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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 4 febbraio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3545 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e n.q. di mandatario della Pt_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Parte_2
e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Paola Diegoli,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Viola, CP_1
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena D'Aniello,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Latina n. 825/2021 del 17.6.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.6.2019, ha impugnato alcune cartelle di pagamento CP_1
ed avvisi di addebito, meglio indicati in atti, aventi ad oggetto contributi previdenziali e relativi Pt_1
accessori, assumendo di esserne venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo ottenuto
1 dall' , e lamentando di non aver mai ricevuto notifica di alcuno Controparte_3
dei sette titoli impugnati. Ha eccepito, quindi, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie per inutile decorso del termine quinquennale, anche successivo all'eventuale notifica dei titoli, chiedendo dichiararsi l'estinzione dei relativi crediti.
L' si è costituito in giudizio contestando preliminarmente l'ammissibilità della domanda Pt_1
avente ad oggetto impugnativa di un estratto di ruolo. Nel merito ha chiesto, comunque, il rigetto dell'opposizione, essendo intervenuta rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'estratto di ruolo impugnato.
Anche l' , costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente l'ammissibilità e la CP_4 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha dichiarato l'opposizione ad estratto di ruolo inammissibile con riferimento a tutte le cartelle esattoriali e ad alcuni avvisi di addebito per i quali ha ritenuto raggiunta la prova della rituale notifica. Ha tuttavia respinto l'opposizione limitatamente agli avvisi di addebito n. 357 2011 20003539 53 e n.
357 2013 00005155 76, rispetto ai quali ha ritenuto che l'ente previdenziale non avesse prodotto idonea documentazione comprovante la rituale notifica, mancando nella relata l'attestazione dello svolgimento dei necessari adempimenti per il caso di assenza del destinatario all'indirizzo. Pertanto, rispetto ai predetti titoli ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, condannando infine l'Istituto alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, e compensandole tra le altre parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' , lamentando esclusivamente l'errata Pt_1
valutazione operata dal Tribunale in merito al ritenuto difetto di prova circa la ritualità della notifica degli avvisi di addebito n. 357 2011 20003539 53 e n. 357 2013 00005155 76.
Più in particolare l' ha dedotto di aver fornito idonea prova dell'intervenuta rituale notifica Pt_1
ex art. 26, d.P.R. n. 602/1973 dei suddetti avvisi di addebito, notifica che si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza rispettivamente in data 14.11.2011 e 16.5.2013 alla stregua delle norme relative al servizio postale ordinario, applicabili nel caso di specie. Ha chiesto pertanto dichiararsi dovute le somme portate dai suddetti avvisi, non essendo maturata la prescrizione.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, CP_1
limitandosi a sua volta a ribadire l'irritualità della notifica dei due avvisi di addebito, come dichiarata dal Tribunale, senza spiegare appello incidentale né reiterare le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado.
L , anch'essa costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli avvisi di addebito, effettuata direttamente dall' per crediti suoi propri, chiedendo in ogni caso l'accoglimento dell'appello Pt_1
2 proposto dall' ed il rigetto di ogni istanza nei propri confronti, anche in punto di condanna alle Pt_3
spese di lite.
All'udienza del 4.2.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura in aula del dispositivo.
2. Ebbene, va anzitutto precisato che il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità in parte qua dell'opposizione ad estratto di ruolo, non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato.
L'oggetto del presente grado di giudizio appare pertanto circoscritto alla questione della mera ritualità della notifica degli avvisi di addebito n. 357 2011 20003539 53 e n. 357 2013 00005155 76
– non essendo state riproposte dall'appellato le altre eccezioni sollevate in primo grado –, CP_1
ritualità che tuttavia assume rilievo ai fini della stessa ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo.
3. Ed invero, come già chiarito in altre precedenti pronunce (cfr., ex plurimis, la sentenza n.
2176/2023), questo Collegio condivide l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato, secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (ex plurimis,
Cass. n. 7353/2022).
Tuttavia, come noto, l'art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. in l. n. 215/2021) ha novellato l'art. 12,
d.lgs. n. 602/1973 inserendo il nuovo comma 4-bis, (successivamente modificato dall'art. 12, co. 1,
d. lgs. n. 110/2024), a norma del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di
3 finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Come è evidente, tale norma stabilisce in via generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo ed ammette l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assuma invalidamente notificata solo in talune ipotesi tassative in cui il debitore dimostri in giudizio che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.
D'altro canto, come chiarito dalla Suprema Corte, tale disposizione trova applicazione anche nei processi pendenti alla data della sua entrata in vigore, poiché specifica – concretizzandolo –
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, afferendo ad una condizione dell'azione quale l'interesse ad agire (Cass. SS.UU. n.
26283/2022). Pertanto, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, in quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, co. 4-bis (Cass. n. 3291/2024).
Le Sezioni Unite, peraltro, hanno dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della nuova norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Da tutto quanto sopra consegue che, poiché l'appellato non versa in alcuno dei casi CP_1
tassativi di ricorrenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 12, co. 4-bis, d.lgs. n. 602/1973, nel testo attualmente vigente, la domanda di accertamento negativo del credito previdenziale da lui già proposta nel primo grado del presente giudizio va dichiarata inammissibile, risultando dunque precluso ed assorbito l'esame nel merito dell'eccezione di omessa rituale notifica degli avvisi di addebito.
4. In parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto, l'opposizione ad estratto di ruolo già proposta dal va dichiarata inammissibile anche con riguardo agli avvisi di addebito n. 357 CP_1
2011 20003539 53 e n. 357 2013 00005155 76.
Di conseguenza, giacché il , all'esito del presente grado di giudizio, risulta CP_1
integralmente soccombente in relazione a tutti i sette titoli impugnati mediante l'opposizione originariamente proposta, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente poste a suo carico, in favore di ciascuna delle parti opposte, risultate vittoriose.
La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto del valore complessivo della causa.
P.Q.M.
4 La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. dichiara inammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo con riguardo agli avvisi di addebito n. 357 2011 20003539 53 e n. 357 2013 00005155 76;
2. condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in CP_1 favore di ed , che liquida per ciascuna parte in € Pt_1 Controparte_3
1.775,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il secondo grado a titolo di compensi, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Roma, lì 4.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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