TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4059/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4059/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ROCCHETTI MARIA PIA e dell'avv. ROCCHETTI BRUNO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA CP_1 C.F._2
VERA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI come da note congiunte depositate per l'udienza D.L. 17 aprile 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di avere sposato in data 24/06/2000 in TA Marzia Corbino Parte_1
e che i coniugi si erano separati in data 8 novembre 2023 conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, facendo presente che il figlio nato dal matrimonio era divenuto nel frattempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che i coniugi erano a loro volta indipendenti non si opponeva alla pronuncia di divorzio e non proponeva domande di CP_1
contenuto economico
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore, celebrata in forma cartolare, le parti precisavano le conclusioni in forma congiunta e la causa era rimessa al collegio per la decisione
*****
Deve essere senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi si sono separati in data 8 novembre 2023 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione dei medesimi innanzi al Tribunale in sede di separazione senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
E' evidente quindi che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
Non vi sono altre domande sulle quali il Tribunale deve provvedere
Le spese, stante le conclusioni congiunte, vanno interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a TA (RE) il 24/06/2000 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
FR (SR) il 08/12/1963, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune anno 2000 n. 10, parte i, Serie /; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 17 aprile
2025
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4059/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ROCCHETTI MARIA PIA e dell'avv. ROCCHETTI BRUNO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA CP_1 C.F._2
VERA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI come da note congiunte depositate per l'udienza D.L. 17 aprile 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di avere sposato in data 24/06/2000 in TA Marzia Corbino Parte_1
e che i coniugi si erano separati in data 8 novembre 2023 conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, facendo presente che il figlio nato dal matrimonio era divenuto nel frattempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che i coniugi erano a loro volta indipendenti non si opponeva alla pronuncia di divorzio e non proponeva domande di CP_1
contenuto economico
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore, celebrata in forma cartolare, le parti precisavano le conclusioni in forma congiunta e la causa era rimessa al collegio per la decisione
*****
Deve essere senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi si sono separati in data 8 novembre 2023 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione dei medesimi innanzi al Tribunale in sede di separazione senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
E' evidente quindi che non possa essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
Non vi sono altre domande sulle quali il Tribunale deve provvedere
Le spese, stante le conclusioni congiunte, vanno interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a TA (RE) il 24/06/2000 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
FR (SR) il 08/12/1963, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune anno 2000 n. 10, parte i, Serie /; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 17 aprile
2025
Il Presidente est.
Parisoli