Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1984, n. 3752
CASS
Sentenza 26 giugno 1984

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Nella controversia promossa dinanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ.) per il riconoscimento del diritto a pensione di riversibilità come coniuge superstite dell'assicurato ove debba accertarsi la validità del matrimonio tra quest'ultimo e l'istante, la relativa questione non dà luogo a causa pregiudiziale per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 34 cod. proc. civ. ma implica un'indagine meramente incidentale che non va rimessa al tribunale, competente ratione materiae per le questioni di stato (art. 9 cod. proc. civ.), bensì deve essere decisa (incidenter tantum) dal giudice adito.*

L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica è stabilito dall'art. 3 cod. proc. pen. nell'interesse generale della giustizia per la repressione dei reati e non nello interesse privato delle parti, alle quali, pertanto, non è consentito dedurre come motivo di ricorso per Cassazione la inosservanza di quell'Obbligo, salva la facoltà delle parti stesse di denunciare direttamente i reati che ritengano risultare dagli Atti. ( V 2817/82, mass n 420683; ( Conf 510/83, mass n 425302; ( Conf 6429/81, mass n 417244).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1984, n. 3752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3752
    Data del deposito : 26 giugno 1984

    Testo completo