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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17934 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 16883 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 ritenuta in decisione all'udienza del
TRA
, p. i. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore c. f. Parte_2
e quest'ultimo personalmente con l'Avv. RINALDI FERRI LUIGI;
C.F._1
Parte Attrice
E contumace Controparte_1
Parte Convenuta
p. i. , con l'avv. M. Bina Controparte_2 P.IVA_2
Parte Intervenuta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 25613/2019 (RG n.75477/2019) emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 28.12.2019, conto corrente, fideiussione.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 10 settembre 2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1 Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_3 in qualità di fideiussori della ,
[...] Controparte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 25613/2019 (RG n.75477/2019) con il quale il
Tribunale Ordinario di Roma, il 28.12.2019, aveva loro ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 116.965,75 in favore di quale saldo debitore del conto Controparte_4 corrente n. 22122 intrattenuto dalla presso la filiale n. 80 della CP_3 Controparte_5
Contr della quale la era divenuta successore a titolo universale a seguito di atto di fusione del
16.10.17 con atto a rogito del notaio di (rep. 104553 – racc. 36489, Persona_1 registrato a in data 16.10.2017 al n. 43535 serie 1T). Per_1
Parte opponente, nel chiedere la revoca del suddetto decreto ingiuntivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis 1) in via pregiudiziale, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) previa declaratoria della invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente di cui alla narrativa in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, al superamento dei
“tassi soglia”, alla indeterminazione della pattuizione del tasso di interesse ultralegale, con riferimento all'inesistente parametro delle condizioni praticate usualmente sulla piazza, alla mancata previsione contrattuale della Commissione di Massimo Scoperto trimestrale, alla mancata regolamentazione delle valute, alla mancata regolamentazione delle spese per singola operazione;
3) in accoglimento della presente opposizione, dichiarare illegittimo, e per l'effetto dichiarare nullo, annullare ovvero revocare e rendere comunque inefficace, per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Roma n. 25613/2019 del 28.12.2019 - RG n.75477/2019 notificato il 17.01.2020; 4) accertare e dichiarare gli importi effettivamente dovuti dagli opponenti, per i titoli e l'ammontare di cui alla narrativa, o quelli minori che dovessero risultare di giustizia;
5) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità della scrittura privata di fideiussione generica Con limitata in favore della Banca delle marche in data 27.07.2006, nonché dell'“atto ricognitivo di debito e rientro totale da esposizione pregressa” in data 21.04.2017, per i motivi illustrati;
6) dichiarare altresì inefficaci e/o nulli detti atti ex artt. 33, 34, 36 del d.lgs.
6.9.2005 n. 206 c.d. codice del consumo;
7) con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CA 4% e IVA 22%”.
Nello specifico, gli opponenti deducevano: la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust ex art. l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/90; la nullità della fideiussione, in relazione alla posizione di per contrasto con la disciplina a tutela del consumatore;
Parte_2
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi del c/c che si sarebbe tradotta
2 nell'applicazione di interessi anatocistici a carico della debitrice principale;
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e l'applicazione di tassi usurari.
Si costituiva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., che – deducendo di aver acquistato il Controparte_2 credito oggetto di causa concludendo con un contratto di cessione Controparte_6 di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario – chiedeva l'estromissione dal giudizio di rimasta contumace, e il rigetto della domanda e la concessione della provvisoria CP_4 esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In particolare, deduceva: che i fideiussori, insieme alla debitrice principale, Controparte_2 avevano sottoscritto, il 21.04.2017, un atto ricognitivo del debito contenente la rinuncia del debitore ad ogni azione o pretesa, presente e futura, nei confronti della banca al tempo titolare del rapporto giuridico;
l'infondatezza dell'eccezione di nullità per illegittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi in quanto le parti nel contratto avevano pattuito la pari capitalizzazione dell'interesse nel rispetto della disciplina prevista delibera CICR del 9.2.2000; l'infondatezza del secondo motivo di opposizione relativo alla commissione di massimo scoperto in quanto la stessa, correlata alla gestione operativa del conto corrente era stata oggetto di formala pattuizione e il suo addebito, risultante dagli estratti conto periodici trasmessi alla correntista, non è stato mai contestato così espressamente confermandone la validità ed efficacia;
l'infondatezza della doglianza relativa l'usurarietà dei tassi in ragione del mancato superamento da parte del tasso pattuito della soglia usura fissata al 14,055% (con un TEGM del 9,37% rilevato per le aperture di credito in conto corrente), come indicato nel dm 20.9.2005 pubblicato sulla GU n.224/2005 e, infine, riguardo alla fideiussione, la validità della stessa per la non riferibilità della nullità a valle al caso di specie e per l'impossibilità di considerare consumatore avendo, quest'ultimo, agito in qualità di Parte_2 socio e liquidatore della debitrice.
Con ordinanza del 3 giugno 2021 non veniva disposta l'estromissione dal giudizio di in CP_4 mancanza del consenso di tutte le parti in causa;
non veniva concessa la provvisoria esecutorietà in ragione del mancato deposito da parte dell'opposta di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di c/c e della proposizione di domanda di nullità della polizza fideiussoria.
Con ordinanza del 30 giugno 2024, su istanza dell'opponente che documentava l'avvenuto fallimento di come da sentenza dichiarativa del fallimento del Tribunale di Roma, n. Parte_1
619/2021, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Con decreto del 12 dicembre 2024, a seguito del ricorso in riassunzione proposto da , Parte_2 veniva fissata l'udienza del 15 maggio 2025 per la prosecuzione del giudizio alla quale la curatela
3 non si presentava e le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni che veniva fissata al 10 settembre 2025.
La causa, all'udienza del 10 settembre 2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_7
e della
[...] Controparte_1
2. Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
2.1. In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra Istituti
Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale,
a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole
4 nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Nel caso in esame, parte opponente ha sollevato genericamente la questione della presenza, all'interno della polizza fideiussoria intercorsa con parte opposta, delle 3 clausole redatte in conformità allo schema A.B.I. senza eccepire in modo preciso la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole asseritamente conformi e, soprattutto, non ha provveduto al deposito in giudizio della polizza fideiussoria stipulata e dello schema A.B.I., oltre che del provvedimento della Banca di Italia, in modo da consentire al Tribunale lo scrutinio circa la dedotta conformità.
2.2. Riguardo, invece, alla doglianza riguardante la violazione della disciplina consumeristica va rilevato che in materia di contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della normativa consumeristica e dell'analisi del requisito soggettivo della qualità di consumatore deve farsi riferimento alla posizione soggettiva del garante che può essere considerato consumatore solo se ha agito per scopi estranei ad un'attività professionale e senza un collegamento funzionale con l'attività commerciale della debitrice (cfr. Cass.ord. n.
8662/20; Cass. Sez. Un. ord. n. 5868/23 la quale ha chiarito che, esclusa la sussistenza di automatismi deve stabilirsi, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata).
Nel caso in esame, parte opponente, e in particolare non ha dimostrato di aver Parte_2 agito per scopi estranei ad un'attività professionale e senza un collegamento funzionale con l'attività commerciale della debitrice tenendo in considerazione anche la partecipazione sociale e la qualifica di liquidatore detenuta dallo stesso all'interno della Parte_1
.
[...]
5 3. Passando all'esame dei motivi di opposizione riguardanti il rapporto principale va osservato quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Nello specifico, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, il correntista e/o il garante coobbligato, con l'opposizione, mettono in discussione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, credito che quindi va rideterminato.
Particolare importanza riveste, quindi, l'onere della prova gravante sull'opposto, in questo caso sulla banca, attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti per sostenere la propria pretesa mentre sarà
6 onere della parte che eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi del proprio diritto o di fatti estintivi dell'altrui pretesa dare contezza e dimostrazione di tali fatti.
In materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare- avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass.
2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal correntista (e/o dal fideiussore) la banca è tenuta a produrre in giudizio (oltre al contratto) anche gli estratti conto integrali (non scalari) a partire dall'apertura del conto corrente non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre
2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Mentre infatti in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cassazione civile, sez. 3,
03/05/2011, n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non è sufficiente
7 l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/06/2018, n.14640).
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che “Nei rapporti bancari in conto corrente,
l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr.
Cass. civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15148).
Ancora, “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito;
una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione stessa, o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa prescritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2017, n. 13258).
Come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore opponente (ex multiis,
Cass. Civ., n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31/10/2008, n. 26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000;
Cassazione civile, n. 12169/2000; Cassazione civile, n. 9579/2000).
Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che
“Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto
8 bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale
Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multiis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016;
Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del
24 novembre 2014).
La produzione in giudizio degli estratti conto impone poi al correntista l'onere di muovere contestazioni specifiche (Cass. 28.7.2006 n. 17242, 15.9.2000 n. 12169, 21.7.2000 n. 9579).
3.1. Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), contenente le pattuizioni economiche e giuridiche afferenti il rapporto bancario, la certificazione notarile delle scritture contabili attestanti l'ammontare del credito
(cfr. doc. 4 fasc. monitorio), le lettere di fideiussione (cfr. doc 5 fasc. monitorio), la lettera di costituzione in mora con la decadenza dal beneficio del termine dell'11.2.2019 (cfr. doc. 12 fasc. monitorio) e, soprattutto, gli estratti conto relativi agli anni intercorsi tra il 2008 e il 2019
(cfr. da doc. 28 a doc. 40 in memoria 183, comma 6 n. 2 c.p.c.).
Riguardo, invece, al periodo precedente al 2008, posto che il contratto di conto corrente era stato stipulato nel 2005 e, inoltre, a conferma dell'intero ammontare del credito assume carattere dirimente l'accordo di ricognizione e dilazione del debito sottoscritto dal debitore principale e anche dai fideiussori, del 21.04.2017 con il quale gli odierni opponenti riconoscevano l'esistenza del proprio debito (cfr. art. 2 ricognizione del debito in doc.8 fasc. monitorio).
L'opposta ha dunque pienamente assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., su di essa gravante.
3.2. Viceversa, parte opponente, la quale avrebbe dovuto muovere contestazioni specifiche in relazione al contratto di conto corrente suddetto, non ha assolto al proprio onere probatorio.
Infatti, in primo luogo, va evidenziato che l'opposizione proposta è affetta da totale genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure.
Nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
9 In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo”
(cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti
l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (Tribunale Monza,
20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce
10 all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in atre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide inoltre l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte, che nel caso di specie peraltro non è stata mai depositata), in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del Giudice e il diritto di difesa del convenuto” (Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017).
Inoltre, tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (così Cassazione civile, sez. I, 06/08/2015, n. 16552 e
Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile 2016).
Nel caso di specie la domanda attrice, lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, si limita ad esporre concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario, concludendo in modo meramente apodittico in ordine alle varie censure, senza indicazione alcuna dei tassi di interesse applicati, dei tassi soglia nei vari periodi, né del periodo di asserito superamento del tasso soglia o dell'incidenza in concreto dell'illegittimità lamentata riguardo alla commissione di massimo
11 scoperto ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi non specificando, quindi, in alcun modo i vari motivi di opposizione, neanche con l'eventuale supporto probatorio di una consulenza di parte che, come già detto, non è stata mai depositata.
Del resto, l'evidente disinteresse degli opponenti per la coltivazione della domanda si evince, oltre che dalla mancata produzione documentale, anche dal fatto che gli stessi, oltre a non richiedere la concessione dei termini ex art. 183 c.c., non hanno poi depositato neanche le memorie finali.
4. Nello specifico, infatti, le censure mosse da parte opponente appaiono infondate per i motivi di cui di seguito.
4.1. In relazione alla presunta indeterminatezza e illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto va, preliminarmente, evidenziato che per quanto concerne la tematica delle
CMS e delle commissioni disponibilità fondi e similari, la questione sull'astratta validità di dette clausole, su cui peraltro già si era espressa la giurisprudenza di legittimità nel qualificare la commissione di massimo scoperto come la " ... remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ..." (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione), può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla l. 2/2009 del 28/01/2009, che costituisce a prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi invero abrogata nel 2012 dall'art. 27, co. IV, D.L. n. 1 del
24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27del 24/3/2012.
Si è pertanto in presenza di un primo intervento organico che, nel disciplinare la materia delle
CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro - come detto- affermata da giurisprudenza di legittimità e di merito.
Come già evidenziato in passato, era normativamente previsto che detta commissione dovesse essere pattuita in apposita clausola del contratto scritto tra banca e cliente, anche al fine di rispondere all'esigenza di determinatezza dell'oggetto del contratto.
Immediatamente dopo l'entrata a regime della predetta disciplina e scaduto il termine per l'adeguamento dei contratti in corso (giugno 2009), vi è stata un'integrazione, con l'aggiunta di un'ulteriore condizione per la validità delle citate CMDF (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi), per effetto dell'art. 2, co. II, D.L. n. 78 dell'1/7/2009, convertito con
12 modificazioni dall'art. 1, co. I, L. n. 102/2009, secondo cui: “L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione”. In conclusione, era possibile per la banca prevedere e conteggiare contemporaneamente gli interessi passivi, la CMS e la CMDF, il tutto peraltro nel rispetto delle citate previsioni di legge e dei tassi soglia in tema di usura. La disciplina legale è stata modificata tra il 2011 ed il 2012: in particolare, con il D.L. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214 del
22/12/2011, è stato introdotto, con l'art.
6-bis, il nuovo art. 117-bis del D.Lgs n. 385/1993; dopo poco più di un mese, con il D.L. 1 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.
27 del 24/3/2012, è stato previsto, all'art. 27-bis, che "sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido", mentre -come detto- con l'art. 27 era stata disposta l'abrogazione dei " ... commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ..."; nella stessa giornata del 24/3/2012 vi è stata peraltro una nuova decretazione d'urgenza con il D.L. n. 29 del 24/3/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62 del 18/5/2012, con cui si è proceduto alla modifica tanto dell'art. 27-bis del citato
D.L. n. 1/2012, con l'aggiunta al I comma, alla fine, delle seguenti parole " ... stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili" e con l'aggiunta di due nuovi commi (1-bis e 1-ter), quanto dell'art. 117-bis del citato D.Lgs 385/1993 TUB. Da ultimo, a completamento e definizione del quadro normativo, è intervenuto il D.M. 644 del 30/6/2012 del CICR — Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, che, entrato in vigore in data 1/7/2012, ha invero fornito una disciplina di dettaglio anche per quanto riguarda il regime transitorio. Ai sensi del decreto del CICR del 20/06/2012 n. 644 e dell'art.117-bis del T.U.B., è previsto che gli affidamenti possano essere remunerati, oltre che dagli interessi sulle somme utilizzate, solo da una commissione omnicomprensiva, calcolata in misura proporzionale alla somma messa disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, c.d. commissione di affidamento. Detta commissione non può superare lo 0,5 per cento per trimestre della somma messa a disposizione del cliente;
il secondo comma dello stesso articolo prevede la commissione di istruttoria
13 veloce, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto.
Ne deriva, dunque, che dal punto di vista causale la CMS, trattandosi, come costantemente riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza, di un corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'affidato una determinata somma per un certo tempo è, quindi, un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, atteso che ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente (cfr. Cass. Civile, sez. II,
19.02.10, n.12028).
Di conseguenza sono da considerare infondate e inconferenti le censure mosse da parte opponente laddove ha contestato legittimità causale della CMS.
La stessa, inoltre, nel caso in questione, è stata pattuita e applicata in modo determinato così come previsto nel contratto con la conseguente assenza di profili di illegittimità o invalidità.
4.2. Infine, riguardo all'asserita presenza di anatocismo per il mancato rispetto della clausola di reciprocità nella previsione degli interessi creditori e debitori si precisa quanto segue.
Ripercorrendo in estrema sintesi l'excursus normativo in tema di anatocismo, come noto, prima del 1999 la clausola anatocistica (che prevedeva la capitalizzazione degli interessi passivi trimestralmente e di quelli attivi annualmente), di regola presente in tutti i contratti bancari, era ritenuta legittima, in virtù di un uso ritenuto “normativo” e dunque idoneo a derogare il divieto generale di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
Con il revirement del marzo 1999 (Cassazione 16 marzo 1999, n. 2374; 30 marzo 1999, n.
3096; anche 12 novembre 1999, n. 12507) la Cassazione, ribaltando il precedente orientamento, ha affermato la nullità delle clausole anatocistiche a cadenza trimestrale per gli interessi passivi, ritenendo al riguardo sussistente solo un uso negoziale ex art. 1340 c.c., in quanto si trattava di clausole predisposte unilateralmente dalla banca, e dunque di un uso inidoneo alla deroga del 1283 c.c.
Come è altresì noto, a questo punto, il legislatore ha reso «legittimo» l'anatocismo bancario attraverso la modifica dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, intervenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 t.u.b., inserendo il 2° comma, (d.lgs. n. 385 del 1993) prevedendo, per l'appunto, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
14 dell'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente». In definitiva, attraverso tale modifica, al CICR veniva assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una disciplina circa la possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere. Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio
2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che «nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Con riferimento al secondo aspetto la delibera richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio». La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela». Successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile
15 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa
(Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425). Tuttavia, deve affermarsi che la richiamata pronuncia di incostituzionalità - per come anche riconosciuto dalla recente Cass., 19 maggio 2020, n. 9140 - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla l. 24 aprile 1998, n. 128, art. quinto comma), avendo la Corte costituzionale escluso «che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante». Appare, anzi, manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR. Al riguardo, il venir meno della «continuità logica con la delega», con la conseguente rottura della «necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata», è stato individuato dal giudice delle leggi in ciò: «il legislatore delegato, da un lato sancisce (pro praeterito), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delib. del CICR); dall'altro attribuisce (pro futuro), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata “validità ed efficacia” alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000» (Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 425 cit.). Occorre considerare, in proposito, che nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo ed estintivo con efficacia erga omnes è contenuta nel dispositivo della sentenza, da ritenersi, peraltro, posto in rapporto di correlazione necessaria con la motivazione le volte in cui soltanto quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'esatta portata e il preciso oggetto della pronuncia, quali disposizioni di legge debbano ritenersi caducate (Cass. 17 dicembre 2004, n. 23506). Secondo parte opponente/attrice, dovrebbero essere scomputati gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 1 luglio 2000 (e fino al momento di una nuova, specifica pattuizione in ordine all'effetto anatocistico). Ritiene al contrario il giudicante di aderire all'orientamento, condiviso presso il Tribunale di Roma, e da ultimo ribadito, secondo cui si debba eliminare del tutto la capitalizzazione delle competenze sino al
30.06.2000, verificando l'adeguamento dei contratti in corso, per il periodo successivo,
16 secondo quanto previsto dall'art. 7 della Delibera. Escluso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia investito, direttamente, le modalità di adeguamento dei contratti in essere
(avendo avuto ad oggetto, in via esclusiva, la sanatoria dei contratti già stipulati per il solo periodo antecedente alla delibera CICR), il Tribunale di Roma ha infatti costantemente stabilito che la «comparazione» richiesta dal terzo comma della delibera in esame - la quale prevede la necessità di approvazione da parte del cliente nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali
«comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate» - vada eseguito prendendo a riferimento le condizioni di fatto, concretamente applicate, e non le clausole negoziali inserite nei contratti anteriori che, sulla base della giurisprudenza formatasi a partire dal 1999, devono essere considerate nulle. Conseguentemente, il Tribunale di Roma ha più volte evidenziato che, salvo casi particolari, il «passaggio» da un regime (sia pure in punto di fatto) di capitalizzazione con periodicità diversa a sfavore del cliente (essendo trimestrale per gli interessi debitori ed annuale per gli interessi attivi) ad un regime di pari periodicità successivo alla delibera CICR costituisse un miglioramento della situazione (cfr. ex multiis,
Trib. Roma n. 1183 del 17/1/2018). Secondo altro orientamento, invocato da parte attrice,
l'adozione dell'anatocismo, ancorché in regime di pari periodicità, per il periodo successivo all'aprile 2000, costituirebbe una condizione oggettivamente peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, regime anche andrebbe individuato non già nelle condizioni concretamente applicate dall'istituto bancario, ma in quello derivante dalla inefficacia delle clausole contrattuali che consentivano l'anatocismo bancario. In particolare, la parte richiama, oltre che talune decisioni della giurisprudenza di merito, un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ebbene, tale orientamento (si segnalano Cass., 21 ottobre 2019,
n. 26769 e Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779, entrambe non massimate, e, soprattutto, Cass., 19 maggio 2020, n. 9140, diffusamente motivata;
tra la giurisprudenza di merito, Tribunale di
Padova n. 684/19 e del Tribunale di Torino del 14.6.2019), pur ribadendo che la pronunzia di incostituzionalità non ha messo in discussione il potere regolamentare del CICR relativamente al transito dei contratti precedenti al nuovo regime, ha evidenziato che ciò non implica che detta incostituzionalità abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio
2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione. La Suprema Corte ha precisato che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate” (Cass. n. 7105/2020; cfr. anche Cass. n. 26769/19 e n. 26779/19).
17 E, infatti, nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità, l'operazione di raffronto, imposta dalla delibera, tra le condizioni precedentemente applicate e le nuove si dimostrerebbe inattuabile. In altre parole, la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera non sarebbe più, in concreto, in vigore con la conseguenza che l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti una clausola anatocistica
(con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione.
Secondo l'orientamento, si diceva, sposato dal Tribunale di Roma e recentemente ribadito, viene individuato una sorta di “rapporto di «pregiudizialità» tra la proposizione normativa che
«sanava» le clausole anatocistiche contenute nei contratti precedenti e quella che conferiva al
CICR il potere regolamentare concernente l'adeguamento dei vecchi contratti alle nuove condizioni” (in tal senso espressamente, Tribunale Roma, XVI sez., n. 13397/2020 del
01/10/2020). Ebbene, ad avviso del Tribunale, non appare condivisibile ravvisare la sussistenza di tale rapporto di pregiudizialità.
Ripercorrendo e condividendo l'arresto da ultimo citato (Tribunale Roma, XVI sez., n.
13397/2020 del 01/10/2020), deve osservarsi che, in primo luogo, la pronunzia dichiarativa della illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 (come correttamente riconosciuto anche dalla decisione della Suprema corte qui criticata) non ha inciso sul potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti con la nuova disciplina, con la conseguenza che la disciplina transitoria di cui all'art. 7 non è direttamente travolta da quella pronunzia. Né la circostanza che la delibera CICR sia anteriore alla pronunzia di incostituzionalità appare rilevante per giungere ad una conclusione diversa, potendo, al contrario, il ragionamento essere
«rovesciato». Infatti, essendo la decisione della Corte costituzionale intervenuta in un momento successivo all'adozione della delibera del CICR, certamente, il giudice delle leggi ben avrebbe potuto valutare, in termini di illegittimità costituzionale, il meccanismo (nel suo complesso) di adeguamento e dichiarare espressamente la illegittimità dell'art. 25 nella parte in cui conferiva al CICR il potere di adeguare i contratti già in essere. Proprio in ragione dell'assenza di questa corrispondenza biunivoca tra sanatoria delle disposizioni precedenti e potere regolamentare concernente l'adeguamento di quelle disposizioni, deve ritenersi che il riferimento, contenuto nel più volte menzionato art. 7, alle «condizioni precedentemente applicate» vada compiuto, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime condizioni (intese come pattuizioni), alla sola concreta applicazione che esse hanno avuto nell'ambito del rapporto negoziale esistente tra le parti. D'altra parte, osserva il Tribunale che “il significato del termine
«condizioni» appare ambivalente potendo esso fare riferimento tanto alle condizioni
18 contrattuali pattuite quanto a quelle in concreto utilizzate dall'istituto di credito: ma se il termine «condizioni» può apparire, appunto, ambivalente, il suo significato è, nell'ambito dell'art. 7, immediatamente chiarito attraverso l'utilizzo del participio «applicate». Da tale riferimento emerge chiaramente la volontà di operare il confronto non già con clausole contrattuali, ma con la situazione di fatto emergente dalla applicazione della capitalizzazione
(in termini di non reciprocità temporale) degli interessi”. Secondo la Corte di cassazione,
«l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto: e ciò perché la Delib. venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima. In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione in facto della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità in jure che la connota, poteva trovare una sua motivazione all'indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poichè la Delib. è anteriore rispetto a tale momento la soluzione interpretativa suggerita dalla banca ricorrente appare priva di ragionevole fondamento». Sotto questo profilo, si condivide l'assunto secondo cui la proposizione normativa che conferisce al CICR il potere regolamentare risulta autonoma rispetto alla (diversa) proposizione che sanava la validità delle clausole contenute nei contratti precedenti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima non può, in assenza di chiare indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, giungere fino a rendere completamente inapplicabile la prima. D'altra parte, se è vero che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma può avere effetto su altre disposizioni normative, è anche vero che quest'ultime possono assumere un significato diverso proprio a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle prime. In questa prospettiva, anche a voler concedere che il redattore della delibera CICR avesse presente una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima (pur potendosi quello stesso redattore porsi il dubbio risultando le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale assai precedenti), ben potrebbe conferirsi un significato parzialmente diverso alla disposizione dell'art. 7 (precisamente, dando rilievo, nel giudizio comparativo, non alla validità delle clausole anatocistiche, ma alla situazione di fatto esistente) proprio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della sanatoria delle clausole precedenti. Né l'esegesi qui proposta finirebbe per conferire rilevanza ad un dato quale l'esecuzione di una clausola nulla che, come è noto, salve le eccezioni previste (artt. 590, 799, 2126 c.c.), è sprovvista di
19 rilevanza giuridica. Ora, in primo luogo, il legislatore è legittimato a dare rilevanza giuridica all'esecuzione della clausola nulla: non si vede, infatti, la ragione per la quale il legislatore possa dare rilievo all'esecuzione di una disposizione testamentaria nulla (così come previsto dall'art. 590 c.c.) e, al contrario, non possa prendere in esame, peraltro ai soli fini comparativi,
l'esecuzione di una clausola anatocistica nulla. E ciò, precisamente, sembra aver fatto il legislatore attribuendo al CICR il potere di regolamentare - ovviamente solo per il futuro - le clausole anatocistiche senza necessariamente passare per una rinegoziazione di esse. D'altra parte, appare anche evidente che la volontà del legislatore era proprio quella di evitare, per quanto possibile, di procedere ad una rinegoziazione delle clausole di tutti i rapporti contrattuali in essere, evidentemente considerando che porre un tale onere a carico del sistema bancario fosse comunque eccessivo e, sostanzialmente, inutile. Al contrario, l'orientamento qui criticato finirebbe per giungere ad una completa abrogazione del disposto della delibera CIRC
e, dunque, di ogni possibilità, in assenza di espressa rinegoziazione, di adeguamento dei contratti precedenti. Comunque, sotto altro profilo, tale orientamento non giunge in alcun modo a conferire esecuzione alla clausola anatocistica contenuta nei contratti precedenti.
Quest'ultima è e resta nulla e, nelle operazioni di ricostruzione dei saldi dei conti correnti aperti antecedentemente, vengono scomputati tutti gli interessi anatocistici. L'unico rilievo che assume la (concreta applicazione della) precedente clausola nulla non ha ad oggetto la sua
«esecuzione» (che presupporrebbe una sua ultrattività con esclusione dell'eliminazione degli interessi applicati), ma soltanto una valutazione comparativa tra situazioni differenti ai fini delle modalità di adeguamento delle clausole contrattuali. Ma quella valutazione comparativa non conferisce in alcun modo alcuna esecuzione alla precedente clausola che resta, sul piano applicativo, inefficace.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere aderire all'orientamento da ultimo confermato (Tribunale Roma, XVI sez., n. 13397/2020, cit.).
Ciò posto in termini generali, nel caso in esame la si è attenuta a condizioni di CP_4 reciprocità nell'applicazione degli interessi sia dal lato attivo che dal lato passivo come evincibile dall'analisi del contratto di conto corrente che all'art. 9 prevedeva che: “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità portando in conto, con valuta pattuita nel contratto di conto corrente, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante alla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita;
su questi
20 interessi non é consentita la capitalizzazione periodica” (cfr. art. 9 contratto in doc. 18 comparsa di costituzione).
Ne deriva, quindi, che essendosi la si attenuta alla disciplina suddetta adeguandosi alle CP_4 prescrizioni previste non può essere ravvisata la presenza di anatocismo.
4.3. Da ultimo, riguardo alla dedotta applicazione di tassi usurari è sufficiente rilevare che gli interessi pattuiti ed applicati nel rapporto per cui è causa non hanno mai superato il tasso soglia fissato ai fini dell'usura previsto dalla Legge n.108/1996 tenendo conto che il tasso di rilevazione trimestrale previsto dal decreto ministeriale va aumentato della metà sino al 2011 e di un quarto, oltre a 4 punti percentuali dal 2011 in poi e applicando i criteri previsti dalla
Banca d'Italia per il rilevamento del tasso medio.
Nel caso di specie, infatti, i tassi pattuiti (sia il TAN pari al 11,50% / 12,50% che il TAE pari al
12,005% / 13,098% non ha superato quello soglia, fissato nel 14,055% (con un TEGM del
9,37% rilevato per le aperture di credito in conto corrente), come indicato nel dm 20.9.2005 pubblicato sulla GU n. 224/2005.
Ne consegue che le ragioni poste a fondamento della domanda proposta oltre ad apprezzarsi per la totale genericità, non hanno trovato alcun riscontro documentale e vanno quindi completamente disattese.
5. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 25613/2019
[...]
(RG n.75477/2019) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 28.12.2019;
- condanna il fallimento di Parte_1 ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_2 [...] che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale oltre al rimborso CP_2 forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott. Giuseppe Di Salvo
21 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 16883 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 ritenuta in decisione all'udienza del
TRA
, p. i. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore c. f. Parte_2
e quest'ultimo personalmente con l'Avv. RINALDI FERRI LUIGI;
C.F._1
Parte Attrice
E contumace Controparte_1
Parte Convenuta
p. i. , con l'avv. M. Bina Controparte_2 P.IVA_2
Parte Intervenuta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 25613/2019 (RG n.75477/2019) emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 28.12.2019, conto corrente, fideiussione.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 10 settembre 2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1 Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_3 in qualità di fideiussori della ,
[...] Controparte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 25613/2019 (RG n.75477/2019) con il quale il
Tribunale Ordinario di Roma, il 28.12.2019, aveva loro ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 116.965,75 in favore di quale saldo debitore del conto Controparte_4 corrente n. 22122 intrattenuto dalla presso la filiale n. 80 della CP_3 Controparte_5
Contr della quale la era divenuta successore a titolo universale a seguito di atto di fusione del
16.10.17 con atto a rogito del notaio di (rep. 104553 – racc. 36489, Persona_1 registrato a in data 16.10.2017 al n. 43535 serie 1T). Per_1
Parte opponente, nel chiedere la revoca del suddetto decreto ingiuntivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis 1) in via pregiudiziale, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) previa declaratoria della invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente di cui alla narrativa in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, al superamento dei
“tassi soglia”, alla indeterminazione della pattuizione del tasso di interesse ultralegale, con riferimento all'inesistente parametro delle condizioni praticate usualmente sulla piazza, alla mancata previsione contrattuale della Commissione di Massimo Scoperto trimestrale, alla mancata regolamentazione delle valute, alla mancata regolamentazione delle spese per singola operazione;
3) in accoglimento della presente opposizione, dichiarare illegittimo, e per l'effetto dichiarare nullo, annullare ovvero revocare e rendere comunque inefficace, per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Roma n. 25613/2019 del 28.12.2019 - RG n.75477/2019 notificato il 17.01.2020; 4) accertare e dichiarare gli importi effettivamente dovuti dagli opponenti, per i titoli e l'ammontare di cui alla narrativa, o quelli minori che dovessero risultare di giustizia;
5) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità della scrittura privata di fideiussione generica Con limitata in favore della Banca delle marche in data 27.07.2006, nonché dell'“atto ricognitivo di debito e rientro totale da esposizione pregressa” in data 21.04.2017, per i motivi illustrati;
6) dichiarare altresì inefficaci e/o nulli detti atti ex artt. 33, 34, 36 del d.lgs.
6.9.2005 n. 206 c.d. codice del consumo;
7) con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CA 4% e IVA 22%”.
Nello specifico, gli opponenti deducevano: la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust ex art. l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/90; la nullità della fideiussione, in relazione alla posizione di per contrasto con la disciplina a tutela del consumatore;
Parte_2
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi del c/c che si sarebbe tradotta
2 nell'applicazione di interessi anatocistici a carico della debitrice principale;
l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e l'applicazione di tassi usurari.
Si costituiva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., che – deducendo di aver acquistato il Controparte_2 credito oggetto di causa concludendo con un contratto di cessione Controparte_6 di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario – chiedeva l'estromissione dal giudizio di rimasta contumace, e il rigetto della domanda e la concessione della provvisoria CP_4 esecutorietà del decreto ingiuntivo.
In particolare, deduceva: che i fideiussori, insieme alla debitrice principale, Controparte_2 avevano sottoscritto, il 21.04.2017, un atto ricognitivo del debito contenente la rinuncia del debitore ad ogni azione o pretesa, presente e futura, nei confronti della banca al tempo titolare del rapporto giuridico;
l'infondatezza dell'eccezione di nullità per illegittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi in quanto le parti nel contratto avevano pattuito la pari capitalizzazione dell'interesse nel rispetto della disciplina prevista delibera CICR del 9.2.2000; l'infondatezza del secondo motivo di opposizione relativo alla commissione di massimo scoperto in quanto la stessa, correlata alla gestione operativa del conto corrente era stata oggetto di formala pattuizione e il suo addebito, risultante dagli estratti conto periodici trasmessi alla correntista, non è stato mai contestato così espressamente confermandone la validità ed efficacia;
l'infondatezza della doglianza relativa l'usurarietà dei tassi in ragione del mancato superamento da parte del tasso pattuito della soglia usura fissata al 14,055% (con un TEGM del 9,37% rilevato per le aperture di credito in conto corrente), come indicato nel dm 20.9.2005 pubblicato sulla GU n.224/2005 e, infine, riguardo alla fideiussione, la validità della stessa per la non riferibilità della nullità a valle al caso di specie e per l'impossibilità di considerare consumatore avendo, quest'ultimo, agito in qualità di Parte_2 socio e liquidatore della debitrice.
Con ordinanza del 3 giugno 2021 non veniva disposta l'estromissione dal giudizio di in CP_4 mancanza del consenso di tutte le parti in causa;
non veniva concessa la provvisoria esecutorietà in ragione del mancato deposito da parte dell'opposta di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di c/c e della proposizione di domanda di nullità della polizza fideiussoria.
Con ordinanza del 30 giugno 2024, su istanza dell'opponente che documentava l'avvenuto fallimento di come da sentenza dichiarativa del fallimento del Tribunale di Roma, n. Parte_1
619/2021, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Con decreto del 12 dicembre 2024, a seguito del ricorso in riassunzione proposto da , Parte_2 veniva fissata l'udienza del 15 maggio 2025 per la prosecuzione del giudizio alla quale la curatela
3 non si presentava e le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni che veniva fissata al 10 settembre 2025.
La causa, all'udienza del 10 settembre 2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_7
e della
[...] Controparte_1
2. Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
2.1. In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra Istituti
Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale,
a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole
4 nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Nel caso in esame, parte opponente ha sollevato genericamente la questione della presenza, all'interno della polizza fideiussoria intercorsa con parte opposta, delle 3 clausole redatte in conformità allo schema A.B.I. senza eccepire in modo preciso la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole asseritamente conformi e, soprattutto, non ha provveduto al deposito in giudizio della polizza fideiussoria stipulata e dello schema A.B.I., oltre che del provvedimento della Banca di Italia, in modo da consentire al Tribunale lo scrutinio circa la dedotta conformità.
2.2. Riguardo, invece, alla doglianza riguardante la violazione della disciplina consumeristica va rilevato che in materia di contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della normativa consumeristica e dell'analisi del requisito soggettivo della qualità di consumatore deve farsi riferimento alla posizione soggettiva del garante che può essere considerato consumatore solo se ha agito per scopi estranei ad un'attività professionale e senza un collegamento funzionale con l'attività commerciale della debitrice (cfr. Cass.ord. n.
8662/20; Cass. Sez. Un. ord. n. 5868/23 la quale ha chiarito che, esclusa la sussistenza di automatismi deve stabilirsi, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata).
Nel caso in esame, parte opponente, e in particolare non ha dimostrato di aver Parte_2 agito per scopi estranei ad un'attività professionale e senza un collegamento funzionale con l'attività commerciale della debitrice tenendo in considerazione anche la partecipazione sociale e la qualifica di liquidatore detenuta dallo stesso all'interno della Parte_1
.
[...]
5 3. Passando all'esame dei motivi di opposizione riguardanti il rapporto principale va osservato quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Nello specifico, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, il correntista e/o il garante coobbligato, con l'opposizione, mettono in discussione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, credito che quindi va rideterminato.
Particolare importanza riveste, quindi, l'onere della prova gravante sull'opposto, in questo caso sulla banca, attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti per sostenere la propria pretesa mentre sarà
6 onere della parte che eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi del proprio diritto o di fatti estintivi dell'altrui pretesa dare contezza e dimostrazione di tali fatti.
In materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare- avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass.
2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal correntista (e/o dal fideiussore) la banca è tenuta a produrre in giudizio (oltre al contratto) anche gli estratti conto integrali (non scalari) a partire dall'apertura del conto corrente non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre
2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Mentre infatti in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cassazione civile, sez. 3,
03/05/2011, n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non è sufficiente
7 l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/06/2018, n.14640).
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che “Nei rapporti bancari in conto corrente,
l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr.
Cass. civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15148).
Ancora, “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito;
una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione stessa, o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa prescritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2017, n. 13258).
Come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore opponente (ex multiis,
Cass. Civ., n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31/10/2008, n. 26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000;
Cassazione civile, n. 12169/2000; Cassazione civile, n. 9579/2000).
Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che
“Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto
8 bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale
Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multiis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016;
Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del
24 novembre 2014).
La produzione in giudizio degli estratti conto impone poi al correntista l'onere di muovere contestazioni specifiche (Cass. 28.7.2006 n. 17242, 15.9.2000 n. 12169, 21.7.2000 n. 9579).
3.1. Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), contenente le pattuizioni economiche e giuridiche afferenti il rapporto bancario, la certificazione notarile delle scritture contabili attestanti l'ammontare del credito
(cfr. doc. 4 fasc. monitorio), le lettere di fideiussione (cfr. doc 5 fasc. monitorio), la lettera di costituzione in mora con la decadenza dal beneficio del termine dell'11.2.2019 (cfr. doc. 12 fasc. monitorio) e, soprattutto, gli estratti conto relativi agli anni intercorsi tra il 2008 e il 2019
(cfr. da doc. 28 a doc. 40 in memoria 183, comma 6 n. 2 c.p.c.).
Riguardo, invece, al periodo precedente al 2008, posto che il contratto di conto corrente era stato stipulato nel 2005 e, inoltre, a conferma dell'intero ammontare del credito assume carattere dirimente l'accordo di ricognizione e dilazione del debito sottoscritto dal debitore principale e anche dai fideiussori, del 21.04.2017 con il quale gli odierni opponenti riconoscevano l'esistenza del proprio debito (cfr. art. 2 ricognizione del debito in doc.8 fasc. monitorio).
L'opposta ha dunque pienamente assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., su di essa gravante.
3.2. Viceversa, parte opponente, la quale avrebbe dovuto muovere contestazioni specifiche in relazione al contratto di conto corrente suddetto, non ha assolto al proprio onere probatorio.
Infatti, in primo luogo, va evidenziato che l'opposizione proposta è affetta da totale genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure.
Nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
9 In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo”
(cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti
l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (Tribunale Monza,
20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce
10 all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in atre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide inoltre l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte, che nel caso di specie peraltro non è stata mai depositata), in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del Giudice e il diritto di difesa del convenuto” (Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017).
Inoltre, tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (così Cassazione civile, sez. I, 06/08/2015, n. 16552 e
Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile 2016).
Nel caso di specie la domanda attrice, lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tali rapporti, si limita ad esporre concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario, concludendo in modo meramente apodittico in ordine alle varie censure, senza indicazione alcuna dei tassi di interesse applicati, dei tassi soglia nei vari periodi, né del periodo di asserito superamento del tasso soglia o dell'incidenza in concreto dell'illegittimità lamentata riguardo alla commissione di massimo
11 scoperto ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi non specificando, quindi, in alcun modo i vari motivi di opposizione, neanche con l'eventuale supporto probatorio di una consulenza di parte che, come già detto, non è stata mai depositata.
Del resto, l'evidente disinteresse degli opponenti per la coltivazione della domanda si evince, oltre che dalla mancata produzione documentale, anche dal fatto che gli stessi, oltre a non richiedere la concessione dei termini ex art. 183 c.c., non hanno poi depositato neanche le memorie finali.
4. Nello specifico, infatti, le censure mosse da parte opponente appaiono infondate per i motivi di cui di seguito.
4.1. In relazione alla presunta indeterminatezza e illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto va, preliminarmente, evidenziato che per quanto concerne la tematica delle
CMS e delle commissioni disponibilità fondi e similari, la questione sull'astratta validità di dette clausole, su cui peraltro già si era espressa la giurisprudenza di legittimità nel qualificare la commissione di massimo scoperto come la " ... remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ..." (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione), può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla l. 2/2009 del 28/01/2009, che costituisce a prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi invero abrogata nel 2012 dall'art. 27, co. IV, D.L. n. 1 del
24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27del 24/3/2012.
Si è pertanto in presenza di un primo intervento organico che, nel disciplinare la materia delle
CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro - come detto- affermata da giurisprudenza di legittimità e di merito.
Come già evidenziato in passato, era normativamente previsto che detta commissione dovesse essere pattuita in apposita clausola del contratto scritto tra banca e cliente, anche al fine di rispondere all'esigenza di determinatezza dell'oggetto del contratto.
Immediatamente dopo l'entrata a regime della predetta disciplina e scaduto il termine per l'adeguamento dei contratti in corso (giugno 2009), vi è stata un'integrazione, con l'aggiunta di un'ulteriore condizione per la validità delle citate CMDF (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi), per effetto dell'art. 2, co. II, D.L. n. 78 dell'1/7/2009, convertito con
12 modificazioni dall'art. 1, co. I, L. n. 102/2009, secondo cui: “L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione”. In conclusione, era possibile per la banca prevedere e conteggiare contemporaneamente gli interessi passivi, la CMS e la CMDF, il tutto peraltro nel rispetto delle citate previsioni di legge e dei tassi soglia in tema di usura. La disciplina legale è stata modificata tra il 2011 ed il 2012: in particolare, con il D.L. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214 del
22/12/2011, è stato introdotto, con l'art.
6-bis, il nuovo art. 117-bis del D.Lgs n. 385/1993; dopo poco più di un mese, con il D.L. 1 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.
27 del 24/3/2012, è stato previsto, all'art. 27-bis, che "sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido", mentre -come detto- con l'art. 27 era stata disposta l'abrogazione dei " ... commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ..."; nella stessa giornata del 24/3/2012 vi è stata peraltro una nuova decretazione d'urgenza con il D.L. n. 29 del 24/3/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62 del 18/5/2012, con cui si è proceduto alla modifica tanto dell'art. 27-bis del citato
D.L. n. 1/2012, con l'aggiunta al I comma, alla fine, delle seguenti parole " ... stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili" e con l'aggiunta di due nuovi commi (1-bis e 1-ter), quanto dell'art. 117-bis del citato D.Lgs 385/1993 TUB. Da ultimo, a completamento e definizione del quadro normativo, è intervenuto il D.M. 644 del 30/6/2012 del CICR — Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, che, entrato in vigore in data 1/7/2012, ha invero fornito una disciplina di dettaglio anche per quanto riguarda il regime transitorio. Ai sensi del decreto del CICR del 20/06/2012 n. 644 e dell'art.117-bis del T.U.B., è previsto che gli affidamenti possano essere remunerati, oltre che dagli interessi sulle somme utilizzate, solo da una commissione omnicomprensiva, calcolata in misura proporzionale alla somma messa disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, c.d. commissione di affidamento. Detta commissione non può superare lo 0,5 per cento per trimestre della somma messa a disposizione del cliente;
il secondo comma dello stesso articolo prevede la commissione di istruttoria
13 veloce, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto.
Ne deriva, dunque, che dal punto di vista causale la CMS, trattandosi, come costantemente riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza, di un corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'affidato una determinata somma per un certo tempo è, quindi, un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, atteso che ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente (cfr. Cass. Civile, sez. II,
19.02.10, n.12028).
Di conseguenza sono da considerare infondate e inconferenti le censure mosse da parte opponente laddove ha contestato legittimità causale della CMS.
La stessa, inoltre, nel caso in questione, è stata pattuita e applicata in modo determinato così come previsto nel contratto con la conseguente assenza di profili di illegittimità o invalidità.
4.2. Infine, riguardo all'asserita presenza di anatocismo per il mancato rispetto della clausola di reciprocità nella previsione degli interessi creditori e debitori si precisa quanto segue.
Ripercorrendo in estrema sintesi l'excursus normativo in tema di anatocismo, come noto, prima del 1999 la clausola anatocistica (che prevedeva la capitalizzazione degli interessi passivi trimestralmente e di quelli attivi annualmente), di regola presente in tutti i contratti bancari, era ritenuta legittima, in virtù di un uso ritenuto “normativo” e dunque idoneo a derogare il divieto generale di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
Con il revirement del marzo 1999 (Cassazione 16 marzo 1999, n. 2374; 30 marzo 1999, n.
3096; anche 12 novembre 1999, n. 12507) la Cassazione, ribaltando il precedente orientamento, ha affermato la nullità delle clausole anatocistiche a cadenza trimestrale per gli interessi passivi, ritenendo al riguardo sussistente solo un uso negoziale ex art. 1340 c.c., in quanto si trattava di clausole predisposte unilateralmente dalla banca, e dunque di un uso inidoneo alla deroga del 1283 c.c.
Come è altresì noto, a questo punto, il legislatore ha reso «legittimo» l'anatocismo bancario attraverso la modifica dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, intervenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 t.u.b., inserendo il 2° comma, (d.lgs. n. 385 del 1993) prevedendo, per l'appunto, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
14 dell'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente». In definitiva, attraverso tale modifica, al CICR veniva assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una disciplina circa la possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere. Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio
2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che «nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Con riferimento al secondo aspetto la delibera richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio». La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela». Successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile
15 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa
(Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425). Tuttavia, deve affermarsi che la richiamata pronuncia di incostituzionalità - per come anche riconosciuto dalla recente Cass., 19 maggio 2020, n. 9140 - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla l. 24 aprile 1998, n. 128, art. quinto comma), avendo la Corte costituzionale escluso «che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante». Appare, anzi, manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR. Al riguardo, il venir meno della «continuità logica con la delega», con la conseguente rottura della «necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata», è stato individuato dal giudice delle leggi in ciò: «il legislatore delegato, da un lato sancisce (pro praeterito), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delib. del CICR); dall'altro attribuisce (pro futuro), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata “validità ed efficacia” alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000» (Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 425 cit.). Occorre considerare, in proposito, che nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo ed estintivo con efficacia erga omnes è contenuta nel dispositivo della sentenza, da ritenersi, peraltro, posto in rapporto di correlazione necessaria con la motivazione le volte in cui soltanto quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'esatta portata e il preciso oggetto della pronuncia, quali disposizioni di legge debbano ritenersi caducate (Cass. 17 dicembre 2004, n. 23506). Secondo parte opponente/attrice, dovrebbero essere scomputati gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 1 luglio 2000 (e fino al momento di una nuova, specifica pattuizione in ordine all'effetto anatocistico). Ritiene al contrario il giudicante di aderire all'orientamento, condiviso presso il Tribunale di Roma, e da ultimo ribadito, secondo cui si debba eliminare del tutto la capitalizzazione delle competenze sino al
30.06.2000, verificando l'adeguamento dei contratti in corso, per il periodo successivo,
16 secondo quanto previsto dall'art. 7 della Delibera. Escluso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia investito, direttamente, le modalità di adeguamento dei contratti in essere
(avendo avuto ad oggetto, in via esclusiva, la sanatoria dei contratti già stipulati per il solo periodo antecedente alla delibera CICR), il Tribunale di Roma ha infatti costantemente stabilito che la «comparazione» richiesta dal terzo comma della delibera in esame - la quale prevede la necessità di approvazione da parte del cliente nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali
«comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate» - vada eseguito prendendo a riferimento le condizioni di fatto, concretamente applicate, e non le clausole negoziali inserite nei contratti anteriori che, sulla base della giurisprudenza formatasi a partire dal 1999, devono essere considerate nulle. Conseguentemente, il Tribunale di Roma ha più volte evidenziato che, salvo casi particolari, il «passaggio» da un regime (sia pure in punto di fatto) di capitalizzazione con periodicità diversa a sfavore del cliente (essendo trimestrale per gli interessi debitori ed annuale per gli interessi attivi) ad un regime di pari periodicità successivo alla delibera CICR costituisse un miglioramento della situazione (cfr. ex multiis,
Trib. Roma n. 1183 del 17/1/2018). Secondo altro orientamento, invocato da parte attrice,
l'adozione dell'anatocismo, ancorché in regime di pari periodicità, per il periodo successivo all'aprile 2000, costituirebbe una condizione oggettivamente peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, regime anche andrebbe individuato non già nelle condizioni concretamente applicate dall'istituto bancario, ma in quello derivante dalla inefficacia delle clausole contrattuali che consentivano l'anatocismo bancario. In particolare, la parte richiama, oltre che talune decisioni della giurisprudenza di merito, un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ebbene, tale orientamento (si segnalano Cass., 21 ottobre 2019,
n. 26769 e Cass., 21 ottobre 2019, n. 26779, entrambe non massimate, e, soprattutto, Cass., 19 maggio 2020, n. 9140, diffusamente motivata;
tra la giurisprudenza di merito, Tribunale di
Padova n. 684/19 e del Tribunale di Torino del 14.6.2019), pur ribadendo che la pronunzia di incostituzionalità non ha messo in discussione il potere regolamentare del CICR relativamente al transito dei contratti precedenti al nuovo regime, ha evidenziato che ciò non implica che detta incostituzionalità abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio
2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione. La Suprema Corte ha precisato che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate” (Cass. n. 7105/2020; cfr. anche Cass. n. 26769/19 e n. 26779/19).
17 E, infatti, nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità, l'operazione di raffronto, imposta dalla delibera, tra le condizioni precedentemente applicate e le nuove si dimostrerebbe inattuabile. In altre parole, la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera non sarebbe più, in concreto, in vigore con la conseguenza che l'unica possibilità di inserire nei contratti precedenti una clausola anatocistica
(con pari periodicità) sarebbe stata quella di pervenire ad una nuova pattuizione.
Secondo l'orientamento, si diceva, sposato dal Tribunale di Roma e recentemente ribadito, viene individuato una sorta di “rapporto di «pregiudizialità» tra la proposizione normativa che
«sanava» le clausole anatocistiche contenute nei contratti precedenti e quella che conferiva al
CICR il potere regolamentare concernente l'adeguamento dei vecchi contratti alle nuove condizioni” (in tal senso espressamente, Tribunale Roma, XVI sez., n. 13397/2020 del
01/10/2020). Ebbene, ad avviso del Tribunale, non appare condivisibile ravvisare la sussistenza di tale rapporto di pregiudizialità.
Ripercorrendo e condividendo l'arresto da ultimo citato (Tribunale Roma, XVI sez., n.
13397/2020 del 01/10/2020), deve osservarsi che, in primo luogo, la pronunzia dichiarativa della illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 (come correttamente riconosciuto anche dalla decisione della Suprema corte qui criticata) non ha inciso sul potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti con la nuova disciplina, con la conseguenza che la disciplina transitoria di cui all'art. 7 non è direttamente travolta da quella pronunzia. Né la circostanza che la delibera CICR sia anteriore alla pronunzia di incostituzionalità appare rilevante per giungere ad una conclusione diversa, potendo, al contrario, il ragionamento essere
«rovesciato». Infatti, essendo la decisione della Corte costituzionale intervenuta in un momento successivo all'adozione della delibera del CICR, certamente, il giudice delle leggi ben avrebbe potuto valutare, in termini di illegittimità costituzionale, il meccanismo (nel suo complesso) di adeguamento e dichiarare espressamente la illegittimità dell'art. 25 nella parte in cui conferiva al CICR il potere di adeguare i contratti già in essere. Proprio in ragione dell'assenza di questa corrispondenza biunivoca tra sanatoria delle disposizioni precedenti e potere regolamentare concernente l'adeguamento di quelle disposizioni, deve ritenersi che il riferimento, contenuto nel più volte menzionato art. 7, alle «condizioni precedentemente applicate» vada compiuto, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime condizioni (intese come pattuizioni), alla sola concreta applicazione che esse hanno avuto nell'ambito del rapporto negoziale esistente tra le parti. D'altra parte, osserva il Tribunale che “il significato del termine
«condizioni» appare ambivalente potendo esso fare riferimento tanto alle condizioni
18 contrattuali pattuite quanto a quelle in concreto utilizzate dall'istituto di credito: ma se il termine «condizioni» può apparire, appunto, ambivalente, il suo significato è, nell'ambito dell'art. 7, immediatamente chiarito attraverso l'utilizzo del participio «applicate». Da tale riferimento emerge chiaramente la volontà di operare il confronto non già con clausole contrattuali, ma con la situazione di fatto emergente dalla applicazione della capitalizzazione
(in termini di non reciprocità temporale) degli interessi”. Secondo la Corte di cassazione,
«l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto: e ciò perché la Delib. venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima. In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione in facto della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità in jure che la connota, poteva trovare una sua motivazione all'indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poichè la Delib. è anteriore rispetto a tale momento la soluzione interpretativa suggerita dalla banca ricorrente appare priva di ragionevole fondamento». Sotto questo profilo, si condivide l'assunto secondo cui la proposizione normativa che conferisce al CICR il potere regolamentare risulta autonoma rispetto alla (diversa) proposizione che sanava la validità delle clausole contenute nei contratti precedenti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima non può, in assenza di chiare indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, giungere fino a rendere completamente inapplicabile la prima. D'altra parte, se è vero che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma può avere effetto su altre disposizioni normative, è anche vero che quest'ultime possono assumere un significato diverso proprio a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle prime. In questa prospettiva, anche a voler concedere che il redattore della delibera CICR avesse presente una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima (pur potendosi quello stesso redattore porsi il dubbio risultando le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale assai precedenti), ben potrebbe conferirsi un significato parzialmente diverso alla disposizione dell'art. 7 (precisamente, dando rilievo, nel giudizio comparativo, non alla validità delle clausole anatocistiche, ma alla situazione di fatto esistente) proprio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della sanatoria delle clausole precedenti. Né l'esegesi qui proposta finirebbe per conferire rilevanza ad un dato quale l'esecuzione di una clausola nulla che, come è noto, salve le eccezioni previste (artt. 590, 799, 2126 c.c.), è sprovvista di
19 rilevanza giuridica. Ora, in primo luogo, il legislatore è legittimato a dare rilevanza giuridica all'esecuzione della clausola nulla: non si vede, infatti, la ragione per la quale il legislatore possa dare rilievo all'esecuzione di una disposizione testamentaria nulla (così come previsto dall'art. 590 c.c.) e, al contrario, non possa prendere in esame, peraltro ai soli fini comparativi,
l'esecuzione di una clausola anatocistica nulla. E ciò, precisamente, sembra aver fatto il legislatore attribuendo al CICR il potere di regolamentare - ovviamente solo per il futuro - le clausole anatocistiche senza necessariamente passare per una rinegoziazione di esse. D'altra parte, appare anche evidente che la volontà del legislatore era proprio quella di evitare, per quanto possibile, di procedere ad una rinegoziazione delle clausole di tutti i rapporti contrattuali in essere, evidentemente considerando che porre un tale onere a carico del sistema bancario fosse comunque eccessivo e, sostanzialmente, inutile. Al contrario, l'orientamento qui criticato finirebbe per giungere ad una completa abrogazione del disposto della delibera CIRC
e, dunque, di ogni possibilità, in assenza di espressa rinegoziazione, di adeguamento dei contratti precedenti. Comunque, sotto altro profilo, tale orientamento non giunge in alcun modo a conferire esecuzione alla clausola anatocistica contenuta nei contratti precedenti.
Quest'ultima è e resta nulla e, nelle operazioni di ricostruzione dei saldi dei conti correnti aperti antecedentemente, vengono scomputati tutti gli interessi anatocistici. L'unico rilievo che assume la (concreta applicazione della) precedente clausola nulla non ha ad oggetto la sua
«esecuzione» (che presupporrebbe una sua ultrattività con esclusione dell'eliminazione degli interessi applicati), ma soltanto una valutazione comparativa tra situazioni differenti ai fini delle modalità di adeguamento delle clausole contrattuali. Ma quella valutazione comparativa non conferisce in alcun modo alcuna esecuzione alla precedente clausola che resta, sul piano applicativo, inefficace.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere aderire all'orientamento da ultimo confermato (Tribunale Roma, XVI sez., n. 13397/2020, cit.).
Ciò posto in termini generali, nel caso in esame la si è attenuta a condizioni di CP_4 reciprocità nell'applicazione degli interessi sia dal lato attivo che dal lato passivo come evincibile dall'analisi del contratto di conto corrente che all'art. 9 prevedeva che: “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità portando in conto, con valuta pattuita nel contratto di conto corrente, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante alla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita;
su questi
20 interessi non é consentita la capitalizzazione periodica” (cfr. art. 9 contratto in doc. 18 comparsa di costituzione).
Ne deriva, quindi, che essendosi la si attenuta alla disciplina suddetta adeguandosi alle CP_4 prescrizioni previste non può essere ravvisata la presenza di anatocismo.
4.3. Da ultimo, riguardo alla dedotta applicazione di tassi usurari è sufficiente rilevare che gli interessi pattuiti ed applicati nel rapporto per cui è causa non hanno mai superato il tasso soglia fissato ai fini dell'usura previsto dalla Legge n.108/1996 tenendo conto che il tasso di rilevazione trimestrale previsto dal decreto ministeriale va aumentato della metà sino al 2011 e di un quarto, oltre a 4 punti percentuali dal 2011 in poi e applicando i criteri previsti dalla
Banca d'Italia per il rilevamento del tasso medio.
Nel caso di specie, infatti, i tassi pattuiti (sia il TAN pari al 11,50% / 12,50% che il TAE pari al
12,005% / 13,098% non ha superato quello soglia, fissato nel 14,055% (con un TEGM del
9,37% rilevato per le aperture di credito in conto corrente), come indicato nel dm 20.9.2005 pubblicato sulla GU n. 224/2005.
Ne consegue che le ragioni poste a fondamento della domanda proposta oltre ad apprezzarsi per la totale genericità, non hanno trovato alcun riscontro documentale e vanno quindi completamente disattese.
5. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 25613/2019
[...]
(RG n.75477/2019) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 28.12.2019;
- condanna il fallimento di Parte_1 ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_2 [...] che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale oltre al rimborso CP_2 forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott. Giuseppe Di Salvo
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