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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
-indebito soggettivo e
oggettivo-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte d'Appello di Napoli
Ottava sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa RI NA De FA - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1180/2020, pubblicata il 12/06/2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, iscritta al n. 285/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
( C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Umberto d'Aragona (C.F.
[...]
) e FR BR (C.F. , in virtù di procura C.F._2 CodiceFiscale_3 in calce all' atto di appello, elett.te dom.to presso LexConsult S.r.l. in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8. avv. iuffre. .salerno. Email_1 Email_2 CP_1 it,
-APPELLANTE-
E
1 , in p.l.r.p.t., con sede legale in Controparte_2
Agropoli (SA), Piazza Vittorio Veneto 15 ( P.I. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto costitutivo dall'avv. Antonio Milite (C.F.
[...]
), ed elettivamente domiciliata, in uno al proprio difensore, in Napoli, C.F._4
Via G. Melisurgo 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Prisco (C.F.
) PEC CodiceFiscale_5 Email_3
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “1)Riformare la sentenza civile n. 1180/2020,emessa dal Tribunale di Napoli Nord, per i motivi indicati negli scritti difensivi del primo grado e nell'atto di appello da intendersi quivi integralmente riprodotti e trascritti e, per l'effetto, accogliere le domande ed eccezioni tutte spiegate e così riassunte:- 2)Accertare e dichiarare, che la Soc. in p.l.r.p.t., ha Controparte_2 indebitamente e senza alcun titolo incassato l'assegno bancario di €. 30.000,00 e, a tutt'oggi, trattiene altrettanto indebitamente la somma di € 21.600,00, e dichiarare che il sig. ha il pieno e legittimo diritto ad ottenerne la restituzione Parte_1 oltre accessori di legge, confermando anche il recesso dal contratto di mediazione ovvero anche previa dichiarazione di risoluzione dello stesso per inadempimento di essa convenuta o per altra causa;
2)Condannare la suddetta societàalla restituzione ed al versamento in favore del sig. della somma di € 21.600,00, Parte_1 oltre interessi moratori dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo, oltre ancora al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dallo stesso sig. , da Parte_1 accertarsi e quantificarsi in corso di causa, il tutto nell'importo di Euro 26.000,00. Vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatali”.
Per l'appellata :
“ 1)In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell' appello;
2)in via principale, rigettate tutte le domande avanzate dal sig. perché Parte_1 inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1180/2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione del 10 marzo 2015, ritualmente notificato, , Parte_1
agiva nei confronti della Società asserendo di aver Controparte_2
sottoscritto, in data 13/11/2014, un modulo predisposto dall'agenzia immobiliare mediante sottoscrizione di proposta irrevocabile di Controparte_2
acquisto, per cui avviava trattative per l' acquisto del terreno sito in Pollica (SA), frazione Acciaroli, via Nino Bixio, di proprietà della Società AKROS S.r.l. o AKROS
Immobiliare S.r.l. tramite l' agenzia immobiliare (odierna appellata), per il prezzo di
€. 620.000,00, e versando degli acconti sul prezzo alla data di stipula del contratto preliminare di compravendita. La predetta operazione immobiliare veniva subordinata all'approvazione di una variante, ed in occasione della sottoscrizione del predetto modulo, condizione mai avverata, sempre in tale occasione non veniva letto né fatto esaminare tale modulo. Il sig. legale rappresentante dell'agenzia Parte_2
immobiliare, convinceva l' istante a rilasciargli un assegno bancario di 30.000,00 euro garantendo che, lo stesso sarebbe stato trattenuto in deposito fiduciario e che sarebbe stato incassato solo in caso di mancato pagamento della provvigione, se il contratto preliminare fosse stato stipulato e se si fosse avverata la condizione. Rassicurato da tali garanzie egli compilava e consegnava al sig. , come l.r. dell'agenzia Parte_2
immobiliare suddetta, l'assegno di 30.000,00 euro.
La società dichiarava di voler alienare il terreno alla cifra globale di 625.000,00, prezzo ritenuto congruo dallo stesso con dichiarazione del 18.11.2014 con la quale Pt_1
si precisava il nuovo prezzo. Di esso, 100.000,00 euro da versare in assegni alla sottoscrizione del contratto preliminare entro il 30.11.2014, e 525.000,00 euro da versare alla stipula del contratto notarile di compravendita entro il 30.05.2015, subordinatamente all' approvazione della variante a cura e spese della parte venditrice.
Il prezzo di euro 625.000,00 era da intendersi comprensivo di IVA. Nel prosieguo delle trattative, il promittente venditore e l' agenzia immobiliare hanno modificato le pattuizioni raggiunte volendo fargli versare anche l' IVA, che veniva aggiunta a penna nella bozza del contratto preliminare a lui inviata, depositata in seguito in giudizio dalla stessa agenzia.
3 Lo stesso non sentendosi più tutelato chiedeva, con telegramma e missiva Pt_1
a mezzo pec, la restituzione dell'assegno di 30.000,00 euro, recedendo così di fatto dalle trattative. In seguito scopriva che, pochi giorni prima della data fissata per l' eventuale stipula del contratto preliminare di compravendita (8.1.2015) , la società immobiliare incassava comunque il predetto assegno.
A seguito di missiva di riscontro dell' avv. Antonio Milite di che dopo aver CP_2 narrato circostanze non vere e pretestuose evidenziava che, ai sensi dell' art. B del modulo di conferimento dell'incarico inserito nella proposta di acquisto, alla società immobiliare era dovuta una penale, mai pattuita o discussa, di euro 21.000,00 e che si dichiarava disponibile a restituire solo la somma di euro 8.400,00 trattenendo il residuo.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 24 novembre 2015 si costituiva la Società resistendo alla Controparte_2 domanda attorea. Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali, e all'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per le precisazioni delle conclusioni;
precisate le conclusioni all'udienza del 08.10.2019, la causa veniva trattenuta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI EL
Con la sentenza n. 1180/2020, pubblicata il 12/06/2020, il Tribunale di Napoli
Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvedeva:
1) Rigettava la domanda principale;
2) Rigettava la domanda riconvenzionale;
3) Compensava le spese.
1.2 LE RAGIONI ELAPPELLANTE E DIFESE ELAPPELLATA
Con atto di appello dell'11 gennaio 2021, regolarmente notificato, Parte_1
si appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale non ha accolto la sua domanda e chiede pertanto la riforma della sentenza poiché nulla, errata ed ingiusta. In particolare con tre motivi di censura lamenta,
l'omessa valutazione delle risultanze documentali;
violazione degli art. 112, 115 e 116
C.p.c; erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, e dell'omessa lettura delle
4 clausole vessatorie. Chiede dunque, la riforma della sentenza, ritenendola illegittima ed ingiusta e, chiede altresì la restituzione della somma di €. 21.600,00 illegittimamente trattenuta, dall'agenzia immobiliare. Vinte le spese del grado. Si costituiva in giudizio la società appellata, resistendo all'appello, in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, la causa giungeva all' udienza del 13/01/2025; tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ,
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, si osserva che, il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n. 13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020; Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio 2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
5 L'impugnazione proposta oltre a non rivolgere chiare, specifiche e pertinenti critiche alla sentenza gravata nel predetto atto, non risultando identificabili le statuizioni impugnate, non consente al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure. L'atto di appello contiene una rassegna giurisprudenziale di merito inconferente al caso in esame, ripetitivo e, non rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Detto ciò l'appello spigato da benché risulta parzialmente Parte_1 ammissibile, non merita considerazione per come infra.
2.1- ES ELEL.
Con un unico motivo di censura, articolato in cinque paragrafi, si duole della statuizione del primo giudice, per omessa valutazione ed esame delle risultanze documentali;
delle eccezioni svolte;
violazione degli artt. 112,115 e 116 C.p.c.; arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alle norme di diritto, e dei principi giurisprudenziali;
violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Sostanzialmente, l'appellante si duole del fatto, che il primo giudice ha erroneamente valutato le risultanze di alcuni elementi probatori raccolti, pervenendo ad una sentenza errata ed iniqua e, che la motivazione posta a sostegno del rigetto della domanda attorea sarebbe il frutto di un ragionamento artificioso, illogico e contraddittorio.
La Corte ritiene che, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice (ex artt. 115 e 116 cpc,), il Tribunale ha correttamente valutato tutti gli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, volti a dimostrare l'esistenza del fatto dichiarato dalle parti. In particolare, si ricorda che, il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dal teste escusso, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità del teste in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le
6 ragioni, che lo hanno portato a ritenere attendibile una testimonianza rispetto alle altre emergenze istruttorie (Cass. n. 1547/2015).
Premesso che, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere la rilevanza di una o più prove, dovendosi ritenere, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare, specificamente, che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014 e Cass. n. 13054/2014), osserva la Corte che coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, si dimostra essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture.
Con il primo e secondo motivo di censura l'appellante chiede, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale (omesso esame delle risultanze documentali- omesso esame delle eccezioni svolte- ) ha ritenuto come provato in capo al geom.
il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di intermediazione Parte_2
immobiliare.
Si osserva che, tale eccezione sollevata, risulta tardiva, in quanto andava sollevata nell'atto di citazione (domandando la nullità del contratto di mediazione) o (al più) entro e non oltre la prima udienza di trattazione, ma non in questa sede.
Inoltre, per completezza si evidenzia che, dagli incartamenti in atti emerge che, il geom. , ha adeguatamente dimostrato il possesso dei suddetti requisiti Parte_2
mediante la produzione in giudizio (vedi allegati alle memorie istruttorie) della visura camerale della “ e della posizione all'albo personale Controparte_2
del geom. . Parte_2
7 Correttamente il Tribunale ha statuito che ( ved. pag.13): “ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione nell'albo dei mediatori, così come previsto nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, può essere assolto mediante la prova per testimoni o anche per presunzioni;
a tal fine, può valere il modulo di proposta di acquisto predisposto dal mediatore, dal quale risulti la suddetta iscrizione, sul punto vedi ( Cass. Civ. n. 2359/2024 del 24/01/2024; ed ancora Cass.
Civ. Sez. II, 19868 del 20 giugno 2022) Tale presupposto risulta, invero, assolto dalla
S.r.l. convenuta la quale - come si evince nello stesso modulo di conferimento incarico del 13 novembre 2014 – risulta iscritta al ruolo agenti affari in mediazione n.1308 –
REA 361877 – C.C.I.A.A.n.1526.
In definitiva, la mancata produzione in giudizio della dichiarazione di inizio attività di cui si duole l'appellante è circostanza che è stata correttamente valutata dal primo
Giudice.
Validità della clausola penale contenuta nel conferimento dell' incarico per l'acquisto del 15 novembre 2014.
Sul punto la difesa del , reiterando eccezioni già proposte in primo Parte_1
grado, chiede la riforma della sentenza in oggetto nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato per la non vessatorietà, e quindi per la validità, della clausola penale di cui alla lettera B) del conferimento dell'incarico per l'acquisto del 15 novembre 2014.
Detta clausola testualmente prevedeva:
“Fatti salvi i maggiori danni subiti dalla Società incaricata, l'inadempimento del sottoscritto agli impegni assunti con la Società medesima comporterà l'applicazione di una penale pari al compenso provvigionale, così come pattuito con la Società, ridotto di un 10% e in particolare: revoca del presente incarico prima della sua naturale scadenza così come indicato al punto A); mancata comparizione il giorno fissato per la stipula del contratto preliminare;
mancata stipula del contratto preliminare o del rogito notarile per fatto comunque imputabile al sottoscritto;
rinuncia all'acquisto alle condizioni indicate. Nei casi suddetti il deposito cauzionale,
8 di cui al punto C), verrà imputato quale penale salvo agire per l'eventuale maggiore importo dovuto”.
Si osserva che, la mancata stipula del contratto preliminare (ved. documentazione in atti e prove testimoniali) non ebbe luogo per l'esclusiva responsabilità del Parte_1
odierno appellante, il quale, nonostante le comunicazioni e gli inviti, non si
[...]
presentava presso gli uffici dell'agenzia immobiliare per la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, determinando così il promittente venditore a ritirarsi definitivamente dalle trattative.
L'invito alla stipula del contratto preliminare veniva infatti ingiustificatamente disatteso dal e l'accordo intercorso tra quest'ultimo e la “Akros” Parte_1
S.r.l. si risolveva per un gravissimo inadempimento della parte promissaria acquirente, con diritto dell'agenzia di intermediazione immobiliare a trattenere a titolo di penale parte delle somme ricevute.
Del tutto pretestuoso è il tentativo dell'odierno appellante di voler sostenere il suo legittimo rifiuto ad addivenire alla stipula del contratto preliminare di compravendita a causa del mancato rispetto degli accordi circa il prezzo di vendita;
sul punto si tornerà nell'esaminare il motivo di diritto che segue.
Si evidenzia che, il geom. ha sempre tenuto nei rapporti tra le parti una Parte_2
condotta rispettosa dei principi di lealtà e buona fede contrattuale mettendo a completa disposizione tutte le proprie capacità professionali;
ciò si è verificato come noto anche in seguito all'accettazione della proposta di acquisto.
Ed inoltre, tutti gli incontri successivi a tale momento e finalizzati alla sottoscrizione del contratto preliminare si sono sempre svolti presso gli uffici della “
[...]
- Affiliato ” ed alla presenza e con l'ausilio del Controparte_2 CP_2
geom. nella qualità, il quale ha seguito le parti in tutte le fasi dell'affare Pt_2
ponendo in essere attività ed offrendo competenze (anche tecniche) che, probabilmente, non sono sempre garantite dalle agenzie di mediazioni immobiliari.
Oltre alla risoluzione per inadempimento il , nel timido tentativo di Parte_1
sostenere le proprie ragioni creditorie, affermava di aver validamente esercitato il
9 recesso dal contratto di mediazione il quale sarebbe da intendersi, sempre a dire dell'attore/odierno appellante, comunque risolto per grave inadempimento della
“Akros S.r.l.”.
Nel caso in esame, non appare sostenibile, l'assunto attoreo, in quanto il , non Pt_1
ha esercitato alcun diritto di recesso. Si evidenzia, inoltre, che nel contratto di mediazione in oggetto non veniva pattuita in favore del sig. alcuna Parte_1
facoltà di recesso (art. 1376 c.c.); per di più il diritto di recesso (comunque non previsto) non poteva essere esercitato dal momento che il contratto in essere tra le parti aveva certamente avuto all'epoca della trasmissione di tale pec quantomeno un principio di esecuzione.
Parimenti infondata è la pretesa dell'attore/odierno appellante di considerare scaduta la propria proposta a causa (a suo dire) delle mancate comparizioni da parte della
“Akros S.r.l.” agli incontri fissati per la sottoscrizione del preliminare con conseguente risoluzione per grave inadempimento del contratto di mediazione.
Per completezza si evidenzia che, la “Akros S.r.l.” è stata sempre presente agli incontri fissati e che, dunque, le parti non addivenivano alla sottoscrizione del contratto preliminare per esclusiva determinazione e responsabilità dell'odierno appellante.
Dagli incartamenti in atti sono documentati quattro incontri fissati, per la stipula del contratto preliminare e più precisamente:
- incontro del 30 novembre 2014: era presente la sola sig.ra , nella qualità di Parte_3
legale rappresentante della “Akros S.r.l.”; in tale occasione veniva redatto il verbale di mancata comparizione (doc. 11 della produzione di parte di primo grado) con fissazione di un nuovo incontro per il giorno 23 dicembre 2014;
- incontro del 23 dicembre 2014: non si addiveniva alla sottoscrizione del contratto preliminare a causa di nuove ed ulteriori modifiche richieste dal sig. . Pt_1
Le trattative quindi erano ancora in essere e proseguivano;
si precisa che a tale incontro non era presente personalmente la sig.ra ma la sua assenza era stata Parte_3
giustificata e comunicata al sig. ; Pt_1
10 - incontro del 2 gennaio 2015: “veniva rinviato di comune accordo tra le parti interessate”;
- incontro del giorno 8 gennaio 2015: la data veniva concordata e comunque indicata dal . Anche in tale occasione non si addiveniva alla stipula del contratto pre- Pt_1
liminare di compravendita a causa dell'ingiustificata assenza del Parte_4
appellante; un nuovo verbale di mancata comparizione (doc. 11 della produzione di parte di primo grado) per cui la Società Akros S.r.l. si ritirava definitivamente dalle trattative. Da tanto emerge che, la mancata sottoscrizione del contratto preliminare non
è certamente imputabile alla “ ”; Controparte_2
anzi è proprio ciò ad aver configurato la fattispecie contrattualmente prevista alla lettera B) delle condizione di incarico.
Passando, al diritto della odierna appellata a trattenere il predetto importo a titolo di penale.
Si osserva che, alla lettera B) delle condizioni della proposta di acquisto del 15 novembre 2015 erano regolamentate in maniera chiara le diverse ipotesi di inadempimento del proponente che potevano dar luogo alla corresponsione di una penale in favore dell'agenzia di mediazione.
La condotta tenuta dal nel corso della vicenda ed in particolare in seguito Pt_1
all'accettazione di “Akros S.r.l.” integra almeno una delle seguenti ipotesi contrattualmente previste:“ mancata comparizione per il giorno fissato per la stipula del contratto preliminare;
mancata stipula del contratto preliminare o del rogito notarile per fatto comunque imputabile all'agenzia; rinuncia all'acquisto alle condizioni indicate”.
Per quanto sopra esposto, per come correttamente statuito dal primo giudice, ne consegue il diritto della “ ” a Controparte_2
trattenere a titolo di penale l'importo versato come deposito cauzionale pari ad €
30.000,00 ridotto del 10% per un totale di € 21.600,00.
11 A tal proposito il sig. afferma che il geom. garantiva che l'assegno Pt_1 Pt_2
versato a titolo di deposito cauzionale sarebbe stato incassato “soltanto se il preliminare di compravendita fosse stato stipulato e se si fosse avverata la condizione”.
Si evidenzia che, tale tesi, contrasta apertamente con il contenuto della citata clausola, resa edotta e compresa dall'odierno appellante al momento della sottoscrizione;
inoltre, una cosa è il compenso provvigionale altra cosa è il diritto a trattenere tale somma (ridotta del 10%) a titolo di penale, diritto quest'ultimo che si fonda sul inadempimento ingiustificato del . Pt_1
Non coglie nel segno quanto dedotto dall'appellante nella parte (themadecidendum– pagg. 11 e ss. dell'atto di appello).
Il fatto che, l'agente immobiliare, abbia (maturate le condizioni ( sul punto, ved. anche testimoniale), incassato l'assegno di €. 30.000,00, trattenendone poi solo la somma di €. 21.600,00 e provvedendo alla restituzione del maggiore importo di €
8.400,00 appare legittima, in quanto pattuita tra le parti.
Passando alla clausola penale di cui alla lettera B) contenuta nel conferimento dell'incarico, la stessa è stata oggetto di trattativa individuale.
L'odierno appellante invoca l'applicazione dell'art. 33 del Cod. Civ. del Consumo.
Tale disposizione in esame va letta ed interpretata unicamente a quanto statuito dall'art,
34 in forza del quale “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che sono stati oggetto di trattativa individuale”.
L'eccezione è inammissibile, atteso che il primo giudice, sul punto con motivazione logica, condivisa da questo Collegio, ha esplicitato il suo convincimento esente da vizi.
Lo stesso dicasi dell'ampia istruttoria svolta dal Tribunale con i testi indicati, i quali hanno confermato circostanze che, emergono dalla documentazione in atti.
Per completezza, si osserva che, nel corso del giudizio di primo grado è stato adeguatamente provato che, la trattativa condotta dall'agente immobiliare si è svolta nel rispetto delle predette caratteristiche.
12 Le emergenze istruttorie, confermano che, le trattative tra l'agente immobiliare ed il sig. hanno avuto ad oggetto non solo l'entità del compenso provvigionale ma Pt_1
anche la natura dei pagamenti ed in particolare della penale pattuita.
Nello specifico la clausola in oggetto veniva letta dal geom. e fu oggetto di Pt_2
trattativa e discussione tra le parti ed infine, perfettamente compresa dal sig. Parte_1
, la quale veniva da quest'ultimo sottoscritta senza nulla eccepire.
[...]
In particolare in occasione dell'incontro tenutosi presso l'abitazione del sig. Parte_1
il geom. , nella qualità, accompagnato dal suo collaboratore sig.
[...] Parte_2
dava lettura e contestualmente compilava in ogni sua parte il Parte_5
conferimento di incarico poi sottoscritto dallo stesso . Pt_1
In conclusione “non trovano spazio le doglianze del in ordine alla Pt_1
vessatorietà della clausola penale applicatagli: l'istruttoria espletata ha dimostrato, che la prospettazione attorea di mancata lettura del modulo e di apposizione su di esso delle sue firme senza alcuna spiegazione, debba essere del tutto smentita”.
Quanto accertato dal Tribunale come già evidenziato va condiviso da questo
Collegio (ved. dichiarazioni del teste ). Parte_5
Pertanto, contrariamente a quanto ancora oggi sostiene l'odierno appellane alla base del convincimento del primo giudice, risulta una valutazione coordinata di tutti gli elementi acquisiti durante il corso del giudizio.
Con il quarto e quinto motivo di censura il , reitera ancora una volta Parte_1
eccezioni già proposte in primo grado ed esaminate correttamente dal Tribunale.
Il motivo è inammissibile.
3.DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato dall'appellante, con la condanna dello stesso, per il principio della soccombenza, al pagamento in favore dell' appellato delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €.
5.201 a
26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività
13 difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
la Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , Iva e Cpa come per legge;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso in Napoli il 17/10/2025, nella camera di consiglio della Ottava Sezione Civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(RI NA De FA) (Antonio Quaranta)
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