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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16573 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa iscritta al n. 37947 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa
DA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Kossuth, n. 19/a, presso lo studio dell'Avv. Francesca Pitingolo, che la rappresenta e difende;
- ricorrente opponente -
CONTRO
(c.f , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Guidonia Montecelio, via Barisciano, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Mario
Lomuscio, che la rappresenta e difende;
- resistente opposta - FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 617 c.p.c. per opposizione agli atti esecutivi, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso ex art. 492-bis c.p.c. notificatogli dalla
[...] CP_1 in data 10.7.2025 relativo alla procedura esecutiva da quest'ultima promossa presso il
[...]
Tribunale di Roma, che indicava, tra i beni da sottoporre ad esecuzione, canoni di locazione asseritamente dovuti alla società ricorrente da parte di sei inquilini: (€ Parte_2
825 mensili), (€ 750 mensili), (€ 400 mensili), (€ Persona_1 Persona_2 Persona_3
1 650 mensili), (€ 750 mensili), (€ 750 Persona_4 Parte_3 mensili). L'opponente ha affermato in particolare che i suddetti canoni di locazione non sono più di titolarità della società ricorrente, essendo stati oggetto di cessione a favore della società
[...] in data 14 maggio 2024 e che la cessione del credito è opponibile al creditore pignorante, Pt_4 essendo stata effettuata in data anteriore al pignoramento ed essendo stata ritualmente comunicata ai conduttori, che effettuano regolarmente i pagamenti direttamente alla società Ha Parte_4 quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato nella parte in cui individua tra i beni da ricercare e/o sottoporre a pignoramento i canoni di locazione già oggetto di cessione a favore della società e di disporre l'espunzione di tali beni Parte_4 dall'ambito dell'esecuzione.
2. Si è costituita in giudizio deducendo che tale somma, recata dall'atto di precetto del CP_1
14.03.2025, è la risultante del decreto ingiuntivo n. 3016/2021 dell'8.2.2021, emesso dal
Tribunale di Roma nell'ambito della procedura monitoria contraddistinta da R.G n. 3110/2021 oggetto di opposizione tardiva in altro giudizio. Ha affermato che hanno prodotto esito di positiva notificazione le intimazioni eseguite nei confronti di due conduttori terzi sig.ri Parte_5
e , i quali rispettivamente con pec del 4.9.2025 e del
[...] Parte_3
14.10.2025, hanno reso la propria dichiarazione, dimostrando di ignorare del tutto la presunta cessione.
Ha dedotto che la cessione del credito, che si assume essere stata conclusa in data 14.05.2024 non sarebbe mai stata comunicata ai debitori ceduti, né da essi accettata;
che la cessione non avrebbe in alcun modo data certa, dubitandosi della sua effettività e genuinità, considerato che la ricerca dei beni non ha dimostrato l'esistenza di alcun conto corrente intestato alla debitrice e la circostanza che, sin dall'inizio dei rapporti locatizi, le somme relative ai canoni sono state corrisposte mediante le stesse modalità, mediante versamento su quel conto, oggi rivelatosi intestato alla Ha affermato che la società la cui ragione sociale sia non Parte_4 Parte_4 esisterebbe. Ha precisato che, anche indipendentemente dalla certezza della data di cessione, il dato della notificazione o accettazione della cessione da parte del debitore ceduto prima del pignoramento costituisce requisito essenziale e imprescindibile ai fini della sua opponibilità al creditore pignorante. Ha concluso chiedendo di respingere il proposto ricorso in opposizione all'esecuzione, siccome infondato in fatto e in diritto, confermando la legittimità dei pignoramenti presso terzi già eseguiti.
2 3. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e decisa ex art 429 c.p.c..
4. La domanda di è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione di credito produce effetti nei confronti del debitore ceduto solo dal momento in cui questi l'ha accettata o gli è stata notificata, anche con forme non tipiche purché idonee a dimostrarne la conoscenza effettiva.
L'art. 2914, n. 2), c.c. prevede che le cessioni di credito anteriori al pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante se la notificazione o l'accettazione da parte del debitore ceduto è successiva al pignoramento, ponendo così un criterio di priorità temporale tra pignoramento e opponibilità della cessione.
Al riguardo si rileva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, nel conflitto tra creditore pignorante e cessionario del credito, non è sufficiente la mera anteriorità, neppure assistita da data certa, del contratto di cessione, ma è necessario che la cessione sia stata portata a conoscenza del debitore ceduto, mediante notifica o accettazione, anteriormente alla notifica del pignoramento, gravando su chi ne invochi l'opponibilità l'onere di tale prova.
In tal senso la Suprema Corte ha precisato che la cessione del credito è opponibile al creditore pignorante soltanto ove risulti dimostrato che il debitore ceduto ne abbia avuto conoscenza in data anteriore al pignoramento, non bastando la sola anteriorità del negozio di cessione (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2021, n. 13144, v. anche Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 523, nonché
Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2025, n. 17195).
5. Nel caso di specie, parte opponente ha sì assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di un negozio di cessione intercorso tra e mediante la Parte_1 Parte_4 produzione dell'atto di cessione sottoscritto (peraltro senza data certa) e della visura camerale attestante l'esistenza della società cessionaria, ma non ha fornito alcuna prova in ordine alla notificazione o accettazione della cessione da parte dei conduttori in epoca anteriore al pignoramento presso terzi promosso da CP_1
Per contro, la resistente ha prodotto le dichiarazioni di due conduttori, Parte_5
e , i quali si sono riconosciuti debitori dei canoni nei confronti di
[...] Parte_3
senza alcun riferimento alla pretesa cessionaria , Parte_1 Parte_4 mentre per gli altri creditori non è stata prodotta alcuna prova in merito.
La prova depositata dalla ricorrente costituita dall'estratto conto della società nel quale Parte_4 risultano bonifici da parte dei conduttori a favore di a partire dal maggio 2024 è Parte_4
3 inidonea, di per sé, a supplire la mancanza di prova della comunicazione ai conduttori della cessione del credito ex artt. 1264 e 2914 c.c., in quanto nell'estratto conto si fa esclusivo riferimento a “affitto mese...”, senza alcun richiamo alla circostanza della cessione. Tale elemento, pertanto, non può comprovare con sufficiente certezza la conoscenza effettiva della cessione da parte dei debitori ceduti, specie alla luce delle dichiarazioni dei due conduttori che, pur avendo effettuato bonifici su conto di anche dopo il precetto, nel procedimento esecutivo si Parte_4 sono dichiarati debitori di canoni verso evidenziando come Parte_1 il mero pagamento non comporti automaticamente la percezione giuridica del trasferimento del credito.
Pur riconoscendo che i bonifici effettuati dai conduttori sul conto intestato alla società cessionaria rappresentano un indizio significativo dell'esistenza e dell'operatività della cessione del credito, permane in capo alla parte ricorrente l'onere di fornire la prova dell'avvenuta notificazione o accettazione della cessione da parte dei debitori ceduti in epoca anteriore alla notifica del pignoramento, come previsto dagli artt. 1264 e 2914 c.c. e dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. numeri 17195/2025, 13144/2021 e 523/2020 cit.).
Siffatto onere comprende la necessità di dimostrare non solo la mera esistenza della cessione, ma anche la conoscenza chiara, specifica e puntuale da parte dei debitori ceduti, requisito che non può ritenersi soddisfatto dal solo versamento dei canoni su un conto intestato al cessionario, specie ove l'estratto conto riporti causali generiche prive di riferimenti espliciti al trasferimento del credito.
Si osserva infatti che la semplice effettuazione del bonifico non equivale automaticamente a conoscenza giuridica della cessione, potendo configurarsi come mera prosecuzione di una prassi di pagamento consolidata, senza percezione del mutamento soggettivo del creditore. In mancanza di tali elementi probatori, non può riconoscersi l'opponibilità della cessione al creditore procedente, con la conseguenza che i crediti oggetto della procedura esecutiva devono ritenersi ancora inclusi nel patrimonio della società ricorrente all'epoca del pignoramento, con conseguente legittimazione del creditore procedente a proseguire l'esecuzione forzata nei loro confronti.
Ne consegue che la cessione del credito in favore di pur astrattamente valida nei Parte_4 rapporti interni tra cedente e cessionaria, deve ritenersi inopponibile a quale creditore CP_1 procedente, ai sensi degli artt. 1264 e 2914, n. 2, c.c., con la conseguenza che i crediti da canoni di locazione rimangono, nei rapporti esterni, riferibili al patrimonio di Parte_1 al momento del pignoramento e legittimamente assoggettati ad esecuzione.
[...]
4 Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 CP_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.700, oltre al 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 19.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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