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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/06/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 9126/2022, avente ad oggetto: declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera del 04.05.2022 ex art. 1109 c.c. e impugnazione della nomina dell'amministratore giudiziale ex art. 1105 c.c.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Positano alla via Rampa di Teglia n. 23, (C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
Giuseppe Di Casola, (C.F. , e con lo stesso domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Sorrento al C. Italia n. 170
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], residente Controparte_1
in Ischia, alla via Porto Salvo n. 18, (C.F. ), C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valeria Maiorano, (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 203
CONVENUTA
, residente in [...], Controparte_2
(C.F. ) C.F._5 CONVENUTA-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 30.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 21.10.2022, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno
[...] CP_1
e ed esponeva: a) in data 17.05.2022 perveniva al
[...] Controparte_2
ricorrente un plico contenente copia del verbale di riunione dei coeredi della OM ereditaria tenutasi il 4 maggio 2022; b) in Persona_1
precedenza, era pervenuta la convocazione per detta riunione con lettera a.r. ritirata, dal ricorrente, in data 4.05.2022 ovvero lo stesso giorno della riunione;
c) l'avviso era stato consegnato il 27.04.2022 e poteva essere ritirato a partire dal 29.04.2022, quindi, prima di questa data, la raccomandata non poteva essere nella disponibilità del ricorrente che, in ogni caso, anche se avesse provveduto a ritirarla il 29.04.2022 non avrebbe potuto usufruire dei sette giorni e neanche dei cinque liberi dalla notifica della riunione;
d)
l'assemblea, come indetta, si teneva il 4.05.2022 e durante la medesima assumeva la presidenza la sig.ra la quale, falsamente, Controparte_2 dichiarava che il aveva ricevuto la raccomandata il Parte_1
27.04.2022; e) ciononostante la madre e la sorella approvavano tutto quanto posto all'ordine del giorno, oltre al rendiconto della gestione relativo all'anno
2021, nonché le ulteriori determinazioni e gli atti collegati;
e) tutto quanto premesso, l'attore citava e a comparire Controparte_1 Controparte_2 innanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza dell'8.05.2023 e chiedeva: 1) accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la invalidità sub specie di nullità della delibera d'approvazione dei punti riportati nella stessa del 4 maggio
2022 e di conseguenza annullarla per i suesposti motivi, con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario;
2) accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la invalidità sub specie di annullabilità della delibera di approvazione dei punti riportati nella stessa del 4 maggio 2022 relativa all'approvazione del bilancio 2021, e di conseguenza annullarla per i suesposti motivi, con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario;
3) fermo restando la nullità e/o annullabilità degli atti deliberati, ricorrendone tutti i presupposti di legge provvedere alla nomina di un Amministratore giudiziale che possa, in sostituzione della provvedere alla Controparte_2
amministrazione dei beni comuni;
4) condannare le convenute, in solido, al risarcimento dei danni che saranno accertati e quantificati in corso di causa, in favore del ricorrente;
5) condannare le convenute al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, in favore del costituito procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.04.2023, si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e prodotto, ed esponeva: a) in seguito alla morte di
, intervenuta il 1.09.2022, si apriva sua la successione ab Persona_1
intestato alla quale venivano chiamati la moglie , la figlia Controparte_1
e il figlio ciascuno dei quali erede per 1/3 Controparte_2 Parte_1
del patrimonio ereditario;
b) la parte più significativa del compendio era costituita dal diritto di proprietà sulla quota ideale della giusta metà di cinque immobili di cui quattro a Positano e uno a Ischia Porto;
c) la quota ideale dell'altra metà del diritto di proprietà su tali beni ricadeva nella titolarità esclusiva di , per averli ella tutti acquistati in comune con Controparte_1
il marito (i beni in Positano) ovvero in costanza di matrimonio e in OM dei beni con lo stesso (la villa ad Ischia); d) in conseguenza di ciò, alla data della comparsa di costituzione, risultava titolare del Controparte_1
diritto di piena proprietà sulla quota ideale dei 4/6 di tali immobili (3/6 iure proprio e 1/6 iure hereditatis) mentre e ne era CP_2 Parte_1 titolari per 1/6, jure hereditatis;
e) subito dopo la morte di , nel Persona_1
corso della riunione dei comproprietari del 27.10.2012 veniva deciso di nominare un amministratore della OM nella persona della convenuta, con delibera adottata a maggioranza che non subiva alcuna impugnazione;
f) per individuare con precisione i poteri dell'amministratrice, nella riunione del
03.07.2017 veniva approvato il regolamento della OM, il cui verbale non era mai stato impugnato;
g) successivamente, con delibera del
21.04.2017, al posto di veniva nominata quale Controparte_1 amministratrice;
h) quest'ultima delibera veniva impugnata Controparte_2 dall'attore con atto di citazione, dichiarato poi inammissibile con sentenza n.
1999 del 27.07.2020; nelle more del giudizio di merito, Parte_1 proponeva ricorso ex art. 700, rigettato con ordinanza del 04.09.2017; successivamente, proponeva un ricorso con istanza di sospensione, anch'esso rigettato, cosi come il successivo reclamo, rigettato con ordinanza collegiale del 19.02.2018; i) in data 26.04.2022 l'amministratrice della OM,
predisponeva l'avviso di convocazione della riunione dei Controparte_2
comproprietari per il giorno 4.05.2022, comunicando il medesimo a mezzo raccomandata a.r. n. 153131884058 ad;
m) in data Parte_1
27.04.2022, l'avviso perveniva presso la residenza di , ma il Parte_1 postino, non avendolo trovato, lasciava avviso con l'indicazione che sarebbe stato disponibile presso l'ufficio postale dal 29.04.2022; l'attore provvedeva al ritiro di tale raccomandata solo in data 04.05.2022; n) in data 04.05.2022, si teneva la riunione dei comproprietari, della quale veniva redatto apposito verbale e, in data 12.05.2022, inviava la copia del Controparte_2 medesimo verbale all'attore a mezzo raccomandata n. 154662335472, che perveniva nelle mani dello stesso in data 17.05.2022; o) in data 24.06.2022,
l'attore depositata, presso l'organismo di mediazione la richiesta di CP_3
mediazione, acquisita con il protocollo n. 10491; p) in data 29.06.2022, con raccomandata a.r. n. 052640917808, spedita dall'Ufficio Postale Salerno 5 in via Nicola Aversano il mediatore avv. Gian Luca Priore, designato dall'organismo di mediazione, inviava a una Controparte_1
comunicazione con la quale la stessa veniva messa a conoscenza del fatto che era stata presentata richiesta di mediazione da parte dell'attore, specificando che il primo incontro relativo alla stesso veniva fissato per il giorno
21.07.2022; tale raccomandata veniva ritirata da in data CP_1 CP_1
07.07.2022; q) in data 22.09.2022 veniva redatto verbale negativo da parte del mediatore designato e, successivamente, in data 21.10.2022 veniva depositato per la notifica l'atto di citazione introduttivo del giudizio in questione;
r) tutto quanto sopra esposto, la convenuta chiedeva: 1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del giudizio, per intervenuto decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. dall'art. 1109 cod. civ. al momento del deposito, presso l'organismo 645 S.r.l., della domanda di mediazione;
2) in via subordinata pregiudiziale, verificare la tempestività dell'iscrizione della causa a ruolo;
3) in via gradata pregiudiziale dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto totalmente incerta l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, verificare la tempestività dell'iscrizione della causa a ruolo;
4) in via subordinata, in diritto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti dell'azione previsti dall'art. 1109 comma primo n. 1,
2 e 3 cod. civ;
5) in via del tutto subordinata, in diritto, rigettare la domanda di declaratoria di nullità delle deliberazioni adottate nella riunione del
04/05/2022, in quanto non ne ricorrono i presupposti;
6) in via del tutto gradata, in diritto, rigettare la richiesta di annullamento delle deliberazioni adottate nella riunione del 18/03/2022, in quanto non ne ricorrono i presupposti;
7) in via ancora più gradata, nel merito, rigettare in ogni caso la domanda risarcitoria in quanto immotivata, non specificata, generica ed infondata;
8) in ogni caso, ordinare la cancellazione dall'atto di citazione delle espressioni offensive e sconvenienti elencate sub D;
9) vinte le spese e gli onorari del giudizio, con attribuzione, con specifico riferimento a quanto esposto sub H e tenuto conto che nel contesto della comparsa sono stati realizzati collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 co.
1-bis.
Dichiarata la contumacia di all'udienza del 30.11.2024, il Controparte_2
Giudice assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
La domanda presentata da (odierno attore) ha ad oggetto la Parte_1
declaratoria di nullità e/o annullabilità ex art. 1109 c.c. della delibera assunta nella riunione dei comproprietari tenutasi in data 04.05.2022 e impugnazione della nomina dell'amministratore condominiale nella persona di CP_2
ex art. 1105 c.c.
[...]
In via preliminare, è opportuno rilevare che l'eccezione di tardività dell'azione di impugnazione della delibera, come sollevata dalla parte convenuta, il cui annullamento è oggetto della spiegata domanda, si palesa idonea a definire il presente giudizio.
In particolare, come si evince dagli atti di causa, in data 26.04.2022
l'amministratrice della OM , parte contumace nel Controparte_2
giudizio in questione, inviava avviso di convocazione della riunione dei comproprietari dei beni del de cuius per il giorno 04.05.2022. Persona_1 Dalla documentazione depositata in atti, è possibile desumere che l'attore riceveva la raccomandata in data 04.05.2022. Successivamente, l'attore veniva edotto di quanto discusso durante la riunione, in quanto Controparte_2
provvedeva, tramite raccomandata depositata in atti, una copia del verbale in data 12.05.2022, che perveniva all'attore in data 17.05.2022.
In seguito, precisamente in data 24.06.2022, l'attore depositava presso l'organismo di mediazione richiesta di mediazione con n. prot. CP_3
10491, come si desume dalla copia dell'istanza allegata alla comparsa di costituzione della convenuta, all'interno della quale sono contenuti tutti i dati riferibili alla parte istante e alla parte convocata.
In materia di mediazione, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28/2010 prevede che: “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.”
Inoltre, sul tema occorre richiamare anche quanto previsto dall'art. 1109 del
Codice civile, che ricalca la disciplina prevista dall'art. 1137 c.c. in materia di impugnazione delle delibere assembleari in materia condominiale, “Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione
è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.”
Sul tema è opportuno richiamare anche quanto affermato dalla Corte
d'Appello di Salerno, nella sentenza n. 942/2020: “Le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria;
pertanto, nel caso di impugnazione delle delibere assembleari, occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò inevitabilmente interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare: infatti il termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Dalla documentazione depositata in corso di causa dalla parte attrice non è possibile desumere il giorno preciso in cui è stata depositata istanza di mediazione;
infatti, l'unica istanza allegata in atti non presenta alcuna data, tal ché non è possibile verificare se l'invito alla mediazione sia stato inoltrato prima che fosse decorso il termine di trenta giorni decorrenti dal 17.05.2022.
È possibile, però, constatare, dalla lettura del verbale negativo di mediazione, che i convenuti eccepivano la tardività dell'impugnazione in quanto la istanza di mediazione era stata presentata solo il 24.06.2025; la parte attrice in questa sede, a fronte della eccezione in sede di mediazione, non eccepiva che, invece l'istanza di mediazione fosse stata depositata in data diversa dal 24.06.2025 e che, dunque, fosse tardiva, osservando, invece, l'irrilevanza del termine di decadenza, in quanto erano stati sollevati profili di nullità e non di annullabilità della delibera.
Da ciò può desumersi che, effettivamente, l'istanza di mediazione fosse stata presentata il 24.06.2025, e, dunque, oltre il termine decadenziale di giorni 30.
Quanto, poi, a pretesi profili di nullità della delibera, deve evidenziarsi che l'attore in citazione si duole della asserita mala gestio dei beni immobili, ma non allega specifici motivi di effettiva nullità.
Invero, la delibera impugnata reca solo tre punti all'ordine del giorno: a) approvazione rendiconto anno 2011; b) determinazioni in ordine alla ripartine dell'avanzo di amministrazione anno 2011; c) varie ed eventuali.
Ogni profilo afferente precedenti atti di gestione del patrimonio immobiliare e di preteso conflitto di interessi non appare evidenziato in relazione alla specifica delibera impugnata, la quale si limita alla approvazione del rendiconto annuale, alla ripartizione secondo le rispettive quote dei comunisti dell'avanzo ed a una informativa su istanza di accesso agli atti da parte dell'attore.
In conclusione, dunque, sulla base delle motivazioni evidenziate in precedenza, va dichiarata l'inammissibilità della domanda presentata dall'attore, con assorbimento di ogni altra questione e domanda.
Quanto alla domanda ex art. 89 c.p.c. articolata dalla difesa della convenuta va ricordato che, in tema di espressioni offensive o Controparte_1
sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.
Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole, che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario. Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. ex plurimis Tribunale Novara, 24/01/2019, n.75).
Nel caso di specie la parte convenuta si duole delle espressioni seguenti:
Le espressioni a cui si fa riferimento sono, nel dettaglio, le seguenti: “A pag.
2, sestultimo rigo: “avendo la madre persino allontanato per questa infermità, quando era bambino, da casa facendolo accudire da una badante”
(espressione ritenuta ingiuriosa e diffamatoria e non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 2, quintultimo rigo: “tuttavia non si vergognano di ignorare volutamente detto problema, anzi lo strumentalizzano per loro tornaconto”
(ritenuta ingiuriosa e diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 6, 8° rigo: “ha occultato i beni in Sharm el Sheick” (affermazione diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 9, sestultimo rigo:
“È vergognosamente falso quanto affermato dalla ricorrente in ordine al frazionamento del piano terra” (affermazione ritenuta diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 17, settultimo rigo: “Quindi la convenuta ha violato, sapendo di violare la legge, fittando non occasionalmente ma stabilmente e traendo un indebito profitto,
l'appartamento inagibile” (affermazione diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 18, 7° rigo: “ , all'epoca Controparte_1 anch'ella dichiara-tasi amministratrice, i quali ebbero a commettere un falso finalizzato ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettizia”
(affermazione diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio e riferita a vicenda penalmente non ancora definita e comunque risalente all'anno 2016);
A pag. 19, 8° rigo: “Il giudizio è ancora pendente e non vi è dubbio sul-la responsabilità degli imputati” (affermazione ritenuta diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio e riferita a vicenda penalmente non ancora definita e comunque risalente all'anno 2016). Ritiene il Tribunale che le affermazioni sopra riportate non siano funzionali alla strategia difensiva, e si spingano nella affermazione di fatti non oggetto del presente giudizio, non conferenti e, tuttavia, potenzialmente lesivi del decoro e della reputazione delle convenute interessate.
Ne va, dunque, ordinata la cancellazione.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto del valore della domanda (scaglione indeterminabile di bassa complessità), dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda spiegata da Parte_1
per l'intervenuto decorso del termine decadenziale di trenta
[...] giorni previsto dall'art. 1109 c.c.;
2. Ordina ex art. 89 c.p.c. la cancellazione dalla citazione delle espressioni offensive seguenti: “A pag. 2, sestultimo rigo: “avendo la madre persino allontanato per questa infermità, quando era bambino, da casa facendolo accudire da una badante”; A pag. 2, quintultimo rigo: “tuttavia non si vergognano di ignorare volutamente detto problema, anzi lo strumentalizzano per loro tornaconto” ; A pag. 6, 8° rigo: “ha occultato i beni in Sharm el Sheick”; A pag. 9, sestultimo rigo: “È vergognosamente falso quanto affermato dalla ricorrente in ordine al frazionamento del piano terra”); A pag. 17, settultimo rigo:
“Quindi la convenuta ha violato, sapendo di violare la legge, fittando non occasionalmente ma stabilmente e traendo un indebito profitto,
l'appartamento inagibile”; A pag. 18, 7° rigo: “ , Controparte_1 all'epoca anch'ella dichiara-tasi amministratrice, i quali ebbero a commettere un falso finalizzato ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettizia”; A pag. 19, 8° rigo: “Il giudizio è ancora pendente e non vi è dubbio su-la responsabilità degli imputati”;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in € 6.391,00 (già Controparte_1
aumentato del 10% art. 4, co. 1 bis), per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. Nulla per le spese quanto alla convenuta contumace.
Salerno, 21.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 9126/2022, avente ad oggetto: declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera del 04.05.2022 ex art. 1109 c.c. e impugnazione della nomina dell'amministratore giudiziale ex art. 1105 c.c.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Positano alla via Rampa di Teglia n. 23, (C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
Giuseppe Di Casola, (C.F. , e con lo stesso domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Sorrento al C. Italia n. 170
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], residente Controparte_1
in Ischia, alla via Porto Salvo n. 18, (C.F. ), C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valeria Maiorano, (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 203
CONVENUTA
, residente in [...], Controparte_2
(C.F. ) C.F._5 CONVENUTA-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 30.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 21.10.2022, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno
[...] CP_1
e ed esponeva: a) in data 17.05.2022 perveniva al
[...] Controparte_2
ricorrente un plico contenente copia del verbale di riunione dei coeredi della OM ereditaria tenutasi il 4 maggio 2022; b) in Persona_1
precedenza, era pervenuta la convocazione per detta riunione con lettera a.r. ritirata, dal ricorrente, in data 4.05.2022 ovvero lo stesso giorno della riunione;
c) l'avviso era stato consegnato il 27.04.2022 e poteva essere ritirato a partire dal 29.04.2022, quindi, prima di questa data, la raccomandata non poteva essere nella disponibilità del ricorrente che, in ogni caso, anche se avesse provveduto a ritirarla il 29.04.2022 non avrebbe potuto usufruire dei sette giorni e neanche dei cinque liberi dalla notifica della riunione;
d)
l'assemblea, come indetta, si teneva il 4.05.2022 e durante la medesima assumeva la presidenza la sig.ra la quale, falsamente, Controparte_2 dichiarava che il aveva ricevuto la raccomandata il Parte_1
27.04.2022; e) ciononostante la madre e la sorella approvavano tutto quanto posto all'ordine del giorno, oltre al rendiconto della gestione relativo all'anno
2021, nonché le ulteriori determinazioni e gli atti collegati;
e) tutto quanto premesso, l'attore citava e a comparire Controparte_1 Controparte_2 innanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza dell'8.05.2023 e chiedeva: 1) accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la invalidità sub specie di nullità della delibera d'approvazione dei punti riportati nella stessa del 4 maggio
2022 e di conseguenza annullarla per i suesposti motivi, con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario;
2) accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la invalidità sub specie di annullabilità della delibera di approvazione dei punti riportati nella stessa del 4 maggio 2022 relativa all'approvazione del bilancio 2021, e di conseguenza annullarla per i suesposti motivi, con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario;
3) fermo restando la nullità e/o annullabilità degli atti deliberati, ricorrendone tutti i presupposti di legge provvedere alla nomina di un Amministratore giudiziale che possa, in sostituzione della provvedere alla Controparte_2
amministrazione dei beni comuni;
4) condannare le convenute, in solido, al risarcimento dei danni che saranno accertati e quantificati in corso di causa, in favore del ricorrente;
5) condannare le convenute al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, in favore del costituito procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.04.2023, si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e prodotto, ed esponeva: a) in seguito alla morte di
, intervenuta il 1.09.2022, si apriva sua la successione ab Persona_1
intestato alla quale venivano chiamati la moglie , la figlia Controparte_1
e il figlio ciascuno dei quali erede per 1/3 Controparte_2 Parte_1
del patrimonio ereditario;
b) la parte più significativa del compendio era costituita dal diritto di proprietà sulla quota ideale della giusta metà di cinque immobili di cui quattro a Positano e uno a Ischia Porto;
c) la quota ideale dell'altra metà del diritto di proprietà su tali beni ricadeva nella titolarità esclusiva di , per averli ella tutti acquistati in comune con Controparte_1
il marito (i beni in Positano) ovvero in costanza di matrimonio e in OM dei beni con lo stesso (la villa ad Ischia); d) in conseguenza di ciò, alla data della comparsa di costituzione, risultava titolare del Controparte_1
diritto di piena proprietà sulla quota ideale dei 4/6 di tali immobili (3/6 iure proprio e 1/6 iure hereditatis) mentre e ne era CP_2 Parte_1 titolari per 1/6, jure hereditatis;
e) subito dopo la morte di , nel Persona_1
corso della riunione dei comproprietari del 27.10.2012 veniva deciso di nominare un amministratore della OM nella persona della convenuta, con delibera adottata a maggioranza che non subiva alcuna impugnazione;
f) per individuare con precisione i poteri dell'amministratrice, nella riunione del
03.07.2017 veniva approvato il regolamento della OM, il cui verbale non era mai stato impugnato;
g) successivamente, con delibera del
21.04.2017, al posto di veniva nominata quale Controparte_1 amministratrice;
h) quest'ultima delibera veniva impugnata Controparte_2 dall'attore con atto di citazione, dichiarato poi inammissibile con sentenza n.
1999 del 27.07.2020; nelle more del giudizio di merito, Parte_1 proponeva ricorso ex art. 700, rigettato con ordinanza del 04.09.2017; successivamente, proponeva un ricorso con istanza di sospensione, anch'esso rigettato, cosi come il successivo reclamo, rigettato con ordinanza collegiale del 19.02.2018; i) in data 26.04.2022 l'amministratrice della OM,
predisponeva l'avviso di convocazione della riunione dei Controparte_2
comproprietari per il giorno 4.05.2022, comunicando il medesimo a mezzo raccomandata a.r. n. 153131884058 ad;
m) in data Parte_1
27.04.2022, l'avviso perveniva presso la residenza di , ma il Parte_1 postino, non avendolo trovato, lasciava avviso con l'indicazione che sarebbe stato disponibile presso l'ufficio postale dal 29.04.2022; l'attore provvedeva al ritiro di tale raccomandata solo in data 04.05.2022; n) in data 04.05.2022, si teneva la riunione dei comproprietari, della quale veniva redatto apposito verbale e, in data 12.05.2022, inviava la copia del Controparte_2 medesimo verbale all'attore a mezzo raccomandata n. 154662335472, che perveniva nelle mani dello stesso in data 17.05.2022; o) in data 24.06.2022,
l'attore depositata, presso l'organismo di mediazione la richiesta di CP_3
mediazione, acquisita con il protocollo n. 10491; p) in data 29.06.2022, con raccomandata a.r. n. 052640917808, spedita dall'Ufficio Postale Salerno 5 in via Nicola Aversano il mediatore avv. Gian Luca Priore, designato dall'organismo di mediazione, inviava a una Controparte_1
comunicazione con la quale la stessa veniva messa a conoscenza del fatto che era stata presentata richiesta di mediazione da parte dell'attore, specificando che il primo incontro relativo alla stesso veniva fissato per il giorno
21.07.2022; tale raccomandata veniva ritirata da in data CP_1 CP_1
07.07.2022; q) in data 22.09.2022 veniva redatto verbale negativo da parte del mediatore designato e, successivamente, in data 21.10.2022 veniva depositato per la notifica l'atto di citazione introduttivo del giudizio in questione;
r) tutto quanto sopra esposto, la convenuta chiedeva: 1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del giudizio, per intervenuto decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. dall'art. 1109 cod. civ. al momento del deposito, presso l'organismo 645 S.r.l., della domanda di mediazione;
2) in via subordinata pregiudiziale, verificare la tempestività dell'iscrizione della causa a ruolo;
3) in via gradata pregiudiziale dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto totalmente incerta l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, verificare la tempestività dell'iscrizione della causa a ruolo;
4) in via subordinata, in diritto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti dell'azione previsti dall'art. 1109 comma primo n. 1,
2 e 3 cod. civ;
5) in via del tutto subordinata, in diritto, rigettare la domanda di declaratoria di nullità delle deliberazioni adottate nella riunione del
04/05/2022, in quanto non ne ricorrono i presupposti;
6) in via del tutto gradata, in diritto, rigettare la richiesta di annullamento delle deliberazioni adottate nella riunione del 18/03/2022, in quanto non ne ricorrono i presupposti;
7) in via ancora più gradata, nel merito, rigettare in ogni caso la domanda risarcitoria in quanto immotivata, non specificata, generica ed infondata;
8) in ogni caso, ordinare la cancellazione dall'atto di citazione delle espressioni offensive e sconvenienti elencate sub D;
9) vinte le spese e gli onorari del giudizio, con attribuzione, con specifico riferimento a quanto esposto sub H e tenuto conto che nel contesto della comparsa sono stati realizzati collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 co.
1-bis.
Dichiarata la contumacia di all'udienza del 30.11.2024, il Controparte_2
Giudice assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
La domanda presentata da (odierno attore) ha ad oggetto la Parte_1
declaratoria di nullità e/o annullabilità ex art. 1109 c.c. della delibera assunta nella riunione dei comproprietari tenutasi in data 04.05.2022 e impugnazione della nomina dell'amministratore condominiale nella persona di CP_2
ex art. 1105 c.c.
[...]
In via preliminare, è opportuno rilevare che l'eccezione di tardività dell'azione di impugnazione della delibera, come sollevata dalla parte convenuta, il cui annullamento è oggetto della spiegata domanda, si palesa idonea a definire il presente giudizio.
In particolare, come si evince dagli atti di causa, in data 26.04.2022
l'amministratrice della OM , parte contumace nel Controparte_2
giudizio in questione, inviava avviso di convocazione della riunione dei comproprietari dei beni del de cuius per il giorno 04.05.2022. Persona_1 Dalla documentazione depositata in atti, è possibile desumere che l'attore riceveva la raccomandata in data 04.05.2022. Successivamente, l'attore veniva edotto di quanto discusso durante la riunione, in quanto Controparte_2
provvedeva, tramite raccomandata depositata in atti, una copia del verbale in data 12.05.2022, che perveniva all'attore in data 17.05.2022.
In seguito, precisamente in data 24.06.2022, l'attore depositava presso l'organismo di mediazione richiesta di mediazione con n. prot. CP_3
10491, come si desume dalla copia dell'istanza allegata alla comparsa di costituzione della convenuta, all'interno della quale sono contenuti tutti i dati riferibili alla parte istante e alla parte convocata.
In materia di mediazione, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28/2010 prevede che: “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.”
Inoltre, sul tema occorre richiamare anche quanto previsto dall'art. 1109 del
Codice civile, che ricalca la disciplina prevista dall'art. 1137 c.c. in materia di impugnazione delle delibere assembleari in materia condominiale, “Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione
è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.”
Sul tema è opportuno richiamare anche quanto affermato dalla Corte
d'Appello di Salerno, nella sentenza n. 942/2020: “Le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria;
pertanto, nel caso di impugnazione delle delibere assembleari, occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò inevitabilmente interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare: infatti il termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Dalla documentazione depositata in corso di causa dalla parte attrice non è possibile desumere il giorno preciso in cui è stata depositata istanza di mediazione;
infatti, l'unica istanza allegata in atti non presenta alcuna data, tal ché non è possibile verificare se l'invito alla mediazione sia stato inoltrato prima che fosse decorso il termine di trenta giorni decorrenti dal 17.05.2022.
È possibile, però, constatare, dalla lettura del verbale negativo di mediazione, che i convenuti eccepivano la tardività dell'impugnazione in quanto la istanza di mediazione era stata presentata solo il 24.06.2025; la parte attrice in questa sede, a fronte della eccezione in sede di mediazione, non eccepiva che, invece l'istanza di mediazione fosse stata depositata in data diversa dal 24.06.2025 e che, dunque, fosse tardiva, osservando, invece, l'irrilevanza del termine di decadenza, in quanto erano stati sollevati profili di nullità e non di annullabilità della delibera.
Da ciò può desumersi che, effettivamente, l'istanza di mediazione fosse stata presentata il 24.06.2025, e, dunque, oltre il termine decadenziale di giorni 30.
Quanto, poi, a pretesi profili di nullità della delibera, deve evidenziarsi che l'attore in citazione si duole della asserita mala gestio dei beni immobili, ma non allega specifici motivi di effettiva nullità.
Invero, la delibera impugnata reca solo tre punti all'ordine del giorno: a) approvazione rendiconto anno 2011; b) determinazioni in ordine alla ripartine dell'avanzo di amministrazione anno 2011; c) varie ed eventuali.
Ogni profilo afferente precedenti atti di gestione del patrimonio immobiliare e di preteso conflitto di interessi non appare evidenziato in relazione alla specifica delibera impugnata, la quale si limita alla approvazione del rendiconto annuale, alla ripartizione secondo le rispettive quote dei comunisti dell'avanzo ed a una informativa su istanza di accesso agli atti da parte dell'attore.
In conclusione, dunque, sulla base delle motivazioni evidenziate in precedenza, va dichiarata l'inammissibilità della domanda presentata dall'attore, con assorbimento di ogni altra questione e domanda.
Quanto alla domanda ex art. 89 c.p.c. articolata dalla difesa della convenuta va ricordato che, in tema di espressioni offensive o Controparte_1
sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.
Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole, che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario. Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. ex plurimis Tribunale Novara, 24/01/2019, n.75).
Nel caso di specie la parte convenuta si duole delle espressioni seguenti:
Le espressioni a cui si fa riferimento sono, nel dettaglio, le seguenti: “A pag.
2, sestultimo rigo: “avendo la madre persino allontanato per questa infermità, quando era bambino, da casa facendolo accudire da una badante”
(espressione ritenuta ingiuriosa e diffamatoria e non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 2, quintultimo rigo: “tuttavia non si vergognano di ignorare volutamente detto problema, anzi lo strumentalizzano per loro tornaconto”
(ritenuta ingiuriosa e diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 6, 8° rigo: “ha occultato i beni in Sharm el Sheick” (affermazione diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 9, sestultimo rigo:
“È vergognosamente falso quanto affermato dalla ricorrente in ordine al frazionamento del piano terra” (affermazione ritenuta diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 17, settultimo rigo: “Quindi la convenuta ha violato, sapendo di violare la legge, fittando non occasionalmente ma stabilmente e traendo un indebito profitto,
l'appartamento inagibile” (affermazione diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio); A pag. 18, 7° rigo: “ , all'epoca Controparte_1 anch'ella dichiara-tasi amministratrice, i quali ebbero a commettere un falso finalizzato ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettizia”
(affermazione diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio e riferita a vicenda penalmente non ancora definita e comunque risalente all'anno 2016);
A pag. 19, 8° rigo: “Il giudizio è ancora pendente e non vi è dubbio sul-la responsabilità degli imputati” (affermazione ritenuta diffamatoria non collegata all'oggetto del giudizio e riferita a vicenda penalmente non ancora definita e comunque risalente all'anno 2016). Ritiene il Tribunale che le affermazioni sopra riportate non siano funzionali alla strategia difensiva, e si spingano nella affermazione di fatti non oggetto del presente giudizio, non conferenti e, tuttavia, potenzialmente lesivi del decoro e della reputazione delle convenute interessate.
Ne va, dunque, ordinata la cancellazione.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto del valore della domanda (scaglione indeterminabile di bassa complessità), dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio, fuorché per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda spiegata da Parte_1
per l'intervenuto decorso del termine decadenziale di trenta
[...] giorni previsto dall'art. 1109 c.c.;
2. Ordina ex art. 89 c.p.c. la cancellazione dalla citazione delle espressioni offensive seguenti: “A pag. 2, sestultimo rigo: “avendo la madre persino allontanato per questa infermità, quando era bambino, da casa facendolo accudire da una badante”; A pag. 2, quintultimo rigo: “tuttavia non si vergognano di ignorare volutamente detto problema, anzi lo strumentalizzano per loro tornaconto” ; A pag. 6, 8° rigo: “ha occultato i beni in Sharm el Sheick”; A pag. 9, sestultimo rigo: “È vergognosamente falso quanto affermato dalla ricorrente in ordine al frazionamento del piano terra”); A pag. 17, settultimo rigo:
“Quindi la convenuta ha violato, sapendo di violare la legge, fittando non occasionalmente ma stabilmente e traendo un indebito profitto,
l'appartamento inagibile”; A pag. 18, 7° rigo: “ , Controparte_1 all'epoca anch'ella dichiara-tasi amministratrice, i quali ebbero a commettere un falso finalizzato ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettizia”; A pag. 19, 8° rigo: “Il giudizio è ancora pendente e non vi è dubbio su-la responsabilità degli imputati”;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in € 6.391,00 (già Controparte_1
aumentato del 10% art. 4, co. 1 bis), per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. Nulla per le spese quanto alla convenuta contumace.
Salerno, 21.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante