Decreto cautelare 15 aprile 2020
Ordinanza cautelare 1 maggio 2020
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ON
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2020, proposto da
Federazione Nazionale Migep delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, Sindacato Professionale Human Caring Sanità - Shc Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulietta Magliona, Marialaura Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale del ON del 20.3.2020 n. 4-1141, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ON n. 13, S.O. n. 3 del 26.3.2020 - Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Federazione Nazionale Migep delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (MIGEP) e il Sindacato Professionale Human Caring Sanità (SHC), nella loro qualità di associazioni rappresentative degli OSS, hanno impugnato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, la DGR n. 4-1141 del 20.3.2020, con cui l’Amministrazione regionale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e attesa la difficoltà di reperimento delle qualifiche professionali di ambito socio-sanitario, ha dettato alcune indicazioni per la sostituzione di personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori.
In particolare, le ricorrenti hanno contestato la parte della medesima DGR in cui si stabiliva che, qualora nelle medesime strutture si dovesse “procedere alla sostituzione di personale assente a vario titolo o dimesso”, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni regionali di settore, si poteva “temporaneamente e fino a nuove disposizioni”, assolvere parte del monte ore assegnato agli OSS (operatori socio-sanitari) con operatori a supporto “ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS” . Nel caso specifico, il personale cui poteva essere accollato parte del monte ore di assistenza tutelare assegnato ai medesimi OSS, era costituito da allievi del corso di OSS, “badanti”, semplici diplomati -Tecnici dei Servizi Socio-sanitari-, crocerossine -coloro che siano in possesso del titolo di infermiera volontaria-, EP- educatori professionali- tutti soggetti che, secondo le associazioni ricorrenti, erano privi della formazione, dei requisiti e del titolo necessario per l’esercizio della professione di OSS.
Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione regionale dimostrava la gravissima situazione in cui versavano le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali piemontesi per la mancanza di personale assistenziale (OSS, infermieri, ma anche EP), e come la stessa Amministrazione fosse stata pienamente rispettosa di quanto previsto dalla normativa emergenziale (art. 1, comma 6, e art. 2, comma 1, del DL 14/20), percorrendo prima la via dell’utilizzo delle graduatorie vigenti (intendendosi per tali non solo quelle “vecchie” formatesi negli anni precedenti ma anche quelle attivate dalla stessa Unità di crisi) e poi, vista la situazione drammatica venutasi a creare nelle strutture residenziali piemontesi (così Relazione Unità di crisi 16.4.2020) e l’esito sostanzialmente infruttuoso dello scorrimento delle graduatorie, attivandosi per poter evitare l’interruzione della assistenza fornita agli ospiti, “anche attraverso misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza determinata dalla diffusività del contagio, affinché le strutture territoriali pubbliche e private che erogano prestazioni sociosanitarie e socio assistenziali in regime residenziale e semi-residenziale proseguano la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del del rischio, garantendo ai pazienti la continuità dell’assistenza ...” (così Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Torino).
Con ordinanza n. 258 del 1.5.2020, questo Tar respingeva l’istanza cautelare richiesta dalle ricorrenti osservando come “la delibera impugnata non si pone prima facie in contrasto con la disciplina primaria atteso che non legittima lo svolgimento dell’attività propria degli OSS a soggetti privi della relativa formazione in totale autonomia, bensì si limita a consentire di assolvere una quota parte del monte ore assistenziale con operatori a supporto di altri OSS, dovendosi interpretare logicamente la congiunzione “ovvero” in senso esplicativo e non disgiuntivo, stante la precisazione che segue in ordine al fatto che tali operatori siano “sempre in affiancamento a un OSS”; Considerato il sostanziale assolvimento del previsto previo scorrimento delle graduatorie e la straordinarietà e contingenza delle misure; Considerato, altresì, che la previsione della valutabilità del periodo di lavoro svolto dal personale a supporto come individuato dalla delibera impugnata quale credito formativo ai fini dell’ottenimento della qualifica OSS rientra nella competenza regionale in materia di formazione degli OSS ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001”.
In vista dell’udienza di discussione la Regione ON ha depositato una memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, mentre le associazioni ricorrenti si sono limitate a confermare, genericamente, l’interesse alla decisione nel merito del ricorso.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre previamente esaminare l’eccezione con cui la P.A. resistente deduce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’eccezione è fondata.
L’azione di annullamento deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Com’è noto, l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
Nel caso di specie le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle previsioni regionali che, durante la pandemia, hanno consentito l'assunzione di soggetti non qualificati permettendo, “temporaneamente e fino a nuove disposizioni”, di assolvere parte del monte-ore assegnato all’OOS con tutta una serie di “operatori a supporto che lavorino sempre in affiancamento a un OSS” (così DGR impugnata).
Le ricorrenti non hanno, al momento della decisione del presente ricorso, un interesse concreto e attuale ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, atteso che la delibera gravata ha ormai esaurito i suoi effetti.
E, invero, come anticipato, la DGR n. 4-1141 del 20.3.2020, in questa sede impugnata, è stata adottata per sopperire alla drammatiche carenze di operatori socio-sanitari causate dall’epidemia da COVID-19, e ha dettato, in conformità a quanto previsto dalla normativa emergenziale (art. 1, comma 6, e art. 2, comma 1, del DL 14/20; art. 4 Protocollo di Intesa approvato con DGR n. 2-1181 del 30.3.2020), una disciplina transitoria inerente l’assolvimento del monte ore assegnato agli operatori socio-sanitari nelle strutture residenziali e semi-residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori, nel dichiarato intento di “garantire la completa operatività di tutti i servizi qualora, a causa di possibili conseguenze dovute al COVID 19, si verificassero emergenze relative all’assenza di personale” (in tal senso, Tar Milano n. 997/2024).
Tale disciplina transitoria ha, tuttavia, ormai cessato di produrre i suoi effetti.
E infatti, cessato in data 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, è venuta meno l'efficacia di tali norme (le “Indicazioni” di cui all’impugnata DGR valevano “in contesto emergenziale da diffusione covid-19”: così oggetto delibera), ragion per cui non vi è più alcun interesse, attuatele concreto, al loro annullamento (in questo senso, Tar Milano n. 997/2024 in relazione ad analoga vertenza).
A diverse conclusioni non conduce la circostanza che nel frattempo gli operatori, asseritamente non qualificati. siano stati assunti e possano continuare a svolgere le loro mansioni. L'intervenuta assunzione dei dipendenti costituisce una conseguenza pregiudizievole della delibera, atta, eventualmente, a fondare un'azione risarcitoria per i soggetti danneggiati. Rimane fermo, però, che le assunzioni scaturiscono da appositi contratti individuali di lavoro, i quali non verrebbero automaticamente caducati dall'annullamento dell'atto amministrativo in questa sede impugnato (così Tar Milano n. 997/2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ON (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO