TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14381/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 20/11/1959), con il patrocinio dell'avv. LIVI Parte_1
VITTORIA ANGELA;
E
(n. a Roma il 28.02.1962), con il patrocinio dell'avv. LIVI Controparte_1
VITTORIA ANGELA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto il giorno
4.09.1983 hanno contratto in Roma matrimonio concordatario, annotato nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1983, atto 01031, parte 2 serie A05.
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 24.09.2008 RG
n. 38798/2008 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Roma il 4 settembre 1983 annotato nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, atto n. 01031, parte 2, serie A05, anno 1983, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza B) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/09/1983, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14381/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 4.09.1983 hanno contratto in Roma matrimonio concordatario, annotato nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1983, atto 01031, parte 2 serie A05 tra
(RM), 20/11/1959) e (n. Parte_2 Controparte_1
a Roma il 28.02.1962), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14381/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 20/11/1959), con il patrocinio dell'avv. LIVI Parte_1
VITTORIA ANGELA;
E
(n. a Roma il 28.02.1962), con il patrocinio dell'avv. LIVI Controparte_1
VITTORIA ANGELA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto il giorno
4.09.1983 hanno contratto in Roma matrimonio concordatario, annotato nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1983, atto 01031, parte 2 serie A05.
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione del 24.09.2008 RG
n. 38798/2008 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Roma il 4 settembre 1983 annotato nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, atto n. 01031, parte 2, serie A05, anno 1983, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza B) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/09/1983, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14381/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 4.09.1983 hanno contratto in Roma matrimonio concordatario, annotato nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1983, atto 01031, parte 2 serie A05 tra
(RM), 20/11/1959) e (n. Parte_2 Controparte_1
a Roma il 28.02.1962), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi