
assunte, se del caso, informazioni presso terzi, nel rispetto del contraddittorio, con espressa autorizzazione ad accedere ai Pubblici Uffici, ivi compresa l'Anagrafe Tributaria e l'Archivio dei rapporti finanziari: I. Descriva, anche mediante riproduzione grafica e fotografica, il bene immobile caduto nella successione di (ancora in comunione per la quota di ¼) e ne determini quindi il Persona_2 valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
II. Dica se l'immobile sia in regola con la normativa urbanistica e edilizia e presenti i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche, nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali;
in caso negativo, dica se e quali pratiche siano necessarie per la sua regolarizzazione, indicandone i costi;
III. Dica se l'immobile sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà (2/3 a
[...]
e 1/3 agli eredi di senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti CP_5 Persona_3 opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene”
3) Riserva all'esito di tale valutazione l'opportunità di integrare il quesito peritale;
4) Fissa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU l'udienza del giorno 7 marzo 2024 alle ore 12,30” All'udienza del 07.03.2024 il Giudice Istruttore concedeva termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina dei CT di parte, assegnava termine al CTU sino al 23.07.2024 per il deposito dell'elaborato peritale e rinviava la causa all'udienza del 19.09.2024. A tale udienza il Giudice, preso atto delle richieste dei procuratori delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14.11.2024. A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza non definitiva avente n. 481/2025 il Tribunale così provvedeva sulle domande delle parti:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla controversia avente n.r.g. 6914/2022, così provvede: I) Rigetta la domanda di divisione rispetto all'immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco, 12, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632; II) Dichiara inammissibili le domande formulate da nei confronti di CP_3 Controparte_5 di accertare e dichiarare l'intervenuta rescissione dall'impegno di vendita avente ad oggetto
[...]
l'immobile di Via San Francesco n. 12, Cornate D'Adda e l'annullamento e/o la nullità, ai sensi e per Per_ gli effetti dell'art. 320 c.c., nell'interesse di minori e dell'impegno di vendita Controparte_4 avente ad oggetto l'immobile di Via San Francesco n.12 Cornate D'Adda; III) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
IV) Spese di lite al definitivo.”. Con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire dagli Istituti di pagina 5 di 7 credito interessati la certificazione degli importi caduti nella successione di e rinviata Persona_2 all'udienza del 22.5.2025. All'esito di tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 26.5.2025, assegnando a parte convenuta CP_3 termine per munirsi di nuovo difensore fino al 20.6.2025. All'esito di tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice concedeva alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, all'esito, tratteneva la causa in decisione. II. Devono a questo punto essere decise le domande non definite con sentenza non definitiva n. 481/2025. Tenuto conto della indivisibilità dell'immobile caduto in successione, rispetto al quale ad ogni modo sia parte convenuta che – le sole rispetto alle quali sussisteva ancora una CP_3 Controparte_5 comunione - hanno rinunciato alle rispettive domande avendo trovato una definizione conciliativa della reciproca vertenza, deve essere disposta la divisione dei beni caduti nella successione di
[...] come accertati nella sentenza non definitiva che precede e, precisamente, del: Per_2
- conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. con saldo di € 165.023,34 alla data di apertura della successione;
- deposito titoli, aperto presso Banco BPM, n. 491795 con un valore di € 332.216,36 alla data di apertura della successione;
- libretto postale n. 22020703 con saldo di € 3.674,61 alla data di apertura della successione;
- due buoni fruttiferi postali del valore complessivo di € 25.000,00, rispettivamente serie B70 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 006 del 19 agosto 2010, alla data di apertura della successione. Al fine di procedere alla divisione dei beni mobili sopra considerati dovrà tenersi conto, come già accertato nella sentenza non definitiva 481/2025, da un alto, del denaro già prelevato dai singoli chiamati all'eredità, di cui si dirà infra, che andrà sommato al relictum e, dall'altro, del valore attuale dei beni mobili ancora in comunione, che risulta dagli estratti dei rapporti in esame all'uopo trasmessi dagli istituti di credito interessati su ordine del Tribunale. Tenuto conto dei valori sopra riportati, al momento dell'apertura della successione il relictum era pari a
€ 525.914,31, motivo per cui la quota spettante ai singoli eredi al momento di apertura della successione – ovverosia , e - era pari a € Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 Parte_1
131.478,57. Successivamente all'apertura della successione, occorsa in data 13.07.2020, , Controparte_1 Per_3
e in data 16.07.2020 hanno prelevato dal conto corrente
[...] Controparte_2 Parte_1 cointestato con la de cuius la somma di € 27.753,89 ciascuno, motivo per cui la rispettiva quota dovrà essere decurtata del corrispondente importo (per un totale residuo di € 103.724,68 ciascuno); quanto a lo stesso successivamente all'apertura della successione ha prelevato altresì dal conto Controparte_2 titoli cointestato con la de cuius la somma di € 111.817,00, motivo per cui tale ulteriore quota dovrà essere decurtata dall'importo a lui spettante (per un totale residuo di € 8.092,32). Considerato che l'importo dei buoni fruttiferi intestati alla de cuius presso così come CP_7 delle somme giacenti sul conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. e di quelle investite nel deposito titoli aperto presso Banco BPM n. 491795 è oggetto di oscillazione nel corso dei mesi, sicché non può ritenersi attuale il valore risultante dalla produzione documentale rispettivamente di in data 17.3.2025 e di Banco Popolare di Milano in data 28.3.2025, dovrà disporsi la CP_7 pagina 6 di 7 divisione tra gli eredi delle somme sopra indicate secondo il loro valore attuale. L'asse ereditario così ricostruito dovrà essere diviso in quattro parti, tenuto conto che è CP_3 succeduta insieme ai figli minori nell'eredità dismessa dal coniuge deceduto dopo avere Persona_3 già tacitamente accettato l'eredità di , come accertato con sentenza non definitiva n. Persona_2
696/2023 del 21.04.2023. La domanda di divisione, di conseguenza, tenuto conto di quanto precede e al netto dei conguagli di cui si è detto e che verranno meglio indicati in parte dispositiva, merita accoglimento. III. Le spese di lite, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divisione, devono essere compensate tra le parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, tenuto conto che l'accertamento peritale ha riguardato solo la posizione dei convenuti e devono essere poste in via CP_3 Controparte_5 definitiva a carico degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I) Dispone la divisione dei beni caduti nella successione di come accertati nella Persona_2 sentenza non definitiva n. 481/2025 e precisamente:
- saldo del conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A.;
- controvalore del deposito titoli aperto presso Banco BPM n. 491795;
- libretto postale n. 22020703;
- buoni fruttiferi postali serie B70 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 006 del 19 agosto 2010; II) Accerta che al momento dell'apertura della successione , Controparte_1 Controparte_2 Per_3
e avevano diritto a percepire la somma di € 131.478,57 ciascuno sul totale dei beni
[...] Parte_1 mobili caduti in successione sopra individuati e pari a € 525.914,31; III) Accerta che , e hanno prelevato dal Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 Parte_1 conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. la somma di € 27.753,89 ciascuno, somma che dovrà imputata alla quota di ciascun chiamato di cui al punto II) a titolo di conguaglio;
IV) Accerta che ha prelevato dal deposito titoli aperto presso Banco BPM avente n. Controparte_2
491795 la somma di € 111.817,00, somma che dovrà essere imputata alla quota del chiamato di cui al punto II) a titolo di conguaglio;
V) Dispone che i saldi attuali dei rapporti di credito individuati al punto I) siano divisi per 1/4 a
[...]
1/4 a 1/4 a , 1/4 a e ai figli e CP_1 Controparte_2 Parte_1 CP_3 CP_4 [...] quali eredi di (da dividersi per 1/3 ciascuno in favore di e Per_1 Persona_3 CP_3 CP_4
, il tutto al netto dei conguagli di cui ai precedenti punti II) e III) che dovranno essere Persona_1 decurtati dalla quota di ciascun erede per l'importo corrispondente;
VI) Compensa tra le parti le spese di lite;
VII) Pone in via definitiva a carico di e nella quota del 50% CP_3 Controparte_5 ciascuno la spese di CTU già liquidate con separato decreto. Così deciso in Monza in data 14 novembre 2025 Il Giudice
dott. Camilla Filauro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6914/2022 promossa da:
, (Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cornate d'Adda, Via A. Manzoni n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Daleffe ed elettivamente domiciliata in Bergamo, via Clara Maffei n.2/b, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
, (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Bellusco, Via Marche n. 9/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Felloni ed elettivamente domiciliato in Milano, Via F.lli Gabba n.7, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE Contro (C.F. ), residente in [...] C.F._3
Stanga 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Quadri ed elettivamente domiciliato in Cornate d'Adda via A. Volta 6, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO Contro ( ) residente in [...] CP_3 C.F._4 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
( ) e ( ) rappresentati e difesi C.F._5 Controparte_4 C.F._6 dall'avv. Riccardo Crippa ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cornate d'Adda (MB), via San Pietro n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.06.2025 CONVENUTI Nonché contro
(C.F. ), con sede legale in Controparte_5 P.IVA_1
Aicurzio (MB), Strada per Sulbiate Superiore 20, in persona del suo legale rappresentante, signor rappresenta e difesa dall'avv. Elena Carrara, ed elettivamente domiciliata Controparte_6
pagina 1 di 7 presso lo studio del difensore in Cologno al Serio (BG), Piazza Vittorio Emanuele II n. 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 24.06.2025, 25.06.2025, 25.06.2025 e 24.06.2025 Conclusioni per e : Parte_1 Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare: Nel merito, dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni di cui in narrativa, previa de- terminazione della loro consistenza attuale, attribuendo congiuntamente agli attori e Parte_1
una porzione in natura degli stessi - corrispondente alla somma delle loro quote Controparte_1 ideali (pari a 1/2) da ripartire ulteriormente tra gli attori nella misura di 1/2 in capo a ciascuno - procedendo, a tal fine, alla formazione e attribuzione dei lotti da assegnare rispettivamente agli attori e ai convenuti;
In via istruttoria: a) disporsi consulenza tecnica volta ad accertare i beni ricompresi nel patrimonio della sig.ra
e il loro valore, alla data del decesso (13 luglio 2020), nonché in ogni altro momento Parte_2 ritenuto utile ai fini di procedere alla divisione dell'asse ereditario;
b) respingere, nei limiti di cui in narrativa, le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e irrilevanti;
In ogni caso, con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali IVA e CPA. Conclusioni per Controparte_2
Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, cosi stabilire: Nel merito
1) In accoglimento della domanda attorea, dichiararsi lo scioglimento della comunione sui beni caduti in successione, assegnando agli eredi, ciascuno per la parte spettante, la quota di competenza;
In via istruttoria:
2) Accertarsi la consistenza, al momento dell'apertura della successione, di quanto caduto in successione. Con vittoria di spese e compensi Conclusioni per in proprio ed anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui CP_3 Per_ figli minori e Controparte_4
In via preliminare:
• Accertare e dichiarare l'intervenuta reciproca rinuncia ed accettazione della Sig.ra e di CP_3 [...] alle domande tutte reciprocamente formulate in giudizio e per l'effetto; Controparte_5
• accertare e dichiarare estinto il processo limitatamente al petitum tra la Sig.ra e CP_3 [...]
nulla statuendo sulle spese. Controparte_5
In via principale, nel merito
• dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria previa ricostituzione del compendio per l'individuazione della totale consistenza del medesimo e mediante ripartizione della massa in 4 (quattro) parti come da testamento della Sig.ra e successiva ulteriore ripartizione in terzi per gli Persona_2
pagina 2 di 7 Per_ eredi del Sig. e meglio 1/3 alla moglie e 2/3 i figli minori e Persona_3 CP_3 CP_4
[...]
In ogni caso
• con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario DM 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della prova orale per interrogatorio formale e per testi come formulata in atti, su tutti i capitoli di prova, da intendersi qui ritrascritti, con i testi indicati.
• Si insiste per l'ammissione di CTU atta alla ricostruzione della massa ereditaria della decuis Sig.ra
, alla determinazione del suo valore e alla formazione dei quattro lotti, e successiva Persona_2 ulteriore ripartizione in terzi per gli eredi del Sig. e meglio 1/3 alla moglie e Persona_3 CP_3 Per_ 2/3 i figli minori e Controparte_4
• Fascicolo documentale come in atti.
• Respingere, per i motivi tutti esposti in atti, le istanze istruttorie tutte ex adverso formulate. Conclusioni per ON UNICO SOCIO: Controparte_5 conferma il raggiungimento di un accordo con la signora in Controparte_5 CP_3 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e e Persona_1 Controparte_4
l'accettazione della rinuncia agli atti ed alle domande svolte nei propri confronti, depositata dalla signora in data 23 giugno 2025. CP_3
A sua volta, con il presente atto, rinuncia agli atti e alle domande svolte nel Controparte_5 presente giudizio nei confronti della signora in proprio e quale esercente la CP_3 responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio e al fine di sentire dichiarare lo scioglimento Controparte_2 CP_3 della comunione ereditaria della de cuius . Persona_2
A sostegno delle proprie domande, gli attori premettevano di essere eredi di , deceduta Persona_2 in Cornate D'Adda in data 13.07.2020, in virtù di testamento olografo datato 04.01.2003 e pubblicato in data 01.10.2020 a ministero del Notaio con cui la de cuius aveva nominato suoi Persona_4 eredi universali i nipoti , e . Alla data di Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 Parte_1 apertura della successione, precisamente in data 13.12.2020, l'asse ereditario sarebbe stato composto da:
- un immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco, 12, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632;
- il conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. con saldo di € 165.023,34;
- il deposito titoli, aperto presso Banco BPM, n. 491795 con un valore di € 332.216,36;
- il libretto postale n. 22020703 con saldo di € 3.674,61;
- due buoni fruttiferi postali del valore di € 25.000,00, rispettivamente serie B70 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 006 del 19 agosto 2010;
- alcuni effetti personali della signora . Persona_2
Gli attori deducevano che in data 16.07.2020 tutti i coeredi avrebbero prelevato dal conto corrente n. 3312 intestato alla de cuius l'importo di € 27.753,89 cadauno e che, successivamente, in data 29.07.2020 sarebbe deceduto lasciando come suoi eredi la moglie e i figli Persona_3 CP_3
pagina 3 di 7 Per_ minori e;
la avrebbe poi stipulato in data 17.12.2020, insieme agli altri eredi CP_4 CP_3 della un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile di Cornate d'Adda Parte_2 caduto in successione. A giudizio degli attori, avrebbe così tacitamente accettato CP_3
l'eredità del coniuge e sarebbe entrata a fare parte della comunione ereditaria di in Persona_2 luogo del coniuge defunto. Con comparsa ritualmente depositata in data 11.01.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_2 quale aderiva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e osservava come al momento della notifica dell'atto di citazione non avesse ancora ricevuto l'autorizzazione ad accettare Persona_1 con beneficio di inventario l'eredità della de cuius da parte del Giudice Tutelare, motivo per cui anche la procedura di mediazione non sarebbe andata a buon fine. In data 11.01.2023 si costituiva in giudizio in proprio e quale esercente la CP_3 Per_ responsabilità genitoriale sui figli minori e la convenuta aderiva alla domanda di Controparte_4 scioglimento della comunione ereditaria di e rappresentava di essere stata autorizzata ad Parte_3 accettare l'eredità devoluta da a con beneficio di inventario nell'interesse Persona_2 Persona_3 dei figli minori in data 17.11.2022 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Monza. Alla prima udienza del 02.02.2023 il Giudice istruttore, ritenuta la necessità di definire in via preliminare la questione inerente all'accettazione dell'eredità di da parte di Persona_2 Per_3
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.03.2023.
[...]
A tale udienza, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; successivamente con decreto del giorno 22.03.2023 il giudice istruttore correggeva il precedente decreto e disponeva che la causa fosse trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., come da espressa richiesta delle parti in tal senso. Con sentenza non definitiva n. 696/2023 del 21.04.2023 il Tribunale così provvedeva “Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I) Dichiara che è succeduto alla defunta , avendone tacitamente accettato Persona_3 Persona_2
l'eredità; II) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza. III) Spese di lite al definitivo.”. Con ordinanza resa in pari data la causa veniva quindi rimessa in istruttoria al fine di definire la posizione successoria e procedere alla divisione del compendio ereditario e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale acquirente della Controparte_5 porzione di ¾ dell'immobile caduto nella successione di ex art. 1113 c.c.; con la Persona_2 medesima ordinanza il giudice istruttore fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 21.09.2023. In data 20.09.2023 si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di Controparte_5 legittimazione passiva rispetto alla divisione. Alla successiva udienza del 21.09.2023 il Giudice Istruttore, giusta la richiesta dei procuratori delle parti, concedeva termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissava udienza per la discussione delle istanze istruttorie per il giorno 08.02.2024. A tale udienza i procuratori delle parti insistevano per le istanze istruttorie articolate in atti e il giudice, con ordinanza del 26.02.2024 così disponeva:
“1) Rigetta le istanze istruttorie orali;
pagina 4 di 7 2) Dispone consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale C.T.U. l'arch. noto Persona_5 all'Ufficio, il quale dovrà rispondere al seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, eventualmente operando con l'ausilio di terzi che operino sotto il suo controllo e la sua responsabilità, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici di parte, tentata la conciliazione tra le parti, ispezionati gli immobili ed esaminati i beni mobili caduti in successione;
effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso i Pubblici Uffici;
assunte, se del caso, informazioni presso terzi, nel rispetto del contraddittorio, con espressa autorizzazione ad accedere ai Pubblici Uffici, ivi compresa l'Anagrafe Tributaria e l'Archivio dei rapporti finanziari: I. Descriva, anche mediante riproduzione grafica e fotografica, il bene immobile caduto nella successione di (ancora in comunione per la quota di ¼) e ne determini quindi il Persona_2 valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
II. Dica se l'immobile sia in regola con la normativa urbanistica e edilizia e presenti i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche, nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali;
in caso negativo, dica se e quali pratiche siano necessarie per la sua regolarizzazione, indicandone i costi;
III. Dica se l'immobile sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà (2/3 a
[...]
e 1/3 agli eredi di senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti CP_5 Persona_3 opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene”
3) Riserva all'esito di tale valutazione l'opportunità di integrare il quesito peritale;
4) Fissa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU l'udienza del giorno 7 marzo 2024 alle ore 12,30” All'udienza del 07.03.2024 il Giudice Istruttore concedeva termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina dei CT di parte, assegnava termine al CTU sino al 23.07.2024 per il deposito dell'elaborato peritale e rinviava la causa all'udienza del 19.09.2024. A tale udienza il Giudice, preso atto delle richieste dei procuratori delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14.11.2024. A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza non definitiva avente n. 481/2025 il Tribunale così provvedeva sulle domande delle parti:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla controversia avente n.r.g. 6914/2022, così provvede: I) Rigetta la domanda di divisione rispetto all'immobile sito in Cornate d' Adda, via S. Francesco, 12, individuato al NCEU di detto Comune al foglio 17, mappale 632; II) Dichiara inammissibili le domande formulate da nei confronti di CP_3 Controparte_5 di accertare e dichiarare l'intervenuta rescissione dall'impegno di vendita avente ad oggetto
[...]
l'immobile di Via San Francesco n. 12, Cornate D'Adda e l'annullamento e/o la nullità, ai sensi e per Per_ gli effetti dell'art. 320 c.c., nell'interesse di minori e dell'impegno di vendita Controparte_4 avente ad oggetto l'immobile di Via San Francesco n.12 Cornate D'Adda; III) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
IV) Spese di lite al definitivo.”. Con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire dagli Istituti di pagina 5 di 7 credito interessati la certificazione degli importi caduti nella successione di e rinviata Persona_2 all'udienza del 22.5.2025. All'esito di tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 26.5.2025, assegnando a parte convenuta CP_3 termine per munirsi di nuovo difensore fino al 20.6.2025. All'esito di tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice concedeva alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, all'esito, tratteneva la causa in decisione. II. Devono a questo punto essere decise le domande non definite con sentenza non definitiva n. 481/2025. Tenuto conto della indivisibilità dell'immobile caduto in successione, rispetto al quale ad ogni modo sia parte convenuta che – le sole rispetto alle quali sussisteva ancora una CP_3 Controparte_5 comunione - hanno rinunciato alle rispettive domande avendo trovato una definizione conciliativa della reciproca vertenza, deve essere disposta la divisione dei beni caduti nella successione di
[...] come accertati nella sentenza non definitiva che precede e, precisamente, del: Per_2
- conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. con saldo di € 165.023,34 alla data di apertura della successione;
- deposito titoli, aperto presso Banco BPM, n. 491795 con un valore di € 332.216,36 alla data di apertura della successione;
- libretto postale n. 22020703 con saldo di € 3.674,61 alla data di apertura della successione;
- due buoni fruttiferi postali del valore complessivo di € 25.000,00, rispettivamente serie B70 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 006 del 19 agosto 2010, alla data di apertura della successione. Al fine di procedere alla divisione dei beni mobili sopra considerati dovrà tenersi conto, come già accertato nella sentenza non definitiva 481/2025, da un alto, del denaro già prelevato dai singoli chiamati all'eredità, di cui si dirà infra, che andrà sommato al relictum e, dall'altro, del valore attuale dei beni mobili ancora in comunione, che risulta dagli estratti dei rapporti in esame all'uopo trasmessi dagli istituti di credito interessati su ordine del Tribunale. Tenuto conto dei valori sopra riportati, al momento dell'apertura della successione il relictum era pari a
€ 525.914,31, motivo per cui la quota spettante ai singoli eredi al momento di apertura della successione – ovverosia , e - era pari a € Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 Parte_1
131.478,57. Successivamente all'apertura della successione, occorsa in data 13.07.2020, , Controparte_1 Per_3
e in data 16.07.2020 hanno prelevato dal conto corrente
[...] Controparte_2 Parte_1 cointestato con la de cuius la somma di € 27.753,89 ciascuno, motivo per cui la rispettiva quota dovrà essere decurtata del corrispondente importo (per un totale residuo di € 103.724,68 ciascuno); quanto a lo stesso successivamente all'apertura della successione ha prelevato altresì dal conto Controparte_2 titoli cointestato con la de cuius la somma di € 111.817,00, motivo per cui tale ulteriore quota dovrà essere decurtata dall'importo a lui spettante (per un totale residuo di € 8.092,32). Considerato che l'importo dei buoni fruttiferi intestati alla de cuius presso così come CP_7 delle somme giacenti sul conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. e di quelle investite nel deposito titoli aperto presso Banco BPM n. 491795 è oggetto di oscillazione nel corso dei mesi, sicché non può ritenersi attuale il valore risultante dalla produzione documentale rispettivamente di in data 17.3.2025 e di Banco Popolare di Milano in data 28.3.2025, dovrà disporsi la CP_7 pagina 6 di 7 divisione tra gli eredi delle somme sopra indicate secondo il loro valore attuale. L'asse ereditario così ricostruito dovrà essere diviso in quattro parti, tenuto conto che è CP_3 succeduta insieme ai figli minori nell'eredità dismessa dal coniuge deceduto dopo avere Persona_3 già tacitamente accettato l'eredità di , come accertato con sentenza non definitiva n. Persona_2
696/2023 del 21.04.2023. La domanda di divisione, di conseguenza, tenuto conto di quanto precede e al netto dei conguagli di cui si è detto e che verranno meglio indicati in parte dispositiva, merita accoglimento. III. Le spese di lite, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divisione, devono essere compensate tra le parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, tenuto conto che l'accertamento peritale ha riguardato solo la posizione dei convenuti e devono essere poste in via CP_3 Controparte_5 definitiva a carico degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I) Dispone la divisione dei beni caduti nella successione di come accertati nella Persona_2 sentenza non definitiva n. 481/2025 e precisamente:
- saldo del conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A.;
- controvalore del deposito titoli aperto presso Banco BPM n. 491795;
- libretto postale n. 22020703;
- buoni fruttiferi postali serie B70 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 005 del 19 agosto 2010 e serie J03 cod. 38/065 03 - 0017 BEY 006 del 19 agosto 2010; II) Accerta che al momento dell'apertura della successione , Controparte_1 Controparte_2 Per_3
e avevano diritto a percepire la somma di € 131.478,57 ciascuno sul totale dei beni
[...] Parte_1 mobili caduti in successione sopra individuati e pari a € 525.914,31; III) Accerta che , e hanno prelevato dal Controparte_1 Controparte_2 Persona_3 Parte_1 conto corrente n. 3312 intrattenuto presso Banco BPM S.p.A. la somma di € 27.753,89 ciascuno, somma che dovrà imputata alla quota di ciascun chiamato di cui al punto II) a titolo di conguaglio;
IV) Accerta che ha prelevato dal deposito titoli aperto presso Banco BPM avente n. Controparte_2
491795 la somma di € 111.817,00, somma che dovrà essere imputata alla quota del chiamato di cui al punto II) a titolo di conguaglio;
V) Dispone che i saldi attuali dei rapporti di credito individuati al punto I) siano divisi per 1/4 a
[...]
1/4 a 1/4 a , 1/4 a e ai figli e CP_1 Controparte_2 Parte_1 CP_3 CP_4 [...] quali eredi di (da dividersi per 1/3 ciascuno in favore di e Per_1 Persona_3 CP_3 CP_4
, il tutto al netto dei conguagli di cui ai precedenti punti II) e III) che dovranno essere Persona_1 decurtati dalla quota di ciascun erede per l'importo corrispondente;
VI) Compensa tra le parti le spese di lite;
VII) Pone in via definitiva a carico di e nella quota del 50% CP_3 Controparte_5 ciascuno la spese di CTU già liquidate con separato decreto. Così deciso in Monza in data 14 novembre 2025 Il Giudice
dott. Camilla Filauro
pagina 7 di 7