Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17934
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione antitrust

    La parte opponente ha sollevato genericamente la questione della presenza delle clausole antitrust nello schema ABI senza eccepire in modo preciso la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole asseritamente conformi e, soprattutto, non ha provveduto al deposito in giudizio della polizza fideiussoria stipulata e dello schema ABI, oltre che del provvedimento della Banca d'Italia, in modo da consentire al Tribunale lo scrutinio circa la dedotta conformità.

  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione disciplina consumatore

    Ai fini dell'applicabilità della normativa consumeristica e dell'analisi del requisito soggettivo della qualità di consumatore deve farsi riferimento alla posizione soggettiva del garante che può essere considerato consumatore solo se ha agito per scopi estranei ad un'attività professionale e senza un collegamento funzionale con l'attività commerciale della debitrice. Parte_2 non ha dimostrato di aver agito per scopi estranei ad un'attività professionale e senza un collegamento funzionale con l'attività commerciale della debitrice, tenendo in considerazione anche la partecipazione sociale e la qualifica di liquidatore detenuta dallo stesso all'interno della Parte_1.

  • Rigettato
    Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi

    Il contratto di conto corrente all'art. 9 prevedeva che: “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità portando in conto, con valuta pattuita nel contratto di conto corrente, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante alla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non é consentita la capitalizzazione periodica”. La banca si è attenuta alla disciplina suddetta adeguandosi alle prescrizioni previste, pertanto non può essere ravvisata la presenza di anatocismo.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto

    La commissione di massimo scoperto (CMS) è la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La questione sull'astratta validità di tali clausole è superata per effetto del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009. La CMS è un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito. Nel caso in questione, la CMS è stata pattuita e applicata in modo determinato così come previsto nel contratto, con conseguente assenza di profili di illegittimità o invalidità.

  • Rigettato
    Applicazione di tassi usurari

    Gli interessi pattuiti ed applicati nel rapporto non hanno mai superato il tasso soglia fissato ai fini dell'usura previsto dalla Legge n.108/1996. I tassi pattuiti (TAN pari al 11,50%/12,50% e TAE pari al 12,005%/13,098%) non hanno superato quello soglia, fissato nel 14,055% (con un TEGM del 9,37% rilevato per le aperture di credito in conto corrente), come indicato nel dm 20.9.2005.

  • Rigettato
    Genericità dell'opposizione

    La parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo mosso contestazioni specifiche in relazione al contratto di conto corrente. Non ha precisato le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime né gli addebiti che ritiene non dovuti. Non ha indicato, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né prodotto documenti idonei a colmare la lacuna. In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto con i principi del processo civile e con la garanzia costituzionale del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17934
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17934
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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